Corte di Cassazione, sezioni unite penali, Sentenza 3 luglio 2019, n. 28911.
La massima estrapolata:
Nei confronti della sentenza di primo grado che dichiari l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione, così come contro la sentenza di appello che tale decisione abbia confermato, è ammessa l’impugnazione della parte civile che lamenti l’erronea applicazione della prescrizione.
Sentenza 3 luglio 2019, n. 28911
Data udienza 28 marzo 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE PENALI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARCANO Domenico – Presidente
Dott. LAPALORCIA Grazia – Consigliere
Dott. PICCIALLI Patrizia – Consigliere
Dott. FIDELBO Giorgio – Consigliere
Dott. RAGO Geppino – Consigliere
Dott. ANDREAZZA Gastone – rel. Consigliere
Dott. ROCCHI Giacomo – Consigliere
Dott. DE AMICIS Gaetano – Consigliere
Dott. CAPUTO Angelo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
parte civile (OMISSIS), nato a (OMISSIS);
nel procedimento nei confronti di (OMISSIS), nata a (OMISSIS);
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal componente Gastone Andreazza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale aggiunto Dott. IACOVIELLO Francesco Mauro, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito, per la parte civile, l’avvocato (OMISSIS), che, depositando conclusioni scritte e nota spese, ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso;
udito, per l’imputata, l’avvocato (OMISSIS), che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. A seguito di querela, presentata da (OMISSIS), (OMISSIS) veniva tratta a giudizio dinanzi al Tribunale di Roma per i reati di cui all’articolo 81 cpv. c.p., articolo 616 c.p., commi 1 e 2, perche’ “al fine di prendere cognizione del contenuto di corrispondenza chiusa a lei non diretta e, senza giusta causa, rivelandone il contenuto nell’ambito del giudizio civile di separazione instaurato presso il Tribunale di Roma, sottraeva a (OMISSIS), rispettivamente, una missiva contenente un estratto conto al 31/12/2007 della (OMISSIS), societa’ di gestione del risparmio, ed una missiva contenente la bolletta per il pagamento della tariffa igiene ambientale della societa’ (OMISSIS) S.p.a.”.
Il Tribunale, con sentenza del 16 luglio 2015, dopo avere escluso, pur senza darne atto in dispositivo, la sussistenza del piu’ grave reato previsto dall’articolo 616 c.p., comma 2, sul presupposto che la rivelazione era avvenuta per giusta causa, riteneva, invece, dimostrate le condotte di dolosa sottrazione della corrispondenza di cui al comma 1 del medesimo articolo; tuttavia, dichiarava l’improcedibilita’ per tale reato relativamente alla sottrazione della missiva contenente l’estratto conto al 31 dicembre 2007 dell’ (OMISSIS), in quanto estinto per intervenuta prescrizione (il dies a quo veniva fatto decorrere “in prossimita’ del gennaio 2008” tenuto conto che tale era stato il mese di emissione della missiva) e assolveva l’imputata in ordine alla residua condotta, in quanto non punibile in ragione della particolare tenuita’ del fatto di cui all’articolo 131 bis c.p..
Avverso questa decisione proponeva appello la parte civile lamentando, da un lato, l’erroneita’ del computo dei termini di prescrizione, e, dall’altro, la non correttezza della dichiarazione di non punibilita’ per la particolare tenuita’ del fatto; chiedeva, pertanto, il riconoscimento della responsabilita’ penale dell’imputata per il reato di cui all’articolo 616 c.p., commi 1 e 2, e la condanna della stessa al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, oltre ai relativi interessi ed al pagamento delle spese di rappresentanza e giudizio sostenute in entrambi i gradi.
In relazione alla prima doglianza, l’appellante rappresentava che nell’individuare, nel gennaio 2008, il dies a quo ai fini del calcolo dei termini della prescrizione breve, il Tribunale era incorso in un vizio di motivazione: in particolare, lamentava che, sulla base del fatto che “la missiva era del 2008”, il giudice di primo grado era giunto alla conclusione che la relativa sottrazione era avvenuta in prossimita’ di tale data, non tenendo tuttavia conto della circostanza, notoria, che la documentazione afferente qualsivoglia estratto conto viene recapitata solitamente in un periodo di tempo mai immediatamente successivo alla sua elaborazione. Non aveva considerato, inoltre, che solo nel gennaio 2009, il (OMISSIS) aveva lasciato l’abitazione, e che, pertanto, solo da quel momento sarebbe stato agevole per l’imputata impossessarsi di una corrispondenza solitamente controllata dal coniuge.
Aggiungeva, inoltre, che l’estratto conto (OMISSIS) era stato allegato alla memoria integrativa, ex articolo 709 c.p.p., comma 3, depositata agli atti del giudizio civile di separazione solo in data 28 aprile 2009, pur avendo l’imputata gia’ presentato ricorso di separazione in data 19 marzo 2008 e depositato note autorizzate in data 15 ottobre 2008.
Dovendo, quindi, collocarsi la condotta di sottrazione in un periodo successivo al gennaio del 2009, non poteva ritenersi decorso al 13 marzo 2014, data di emissione del decreto di citazione diretta a giudizio, il termine prescrizionale di sei anni.
In ogni caso aggiungeva che, anche a voler individuare nel gennaio 2008 il dies a quo di decorrenza della prescrizione, il Tribunale non aveva considerato che il decreto di citazione a giudizio, emesso a seguito di ordinanza del G.i.p. ex articolo 409 c.p.p., comma 5, era stato preceduto dalla celebrazione (fissata con provvedimenti del 24 novembre 2010 e del 22 febbraio 2012) di due camere di consiglio tenutesi il 7 marzo 2011 e 21 maggio 2012, a seguito dell’opposizione proposta dalla parte offesa alle due richieste di archiviazione del P.M., per le quali vi era stato il regolare inoltro degli avvisi.
Evidenziava, inoltre, che nel corso del giudizio dibattimentale di primo grado del 4 febbraio 2015, il giudice, accogliendo l’istanza di legittimo impedimento del difensore dell’imputata, aveva rinviato il procedimento all’udienza del 29 aprile 2015.
Concludeva quindi che, anche a voler ritenere, come considerato dal Tribunale, che il reato contestato si fosse consumato nel gennaio 2008, tenuto conto degli eventi interruttivi e sospensivi descritti, il reato non poteva considerarsi comunque prescritto in primo grado.
In riferimento poi alla sottrazione della missiva relativa alla “tariffa igiene urbana” l’appellante lamentava l’impossibilita’ di ritenere di particolare tenuita’ la condotta di sottrazione della stessa, giacche’ rappresentante una delle molteplici attivita’ poste in essere dalla (OMISSIS) per screditare il (OMISSIS) nel giudizio di separazione.
Da ultimo lamentava l’erroneita’ della dichiarata insussistenza della piu’ grave fattispecie di cui all’articolo 616 c.p., comma 2: la rivelazione era, infatti, avvenuta, al contrario di quanto ritenuto dal Tribunale, senza una giusta causa – tenuto conto anche del rifiuto opposto dal giudice civile alla richiesta della (OMISSIS) di procedere all’acquisizione di documenti afferenti la situazione patrimoniale del marito, e di disporre una consulenza tecnica d’ufficio a tal fine ed aveva certamente arrecato nocumento, avendo posto in cattiva luce il (OMISSIS) nel giudizio civile.
2. Con sentenza del 31 ottobre 2016 la Corte di Appello di Roma confermava la sentenza impugnata.
In relazione, per quanto qui rilevante, allo specifico aspetto della maturata prescrizione della prima condotta delittuosa, il collegio valutava immune da censure l’individuazione del dies a quo come effettuata dal giudice di primo grado e reputava non idoneo a produrre effetto interruttivo il decreto di fissazione dell’udienza in camera di consiglio per decidere in ordine all’opposizione alla richiesta di archiviazione ex articolo 409 c.p.p., poiche’ l’ordinanza di archiviazione emessa il 2 febbraio 2010 in seguito ad opposizione a richiesta di archiviazione aveva riguardato il diverso reato di cui all’articolo 572 c.p..
Ad avviso della Corte d’appello, quindi, la prima ipotesi di reato era prescritta gia’ all’epoca della sentenza di primo grado.
3. Avverso la suddetta pronuncia ha proposto ricorso per cassazione la parte civile, tramite il proprio difensore, lamentando con un unico motivo l’inosservanza e l’erronea applicazione della legge penale, in particolare degli articoli 157 e 160 c.p., ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b), evidenziando il travisamento degli atti del processo in cui sarebbe incorso il collegio la’ dove ha fondato l’esclusione dell’esistenza di atti interruttivi sulla inidoneita’ di uno specifico atto – il decreto di archiviazione emesso dal G.i.p. in relazione al reato di maltrattamenti – estraneo al procedimento per cui oggi e’ ricorso e non ha invece considerato, da un lato, come gia’ a suo tempo evidenziato, i due provvedimenti del 24 novembre 2010 e del 22 febbraio 2012 di fissazione in camera di consiglio per la decisione sui due atti di opposizione alle richieste di archiviazione del P.M. e, dall’altro, l’ordinanza del G.i.p. del 18 giugno 2012 (menzionata per la prima volta) di rigetto della richiesta di archiviazione e di ordine di elevazione dell’imputazione.
