Il reato di favoreggiamento all’immigrazione clandestina

Corte di Cassazione, sezione prima penale, Sentenza 20 maggio 2020, n. 15531.

Massima estrapolata:

E’ configurabile il reato di favoreggiamento all’immigrazione clandestina con riferimento all’ingresso dello straniero nel territorio dello Stato in modo formalmente regolare, ma finalizzato, in realtà, ad una permanenza illegale. (Fattispecie relativa all’ingresso nello Stato con regolare visto turistico di diverse ragazze straniere che venivano successivamente avviate alla prostituzione).

Sentenza 20 maggio 2020, n. 15531

Data udienza 5 febbraio 2020

Tag – parola chiave: Favoreggiamento dell’immigrazione clandestina – Articolo 12 decreto legislativo 286 del 1998 – Condanna – Presupposti – Elementi probatori – Valutazione del giudice di merito – Criteri

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZEI Antonella P. – Presidente

Dott. CASA Filippo – Consigliere

Dott. BONI Monica – Consigliere

Dott. MINCHELLA Antonio – rel. Consigliere

Dott. CENTONZE Alessandro – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) (OMISSIS), nato il (OMISSIS);
2) (OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 6028/2015 della Corte di Appello di Bologna in data 04/12/2018;
visti gli atti e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Antonio Minchella;
udite le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del Dott. Stefano Tocci, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilita’ dei ricorsi;
uditi i difensori degli imputati, avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS), i quali hanno insistito per l’accoglimento dei rispettivi ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 09/06/2015 il GUP del Tribunale di Forli’, in esito a rito abbreviato, condannava (OMISSIS) alla pena di anni uno e mesi due di reclusione ed Euro 44.667,00 di multa e (OMISSIS) alla pena di anni uno di reclusione ed Euro 30.000,00 di multa, per avere compiuto atti diretti a favorire l’ingresso illegale in Italia di soggetti stranieri al fine di trarre profitto dal provento dell’attivita’ di prostituzione.
Si legge in sentenza che un ruolo centrale nella vicenda era stato svolto da una donna straniera, tale (OMISSIS), la quale aveva contatti in Brasile per procurare l’ingresso in Italia a giovani donne brasiliane alle quali veniva pagato il viaggio ed assicurato un alloggio per poi smistarle in diversi locali notturni emiliani dove esse svolgevano attivita’ di prostituzione; la (OMISSIS) veniva compensata dai gestori per la sua attivita’ di mediazione; quando, poi, il visto turistico delle donne era in procinto di scadere, venivano apposti sui documenti dei falsi timbri di uscita e di ingresso dall’area Schengen per far apparire come regolare quel soggiorno (all’epoca dei reati contestati, infatti, i cittadini brasiliani dopo novanta giorni di permanenza in area Schengen dovevano uscirvi per un periodo di giorni novanta e poi potevano rientrarvi per ulteriori giorni novanta).
Da alcune intercettazioni di conversazioni era emersa la figura dell’imputato (OMISSIS): costui comunicava con la predetta donna brasiliana, (OMISSIS), per mezzo di una utenza cellulare in uso a lui, ma intestata ad un cittadino cinese; egli provvedeva a trasportare ragazze da un locale notturno ad un altro; ritirava somme di danaro dai gestori dei locali predetti; discuteva del mancato pagamento di percentuali dovute alle ragazze; era il titolare di un alloggio dove dimoravano le ragazze; erano state rinvenute nella sua automobile due ricevute di invio di danaro alla (OMISSIS); aveva ammesso di conoscere la (OMISSIS), ma aveva negato ogni altro addebito, sostenendo di averle inviato danaro a titolo di prestito personale e, poiche’ era creditore nei suoi confronti, si era occupato di ricevere i pagamenti dai gestori dei locali notturni, negando di sapere alcunche’ circa la sistemazione delle ragazze.
Il Giudice dell’udienza preliminare concludeva nel senso che non vi erano elementi per attribuire al (OMISSIS) la contraffazione dei timbri e, tuttavia, riteneva evidente il suo coinvolgimento nell’attivita’ complessiva, poiche’ lui stesso aveva stipulato il contratto di locazione per un immobile destinato ad alloggio delle ragazze, come dimostrato dal documento di identita’ fornito all’agenzia immobiliare; peraltro il (OMISSIS) aveva ammesso di sapere che le ragazze avevano soltanto un visto turistico, per cui era consapevole della irregolarita’ del loro lavoro.
Quanto all’imputato (OMISSIS), egli era marito della (OMISSIS), ancorche’ in corso di separazione dalla stessa; aveva sottoscritto diversi contratti di locazione di alloggi per le ragazze; aveva firmato piu’ dichiarazioni di ospitalita’ finalizzate all’ingresso delle ragazze brasiliane; era consapevole dell’ingresso illegale delle medesime ed era in costante contatto con la (OMISSIS).
