La clausola “a richiesta fatta” (claims made)

Corte di Cassazione, sezione terza civile, Ordinanza 13 maggio 2020, n. 8894.

La massima estrapolata:

La clausola “a richiesta fatta” (claims made) contrasta con disposizioni imperative di legge, non solo con l’art. 1341 c.c., che vieta, se non sottoscritte, le clausole vessatorie e che tra queste annovera espressamente quelle che impongono decadenze, ma altresì con l’art. 2965 c.c., che commina la nullità dei patti con cui si stabiliscono decadenze che rendono eccessivamente difficile ad una delle parti l’esercizio del diritto. Il termine apposto all’ escussione dell’assicurazione, ossia al diritto di far valere la prestazione assicurativa a carico dell’assicuratore, è un termine di decadenza che è nullo proprio perchè’ rende eccessivamente difficile l’esercizio del diritto dell’assicurato.

Ordinanza 13 maggio 2020, n. 8894

Data udienza 17 febbraio 2020

Tag – parola chiave: Responsabilità sanitaria – Inserimento di calusola claims made nel contratto assicurativo – Natura atipica – Esclusione – Inapplicabilità dell’art. 1322 comma 2 cc – Applicazione dell’art. 1322 comma 1 cc – Clausola sancente una decadenza dipendente dal fatto di un terzo – Natura vessatoria – Nullità – Fattispecie in tema di clausola claims made che stabilisce la decadenza dalla denuncia di sinistro se entro 12 mesi non si riceve la richiesta di risarcimento danni da parte del terzo

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente

Dott. CIGNA Mario – Consigliere

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 15578/2018 proposto da:
OSPEDALE (OMISSIS), in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) SCPA;
– intimati –
avverso la sentenza n. 7322/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 21/11/2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 17/02/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI.