Prospetta, inoltre, anche in tal caso per la prima volta in sede di legittimita’, l’esistenza di un ulteriore atto interruttivo, a norma dell’articolo 160 c.p., comma 2, rappresentato dall’interrogatorio reso dall’imputata, in data 6 luglio 2011, su delega del pubblico ministero alla polizia giudiziaria, a seguito delle indagini coatte disposte dal G.i.p., evidentemente previo invito dello stesso P.M. a presentarsi per l’incombente.
Infine, ribadisce l’intervenuta sospensione del termine di prescrizione derivante dal rinvio del dibattimento, dal 4 febbraio 2015 al 29 aprile 2015, in ragione del legittimo impedimento del difensore dell’imputata.
Conclude, dunque, che, ove la Corte d’appello avesse, come necessario, ritenuto non prescritto il reato, la stessa avrebbe dovuto riformare la sentenza impugnata, quanto al reato di sottrazione della corrispondenza (OMISSIS) in punto di statuizioni civili.
4. La Quinta Sezione della Corte di cassazione, con ordinanza del 21 novembre 2018, ha rimesso la trattazione del ricorso alle Sezioni Unite, rilevando che la giurisprudenza di legittimita’ avrebbe “risposto in modo divergente all’interrogativo circa la sussistenza dell’interesse della parte civile a proporre l’impugnazione della sentenza di proscioglimento dichiarativa dell’estinzione del reato per prescrizione” e che “nel caso di specie la questione si prospetta con riferimento all’impugnazione con ricorso per cassazione proposto dalla parte civile avverso la sentenza di secondo grado che ha respinto l’appello da essa proposto nei confronti della sentenza di primo grado di proscioglimento per prescrizione”.
Nell’ambito della illustrazione degli indirizzi sviluppatisi prevalentemente in relazione al giudizio d’appello, ma riferibili anche al giudizio di Cassazione, l’ordinanza di rimessione ha evidenziato che, per un primo orientamento, a fronte della facolta’ riconosciuta alla parte civile dall’articolo 576 c.p.p., di proporre impugnazione avverso la sentenza di proscioglimento, dovrebbe ritenersi ammissibile anche l’appello nei confronti della sentenza dichiarativa della prescrizione sul presupposto dell’esistenza di una sentenza di proscioglimento per avvenuta prescrizione.
Piu’ specificamente, il giudice investito dell’impugnazione che riconosca l’erroneita’ della declaratoria di estinzione del reato pronunciata in primo grado dovrebbe entrare nel merito della contestazione e provvedere sulla domanda al risarcimento ed alle restituzioni, quand’anche effettivamente maturata la prescrizione dopo la pronuncia di primo grado. Ne’ l’assenza di un pregiudizio in sede civile delle ragioni della parte civile derivante dalla decisione di prescrizione sarebbe elemento ostativo, derivando dalla legge la facolta’ della stessa di tutelare i suoi interessi, oltre che in sede civile, anche in sede penale. Sicche’, ove la decisione del primo giudice non sia stata correttamente adottata, il giudice di appello, rapportandosi al momento della decisione impugnata, e delibando sulla responsabilita’ dell’imputato ai soli fini civili, dovrebbe decidere sulle domande civili. E cio’ dovrebbe indurre a ritenere ammissibile, in tali ipotesi, anche il ricorso per cassazione.
Secondo l’opposto e prevalente orientamento, che secondo l’ordinanza sarebbe corroborato anche da pronunce delle Sezioni Unite pur non intervenute sull’aspetto specifico in esame (in particolare, Sez. U, n. 25083 del 11/07/2006, Negri, Rv. 233918), in tanto sarebbero ammissibili, nell’ordinamento, statuizioni civilistiche in quanto presente un accertamento positivo della commissione del reato, cosi’ come discendente dalla previsione dell’articolo 538 c.p.p., sicche’, ove cio’ non fosse, i profili civilistici andrebbero devoluti alla sede propria del processo civile.
E la concretezza dell’interesse ad impugnare, necessaria, ex articolo 568 c.p.p., andrebbe ricavata anche dalla finalita’ di evitare conseguenze extra-penali pregiudizievoli, ovvero di assicurarsi effetti extra-penali piu’ favorevoli, restando fuori le ipotesi in cui la sentenza si sia limitata a statuire su un aspetto processuale.
Nessun interesse della parte civile potrebbe, dunque, ravvisarsi ad impugnare la sentenza di prescrizione, trattandosi di deliberazione del tutto inidonea, ex articolo 652 c.p.p., ad avere efficacia in sede civile, posto che soltanto la sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento avrebbe efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni ed il risarcimento del danno.
L’ordinanza ha anche dato conto dell’esistenza di un orientamento “intermedio” per il quale l’interesse della parte civile a proporre appello avverso una sentenza di primo grado che abbia dichiarato la prescrizione del reato, sussisterebbe solo nei casi in cui tale erroneita’ si sia tradotta in un accertamento del merito suscettibile di pregiudicare le ragioni della stessa parte civile (come, ad esempio, nel caso di applicazione della prescrizione all’esito della concessione delle attenuanti generiche).
5. Con decreto del 15 gennaio 2019, il Primo presidente aggiunto, preso atto dell’esistenza del contrasto, ha assegnato il ricorso alle Sezioni Unite.
6. In data 6 marzo 2019 e’ pervenuta memoria difensiva proposta nell’interesse dell’imputata (OMISSIS), nella quale, richiamandosi il disposto dell’articolo 538 c.p.p., e quindi la necessita’ che, ai fini della pronuncia sulle statuizioni civili, vi sia stata la pronuncia di una sentenza di condanna, si e’ affermata la non ricorrenza di un interesse giuridico concreto della parte civile all’impugnazione in sede di legittimita’, in ragione anche della mancanza di un pregiudizio all’esercizio dell’azione civile nella sua sede propria, e si e’ chiesto dunque il rigetto del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Le Sezioni Unite sono chiamate a risolvere la seguente questione di diritto:
“se sia ammissibile il ricorso della parte civile avverso la sentenza che, su impugnazione di detta parte, abbia confermato la pronuncia di primo grado che, senza entrare nel merito, abbia dichiarato l’estinzione del reato per prescrizione”.
2. Il ricorso proposto dalla parte civile ha per oggetto, come gia’ visto sopra, la statuizione della sentenza della Corte di appello di Roma di conferma della declaratoria di improcedibilita’ per estinzione del reato a seguito di prescrizione relativamente all’addebito di sottrazione della corrispondenza relativa all’estratto conto della societa’ (OMISSIS), sicche’ assume evidente rilievo la questione in oggetto senza che, per vero, l’ulteriore precisazione formulata dall’ordinanza di rimessione circa il fatto che la sentenza impugnata non sia entrata nel merito possa dirsi pertinente alla fattispecie in esame: al contrario, come emergente dalla ricostruzione dell’iter processuale, il Tribunale di Roma ha chiaramente affermato essere stata dimostrata “la dolosa sottrazione della corrispondenza (…) come da deposizione puntuale ed attendibile della parte civile, confermata dalla documentazione in atti”, in tal modo avendo indubitabilmente svolto nette valutazioni di merito.
Ed anzi, l’ambito della questione devoluta deve essere dilatato, per ragioni di coerente trattazione sistematica, sino a coinvolgere in generale la valutazione della “impugnazione” in generale svolta dalla parte civile avverso la sentenza di proscioglimento (ivi compreso dunque l’atto di appello), come del resto imposto dalla semplice notazione che molte, se non tutte, delle pronunce richiamate dalla Sezione remittente coinvolte dal contrasto segnalato hanno riguardato il profilo dell’ammissibilita’ del solo gravame di merito.
3. Vanno, dunque, in primo luogo precisati – perche’ solo in tal modo puo’ aversi esatta consapevolezza dei margini di dissonanza delle decisioni che, sul punto, sono intervenute a conclusioni non uniformi – gli esatti termini del contrasto che si sarebbe nel tempo formato sullo specifico profilo dell’ammissibilita’ o meno dell’impugnazione proposta dalla parte civile avverso la sentenza di proscioglimento motivata dalla rilevata prescrizione del reato.