Entrambi gli imputati, dunque, pur senza essere stabilmente inseriti nell’organizzazione della (OMISSIS), avevano contribuito, secondo i giudici di merito, al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina delle cittadine straniere con finalita’ di profitto.
2. Interponevano appello gli imputati: sosteneva il (OMISSIS) di non avere attuato alcuna condotta diretta a favorire l’ingresso in Italia di soggetti stranieri e di non avere mai contribuito ad attivita’ illecite, che erano state compiute dalla sola (OMISSIS); lamentava il (OMISSIS) la mancanza di prove circa la sua partecipazione al fatto, avendo egli ignorato tutti gli elementi dell’attivita’ illecita ed avendo al piu’ tenuto una condotta incauta.
3. Con sentenza in data 04/12/2018 la Corte di Appello di Bologna confermava la condanna di primo grado. Rilevava la Corte territoriale che il reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina non e’ limitato al solo procurato ingresso in Italia, ma si estende anche alla permanenza illegale cui e’ finalizzato quell’ingresso: cosi’, il (OMISSIS) aveva provveduto a concludere contratti di locazione, sapeva che le ragazze non erano turiste, aveva rilasciato dichiarazioni di disponibilita’ necessarie per ottenere il loro ingresso, aveva piena contezza che esse lavoravano in locali notturni ed era risultato cointeressato a riscuotere le percentuali e a trasportare le ragazze nonche’ ad inviare danaro alla (OMISSIS); del resto, proprio il (OMISSIS) aveva sottoscritto un contratto di locazione fruito dalle ragazze brasiliane e provvedeva a pagare le relative utenze, per come confermato dall’agente immobiliare.
Parimenti, il (OMISSIS) aveva sottoscritto ben tre contratti di locazione di immobili dove erano state alloggiate diverse ragazze brasiliane ed aveva sottoscritto diverse comunicazioni di ospitalita’ di cittadine straniere per far ottenere il visto turistico: si trattava di condotte non meramente incaute, ma consapevoli dell’attivita’ illecita diretta della (OMISSIS) che era ancora sua moglie, la quale risultava averlo messo a conoscenza delle vicende di alcune ragazze in occasione della chiusura di un locale notturno che non aveva provveduto a pagare il dovuto.
La pena inflitta a entrambi era ritenuta congrua.
4. Avverso detta sentenza propone ricorso (OMISSIS) a mezzo del difensore Avv. (OMISSIS).
4.1. Con il primo motivo deduce, ex articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b), erronea applicazione di legge: sostiene che la condotta di favoreggiamento dell’ingresso illegale in Italia presuppone che l’ingresso avvenga in violazione della normativa, mentre nella fattispecie le ragazze brasiliane entravano con regolare visto turistico, per cui la successiva sottoscrizione di contratti di locazione non poteva ritenersi agevolatrice di ingressi irregolari a costo di negare la tassativita’ e determinatezza dell’incriminazione, come era appunto accaduto nella sentenza impugnata che neppure aveva precisato gli elementi fondanti lo specifico dolo di lucro contestato.
4.2. Con il secondo motivo deduce, ex articolo 606 c.p.p., comma 1 lettera b) ed e), erronea applicazione di legge e manifesta illogicita’ della motivazione: lamenta che la sentenza impugnata aveva costruito l’apporto all’attivita’ illecita come una sorta di stabile legame mentre in primo grado si era fatto cenno ad occasionali contributi limitati ad un paio di ragazze; inoltre, vi erano errori grossolani nella ricostruzione della vicenda, tali da determinare insanabili contraddizioni tra le due sentenze a causa di un travisamento di alcune prove da parte della Corte di Appello, per cui la conferma stessa della prima sentenza appare contraddittoria.
5. Propone ricorso (OMISSIS) a mezzo del difensore Avv. (OMISSIS). Con motivo unico deduce, ex articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b), erronea applicazione di legge: lamenta che il reato contestato evoca una concretezza rispetto ad una mera agevolazione e richiede quindi un apporto efficiente rispetto al risultato finale; e, allora, l’avere soltanto sottoscritto un contratto di locazione era azione posta in un momento successivo rispetto all’ingresso in Italia delle ragazze, che peraltro avveniva con regolare visto turistico, senza alcun suo contributo se non alla permanenza in Italia, per cui sarebbe stato appropriato contestare altra norma con sanzione meno grave, unica ascrivibile al ricorrente.
6. In udienza le parti hanno concluso come indicato in epigrafe.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi devono essere rigettati, poiche’ infondati.