FATTI DI CAUSA

L’Ospedale (OMISSIS) e’ stato convenuto in giudizio dai genitori del bambino (OMISSIS) per il risarcimento di danni subiti da quest’ultimo nel corso di un ricovero presso il detto Ospedale.
La struttura sanitaria e’ stata condannata al risarcimento, ma, sin dal momento della sua costituzione in giudizio, aveva chiesto di essere manlevata dalla compagnia di assicurazione, le (OMISSIS) spa, la quale ha tuttavia eccepito che il contratto conteneva una clausola claims made, che impone di denunciare il sinistro entro dodici mesi dalla cessazione di efficacia, e che quel termine era in realta’ inutilmente trascorso.
Il giudice di primo grado ha ritenuto tale clausola non vessatoria, e dunque legittimo il rifiuto da parte della societa’ (OMISSIS) spa di tenere indenne l’Ospedale.
Il Giudice di appello ha confermato questo giudizio, aggiungendo che, oltre a non essere vessatoria, la clausola claims made cosi inserita, perseguiva interessi meritevoli di considerazione, meglio, non rendeva il contratto immeritevole di tutela.
Questa decisione e’ impugnata dall’Ospedale con tre motivi, cui si oppone la societa’ (OMISSIS) spa con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- La ratio della decisione impugnata.
La Corte di appello fa applicazione della decisione a sezioni unite di questa Corte, secondo cui la clausola claims made non e’ di per se’ vessatoria, ma puo’ diventare non meritevole di tutela quando comporti un significativo squilibrio tra le parti ai danni di una di esse, e questo accertamento e’ rimesso in concreto alla discrezionalita’ del giudice di merito (Cass. Sez. u. 9140/2016).
Ritiene poi la corte che questo accertamento e’ stato effettuato correttamente dal giudice di primo grado, anche se costui ha discusso di vessatorieta’, ma in realta’ intendeva riferirsi alla meritevolezza, e che comunque valutata quest’ultima alla stregua dei canoni indicati dalle sezioni unite, doveva affermarsi la piena validita’ della clausola.
Merita ricordare che la clausola in questione prevedeva l’obbligo dell’assicuratore di tenere indenne l’assicurato solo dei sinistri dipendenti da condotte tenute tra il (OMISSIS) ed il (OMISSIS), ma a condizione che: a) vi fosse stata richiesta di risarcimento da parte del terzo danneggiato entro quel periodo; b) che ricevuta richiesta di risarcimento, entro 12 mesi dalla cessazione del contratto, l’assicurato avesse denunciato il sinistro alla compagnia.
2.- L’Ospedale ricorrente propone tre motivi.
2.1.- I primi due attengono alla medesima questione e possono trattarsi congiuntamente.
Con il primo motivo si denuncia violazione degli articoli 99, 112, e 113 c.p.c.. Secondo il ricorrente, il giudice di primo grado avrebbe compiuto una valutazione diversa da quella sottopostagli dalla difesa dell’Ospedale. Avrebbe, cioe’, fatto questione di vessatorieta’, quando invece gli veniva chiesto di verificare la meritevolezza della clausola.
La questione della immeritevolezza, ritenuta come questione diversa dalla vessatorieta’, era stata riproposta con un motivo d’appello, e la corte di secondo grado, ritornando sulla motivazione del primo, avrebbe continuato a discutere di vessatorieta’, trascurando ancora una volta la vera domanda posta dall’Ospedale, ossia quella volta ad affermare che la clausola non solo e non tanto era vessatoria, quanto soprattutto ed anche immeritevole.
Con il secondo motivo si fa questione subordinata. Ossia: ove si ritenesse che invece la corte di appello si e’ pronunciata anche sulla meritevolezza della clausola, allora la decisione sarebbe nulla per difetto di motivazione (si denuncia dunque violazione dell’articolo 132 c.p.c.).
2.2. Entrambi questi motivi sono infondati.
Infatti la corte di merito prende atto che il ricorrente Ospedale pone una questione di meritevolezza della clausola (e non solo di vessatoreita’), e conseguentemente la affronta, cosi che non incorre in omessa pronuncia, in quanto, da un lato, osserva come le considerazioni fatte dal giudice di primo grado quanto alla vessatorieta’ possono ben considerarsi come relative anche, nella ratio di quella decisione, alla meritevolezza, e dall’altro lato, affronta la questione direttamente nel merito, sostenendo che la clausola non e’ immeritevole di tutela alla luce di quanto statuito da Cass. Sez. un 9140/2016.
3.- Con il terzo motivo il ricorrente invece lamenta violazione degli articoli 1322 e 1362 c.c..
Sostiene che ha errato la corte di merito nel ritenere meritevole la clausola, anche alla luce di quanto deciso dalla citata decisione delle Sezioni Unite.
Infatti, e’ ben vero che in questo caso la clausola non impone di denunciare il sinistro entro il termine di scadenza del contratto, bensi’ concede dodici mesi da quella scadenza, ma, pur cosi facendo, pone l’assicurato in una condizione di difficolta’ e debolezza, in quanto la denuncia del sinistro all’assicurazione (entro i dodici mesi dalla scadenza) presuppone che l’assicurato abbia ricevuto una tempestiva richiesta di risarcimento dal danneggiato, o meglio, che l’abbia ricevuta tra il (OMISSIS) ed il (OMISSIS).
Piu’ precisamente, la clausola claims made fa dipendere la prestazione dell’assicurazione non solo dall’evento dedotto in contratto, ma altresi’ da un ulteriore evento incerto, quale e’ la richiesta di risarcimento del terzo danneggiato: se questa ultima non e’ tempestiva, non potra’ esserlo neanche quella dell’assicurato.