3.1. Un primo indirizzo, che appare compiutamente rappresentato da Sez. 2, n. 9263 del 02/02/2012, Nese, Rv. 252706, e’ pervenuto ad esito affermativo muovendo dal contenuto della disposizione dell’articolo 576 c.p.p., e dal suo distinto ambito applicativo e funzionale rispetto a quello di cui all’articolo 538 c.p.p.. Si e’ specificato, infatti, che la prima norma contempla la possibilita’, per la parte civile, di impugnare, oltre ai capi della sentenza di condanna riguardanti l’azione civile, anche la sentenza di assoluzione, sebbene ai soli effetti della responsabilita’ civile ed anche in assenza di gravame da parte del pubblico ministero: da cio’, dunque, la conseguenza che, pur non potendo essere intaccata la decisione del profilo penale in mancanza di impugnazione della parte pubblica, possa tuttavia essere rinnovato l’accertamento dei fatti posto a base della decisione assolutoria onde ottenere un diverso accertamento che rimuova quello preclusivo del successivo esercizio dell’azione civile o che sia, comunque, pregiudizievole per gli interessi della parte civile. In tal senso dunque, venendo resa possibile la richiesta di affermazione della responsabilita’ penale ai soli effetti civili, l’articolo 576 cit., rappresenterebbe una deroga rispetto a quanto stabilito dall’articolo 538 c.p.p., laddove si stabilisce che la decisione sulla domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno presuppone necessariamente una pronuncia di condanna (di recente, espressamente in tal senso, Sez. 3, n. 12255 del 29/11/2018, dep. 2019, P., Rv. 275473); ne’ rileverebbe in senso contrario lo sdoppiamento, originato dalla intangibilita’ del dictum penale, di per se’ insensibile alle doglianze della sola parte civile, della res iudicanda in due diversi ambiti (ovvero quello strettamente penale e quello, invece, circoscritto alle statuizioni civili) fino a dar luogo a possibili differenti decisioni potenzialmente in contrasto tra loro quanto al presupposto della sussistenza di un illecito penale.
Di qui, allora, ritenuto anche del tutto diverso e, dunque, non ostativo, il piano applicativo dell’articolo 578 c.p.p. (condizionato, infatti, segnatamente, alla intervenuta pronuncia di una sentenza di condanna, alla mancata coesistenza, con l’impugnazione dell’imputato, della impugnazione agli effetti civili, e alla intervenuta declaratoria di estinzione del reato per amnistia o prescrizione da parte del giudice del gravame), la riconosciuta facolta’ della parte civile di impugnare la sentenza che abbia erroneamente dichiarato la prescrizione attesa la lettera dell’articolo 576 cit. e la inclusione, tra le sentenze di proscioglimento, anche di quelle dichiarative dell’estinzione del reato. A fronte di cio’ sarebbe inoltre incongruo, onde pervenire ad esiti opposti, valorizzare la mancanza di alcun effetto pregiudizievole per la parte civile derivante dal giudicato penale sulla prescrizione, effetto non contemplato in alcun modo dal codice, si’ che la stessa potrebbe comunque riproporre la domanda in sede civile la legge, infatti, avrebbe concesso al danneggiato la possibilita’ di perseguire indifferentemente i propri interessi sia in sede civile che in sede penale, non spettando dunque al giudice l’indicazione su quale via seguire.
3.2. A tale orientamento, seguito anche, in termini del tutto conformi, da Sez. 2, n. 40069 del 14/06/2013, Giancaspro, Rv. 256356; Sez. 2, n. 7041 del 28/11/2012, dep. 2013, Caleca, Rv. 254999 e Sez. 2, n. 48667 del 05/11/2014, Bonacina, l’ordinanza di rimessione ha contrapposto altro indirizzo che sarebbe pervenuto, invece, ad escludere la facolta’ della parte civile di impugnazione delle sentenze dichiarative di estinzione del reato per prescrizione.
All’interno di tale orientamento appare tuttavia necessario distinguere tra le pronunce che hanno espresso, in fattispecie di segno analogo a quelle esaminate dal primo indirizzo, assunti effettivamente non conciliabili con Sez. 2, n. 9263 del 02/02/2012, Nese, e successive conformi, e le pronunce che, invece, non appaiono annoverabili come espressione di affermazioni di segno effettivamente contrario.
Nel primo senso (di effettiva differenziazione rispetto all’indirizzo favorevole all’ammissibilita’ dell’impugnazione della parte civile) vanno dunque ricondotte quelle decisioni che, sia pure con diverse sfumature e a fronte di situazioni processuali non del tutto omologabili a quella di cui al presente giudizio (caratterizzata, come visto, dalla lamentata prescrizione dichiarata in primo grado e confermata in grado di appello), hanno fatto leva essenzialmente su due ordini di considerazioni: da un lato, la dichiarata “primazia” dell’articolo 538 c.p.p., che, impedendo al giudice di delibare sulla domanda civile al di fuori dei casi di condanna, dovrebbe prevalere sulla disposizione dell’articolo 576, che consente alla parte civile di impugnare le sentenze di proscioglimento, e, dall’altro, la mancanza di alcun effetto pregiudizievole derivante alla parte civile dalla sentenza di prescrizione (cosi’, Sez. 6, n. 19540 del 21/03/2013, Failla, Rv. 255668; Sez. 4, n. 3789 del 19/01/2016, Gitto, Rv. 265741 e, sia pure solo con riguardo al secondo profilo, Sez. 2, n. 952 del 28/11/2017, Pasquali; Sez. 4, n. 18384 del 20/12/2017, dep. 2018, Medicina Democratica, Rv. 273262; in tal senso anche, per effetto anche solo del mero richiamo ai precedenti, Sez. 5, n. 12757 del 14/10/2016, Lorusso).
Quanto al primo aspetto, si e’ rilevato come sarebbe del tutto asistematica una soluzione interpretativa che finisse per consentire alla parte civile di ottenere dal giudice dell’impugnazione una statuizione sulla propria domanda vietata invece al giudice di primo grado, mentre, con riguardo al secondo, si e’ sottolineato, ricordando l’arresto di Sez. U civ., n. 1768 del 26/01/2011, Rv. 616366, come la sentenza che deliberi la prescrizione del reato in primo grado non faccia stato nel giudizio civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno ai sensi dell’articolo 652 c.p.p., trovando applicazione tale norma unicamente nel caso di sentenza irrevocabile di assoluzione pronunciata a seguito di dibattimento per essere rimasto accertato che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso o che il fatto e’ stato compiuto nell’adempimento di un dovere o nell’esercizio di una facolta’ legittima. Ne’ tale secondo argomento sarebbe superabile sul presupposto della libera facolta’ riconosciuta per legge alla parte civile di individuare la sede (penale o civile) nella quale esercitare le proprie pretese, giacche’, cosi’ ragionando, pare di comprendere, si tutelerebbe una “mera preferenza di fatto per un certo iter processuale” (Sez. 6, n. 19540 del 21/03/2013, Failla, Rv. 255668).
3.3. Risultano invece estranee alla tematica rimessa a queste Sezioni Unite, seppure menzionate nell’ordinanza di rimessione, le pronunce di Sez. 6, n. 37034 del 18/06/2003, Cannone, Rv. 228407, di declaratoria di inammissibilita’ del ricorso di parte civile perche’, quest’ultimo, “esclusivamente riguardante la qualificazione giuridica del fatto e quindi l’aspetto penale della vicenda e la connessa responsabilita’ penale” (ovvero profili pacificamente estranei all’area di sindacabilita’ conferita alla parte civile impugnante), di Sez. 6, n. 27658 del 24/06/2011, Ferrara, Rv. 250738 perche’, in realta’, riguardante il ricorso della persona offesa nei confronti di decreto di archiviazione per prescrizione valutato inammissibile giacche’ non sorretto da concreto ed attuale interesse rispetto alla invocata sollecitazione di indagini inconciliabili con la intervenuta prescrizione, e di Sez. 4, n. 33452 del 17/06/2011, Condorelli, Rv. 251347, di inammissibilita’ del ricorso avverso la sentenza di prescrizione semplicemente perche’ parificato al ricorso avverso la sentenza di estinzione per remissione di querela, senza ulteriori specificazioni.
3.4. Va poi registrato un ulteriore indirizzo, definito dall’ordinanza di rimessione come “intermedio”, che, pur prendendo le mosse dalle considerazioni svolte dall’orientamento “affermativo”, parrebbe introdurre una variante volta a “conciliare” le due diverse prospettive fin qui esaminate.
Si tratta, segnatamente, delle affermazioni contenute nella pronuncia di Sez. 6, n. 21533 del 13/03/2018, P., Rv. 272930, dove vengono riproposti gli enunciati di Sez. 2, n. 9263 del 02/02/2012, Nese, cit., in ordine alla facolta’ riconosciuta alla parte civile dall’articolo 576, di impugnare incondizionatamente le sentenze di proscioglimento e, tra esse, quelle “di prescrizione” e al correlato potere del giudice di appello, una volta accertata l’erroneita’ della declaratoria di prescrizione in primo grado, di delibare ex novo e con effetto retroattivo, sia pure ai soli effetti civili, sulla responsabilita’ dell’imputato e si ribadisce poi la incongruita’ di ogni considerazione circa l’assenza di pregiudizio derivante alla parte civile dalla sentenza di prescrizione, rientrando nell’insindacabile scelta della stessa la decisione circa l’esercizio delle proprie ragioni in sede civile o penale (tanto piu’ essendo degno di tutela un tale interesse in quanto diverso il criterio di valutazione della prova, ancorato a parametri strettamente tipizzati quello proprio del processo civile, ed invece improntato al principio di atipicita’ quello del processo penale).