2. Il primo motivo di ricorso dell’imputato (OMISSIS) lamenta che la condotta di favoreggiamento dell’ingresso illegale in Italia presuppone che l’ingresso avvenga in violazione della normativa, mentre nella fattispecie le ragazze brasiliane erano entrate con regolare visto turistico, per cui la successiva sottoscrizione di contratti di locazione non aveva affatto agevolato ingressi irregolari; diversamente opinando, sostiene il ricorrente, si perderebbe la tassativita’ e determinatezza dell’incriminazione e neppure sarebbe chiaro, in sentenza, l’elemento fondante lo specifico dolo di lucro.
Si tratta di argomentazioni non accoglibili perche’ infondate.
E’ pur vero che sussiste una differenza concettuale tra la condotta del procurare l’ingresso (illegale) nel territorio dello Stato e l’agevolazione della permanenza rispetto a chi gia’ si trova nella condizione di illegalita’; questo pero’ non significa che il sistema normativo nel suo complesso lasci senza sanzione fatti come quelli all’esame soltanto perche’ il transito al confine avviene in condizioni e con modalita’ formalmente regolari, ossia attraverso il valico vigilato e previa esibizione di titolo che abilita al breve soggiorno per motivi turistici.
In realta’, la legge tende a impedire le immigrazioni illegali ovvero gli “atti diretti” a procurarle (dizione, questa, che indirettamente conferma come al centro dell’attenzione del legislatore non ci sia la sola azione di passaggio della linea di confine); d’altronde, se cosi’ non fosse, basterebbe a frustrare le finalita’ della legge la semplice dichiarata intenzione di entrare in territorio italiano per fini turistici, cosi’ rendendo addirittura piu’ difficili i controlli con l’inizio degli spostamenti all’interno dello Stato (Sez. 6, n. 9233 del 16/12/2004, Rv. 230950).
I giudici del merito hanno fatto corretta applicazione del principio da questa Corte costantemente affermato (cfr., tra le molte, Sez. 1, 08/05/2002, Galgano, Rv.222031; Sez. 1, 18/09/2002, Hong e altri, Rv. 222345; Sez. 2, 11/12/2003, P.M. in proc. Fedan, Rv.227508; Sez. 2, 21/09/2004, P.M. in proc. Morelli, Rv.230256) secondo il quale integra il reato di favoreggiamento illegale dell’immigrazione previsto dal Decreto Legislativo n. 286 del 1998, articolo 12, anche il compimento di atti diretti a favorire l’ingresso nel territorio dello Stato dello straniero per finalita’ diverse da quelle in relazione alle quali quest’ultimo abbia presentato richiesta di visto, mediante false attestazioni o producendo documentazione falsa in relazione agli effettivi motivi del soggiorno in Italia (Sez. 1, n. 2285 del 15/12/2009, Rv. 245964).
E’, quindi, configurabile il reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina con riferimento all’ingresso dello straniero nel territorio dello Stato in modo formalmente regolare, ma finalizzato, in realta’, ad una permanenza illegale (Sez. 1, n. 50895 del 26/11/2013, Rv. 258349: fattispecie in cui questa Corte ha ritenuto sussistente il reato de quo aggravato dal fine di profitto in relazione ad ingresso con visto turistico di una straniera, finalizzato allo sfruttamento della prostituzione della stessa).
Quanto alla indicazione degli elementi fondanti il fine di profitto, il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Forli’ – con motivazione confermata dalla Corte di Appello – li ha ravvisati nel lucro ricavato dalla (OMISSIS) dall’attivita’ di mediazione e avvio delle cittadine brasiliane nei locali notturni della zona, cui avevano partecipato gli imputati, intendendosi, qui, per “profitto” l’utilita’ in senso economico-patrimoniale (Sez. 1, n. 35510 del 30/05/2019, Rv. 276613).
3. Il secondo motivo di doglianza del ricorrente (OMISSIS) lamenta che la sentenza impugnata aveva costruito il suo apporto all’attivita’ illecita come una sorta di stabile legame mentre in primo grado si era fatto cenno ad occasionali contributi; censura asseriti errori nella ricostruzione della vicenda e travisamento di alcune prove da parte della Corte di Appello: in particolare, contesta che da alcune dichiarazioni di ospitalita’ possa trarsi l’esistenza del richiesto elemento psicologico e che i suoi rapporti con la (OMISSIS) fossero di reale vicinanza e comunanza di interessi, mentre era emerso un suo intervento limitato soltanto alla posizione di alcune ragazze.
Si tratta di censura inammissibile perche’ non consentita nel giudizio di legittimita’: la Corte territoriale ricostruisce la responsabilita’ penale del ricorrente (OMISSIS) precisando che egli non conviveva piu’, all’epoca dei fatti, con la (OMISSIS) ma che aveva conservato uno stretto legame con lei, ulteriormente comprovato dalle dichiarazioni di ospitalita’ di cittadine straniere sottoscritte dal ricorrente medesimo nonostante i relativi moduli fossero ancora in bianco e dalla stipulazione di contratti di locazione.
Da cio’ era stata coerentemente tratta la consapevolezza, nel (OMISSIS), della attivita’ complessiva e il suo volontario apporto alla condotta illecita, attestati altresi’ dai contatti telefonici tra lui e la (OMISSIS) nel corso dei quali la donna lo informava delle vicende e delle difficolta’ incontrate nella gestione delle ragazze brasiliane.
