Nel caso in cui l’appellante ometta di depositare i “files” o le copie analogiche idonei a comprovare l’avvenuta notificazione del gravame

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|4 aprile 2023| n. 9269.

Nel caso in cui l’appellante ometta di depositare i “files” o le copie analogiche idonei a comprovare l’avvenuta notificazione del gravame

Nel caso in cui l’appellante, nel costituirsi in modalità telematica, ometta di depositare i “files” o le copie analogiche idonei a comprovare l’avvenuta notificazione del gravame, quest’ultimo è improcedibile, a meno che alla relativa produzione non provveda l’appellato.

Ordinanza|4 aprile 2023| n. 9269. Nel caso in cui l’appellante ometta di depositare i “files” o le copie analogiche idonei a comprovare l’avvenuta notificazione del gravame

Data udienza 17 novembre 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Processo civile – Costituzione – Omesso deposito dei files via pec e in copia analogica – Costituzione in forma telematica – Appello improcedibile

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere

Dott. AMBROSI Irene – Consigliere

Dott. ROSSI Raffele – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19032-2020 R.G. proposto da:
(OMISSIS) S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, in difetto di domicilio eletto in ROMA, domiciliato per legge ivi presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli Avv. ti (OMISSIS) e (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.A.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, e (OMISSIS), ambedue in difetto di domicilio eletto in ROMA, domiciliati per legge ivi presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’Avv. (OMISSIS);
– controricorrente –
Avverso la sentenza n. 617-2020 della CORTE DI APPELLO DI NAPOLI, depositata il giorno 11 febbraio 2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2022 dal Consigliere RAFFAELE ROSSI.

Nel caso in cui l’appellante ometta di depositare i “files” o le copie analogiche idonei a comprovare l’avvenuta notificazione del gravame

FATTI DI CAUSA

1. In forza di decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Reggio Emilia, la (OMISSIS) S.p.A. intimo’ alla (OMISSIS) s.a.s. ed al socio (OMISSIS) precetto per il pagamento della somma di Euro 96.025,86, oltre interessi moratori e spese di procedura.
Avverso tale precetto, gli intimati spiegarono uno actu opposizione all’esecuzione ex articolo 615 c.p.c., contestando la debenza degli interessi moratori e la violazione delle tariffe professionali nella determinazione delle competenze di precetto.
2. L’opposizione venne accolta in prime cure dall’adito Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
3. L’appello interposto dalla (OMISSIS) S.p.A. e’ stato dichiarato improcedibile dalla decisione in epigrafe indicata.
A fondamento della declaratoria, la Corte partenopea ha: rilevato che all’atto della costituzione, avvenuta in forma telematica, la parte appellante non aveva dato prova della notificazione dell’atto di appello, “non depositando ne’ i files telematici della sua effettuazione con posta elettronica certificata, ne’ copie analogiche della stessa”; ritenuto che la nullita’ per inosservanza delle forme cosi’ verificatasi non era sanata per effetto della costituzione della parte appellata, avendo quest’ultima depositato la copia dell’atto di appello e della relata di notifica in files di formato pdf (diverso e non equipollente al prescritto file in formato xml) e mancando comunque – tanto nella produzione dell’appellante quanto in quella degli appellati – “documenti pdf riproducenti le ricevute di accettazione e di avvenuta consegna della notificazione”; valutato irrilevante il deposito dei duplicati dei files informatici dimostrativi della notificazione effettuato dopo la conclusione della udienza di trattazione, a causa gia’ riservata in decisione.
4. Ricorre per cassazione la (OMISSIS) S.p.A., affidandosi ad un motivo; resistono, con unico controricorso, la (OMISSIS) s.a.s. e (OMISSIS).
5. Ambedue le parti hanno depositato memoria illustrativa.

Nel caso in cui l’appellante ometta di depositare i “files” o le copie analogiche idonei a comprovare l’avvenuta notificazione del gravame