Sennonche’, si aggiunge poi (in cio’ risiedendo la variante esegetica che contraddistinguerebbe l’opzione in parola), il sindacato del giudice dell’impugnazione sarebbe possibile solo la’ dove l’erronea statuizione sia intervenuta per effetto e quale risultato di una valutazione del merito (come, per esempio, all’esito di una riqualificazione giuridica del fatto o della concessione delle circostanze attenuanti generiche) posto che, solo in tal modo, si realizzerebbe “quell’accertamento sulla colpevolezza e quindi nel merito suscettibile di pregiudicare le ragioni della parte civile e di legittimare cosi’ un interesse attuale e concreto a proporre appello”.
3.5. Va, infine, fatta menzione di un ulteriore approccio esegetico, anch’esso qualificabile come intermedio, perche’ volto a contemperare le due diverse impostazioni, e di cui sono espressione Sez. 1, n. 13941 del 08/01/2015, Ciconte, Rv. 263065 e Sez. 2, n. 52195 del 07/10/2016, Sciscione, Rv. 268668.
In queste pronunce in ragione della mancanza, nella sentenza di prescrizione, di un’affermazione di responsabilita’ che possa giustificare, secondo quanto discendente dalle previsioni degli articoli 538 e 578 c.p.p., la pronuncia sulla domanda civile, il potere di impugnazione della parte civile e quello decisorio del giudice del gravame vengono circoscritti alla sola rimozione dell’efficacia di giudicato rappresentata dalla sentenza di proscioglimento, senza che possa a cio’ far seguito alcuna pronuncia sulla pretesa civilistica, suscettibile di proseguire in sede civile senza alcun pregiudizio rappresentato da un giudicato ormai rimosso.
4. Tanto premesso, si osserva che deve essere condiviso l’indirizzo affermativo della ammissibilita’ dell’impugnazione proposta dalla parte civile avverso la sentenza di estinzione del reato per prescrizione ove, con la stessa, si contesti la fondatezza di tale conclusione.
L’analisi della questione non puo’ che muovere dal dato oggettivo rappresentato dalla previsione di cui all’articolo 576, dedicata alla “impugnazione della parte civile e del querelante” che, al comma 1, stabilisce che “la parte civile puo’ proporre impugnazione contro i capi della sentenza di condanna che riguardano l’azione civile e, ai soli effetti della responsabilita’ civile, contro la sentenza di proscioglimento pronunciata nel giudizio”.
Come gia’ affermato da questa Corte (Sez. 2, n. 9623 del 02/02/2012, Nese, cit.), la norma appena ricordata segna un chiaro mutamento di sistema rispetto al codice di rito del 1930: l’articolo 195 del codice previgente riconosceva alla parte civile il solo potere di proporre, ove si trattasse di sentenza impugnabile dal pubblico ministero, l’impugnazione contro le disposizioni della sentenza concernenti i suoi interessi civili, in caso di “condanna dell’imputato”, mentre la scelta del legislatore attuale e’ stata nel senso di ampliare il novero delle sentenze impugnabili, inclusive, per quanto qui interessa, oltre che della gia’ considerata pronuncia di condanna, anche di quella di “proscioglimento” sia pure sempre nell’ambito di una pretesa volta unicamente alla rivisitazione dei soli effetti civili, per lo stretto collegamento con la limitata legittimazione della parte privata discendente dai confini tracciati anzitutto dall’articolo 74 c.p.p.. E, va subito aggiunto, una tale scelta, come manifestamente ricavabile dal testo della norma, appare connotarsi per l’ampio spettro privilegiato: non solo, sotto un primo profilo, la norma non opera riferimento in senso alcuno alle disposizioni degli articoli 538 e 578 c.p.p., (che, come gia’ visto, rappresenterebbero, in determinate impostazioni esegetiche, un connaturale limite all’operativita’ della previsione) ma, sotto un secondo profilo, neppure limita il novero e la tipologia delle sentenze “di proscioglimento” menzionate, la cui nozione deve essere ricavata dall’ambito della sezione I, dedicata appunto alla “sentenza di proscioglimento”, del capo II (Decisione) del titolo III (Sentenza) del libro VII (Dibattimento) del codice di rito.
E che nella nozione di sentenza di “proscioglimento” non possano non rientrare anche le sentenze di estinzione del reato per prescrizione e’ affermazione gia’ resa da queste Sezioni Unite (v. Sez. U., n. 40049 del 29/05/2008, Guerra, Rv. 240815).
Del resto, come anche rilevato in dottrina, la formula “sentenza di proscioglimento pronunciata nel giudizio”, riferibile sia alle sentenze di non doversi procedere sia alle sentenze di assoluzione, e’ unicamente intesa ad escludere le sentenze di non luogo a procedere pronunciate nell’udienza preliminare.
Ne deriva, dunque, che, se la parte civile puo’ impugnare le sentenze di proscioglimento e se nella sentenza di proscioglimento rientra anche la “dichiarazione di estinzione del reato” di cui all’articolo 531 c.p.p., ricompreso infatti nella suddetta sezione I, la facolta’ di impugnazione della parte civile non puo’ non ricomprendere anche la sentenza di non doversi procedere per estinzione dovuta a qualsivoglia tra le cause previste dal codice penale e, tra esse, dunque, anche quella della prescrizione del reato ex articolo 157 c.p..
4.1. Gia’ questa prima significativa considerazione segna una divergenza rispetto ad uno degli argomenti su cui fa leva l’orientamento negativo sopra esaminato (§ 3.2): pur non potendo obliterare l’evidenza del dato normativo appena ricordato, l’impostazione menzionata finisce implicitamente per annullarne il contenuto sulla scorta della necessita’ di “coordinarne” l’ambito applicativo con la previsione dell’articolo 538 c.p.p., da un lato, e dell’articolo 578 c.p.p., dall’altro, senza che, pero’, di un tale coordinamento (che in realta’ finisce per coincidere con una vera e propria “soccombenza” di uno dei due “poli” normativi considerati) vengano fornite ragioni giuridiche persuasive.
Gli arresti espressione di un tale indirizzo hanno infatti sostenuto, come gia’ ricordato, che l’interpretazione che consentisse di ritenere la parte civile legittimata ad impugnare la sentenza “di prescrizione” presupporrebbe la possibilita’ per il giudice di appello di esercitare poteri non riconosciuti neppure al giudice di primo grado, il cui ambito di fisiologica “attribuzione” a decidere sulle questioni civili (ovvero su restituzioni e risarcimento del danno) non potrebbe mai prescindere dalla sussistenza di una “pronuncia di condanna” ex articolo 538 c.p.p.: mancando, dunque, una pronuncia di condanna in primo grado, neppure il giudice di appello potrebbe decidere sulle questioni civili gia’ inibite al giudice di primo grado.
Tuttavia, questo Collegio osserva che tale incongruenza sistematica non appare in realta’ sussistere: e cio’ non tanto e non solo in ragione di una prevalenza della previsione dell’articolo 576, sull’articolo 538, in quanto “di natura derogatoria” la prima sulla seconda, ma, soprattutto, per effetto della necessita’ di tenere conto dei diversi ambiti applicativi delle due norme che, in realta’, unitamente considerate, come necessario, convergono nel delineare un sistema che, proprio la’ dove la sentenza di condanna sia mancata per effetto di una denunciata erronea affermazione di intervenuta prescrizione del reato, consente alla parte civile di ottenere rimedio in sede di impugnazione sia pure sempre ai soli effetti civili.
In altri termini, proprio in ragione del fatto che il giudice penale puo’ decidere sulla domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno solo quando pronuncia sentenza di condanna, deve ritenersi che la parte civile sia legittimata a proporre impugnazione contro la sentenza di proscioglimento o di assoluzione pronunziata nel giudizio; e’ in tal modo, infatti, che la stessa puo’ invocare l’adozione di quell’accertamento di responsabilita’, non rivestito delle forme della “condanna”, perche’ funzionale al solo accoglimento della domanda di restituzione o di risarcimento del danno, e la conseguente decisione sulla pretesa civilistica non pronunciate dal giudice per effetto della erronea ritenuta estinzione del reato.