Le censure del ricorrente sono sostanzialmente orientate a riprodurre un quadro di argomentazioni gia’ esposte nel giudizio di merito, ed ivi ampiamente vagliate e correttamente disattese dal giudice, ovvero a sollecitare una rivisitazione meramente fattuale delle risultanze processuali sul presupposto di una valutazione alternativa delle fonti di prova, in tal guisa richiedendo l’esercizio di uno scrutinio improponibile in questa Sede, a fronte della linearita’ e della logica consequenzialita’ che caratterizzano la scansione delle sequenze motivazionali dell’impugnata decisione.
In relazione ai suindicati profili, il ricorso non e’ volto a rilevare mancanze argomentative, erronee applicazioni di norme o illogicita’ ictu oculi percepibili, bensi’ ad ottenere un non consentito sindacato sulla congruita’ di scelte valutative compiutamente giustificate dal giudice di merito, che ha adeguatamente ricostruito il compendio storico-fattuale posto a fondamento del tema d’accusa.
In tal senso va rimarcato come la Corte territoriale, sulla base di quanto esposto in narrativa, abbia proceduto ad un vaglio critico di tutte le deduzioni ed obiezioni mosse dall’imputato, pervenendo alla decisione in questa Sede impugnata attraverso una disamina completa ed approfondita dell’insieme delle risultanze processuali: e l’esito del giudizio di responsabilita’ non puo’ certo essere invalidato da prospettazioni alternative, risolventisi in una “mirata rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell’autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perche’ illustrati come maggiormente plausibili, o perche’ assertivamente dotati di una migliore capacita’ esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si e’ in concreto realizzata (Sez. 6, n. 22256/2006, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369/2006, Rv. 235507; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099).
4. Il motivo unico di doglianza del ricorrente (OMISSIS) ripropone la tematica della configurabilita’ del reato contestato a fronte della condotta tenuta, lamentando che il reato contestato evoca una concretezza rispetto ad una mera agevolazione e richiede quindi un apporto efficiente rispetto al risultato finale; ed allora l’avere soltanto sottoscritto un contratto di locazione era azione posta in un momento successivo rispetto all’ingresso in Italia delle ragazze, che peraltro avveniva con regolare visto turistico, senza alcun contributo del ricorrente se non alla loro permanenza in Italia, per cui sarebbe stato appropriato contestare altra norma con sanzione meno grave, unica ascrivibile al (OMISSIS).
L’argomentazione deve essere respinta perche’ infondata.
La sentenza impugnata ha sottolineato, con motivazione esente da vizi logici o giuridici, la cointeressenza del ricorrente con le attivita’ illecite della (OMISSIS), con specifico riferimento alle percentuali versate dai gestori dei locali notturni ove le ragazze brasiliane venivano fatte lavorare; sono state richiamate le esplicite intercettazioni delle conversazioni tra i due, il passaggio di danaro dal ricorrente alla donna brasiliana, il trasporto delle ragazze ai locali notturni effettuato dal ricorrente, la sua conseguente consapevolezza delle attivita’ svolte dalle ragazze; parimenti, l’acquisizione in locazione di un immobile dove alcune ragazze soggiornavano e il pagamento delle relative utenze apparivano elementi dimostrativi di questa cointeressenza (circostanza sulla quale e’ stata richiamata la testimonianza dell’agente immobiliare).
E, allora, anche in questo caso soccorre l’orientamento consolidato di questa Corte, secondo il quale e’ configurabile il reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina con riferimento all’ingresso dello straniero nel territorio dello Stato in modo formalmente regolare, ma finalizzato, in realta’, ad una permanenza illegale (Sez. 1, n. 50895 del 26/11/2013, Rv. 258349: fattispecie in cui questa Corte ha ritenuto sussistente il reato de quo aggravato dal fine di profitto in relazione ad ingresso con visto turistico di una straniera, finalizzato allo sfruttamento della prostituzione della stessa).
Vanno qui richiamate, per evidenti ragioni di sintesi, tutte le osservazioni dispiegate nel paragrafo 2 che precede.
5. In conclusione i ricorsi vanno rigettati e al rigetto consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Si da’ atto che il presente provvedimento, redatto dal Consigliere relatore Dr. Antonio Minchella, e’ sottoscritto dal solo Presidente del Collegio per impedimento alla firma dell’estensore, ai sensi del D.P.C.M. 8 marzo 2020, articolo 1, comma 1, lettera a).

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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