Nel caso in cui la specifica malattia sia inclusa nella tabella di cui al D.lgs. n. 38 del 2000

Corte di Cassazione, sezione lavoro civile, Ordinanza 14 maggio 2020, n. 8947.

La massima estrapolata:

Nel caso in cui la specifica malattia sia inclusa nella tabella di cui al D.lgs. n. 38 del 2000, al lavoratore basterà provare la malattia e l’adibizione alla lavorazione nociva affinché il nesso eziologico tra i due termini sia presunto per legge, presunzione in ogni caso non assoluta, rimanendo la possibilità per l’INAIL di provare una diagnosi differenziale, ossia di fornire la prova contraria idonea a vincere la presunzione legale dimostrando l’intervento causale di fattori patogeni extralavorativi. Diversamente, in tema di malattia professionale derivante da lavorazione non tabellata o ad eziologia multifattoriale, la prova della causa di lavoro grava sul lavoratore e il nesso causale tra l’attività lavorativa e il danno alla salute deve essere valutato secondo un criterio di rilevante o ragionevole probabilità scientifica.

Ordinanza 14 maggio 2020, n. 8947

Data udienza 7 novembre 2019

Tag – parola chiave: Inail – Dpr 1124 del 1965 – Malattia professionale – Rendita – Presupposti – Decreto ministeriale 9 aprile 2008 – Nesso di causalità – Articolo 2697 cc – Onere della prova – Criteri

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente

Dott. GHINOY Paola – Consigliere

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere

Dott. BOGHETICH Elena – rel. Consigliere

Dott. CIRIELLO Antonella – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 27249/2014 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio degli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), che lo rappresentano e difendono;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 599/2013 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il 29/11/2013 R.G.N. 866/2012.

RILEVATO

che:
1. Con sentenza n. 599 del 19.11.2013 la Corte di appello di Genova, confermando la pronuncia del Tribunale di La Spezia, ha respinto la domanda di (OMISSIS) promossa nei confronti dell’Inail per l’accertamento dell’origine professionale della patologia sofferta (neoplasia renale di tipo cistico polare inferiore) e la condanna alla costituzione di una rendita (o al pagamento di un indennizzo in capitale) avendo svolto l’attivita’ di impiegato tecnico addetto alla produzione e programmazione di munizionamento per apparati e mezzi militari;
2. che la Corte ha ritenuto, alla luce di una rinnovata consulenza tecnica d’ufficio, non sufficientemente provata l’origine professionale della patologia in considerazione della mancata presunzione di origine professionale della specifica malattia sofferta dal (OMISSIS) ed a fronte della previsione, generica e di carattere residuale, contenuta nel Decreto Ministeriale 9 aprile 2008, di “altre malattie” correlate all’esposizione da derivati alogenati e/o nitrici degli idrocarburi aromatici, da arsenico e da piombo;
3. per la cassazione della sentenza ricorre il (OMISSIS) affidandosi a tre motivi e l’Inail resiste con controricorso.