E che tale debba essere la conclusione da adottare si trae dagli stessi ragionamenti svolti dalla decisione delle Sezioni U, n. 25083 del 11/07/2006, Negri, Rv. 233918, che si e’ occupata soprattutto del rapporto tra gli articoli 576 e 578 cit. (peraltro citata, oltre che dall’indirizzo “affermativo” anche, paradossalmente, da quello “negativo”): in questa pronuncia si e’ affermato che “mentre il vigente codice di rito esclude che possa essere rivisto l’accertamento penale in mancanza di una impugnazione da parte del p.m., lo stesso codice sottolinea all’articolo 576 (…) come, per effetto dell’impugnazione della sola parte civile, si possa rinnovare l’accertamento dei fatti posto a base della decisione assolutoria, al fine di valutare la sussistenza di una responsabilita’ per illecito e cosi’ ottenere una diversa pronunzia che rimuova quella pregiudizievole per i suoi interessi civili. In sintesi, la normativa processuale penale vigente ha scelto l’autonomia dei giudizi sui due profili di responsabilita’, civile e penale, nel senso che l’impugnazione proposta ai soli effetti civili non puo’ incidere sulla decisione del giudice del grado precedente in merito alla responsabilita’ penale del reo, ma il giudice penale dell’impugnazione, dovendo decidere su una domanda civile necessariamente dipendente da un accertamento sul fatto di reato e dunque sulla responsabilita’ dell’autore dell’illecito extracontrattuale, puo’, seppure in via incidentale, statuire in modo difforme sul fatto oggetto dell’imputazione, ritenendolo ascrivibile al soggetto prosciolto” e ha poi aggiunto che “il giudice dell’impugnazione, adito ai sensi dell’articolo 576 c.p.p., ha, nei limiti del devoluto e agli effetti della devoluzione, i poteri che il giudice di primo grado avrebbe dovuto esercitare. Se si convince che tale giudice ha sbagliato nell’assolvere l’imputato ben puo’ affermare la responsabilita’ di costui agli effetti civili e (come indirettamente conferma il disposto di cui all’articolo 622 c.p.p.) condannarlo al risarcimento o alle restituzioni, in quanto l’accertamento incidentale equivale virtualmente – oggi per allora – alla condanna di cui all’articolo 538 c.p.p., comma 1, che non venne pronunziata per errore” (nel medesimo senso, Sez. 1, n. 17321 del 26/04/2007, Viviano, Rv. 236599 e Sez. 6, n. 41479 del 25/10/2011, V., Rv. 251061, con riferimento a sentenza di proscioglimento nel merito).
In definitiva, gli stessi effetti di un’interpretazione dell’articolo 576 cit. che, al di la’ del dato letterale inequivoco, finirebbe del tutto incongruamente per svilire il senso stesso della ratio e della finalita’ ontologica di ogni mezzo di impugnazione (ovvero, indubitabilmente, quello di correggere decisioni “erronee”) e per escludere, dunque, la legittima aspettativa della parte civile di pretendere che il giudizio penale non si arresti alla constatata prescrizione del reato, ma prosegua al fine di valutare se la stessa sia stata erroneamente o meno dichiarata e di ottenere cosi’ il risultato che, con la propria costituzione, la parte civile stessa si prefiggeva, appaiono rivelatori della non condivisibilita’ dell’impostazione giurisprudenziale ricordata.
4.1.1. Neppure condivisibile appare il secondo degli elementi valorizzati, come gia’ visto, dall’indirizzo “negativo”, per vero incidenti non tanto sul profilo della legittimazione a ricorrere (sostanzialmente racchiuso nella esegesi dell’articolo 576 e dei suoi rapporti con l’articolo 538), quanto sul profilo dell’interesse all’impugnazione, ovvero la affermata mancanza di effetto pregiudizievole derivante dal giudicato di prescrizione in capo alla parte civile, libera di azionare la propria pretesa in un giudizio civile nel quale la sentenza di proscioglimento per prescrizione non avrebbe alcuna efficacia, cosi’ come pianamente ricavabile, a contrario, dalla previsione di cui all’articolo 652 c.p.p., (oltre che, va qui aggiunto, sempre a contrario, dalla previsione dell’articolo 651 c.p.p., atteso che la sentenza di prescrizione, pur contenente un accertamento della sussistenza del fatto, non e’ sentenza di “condanna”), e come confermato anche, all’esito di pregresse elaborazioni divergenti sul punto, da Sez. U civ., n. 1768 del 26/01/2011, cit..
Come gia’ riepilogato sopra, infatti, la sempre salva possibilita’ per la parte civile di percorrere comunque, una volta definita la “vicenda penale” con esito di proscioglimento per ragioni di maturata prescrizione, la via civile senza che da tale proscioglimento possano in essa derivare ripercussioni negative, renderebbe per cosi’ dire “neutra” la declaratoria di estinzione e, allo stesso tempo, recessivo qualunque interesse della parte ad insistere nel perseguire, all’interno del giudizio penale, a mezzo di impugnazione, un diverso, piu’ favorevole, esito.
Osta tuttavia a un tale ragionamento la considerazione che, se lo stesso sistema ha riconosciuto al danneggiato la possibilita’ di azionare la propria pretesa di carattere civilistico percorrendo, oltre alla via del giudizio civile, anche quella del giudizio penale mediante la costituzione in esso di parte civile, una interpretazione che venisse a ritenere insussistente l’interesse alla impugnazione nel processo penale sol perche’ sarebbe pur sempre possibile la residua azione civile si tradurrebbe nella sostanziale ripulsa dello stesso congegno normativo e nella indebita “amputazione” di una facolta’ riconosciuta dallo stesso legislatore; ne’ puo’ condividersi un ragionamento che, rispetto all’interesse a che, con il mezzo di impugnazione, si possa ottenere un risultato piu’ favorevole rispetto a quello avutosi per effetto della decisione impugnata, privilegi, fino a farla diventare esclusiva, la valutazione di elementi esterni a quelli del raffronto, appunto, tra contenuto della decisione impugnata (che non sia venuta, ovviamente, meno per altre ragioni) e contenuto della decisione che, attraverso l’impugnazione, si intenda perseguire.
Del resto, il fatto che, secondo talune affermazioni, l’interesse del ricorrente possa essere ravvisato “anche” quando tenda ad evitare conseguenze extra-penali pregiudizievoli o ad assicurarsi effetti penali piu’ favorevoli che l’ordinamento faccia dipendere dalla pronuncia domandata (Sez. 6, n. 35989 del 01/07/2015, Vittorini, Rv. 265604), non significa, per converso, che la possibilita’, per la parte civile, di assicurarsi quegli stessi vantaggi al di fuori del processo penale possa annullare l’interesse ad ottenerli, ancor prima e in modo processualmente piu’ rapido e conveniente, innanzitutto in sede penale.
Sicche’, anche sotto questo profilo, devono condividersi le affermazioni di quelle pronunce che hanno precisato come, una volta che la legge abbia concesso alla parte civile di far valere le sue ragioni, a suo insindacabile giudizio, in sede civile o in sede penale, non compete al giudice indicare quale via la suddetta parte debba seguire (cfr., Sez. 2, n. 9263 del 02/02/2012, Nese, cit.). E cio’, senza considerare, come rilevato da altre pronunce ancora, che l’accertamento in sede penale non soffre delle preclusioni e dei limiti previsti in sede civile in considerazione soprattutto del differente criterio di valutazione della prova, collegato a parametri predeterminati e fondato invece, nel processo penale, sul principio di atipicita’ (v. Sez. 6, n. 21533 del 13/03/2018, P., cit.).
Non a caso, allora, queste Sezioni Unite hanno potuto precisare che, avendo il danneggiato, con la costituzione di parte civile, inteso trasferire in sede penale l’azione civile di danno, lo stesso ha “interesse ad ottenere nel giudizio penale il massimo di quanto puo’ essergli riconosciuto” si’ che non gli si puo’ negare l’interesse ad impugnare la decisione di proscioglimento anche quando questa manchi, come e’ nel caso in esame, di efficacia preclusiva (Sez. U, n. 40049 del 29/05/2008, Guerra, Rv. 240815).
E, condivisibilmente, si e’ anche sottolineato, con ragionamento a fortiori applicabile alla fattispecie di proscioglimento per estinzione del reato, che, in caso di assoluzione perche’ il fatto non costituisce reato, le limitazioni all’efficacia del giudicato, previste dall’articolo 652 c.p.p., non incidono sull’estensione del diritto all’impugnazione, riconosciuto in termini generali alla parte civile nel processo penale dall’articolo 576 c.p.p., giacche’, tra l’altro, ove si ritenesse il contrario, la parte civile che intendesse impugnare la sentenza assolutoria sarebbe costretta a rinunciare agli esiti dell’accertamento compiuto nel processo penale e a riavviare ab initio l’accertamento in sede civile, con conseguente allungamento dei tempi processuali (Sez. 2, n. 41784 del 18/07/2018, Edilscavi, Rv. 275416, e Sez. 2, n. 36930 del 04/07/2018, Addonisio, Rv. 273519).