La copertura assicurativa, infatti, decade se il terzo danneggiato decide di formulare la richiesta di risarcimento trascorsi dodici mesi dalla scadenza del contratto. Ossia: la tempestivita’ della richiesta di manleva, dipende dalla tempestivita’ della richiesta di risarcimento da parte del terzo, e questa dipendenza pone l’assicurato in una condizione di ingiustificato svantaggio nei confronti dell’assicuratore, creando una decadenza che il contraente non puo’ evitare.
3.1.- Questo motivo e’ fondato.
La Sezioni Unite sono ritornate sulla questione, a seguito di due ordinanze di rimessione che ritenevano insoddisfacente la soluzione proposta dalla decisione n. 9140 del 2016.
Con sentenza 22437 del 2018 hanno riconsiderato la questione della clausola claims made (e di clausole simili) sotto un profilo qui rilevante: hanno cioe’ ritenuto che l’inserimento in un contratto di assicurazione di una clausola del tipo claims made non stravolge il tipo contrattuale, comportandone l’atipicita’, e dunque non si applica dell’articolo 1322 c.c., comma 2, che, quanto ai contratti atipici, richiede che ne sia valutata la meritevolezza.
Piuttosto, l’inserimento nel contratto di assicurazione di una clausola siffatta mantiene inalterato il tipo negoziale, ampliandone semmai il contenuto o comportandone un adattamento agli interessi delle parti, cosi che non si trattera’ di valutarne la meritevolezza funzionale (astratta o concreta che sia) bensi’ di valutare se la determinazione del contenuto contrattuale e’ avvenuta nei limiti della legge (articolo 1322 c.c., comma 1).
La tesi che si ricava dalla decisione delle Sezioni Unite e’ semplice: un contratto puo’ dirsi atipico quando non presenta alcun carattere che differenzia un tipo dall’altro, o che identifica un tipo piuttosto che un altro.
Nel caso del contratto di assicurazione il carattere che fonda la tipicita’ attiene alla obbligazione di tenere indenne l’assicurato, posta a carico dell’assicuratore, e subordinata ad un evento incerto.
La circostanza di prevedere che l’avverarsi di tale evento va denunciato in un certo termine non attribuisce al contratto una caratteristica diversa da quelle che fonda la tipicita’ dell’assicurazione (alea, prestazione subordinata ad evento incerto).
Se la premessa e’ questa, cosi astratta, era di conseguenza ovvio affermare che “Il modello di assicurazione della responsabilita’ civile con clausole “on claims made basis”, quale deroga convenzionale all’articolo 1917 c.c., comma 1, consentita dall’articolo 1932 c.c., e’ riconducibile al tipo dell’assicurazione contro i danni e, pertanto, non e’ soggetto al controllo di meritevolezza di cui all’articolo 1322 c.c., comma 2, ma alla verifica, ai sensi dell’articolo 1322 c.c., comma 1, della rispondenza della conformazione del tipo, operata attraverso l’adozione delle suddette clausole, ai limiti imposti dalla legge”. (Cass. Sez. Un 22437/ 2018).
Questa ricostruzione va riferita dunque al caso concreto.
E’ noto che l’elemento che caratterizza l’assicurazione contro i danni e’ quello descritto dell’articolo 1917 c.c., comma 1, ossia che l’assicuratore “e’ obbligato a tenere indenne l’assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell’assicurazione, deve pagare a un terzo”.
L’obbligo di tenere indenne dal peso economico dei fatti accaduti durante il tempo dell’assicurazione e’ l’elemento che caratterizza il tipo, ossia che fonda la tipicita’ del contratto di assicurazione.
Cio’ non comporta ovviamente che la clausola “a richiesta fatta” (claims made) costituisca una deroga, ammissibile, a quel comma 1, ossia alla previsione per cui l’assicuratore e’ tenuto a mantenere indenne l’assicurato, deroga che trasforma il tipo, rendendo il contratto diverso da quello di assicurazione (Cass. 5624/2005).
Il che non teneva conto del fatto che la clausola claims made non incide sulla caratteristica tipica del contratto di assicurazione (scambio di prezzo contro obbligo di tenere indenne), ma regola semmai il diverso ruolo della richiesta risarcitoria rispetto al fatto oggetto di assicurazione.
Da qui la precisazione da parte della citata decisione delle sezioni unite, che, come detto, ha riferito alla disciplina dell’articolo 1322 c.c., comma 1, l’esercizio di autonomia privata svolto da quella clausola.
Ora, qui non e’ il caso di entrare nella questione di come si valuti la meritevolezza: se attenga al tipo o alla causa, se possa farsene applicazione ai contratti tipici in aggiunta al criterio della illiceita’ (articolo 1343 c.c.).
E’ noto che le soluzioni prospettabili sono due: quella che ritiene che per meritevolezza debba intendersi nient’altro che illiceita’, cosi che la norma sarebbe meramente ricognitiva dei divieti di legge, e quella che, invece, intende la meritevolezza come una clausola generale che abilita l’interprete ad un controllo sulle attivita’ private (sulla conclusione di contratti atipici) secondo criteri diversi dalla illiceita’ tipizzata dall’articolo 1343 c.c. (contrarieta’ a norme imperative, all’ordine pubblico ed al buon costume), ed il cui contenuto varia a seconda degli interpreti: a volte meritevolezza significa utilita’ sociale, altre volte immeritevole e’ il contratto che impedisca lo sviluppo della persona e via dicendo.
Possiamo in un certo senso prescindere da questa disputa, in quanto il contratto di assicurazione cui sia apposta la clausola in esame non diventa, per via di tale inserimento, un contratto atipico, e dunque sfugge, come ricordato dalle Sezioni Unite del 2018, sopra citate, alla disciplina dell’articolo 1322 c.c., comma 2.