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente, si rileva come il ricorso non presenti vizi di regolarita’ formale: l’originale in forma analogica di esso, depositato nel fascicolo, reca la sottoscrizione autografa dell’Avvocato (OMISSIS), difensore abilitato al patrocinio innanzi la Suprema Corte.
Del pari, validamente conferita appare la procura speciale per la proposizione del ricorso per cassazione, apposta su foglio separato, ma materialmente congiunto al ricorso, per tale collocazione topografica da ritenersi in tutto equiparata alla procura estesa a margine o in calce allo stesso: e tanto pur se detta procura non contenga un espresso riferimento al provvedimento da impugnare o al giudizio da promuovere, in quanto da essa non risulta, in modo assolutamente evidente, la non riferibilita’ al giudizio di cassazione.
2. Ancora in via preliminare, e’ inammissibile per tardivita’ il controricorso, siccome notificato (a mezzo PEC) il 28 agosto 2020 a fronte della notifica del ricorso perfezionata il 1 luglio 2020, elasso quindi il termine all’uopo fissato dall’articolo 370 del codice di rito.
Deve al riguardo rammentarsi che per le cause di opposizione all’esecuzione – quale, pacificamente, quella in esame – non trova applicazione la regola della sospensione feriale dei termini, in virtu’ del combinato disposto del Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12, articolo 92 e della L. 7 ottobre 1969 n. 742, articoli 1 e 3: quest’ultima norma, infatti, sottrae espressamente alla sospensione feriale le “opposizioni all’esecuzione”, locuzione da intendersi riferita a tutti i giudizi oppositivi (all’esecuzione, agli atti esecutivi, di terzo all’esecuzione), proposti sia prima che dopo l’inizio della procedura esecutiva.
L’inoperativita’ della sospensione feriale, in quanto afferente alla natura della lite, regola l’intero svolgimento del processo oppositivo, cioe’ a dire vale in ogni sua fase e grado, incluse le impugnazioni (a prescindere dal contenuto della pronuncia e dai motivi di gravame), e legittima pertanto il rilievo, anche officioso, della tardivita’ del ricorso per cassazione (tra le innumerevoli, si vedano Cass. 14/01/2022, n. 1127; Cass. 13/02/2020, n. 3542; Cass. 18/12/2019, n. 33728; Cass. 03/07/2018, n. 17328; Cass. 20/04/2017, n. 9963; Cass. 07/02/2017, n. 3214; Cass. 08/04/2014, n. 8137; Cass. 11/01/2012, n. 171; circa la non sospensione dei termini afferenti il giudizio di cassazione, cfr. Cass. 27/06/2022, n. 20594; Cass. 28/02/2020, n. 5475; Cass. 11/04/2019, n. 10212; Cass. 10/04/2017, n. 9234; Cass. 27/01/2017, n. 2179; Cass. 04/10/2016, n. 19836; Cass. 20/05/2015, n. 10252; Cass. 25/02/2015, n. 3889; Cass. 03/02/2015, n. 1892).
2.1. Dalla tardiva notificazione del controricorso ad opera di parte intimata discende l’inammissibilita’ della memoria e dei documenti depositati dalla stessa (con conseguente divieto per la Corte di prendere conoscenza del contenuto di tali atti), per essere stata avviata la causa a trattazione camerale, subendo la parte inosservante delle regole del rito la preclusione di cui all’articolo 370 c.p.c. (cosi’ Cass. 29/10/2020, n. 23921; Cass. 11/02/2022, n. 4428).
3. L’unico motivo di ricorso lamenta violazione e falsa applicazione dell’articolo 165 c.p.c. in combinato disposto con la L. 21 gennaio 1994, n. 53, articolo 9, commi 1-bis e 1-ter.
Censura la declaratoria di improcedibilita’ dell’appello per non aver il giudice territoriale reputato la nullita’ della costituzione della parte appellante sanata per effetto della costituzione dell’appellata, poiche’ compiuta con l’allegazione (con file in formato pdf) dell’atto di citazione in appello unitamente alla relazione di notifica (recante la medesima data di esecuzione indicata dall’appellante) e senza contestazione “in merito alla conformita’ delle ricevute delle notifiche eseguite via PEC ed allegate in PDF da parte appellante”.
Richiama, a suffragio dell’assunto, le pronunce di questa Corte secondo cui “la mancata allegazione della prova di notifica, rilevabile di ufficio ai fini della valutazione di tempestivita’ della costituzione ex articolo 165 c.p.c., non comporta di per se’ la declaratoria di improcedibilita’ dell’appello, bensi’ la mera nullita’ della costituzione dell’appellante che puo’ essere sanata (..) mediante la costituzione della parte appellata o altro elemento ritraibile dagli atti, che consenta al giudice di verificare la tempestivita’ della costituzione medesima” (Cass., Sez. U, 05/08/2016, n. 16598) e secondo cui “la tempestiva costituzione dell’appellante, compiuta mediante la copia dell’atto di citazione (c.d. velina) in luogo dell’originale, non determina l’improcedibilita’ del gravame, ma integra una mera nullita’ sanabile (..) a seguito di costituzione dell’appellato, che non contesti la conformita’ della copia all’originale” (Cass. 19/03/2019, n. 7679).
3.1. Il motivo non e’ fondato.
Non si intende qui certo confutare i principi di diritto enunciati dalle citate pronunce (e ribaditi anche in piu’ recenti arresti: da ultimo, Cass. 15/11/2022, n. 33601): anzi, a siffatti principi – fondati sul rilievo che la sanzione di improcedibilita’ e’ ricollegata soltanto all’inosservanza del termine di costituzione e non anche all’inosservanza delle sue forme e sulla generale sanabilita’ dei vizi di nullita’ per raggiungimento dello scopo – va data espressa e convinta continuita’, potendosi predicare l’applicazione di essi anche all’ipotesi in cui, secondo i modi del processo telematico, la costituzione dell’appellante avvenga non gia’ con una copia cartacea (c.d. velina) dell’atto di appello, bensi’ con il deposito di un file in formato pdf che riproduca informaticamente l’immagine del documento rappresentato.