Con cio’ non si vuole certo affermare che la tutela giurisdizionale delle pretese del danneggiato in sede civile sia di grado e portata inferiori rispetto a quelle assicurate in sede penale: e’ significativo, del resto, sul punto, che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 12 del 2016, abbia affermato, con considerazioni riprese anche da Sez. U, n. 46688 del 29/09/2016, Schirru, Rv. 267884, che “ogni separazione dell’azione civile dall’ambito del processo penale non puo’ essere considerata una menomazione o una esclusione del diritto alla tutela giurisdizionale giacche’ la configurazione di quest’ultima, in vista delle esigenze proprie del processo penale, e’ affidata al legislatore” e che “l’impossibilita’ di ottenere una decisione sulla domanda risarcitoria laddove il processo penale si concluda con una sentenza di proscioglimento per qualunque causa (…) costituisce (…) uno degli elementi dei quali il danneggiato deve tener conto nel quadro della valutazione comparativa dei vantaggi e degli svantaggi delle due alternative che gli sono offerte”.
Ma, evidentemente, una tale affermazione, resa a giustificazione della ritenuta legittimita’ costituzionale dell’articolo 538 c.p.p., la’ dove lo stesso preclude al giudice ogni decisione sulla domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno in caso di sentenza di assoluzione, non comporta quale corollario, tanto piu’ in presenza della specifica previsione dell’articolo 576 c.p.p., che la persistente azionabilita’ della pretesa risarcitoria in sede civile, considerato come rimedio di pari efficacia, renda l’esito assolutorio necessariamente immune, in sede penale, da censure mosse proprio al fine di ottenere, con i mezzi di impugnazione, la tutela che la costituzione di parte civile e’ funzionalmente diretta a perseguire.
Ne’, infine, per venire anche ai riflessi della questione sulla normativa sovranazionale, il fatto che la Corte di Strasburgo non abbia ritenuto in contrasto con il principio del giusto processo dell’articolo 6 della Convenzione Edu un regime processuale (quale sarebbe quello che, in definitiva, risulterebbe ove si recepisse l’orientamento “restrittivo”) che comporti il mancato esame della domanda della parte civile per il fatto di un mancato epilogo “condannatorio” a fronte della possibilita’ per la stessa parte di fruire di altri rimedi accessibili ed efficaci per far valere le proprie pretese (cosi’, in particolare, Corte Edu, Sez.3, 25/06/2013, Associazione delle persone vittime del sistema s.c. Rompetrol s.a. e s.c. Geomin s.a. e altri c. Romania, e Sez. 1, 04/10/2007, Forum Maritime s.a. c. Romania), rimedi agevolmente individuabili, nell’ordinamento italiano, nella possibilita’ di rivolgersi comunque al giudice civile, potrebbe significare per cio’ solo mancanza di interesse del danneggiato ad ottenere, ancor prima di potere usufruire di dette alternative, che la pretesa svolta nel processo penale sia condotta, per il tramite delle impugnazioni consentite, a definitivo compimento.
E la conformita’ alla regolamentazione sovranazionale di un sistema di tutela piu’ “limitato” non sarebbe evidentemente valido motivo per disconoscere quello, piu’ ampio, eventualmente assicurato dal diritto interno alla luce di quanto previsto nell’articolo 53 della Convenzione Edu circa il divieto di interpretare le disposizioni della stessa in modo da limitare o pregiudicare i diritti dell’uomo e le liberta’ fondamentali che possano essere riconosciuti in base alle leggi di ogni Parte contraente o in base a ogni altro accordo al quale essa partecipi.
4.1.2. Parimenti non condivisibile e’ l’indirizzo menzionato sub § 3.4. che, pur aderendo, in via di principio, all’orientamento affermativo della ammissibilita’ dell’impugnazione, appare far dipendere quest’ultima dalla circostanza che la sentenza di improcedibilita’ per estinzione sia giunta a una tale conclusione previa valutazione del “merito”.
Come gia’ considerato, infatti, l’articolo 576 cit., consente alla parte civile l’impugnazione della sentenza di “proscioglimento” tout court mentre, d’altra parte, l’articolo 538 cit., condiziona la decisione del giudice sulla domanda per la restituzione e il risarcimento del danno alla pronuncia di “sentenza di condanna”; ne consegue che, affermare che, solo ove vi sia da parte della pronuncia impugnata una “incursione nel merito”, la quale realizzerebbe “quell’accertamento sulla colpevolezza e quindi nel merito suscettibile di pregiudicare le ragioni della parte civile”, sussisterebbe l’interesse all’impugnazione (cosi’, infatti, Sez. 6, n. 21533 del 13/03/2018, P., cit.), condurrebbe ad introdurre limitazioni non previste dall’articolo 576 cit., finendo, ancora una volta, per negare cio’ che, in via di principio, si vorrebbe invece riconoscere, ovvero appunto la facolta’ della parte civile di impugnare la sentenza di estinzione del reato a seguito di prescrizione erroneamente dichiarata.
4.1.3. Inutiliter data sarebbe poi, per venire all’ulteriore indirizzo “intermedio” menzionato sub § 3.5, una sentenza del giudice di appello che, sempre per la mancanza, nella sentenza impugnata, di una statuizione di condanna, e, dunque, nell’ostacolo rappresentato dagli articoli 538 e 578 c.p.p., si dovesse limitare, non potendo il giudice dell’impugnazione pronunciare sentenza di condanna al risarcimento dei danni e alle restituzioni, a “rimuovere” l’efficacia di giudicato altrimenti rappresentata dalla sentenza di assoluzione, cosi’ consentendosi alla parte civile di esercitare liberamente la propria pretesa in sede civile; un tale risultato, infatti, non sarebbe comunque impedito neppure laddove la parte civile non avesse ad impugnare la sentenza dichiarativa della prescrizione, non potendo comunque quest’ultima assumere, in virtu’ di quanto previsto dall’articolo 652 c.p.p., comma 1, efficacia di giudicato nel giudizio civile. Sicche’, in conclusione, anche in tal caso l’affermazione della riconosciuta facolta’ della parte civile di impugnare la sentenza di assoluzione, diverrebbe, una volta negata la possibilita’ di ottenere in sede penale la soddisfazione della pretesa civilistica a seguito di una constatata erronea declaratoria di proscioglimento, priva di sostanziale significato atteso che il risultato che dall’esercizio di tale potere deriverebbe sarebbe gia’ riconosciuto dal sistema dei rapporti modellato dall’articolo 652 c.p.p..
5. Sicche’, in definitiva, le ragioni sino a qui esposte devono condurre a far ritenere che la parte civile non solo sia legittimata ad appellare la sentenza di proscioglimento per estinzione del reato a seguito di intervenuta prescrizione, derivando una tale legittimazione direttamente dalla previsione dell’articolo 576, ma sia anche portatrice di un concreto interesse a detta impugnazione, attesa la finalita’, perseguita attraverso la doglianza mossa in ordine ad una erronea affermazione di intervenuta prescrizione, ad ottenere il ribaltamento della prima pronuncia e l’affermazione, sia pure solo “virtuale” perche’ valorizzabile ai soli fini delle statuizioni civili, di responsabilita’ penale dell’imputato.
La necessita’ che, accanto alla legittimazione ad impugnare, debba sussistere, sulla base di una evidente ragione di economia processuale, quale ulteriore condizione di ammissibilita’ (v. Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, Marinaj, Rv. 251694), anche l’interesse a proporre l’impugnazione e che tali due profili debbano tra loro essere distinti, non potendo, in particolare, il secondo essere assorbito nel primo, discende dalle previsioni dell’articolo 568 c.p.p., commi 3 e 4, ove, rispettivamente, da un lato, si afferma che “il diritto di impugnazione spetta soltanto a colui al quale la legge espressamente lo conferisce” e, dall’altro, si afferma che “per proporre impugnazione e’ necessario avervi interesse”.
E che, inoltre, l’interesse ad impugnare debba essere “concreto”, oltre che attuale, e’ affermazione costantemente riscontrabile nelle pronunce di questa Corte: sin dalla pronuncia di Sez. U, n. 10372 del 27/09/1995, Serafino, Rv. 202269, ove si e’ espresso che la facolta’ di attivare i procedimenti di gravame non possa essere assoluta e indiscriminata, ma “subordinata alla presenza di una situazione in forza della quale il provvedimento del giudice risulta idoneo a produrre la lesione della sfera giuridica dell’impugnante e l’eliminazione o la riforma della decisione gravata rende possibile il conseguimento di un risultato vantaggioso” sino all’attualita’, si e’ sempre pronunciata in tal senso sul presupposto, in definitiva, che la legge processuale non ammette l’esercizio del diritto di impugnazione avente di mira la sola esattezza teorica della decisione, senza che alla posizione giuridica del soggetto derivi alcun risultato pratico favorevole.