CONSIDERATO

che:
1. con tre motivi, il ricorrente, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la violazione e falsa applicazione dell’articolo 2697 c.c., Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, articoli 1, 3, articolo 139, all. 4 e del Decreto Ministeriale 9 aprile 2008, nonche’ degli articoli 40 e 41 c.p., ed omessa e insufficiente motivazione; cio’ per aver la Corte negato la presunzione di origine professionale della malattia (tumore al rene) in relazione alle previsioni della tabella ex articolo 139 Testo Unico pur avendo verificato che la stessa tabella prevedesse che l’esposizione alle sostanze nocive indicate dal lavoratore (idrocarburi aromatici, da arsenico e da piombo) potesse provocare “altre malattie”, invertendo erroneamente l’onere della prova della sussistenza del nesso causale con l’agente patogeno tabellato.
2. il ricorso non merita accoglimento avendo questa Corte chiarito che la previsione in tabella Decreto Legislativo n. 38 del 2000, ex articoli 139 e 10, di una attivita’ lavorativa come fattore che con elevata probabilita’ puo’ cagionare una specifica malattia va considerata nell’ottica non della presunzione di origine professionale e dell’inversione dell’onere della prova, ma della rilevanza probatoria e dell’assolvimento del carico probatorio, talche’ in tal caso il lavoratore non deve anche fornire la prova delle singole sostanze a cui e’ stato esposto nel corso dell’attivita’ di lavoro, essendo tale prova assorbita da quella dello svolgimento dell’attivita’ inclusa nella tabella (cfr. da ultimo Cass. n. 8416 del 2018);
3. invero, questa Corte ha piu’ volte ribadito che ove la specifica malattia sia inclusa nella tabella, al lavoratore bastera’ provare la malattia e l’adibizione alla lavorazione nociva (anch’essa tabellata) affinche’ il nesso eziologico tra i due termini sia presunto per legge (sempre che la malattia si sia manifestata entro il periodo anch’esso indicato in tabella), presunzione in ogni caso non assoluta (cfr. Cass. n. 14023 del 2004), rimanendo la possibilita’ per l’INAIL di provare una diagnosi differenziale, ossia di fornire la prova contraria idonea a vincere la presunzione legale dimostrando l’intervento causale di fattori patogeni extralavorativi (cfr. da ultimo Cass. n. 23653 del 2016);
4. diversamente, in tema di malattia professionale derivante da lavorazione non tabellata o ad eziologia multifattoriale, la prova della causa di lavoro grava sul lavoratore (cfr. Cass. n. 17438 del 2012, Cass. n. 8773 del 2018, Cass. n. 7313 del 2019) e il nesso causale tra l’attivita’ lavorativa e il danno alla salute dev’essere valutato secondo un criterio di rilevante o ragionevole probabilita’ scientifica (v. Cass. n. 8773 del 2018 e, in merito alle prestazioni di assistenza sociale, Cass. n. 753 del 2005, Cass. n. 27449 del 2016, Cass. n. 24959 del 2017);
5. in particolare, in caso di caso di neoplasia a genesi multifattoriale contratta da lavoratore adibito ad attivita’ rischiosa oggetto di previsione tabellare, la prova del nesso causale non puo’ consistere in semplici presunzioni desunte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma deve consistere nella concreta e specifica dimostrazione, quanto meno in via di probabilita’, della idoneita’ della esposizione al rischio a causare l’evento morboso, con la precisazione che in presenza di forme tumorali che hanno o possono avere, secondo la scienza medica, un’origine professionale, la presunzione legale quanto a tale origine torna ad operare, sicche’ l’I.N.A.I.L. puo’ solo dimostrare che la patologia tumorale, per la sua rapida evolutivita’, non e’ ricollegabile all’esposizione a rischio, in quanto quest’ultima sia cessata da lungo tempo (Cass. n. 23653 citata; da ultimo, Cass. n. 16048 del 2019);
6. la Corte d’appello si e’ conformata ai principi richiamati ed ha ampiamente motivato – anche acquisendo un rinnovato elaborato peritale “estremamente accurato”, corredato da un ulteriore supplemento che ha tenuto conto di successiva documentazione scientifica prodotta, dopo il deposito della perizia, dal ricorrente – in ordine alla malattia professionale denunciata dall’assicurato, all’esclusione della genesi tecnopatica, alla negativa dimostrazione della correlazione concausale con la malattia neoplastica in termini di ragionevole certezza, nel senso del rilevante grado di probabilita’ dell’origine professionale;
7. in particolare, la Corte territoriale ha correttamente rilevato che la previsione in tabella della nocivita’ dei fattori patogeni indicati dal ricorrente (dinitrotulene-DNT, piombo e arsenico) non era correlata alla specifica patologia tumorale sofferta dall’assicurato bensi’ all’insorgenza di “altre malattie” e non potendosi, dunque, ritenere sussistente, in via presuntiva, un nesso causale tra l’esposizione subita e la malattia, era necessario procedere (prescindendo dagli oneri probatori di parte”) ad accertare – in base anche ai piu’ recenti studi della scienza medica – se la patologia tumorale renale fosse causalmente riconducibile, con ragionevole probabilita’, alle mansioni lavorative del (OMISSIS);
8. la relazione del consulente tecnico recepita dalla Corte d’appello ha escluso la sussistenza di una ragionevole probabilita’ di collegamento causale tra neoplasia renale ed esposizione agli agenti chimici segnalati dal (OMISSIS), precisando che: non esistono correlazioni conclusive tra tumore renale ed esposizione al DNT (essendo altamente dubbia, ossia solo “possibile”, la sua cancerogenicita’ ed essendo eventualmente rivolta, l’attenzione degli studi scientifici, ai diversi tumori a carico di fegato e vie biliari); le proprieta’ cancerogene del piombo (secondo la piu’ recente letteratura scientifica solamente probabili ma con riferimento esclusivo agli studi sperimentali sugli animali e non sull’uomo) sono collegate a condizioni particolari (tipo di comporto, modalita’ ed entita’ di esposizione) che non risultano presenti nel caso di specie; sono del tutto insufficienti le informazioni scientifiche sulla nocivita’ dell’esposizione all’arsenico;
9. come si evince dalla lettura complessiva della motivazione nonche’ dagli ampi stralci della relazione peritale ivi riportati (tali da far degradare a mera imprecisione il riferimento al “sufficiente grado di certezza” contenuto nell’ultima pagina della sentenza impugnata), la sentenza di merito ha fatto corretta applicazione delle regole che governano la valutazione del nesso di causalita’ ed il ragionamento logico applicando il criterio della “ragionevole probabilita’ scientifica” che deve intercorrere tra danno alla salute e attivita’ lavorativa, mentre esorbita dal vaglio di legittimita’ l’esito del procedimento valutativo, che non puo’ nemmeno essere censurato tramite il deposito di nuovi documenti non prodotti nei gradi di merito precedenti, produzione inammissibile nel giudizio di cassazione (salvo che concerna le ipotesi di nullita’ della sentenza, ex articolo 372 c.p.c., ipotesi non ricorrente nel caso di specie).
10. le spese di lite sono regolate secondo il principio della soccombenza, non risultando dalla sentenza d’appello le condizioni di cui all’articolo 152 disp. att. c.p.c..
11. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17 (legge di stabilita’ 2013) pari a quello – ove dovuto – per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimita’ che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed in Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 20012, n. 228, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per i ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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