E’ tuttavia doveroso puntualizzare come la sanatoria della nullita’ della costituzione dell’appellante da inosservanza delle forme in conseguenza della costituzione dell’appellato incontri un limite: occorre che dagli atti presenti nel fascicolo risulti il momento della notifica dell’atto di appello.
Cosi’, specificamente, si esprime sul punto la citata Cass. n. 16598 del 2016: “Qualora l’appellato si sia costituito senza nulla osservare sulla conformita’ della copia all’originale notificatogli, poiche’ l’esistenza della relata sulla copia evidenzia almeno la data del perfezionamento della notificazione dal punto di vista dell’appellante e consente al giudice di controllare la tempestivita’ dell’appello, la irregolarita’ discendente dal deposito di una copia piuttosto che dell’originale risulta sanata (…) L’articolo 347 c.p.c., in combinato disposto con l’articolo 165 c.p.c., esige che la costituzione avvenga entro i dieci giorni (o i cinque, nel caso di riduzione) dalla notificazione e tale termine decorre dal perfezionamento della notificazione nei riguardi dell’appellato. Se l’appellato non produce la copia della citazione a lui notificata, cosi’ evidenziando quando la notificazione si e’ perfezionata nei suoi riguardi, risulta impossibile per il giudice, che deve procedere d’ufficio al relativo controllo, accertare se la costituzione dell’appellante e’ avvenuta tempestivamente. In questo caso l’inosservanza della forma della costituzione rappresentata dal deposito dell’originale non e’ sanata dal comportamento di costituzione dell’appellato”.
In senso conforme, Cass. 09/02/2017, n. 3527: “La costituzione in giudizio dell’appellante con il deposito della copia dell’atto di citazione in luogo dell’originale determina l’improcedibilita’ del gravame, ai sensi dell’articolo 348, comma 1, c.p.c., ove la velina non contenga alcuna indicazione sull’avvenuta notifica, ne’ la stessa possa trarsi dall’atto prodotto dall’appellato, e l’appellante abbia depositato l’originale dell’atto di citazione notificato oltre l’udienza di comparizione, senza richiedere la rimessione in termini, atteso che, in detta situazione, il giudice, all’udienza ex articolo 350 c.p.c., e’ nell’impossibilita’ di verificare la tempestiva costituzione in causa dell’appellante”.
3.2. Proprio la descritta situazione si e’ verificata nel caso in esame.
A giustificare la declaratoria di inammissibilita’ dell’impugnazione il giudice territoriale ha infatti posto la mancata prova, al momento di celebrazione della udienza di prima comparizione e trattazione, della notifica dell’atto di appello.
Nella gravata sentenza si da’ conto del fatto che parte appellante non ha depositato i files telematici della notifica dell’appello, effettuata con posta elettronica certificata, “ne’ copie analogiche della stessa”; si rileva che anche nella produzione degli appellati non e’ presente “il file della notificazione loro indirizzata telematicamente”; si evidenzia, conclusivamente, che gli appellati non hanno depositato “al pari dell’appellante, documenti pdf riproducenti le ricevute di accettazione e di avvenuta consegna della notificazione”.
Nell’illustrato contesto, effettivamente la Corte d’appello versava, all’udienza ex articolo 350 c.p.c., nella impossibilita’ di riscontrare la tempestiva costituzione della parte appellante, mancando idoneo elemento attestante la data di notifica dell’atto di appello alla parte appellata: irrilevante la mancata contestazione di quest’ultima sul punto (in materia sottratta alla disponibilita’ delle parti), priva di significativita’ a tal fine risultando la relazione di notifica (prodotta dagli appellati con file in formato pdf), siccome, trattandosi di notifica a mezzo posta elettronica certificata eseguita da avvocato ai sensi della L. n. 53 del 1994, costituita da documento informatico separato redatto dall’avvocato notificante ed allegato al messaggio di posta elettronica certificata, inidoneo ad attestare l’epoca di effettiva spedizione (e, a maiori, di consegna) dell’atto.
3.3. Per tali ragioni, il motivo di ricorso va disatteso.
Solo per completezza argomentativa, si osserva come il motivo di ricorso sia altresi’ argomentato sulla scorta di una circostanza fattuale (la mancata contestazione da parte appellata delle ricevute di notifica allegate in pdf da parte appellante) contraria a quanto accertato nella sentenza impugnata, nella quale si esclude, reiteratamente, che l’appellante abbia, in uno alla iscrizione a ruolo o comunque anteriormente alla prima udienza di trattazione, depositato la notifica dell’atto di appello, tanto in formato xml quanto in formato pdf (cfr. pag. 3, § 3., secondo capoverso; pag. 11, penultimo capoverso), sicche’ la asserita non contestazione non puo’ essersi realizzata.
4. Il ricorso e’ rigettato.
5. Non vi e’ luogo a provvedere sulle spese di lite, in ragione della tardivita’ della costituzione del controricorrente.
6. Atteso il rigetto del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento da parte del ricorrente – ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, – di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

 

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