La concretezza dell’interesse non puo’ dunque, in altri termini, che essere parametrata al raffronto tra quanto statuito dalla sentenza impugnata e quanto, con l’impugnazione svolta, si vorrebbe invece ottenere, si’ che gia’ il solo fatto che, nella specie, si assuma l’erroneita’ della affermazione di intervenuta prescrizione, indipendentemente dalla fondatezza o meno di tale pretesa, rende il ricorso ammissibile; ne deriva, dunque, l’erroneita’ di un’impostazione che, invece, pervenga ad individuare la sussistenza o meno dell’interesse all’impugnazione a seconda della fondatezza o meno della censura svolta, dovendo essere ribadito quanto gia’ affermato da questa Corte in ordine al fatto che la valutazione dell’interesse ad impugnare, allorche’ il gravame sia in concreto idoneo a determinare per il ricorrente, con l’eliminazione del provvedimento impugnato, una situazione pratica piu’ vantaggiosa di quella realizzata dal provvedimento impugnato, va operata con riferimento alla prospettazione contenuta nel ricorso e non alla effettiva fondatezza della pretesa del ricorrente (v., con riferimento, specificamente, alla impugnazione volta ad ottenere la riqualificazione giuridica del fatto, Sez. 3, n. 38544 del 27/05/2015, Serafino, Rv. 264634).
Deve allora ribadirsi, con riferimento alla questione devoluta, quanto gia’ affermato da queste Sezioni Unite secondo cui la sussistenza del carattere di concretezza dell’interesse della parte civile ad impugnare la pronuncia di proscioglimento “va, naturalmente, verificata tenendo conto degli specifici effetti favorevoli che, nella concreta vicenda, la parte civile si ripromette di ottenere dall’impugnazione e valutando se il suo accoglimento davvero le arrecherebbe una situazione di vantaggio o le eliminerebbe una situazione pregiudizievole” (Sez. U, n. 40049 del 29/05/2008, Guerra, cit.).
6. In conseguenza dell’ammissibilita’ dell’appello, dunque, appaiono porsi, in definitiva, due alternative: mentre, in caso di giudizio che accertasse correttamente adottata la decisione di primo grado dichiarativa dell’estinzione, resterebbe ferma, perche’ corretta, la mancata decisione in ordine alle statuizioni civili, ove invece si riscontrasse l’erroneita’ della ritenuta prescrizione, il giudice di appello, delibando “ora per allora”, nel merito, in ordine alla sussistenza della responsabilita’ penale, dovrebbe, ove ritenuta sussistente, decidere, in conseguenza, pur lasciando fermo l’epilogo penale, insensibile alla impugnazione della sola parte civile, anche sulle statuizioni civili secondo quanto disposto dall’articolo 538 c.p.p. e ss., indipendentemente da ogni prescrizione nel frattempo maturata nel giudizio di appello; e cio’, tanto piu’ laddove gia’ il giudice di primo grado, pur dichiarando la prescrizione, avesse (come nel caso di specie) gia’ accertato nel merito la responsabilita’ dell’imputato.
7. Parimenti deve ritenersi ammissibile il ricorso per cassazione con cui la parte civile lamenti, come nel caso in esame, l’erronea conferma da parte del giudice di appello della dichiarazione di prescrizione gia’ erroneamente affermata dal giudice di primo grado: da un lato, la legittimazione della parte civile anche al ricorso deriva, come gia’ spiegato sopra, dal dettato dell’articolo 576 c.p.p., comma 1, letto, per quanto riguardante lo specifico mezzo del ricorso, unitamente all’articolo 568 c.p.p., comma 2; dall’altro, con riguardo all’interesse concreto, va considerata la possibilita’ per la parte civile di ottenere, per effetto della proposizione del ricorso, la condanna in sede civile al risarcimento dei danni e alle restituzioni, in tempi piu’ rapidi dell’ordinario e senza la necessita’, cui invece la stessa sarebbe sottoposta ove ricorso non vi fosse stato, di iniziare ex novo il separato giudizio civile.
7.1. Per spiegarne il perche’, va infatti anzitutto considerato che, in caso di accoglimento del ricorso della parte civile nei confronti di sentenza di proscioglimento, la Corte di cassazione deve annullare quest’ultima con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello giusta quanto previsto dall’articolo 622 c.p.p., e in adesione ad un costante indirizzo sul punto di questa Corte (tra le altre, da ultimo, Sez. 6, n. 5888 del 21/01/2014, Bresciani, Rv. 258999 e Sez. 6, n. 44685 del 23/09/2015, N., Rv. 265561).
Militano infatti in tal senso evidenti ragioni di carattere letterale e sistematico.
Al dato letterale (“fermi gli effetti penali della sentenza, la Corte di cassazione (…) se accoglie il ricorso della parte civile contro la sentenza di proscioglimento dell’imputato, rinvia quando occorre al giudice civile competente per valore in grado di appello…”), la cui nettezza di significato non appare consentire letture di segno diverso, si accompagna l’ulteriore rilievo che, ormai intangibile l’esito penale del proscioglimento, non piu’ “rivedibile”, neanche solo “virtualmente”, come invece possibile al giudice di merito di secondo grado, dal giudice di legittimita’, resta inibita ogni possibile prosecuzione del giudizio penale; si’ che, per dirla con gli autorevoli commentatori dell’articolo 525 c.p.p. del 1913 quale archetipo dell’articolo 622, “la corte di cassazione non puo’ (fare) a meno di restituire la cognizione in sede di rinvio (…) all’organo giudiziario cui appartiene naturalmente” e, per richiamare la decisione delle Sezioni Unite n. 306 del 30/11/1974, Buzzi, Rv. 128995 intervenuta a suo tempo in ordine all’applicabilita’ dell’articolo 541 c.p.p. del 1930, antecedente della vigente norma, “verificatasi (…) la separazione tra il giudizio civile e penale, a seguito del ricorso della parte civile avverso la pronuncia penale, il giudice penale non puo’, in caso di accoglimento del ricorso, continuare nell’esercizio di una giurisdizione che non gli e’ propria, come in qualunque altro caso in cui l’azione civile non trova piu’ un addentellato in sede penale”.
In altri termini, ove nulla piu’ vi sia da accertare agli effetti penali, ulteriori interventi del giudice penale sarebbero non giustificati.
Dunque, se anche l’articolo 573 c.p.p., prevede che “l’impugnazione per i soli effetti civili e’ proposta, trattata e decisa con le forme ordinarie del processo penale”, non possono residuare dubbi, senza neppure evocare a conforto la decisione di Sez. U, n. 40109 del 18/07/2013, Sciortino, Rv. 256087 (che, sia pure intervenuta con riguardo al ricorso proposto per cassazione non dalla parte civile ma dall’imputato e’ comunque, quanto ai principi generali affermati, certamente valorizzabile), sulla necessita’ che il rinvio in conseguenza della pronuncia di annullamento debba essere disposto dinanzi al giudice civile competente per valore in grado di appello.
7.2. Dovendo dunque l’annullamento avvenire in sede civile, per un verso l’accertamento di responsabilita’ perseguito dalla parte civile ricorrente resta ormai precluso in sede penale (nessun seguito “interno” al giudizio potendo piu’ esservi) e, per l’altro, lo stesso viene rimesso alla instaurazione di un giudizio civile con conseguente epilogo che, apparentemente, parrebbe analogo a quello che si verificherebbe anche laddove la stessa parte civile non avesse proposto ricorso per cassazione; in entrambi i casi, infatti, ovvero, sia in presenza, sia in assenza di ricorso, il processo penale si arresterebbe (in un caso, in conseguenza di quanto imposto dall’articolo 622 c.p.p., e, nell’altro, perche’ divenuta definitiva la sentenza di appello confermativa della dichiarazione di prescrizione non impugnata) e dovrebbe iniziarsi, su impulso del danneggiato, in un caso su “riassunzione” e nell’altro ex novo, un giudizio civile nel quale l’accertamento incidentalmente operato nel giudizio penale non potrebbe rivestire efficacia di giudicato: infatti, da un lato, l’accertamento della sussistenza del fatto e della sua attribuibilita’ all’imputato potrebbe irrevocabilmente valere nel giudizio civile per il risarcimento solo ove contenuto in una “sentenza di condanna” formalmente tale stante quanto previsto dall’articolo 651 c.p.p. (e tale non e’ certo la sentenza di improcedibilita’ che, pur avendo accertato il fatto, si sia arrestata alla causa estintiva) e, dall’altro, il gia’ ricordato articolo 652 c.p.p., quanto alle sentenze di proscioglimento, attribuisce efficacia di giudicato alle sole sentenze di “assoluzione”, in esse dunque non potendo ricorrere la sentenza di improcedibilita’ per estinzione.
7.3. Dal che potrebbe, a prima vista, ed in senso contrario a quanto anticipato, addirittura ritenersi discendere la mancanza di un interesse concreto della parte civile al ricorso per cassazione posto che lo stesso non sarebbe comunque in grado di assicurare un esito piu’ favorevole rispetto al risultato acquisito nel giudizio penale di appello.
Cio’, anche considerando che i poteri del giudice civile di valutare le risultanze del giudizio penale dovrebbero essere i medesimi sia che il giudizio civile segua all’annullamento con rinvio a norma dell’articolo 622 c.p.p., sia che sia instaurato ex novo a seguito del passaggio in giudicato della sentenza di prescrizione non impugnata.