Restando un contratto tipico, cui le parti hanno aggiunto ulteriore contenuto, ricordano le citate Sezioni Unite, si fa riferimento dell’articolo 1322 c.c., comma 1, il quale prevede in tal caso che l’autonomia delle parti, quando si esercita all’interno del tipo negoziale, senza alterarlo e trasformarlo in un contratto atipico, deve mantenersi nei limiti imposti dalla legge.
E qui il richiamo a tali limiti altro non e’ che il richiamo all’articolo 1343 c.c.: si tratta pur sempre di un contratto tipico, salva l’aggiunta di contenuto ulteriore ad opera delle parti, e dunque di un contratto la cui liceita’ e’ misurata con il criterio dell’articolo 1343 c.c..
Cio’ posto e’ forse eccessivo allora ricordare che ogni volta che le parti realizzano un assetto di interessi diverso da quello astrattamente descritto dal legislatore va verificata la causa concreta, ossia lo scopo economico individuale.
A volte e’ piu’ semplicemente questione di verifica di liceita’ (ai sensi dell’articolo 1343 c.c.) anche della singola clausola.
Ed e’ il caso che ci occupa: le parti hanno arricchito il tipo contrattuale (assicurazione contro i danni) con la previsione di una decadenza a carico dell’assicurato, nei termini che si sono sopra ricordati.
Non e’ necessario postulare che questa clausola giustifica l’intera operazione negoziale (nei termini della causa concreta), e’ sufficiente chiedersi se sia lecita in se’ e per se’, alla luce del criterio di cui articolo 1322, comma 1, ossia se si mantenga nei limiti imposti dalla legge.
La clausola, come ricordato, pone una decadenza a carico dell’assicurato non dipendente da una sua condotta: l’assicurato puo’ fare denuncia dell’evento nei 12 mesi dalla cessazione del contratto solo se abbia ricevuto in quei termini temporali la richiesta di risarcimento del danno, condizione che ovviamente dipende esclusivamente dal terzo danneggiato.
In tali termini essa contrasta con disposizioni imperative di legge, non solo con l’articolo 1341 c.c., che vieta, se non sottoscritte, le clausole vessatorie, e che tra queste annovera espressamente quelle che impongono decadenze, ma altresi’ con l’articolo 2965 c.c., che commina la nullita’ dei patti con cui si stabiliscono decadenze che rendono eccessivamente difficile ad una delle parti l’esercizio del diritto.
Ed invero, il termine apposto alla escussione dell’assicurazione, ossia al diritto di far valere la prestazione assicurativa a carico dell’assicuratore, e’ un termine di decadenza, che e’ nullo proprio perche’ rende, nella fattispecie, eccessivamente difficile l’esercizio del diritto dell’assicurato. La difficolta’ di esercitare il diritto non e’ ovviamente, come ritenuto dal giudice di merito, da valutarsi in termini temporali, nel senso che dodici mesi sono sufficienti per denunciare il sinistro all’assicurazione, ma va intesa anche nei termini della concreta possibilita’ di evitare la decadenza attraverso una propria condotta, possibilita’ che e’ del tutto esclusa o comunque assai ridotta se l’assicurato puo’ fare denuncia di sinistro solo in dipendenza dalla condotta del terzo, sulla quale ovviamente non puo’ influire. Altro e’ prevedere una decadenza nel termine di dodici mesi dalla richiesta di risarcimento da parte del terzo danneggiato, altro e’ fissare la scadenza di dodici mesi a partire dalla scadenza del contratto, prescindendo dunque dalla circostanza che in tale lasso di tempo puo’ non pervenire alcuna richiesta di risarcimento, che e’ il presupposto perche’ l’assicurato si rivolga all’assicuratore, ed estendendo peraltro la decadenza al caso in cui una richiesta di risarcimento pervenga all’assicurato, ma oltre il termine di efficacia del contratto. Cosi che l’assicurato puo’ evitare la decadenza a condizione non tanto che il terzo danneggiato faccia richiesta di risarcimento entro dodici mesi dalla cessazione degli effetti del contratto, ma che la faccia prima che si verifichi tale cessazione.
In conclusione, le clausole che rendono difficile l’esercizio del diritto (articolo 2965 c.c.) sono anche quelle che prescindono dalla diligenza della parte, e che fanno dipendere quell’esercizio da una condotta del terzo, autonoma e non calcolabile. Nella fattispecie, poiche’ la denuncia del “sinistro” dipende dalla richiesta di risarcimento avanzata dal danneggiato verso l’assicurato, prima del quale quest’ultimo non ha interesse ad avvisare la sua assicurazione, il medesimo assicurato ha un onere (derivante dalla polizza) cui puo’ adempiere solo se ha ricevuto in tempo una richiesta di risarcimento da parte del terzo danneggiato, ossia se ha ricevuto la richiesta non solo entro 12 mesi dalla scadenza del contratto, ma nell’arco temporale dell’anno di sua validita’.
Con conseguente violazione di legge della relativa clausola, di cui all’articolo 1322 c.c..
Il ricorso va accolto, con compensazione delle spese, a causa della sopravvenienza della decisione a sezioni unite che ha espresso diverso orientamento rispetto a quella applicata dai giudici di merito a suo tempo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo, rigetta primo e secondo e, decidendo nel merito, accoglie la domanda iniziale. Compensa le spese.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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