In entrambe le situazioni, infatti, innanzitutto non potrebbe attribuirsi efficacia di giudicato nel giudizio civile, quanto all’accertamento della sussistenza del fatto e alla sua attribuzione, alla sentenza dichiarativa di improcedibilita’ per estinzione del reato per prescrizione (quale tertium genus tra sentenza assolutoria nel merito e sentenza di condanna non considerata ne’ dall’articolo 651 cit. che riguarda le sentenze di “condanna” ne’ dall’articolo 652 cit. che riguarda le sentenza di “assoluzione”), con interpretazione avallata da Sez. U civ., n. 1768 del 26/01/2011, cit., secondo cui e’ la sola sentenza penale irrevocabile di assoluzione (per essere rimasto accertato che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso o che il fatto e’ stato compiuto nell’adempimento di un dovere o nell’esercizio di una facolta’ legittima) pronunciata in seguito a dibattimento ad avere efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni ed il risarcimento del danno, mentre alle sentenze di non doversi procedere perche’ il reato e’ estinto per prescrizione o per amnistia non va riconosciuta alcuna efficacia extra-penale, quantunque, per giungere a tale conclusione, il giudice abbia accertato e valutato il fatto.
Ed in entrambe le situazioni, ancora, potrebbe comunque il giudice civile tener conto di tutti gli elementi di prova acquisiti, nel rispetto del contraddittorio tra le parti, in sede penale, potendo anche ripercorrere lo stesso iter argomentativo del giudice penale e giungere alle medesime conclusioni (da ultimo, Sez. L, n. 14570 del 12/06/2017, Rv. 644683; Sez. L, n. 21299 del 09/10/2014, Rv. 632927; Sez. L, n. 20724 del 30/01/2013, Rv. 624889; Sez. 3 civ. n. 10055 del 27/04/2010, Rv. 612588; Sez. L, n. 16559 del 05/08/2005, Rv. 583647).
Ma, in realta’, solo apparentemente le predette situazioni potrebbero essere considerate analoghe.
Non e’ indifferente rammentare che, come affermato dalla Corte costituzionale, tra le sentenze di proscioglimento che possono rivestire un sostanziale riconoscimento della responsabilita’ dell’imputato che, “ancorche’ privo di effetti vincolanti”, e’ idoneo a pesare comunque “in senso negativo su giudizi civili amministrativi o disciplinari connessi al medesimo fatto” ben puo’ rientrare anche la sentenza di prescrizione (cosi’, testualmente, con riferimento alla prescrizione dichiarata a seguito del riconoscimento di circostanze attenuanti generiche nel regime anteriore alla L. 5 dicembre 2005, n. 251, Corte Cost., n. 85 del 2008, che ha, infatti, significativamente parlato di sentenze di “proscioglimento”, tra cui quella in oggetto, che, “pur non applicando una pena, comportano, in diverse forme e gradazioni, un sostanziale riconoscimento della responsabilita’ dell’imputato o, comunque, l’attribuzione del fatto all’imputato medesimo”).
E dunque, a fronte di tale quadro, il fatto che proprio per effetto della previsione di cui all’articolo 622 c.p.p., il giudizio civile non debba ricominciare dal primo grado, come previsto in caso di sentenza penale non impugnata dalla parte civile e passata in giudicato, ma da quello di appello, in tal modo consentendosi alla parte civile di godere di tempi piu’ celeri, non puo’ non rappresentare comunque in concreto un vantaggio la cui presenza da’ corpo al requisito dell’interesse alla base della proposizione del ricorso (si vedano, del resto, in tal senso, le gia’ richiamate Sez. 2, n. 41784 del 18/07/2018, Edilscavi, cit., e Sez. 2, n. 36930 del 04/07/2018, Addonisio, cit.).
E cio’, va aggiunto, specie ove la sentenza di prescrizione non si sia semplicemente arrestata a constatare la mancanza di elementi tale da imporre l’assoluzione nel merito ex articolo 129 c.p.p., ma abbia accertato, sia pure solo incidentalmente, la responsabilita’ dell’imputato, con la conseguente possibilita’ di valorizzare gli elementi di prova gia’ emersi in sede penale, pur nell’assenza di ogni efficacia di giudicato della sentenza.
8. Va dunque affermato il seguente principio di diritto:
“Nei confronti della sentenza di primo grado che dichiari l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione, cosi’ come contro la sentenza di appello che tale decisione abbia confermato, e’ ammessa l’impugnazione della parte civile che lamenti l’erronea applicazione della prescrizione “.
9. Venendo allora al ricorso presentato dalla parte civile (OMISSIS), va in primo luogo chiarito come la stessa abbia unicamente impugnato la statuizione della sentenza della Corte di appello di Roma di conferma della declaratoria di estinzione del reato per prescrizione relativamente all’addebito di sottrazione della corrispondenza relativa all’estratto conto della societa’ (OMISSIS) sicche’ il presente giudizio deve ritenersi circoscritto, in virtu’ dell’effetto devolutivo dell’impugnazione, unicamente a tale specifico aspetto e con riguardo a tale sola specifica condotta, essendo i restanti profili ormai coperti dal giudicato interno formatosi.
Cio’ posto, certamente ammissibile e’ il ricorso in ragione dei principi sopra affermati, essendo la parte civile legittimata all’impugnazione e portatrice di un interesse concreto; sotto tale secondo profilo, va anzi sottolineato che la sentenza del Tribunale di Roma, non impugnata dall’imputato, ha inequivocabilmente ritenuto integrata, sulla base della “deposizione puntuale ed attendibile della parte civile, confermata dalla documentazione in atti”, la prova della commissione del reato di sottrazione della corrispondenza consistita nell’estratto conto della societa’ di gestione del risparmio ” (OMISSIS)”, pur essendo poi pervenuta erroneamente a decretarne l’estinzione; di qui, dunque, in particolare, l’applicabilita’ nella specie del principio affermato dalla giurisprudenza di legittimita’ civile quanto alla utilizzazione della testimonianza della persona offesa gia’ assunta nel giudizio penale, in caso di ricorso della parte civile contro la sentenza di proscioglimento dell’imputato, nel processo civile dinanzi al giudice di rinvio, ex articolo 622 c.p.p., in tal caso, continuando ad applicarsi, in parte qua, le regole proprie del processo penale e dovendo, dunque, la deposizione giurata della parte civile, ormai definitivamente acquisita, “essere esaminata dal giudice di rinvio esattamente come avrebbe dovuto esaminarla il giudice penale se le due azioni non si fossero occasionalmente separate” (Sez. 3 civ., n. 13068 del 14/07/2004, Rv. 574569).
9.1. Quanto al merito della doglianza svolta, ai fini del computo dei termini di prescrizione deve considerarsi preclusa ogni questione relativa all’individuazione del dies a quo che, infatti, la ricorrente, a differenza di quanto lamentato in sede di appello, non pone piu’ in discussione, dovendo dunque darsi per accertata, quale data di consumazione del reato, con i conseguenti riflessi circa il momento di decorrenza dei termini, quella del 1 gennaio 2008 come individuata in sede di merito.
Tale preliminare considerazione conduce, allora, in presenza, come subito oltre si dira’, di atti processuali che hanno comportato la interruzione nonche’ la sospensione dei termini, a ritenere fondata la doglianza in ordine alla erronea dichiarazione di prescrizione adottata dal giudice di primo grado e confermata da quello di appello, giacche’ il termine di prescrizione ebbe a maturare in data 1 settembre 2015, ovvero solo successivamente alla pronuncia di primo grado in data 16 luglio 2015.
Da un lato, infatti, vanno individuati come idonei, ex articolo 160 c.p.p., comma 2, a comportare operante nella specie il termine “prolungato” di anni sette e mesi sei gli atti interruttivi rappresentati dai provvedimenti del G.i.p. di fissazione, nelle date del 24 novembre 2010 e del 22 febbraio 2012, delle udienze camerali in ordine all’opposizione della parte civile a richieste di archiviazione (l’idoneita’, ai fini della considerazione del termine “prolungato”, anche di un solo atto interruttivo fa perdere rilievo al fatto per cui non possono essere considerati gli atti interruttivi lamentati dalla parte civile unicamente con il ricorso per cassazione e non menzionati anche in precedenza), e, dall’altro, non puo’ non considerarsi la sospensione di giorni sessanta ex articolo 159 c.p., del giudizio di primo grado avutasi per effetto del rinvio al 29 aprile 2015 dell’udienza del 4 febbraio 2015 per legittimo impedimento del difensore.
10. Sicche’, essendo fondate le censure proposte, la sentenza impugnata va, per le ragioni complessivamente evidenziate sopra, annullata con rinvio alla Corte d’Appello di Roma quale giudice civile competente per valore in grado di appello nel rispetto di quanto stabilito dall’articolo 622 c.p.p..
In ordine alle spese di lite del presente grado di giudizio, spettanti alla parte civile ricorrente, provvedera’ il giudice civile.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia al giudice civile competente per valore in grado di appello.
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