Ai fini dell’applicazione delle misure di prevenzione previste dall’articolo 6 della legge 13 dicembre 1989 n. 401

Corte di Cassazione, sezione terza penale, Sentenza 5 giugno 2019, n. 25055.

La massima estrapolata:

Ai fini dell’applicazione delle misure di prevenzione previste dall’articolo 6 della legge 13 dicembre 1989 n. 401, tra le condotte commesse “a causa di manifestazioni sportive”, debbono ricomprendersi anche quelle che, pur se non tenute direttamente in occasione di eventi sportivi, sono a essi collegati da un rapporto di diretta e stretta causalità (nella specie al ricorrente è stata addebitata la partecipazione, assieme ad altri sostenitori di una squadra di calcio, a una violenta manifestazione di protesta – caratterizzata, tra l’altro, dal lancio di fumogeni, dalla esposizione di striscioni e dalla occupazione della sede stradale, al punto da rendere necessario l’intervento delle forze di polizia- posta in essere in occasione di un incontro di calcio, davanti ad un Commissariato di polizia, volta a solidarizzare con altri sostenitori della medesima squadra di calcio, colpiti dal divieto di accesso agli impianti sportivi, che in concomitanza con lo svolgimento dell’incontro di calcio in questione avevano l’obbligo di presentarsi presso il locale Commissariato: secondo la Corte, risultava evidente il collegamento tra la manifestazione sportiva – l’incontro di calcio era tra l’altro in corso di svolgimento- e i fatti addebitati al ricorrente, in quanto la violenta protesta alla quale lo stesso partecipò innanzi al locale Commissariato ha trovato causa proprio nello svolgimento dell’incontro di calcio e nel collegato divieto di assistervi imposto ad alcuni sostenitori di detta squadra di calcio).

Sentenza 5 giugno 2019, n. 25055

Data udienza 15 febbraio 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CERVADORO Mirella – Presidente

Dott. DI NICOLA Vito – Consigliere

Dott. SOCCI Angelo Matteo – Consigliere

Dott. LIBERATI Giovanni – rel. Consigliere

Dott. CORBO Antonio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 9/8/2018 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ascoli Piceno;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. LIBERATI Giovanni;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa CARDIA Delia, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 9 agosto 2018 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ascoli Piceno ha convalidato il provvedimento del Questore di Ascoli Piceno del 3 agosto 2018, notificato all’interessato il 6 agosto 2018 alle ore 16.05 e di cui era stata chiesta la convalida da parte del pubblico ministero il 7 agosto 2018 alle ore 12.30, mediante il quale era stato vietato per sei anni a (OMISSIS) di accedere agli impianti destinati a ospitare gli incontri della squadra di calcio della (OMISSIS) e gli era stato prescritto, per lo stesso periodo, di presentarsi presso il Commissariato di Polizia di San Benedetto del Tronto trenta minuti dopo l’inizio di ogni incontro di detta squadra di calcio.
2. Avverso tale ordinanza il sottoposto ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo, mediante il quale ha denunciato la violazione della L. n. 401 del 1989, articolo 6, comma 1, e l’illogicita’ della motivazione, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) et e), non essendo stato adeguatamente considerato dal giudice della convalida che i fatti erano avvenuti lontano dallo stadio di calcio di (OMISSIS), nei pressi del Commissario di Polizia di tale citta’, laddove si trovavano altri sostenitori della medesima squadra di calcio, sottoposti all’obbligo di presentazione alla autorita’ di pubblica sicurezza, con la conseguente mancanza del necessario collegamento tra le condotte addebitategli e una manifestazione sportiva, non essendo le stesse state realizzate in occasione o a causa di una manifestazione sportiva.
3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso per il rigetto del ricorso, sottolineando la consumazione delle condotte a causa e in occasione di manifestazioni sportive, stante la concomitanza con un incontro di calcio della squadra della (OMISSIS) e la genesi della violenta protesta cui aveva partecipato il ricorrente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ manifestamente infondato.
2. Deve ribadirsi che, ai fini dell’applicazione delle misure di prevenzione previste dalla L. 13 dicembre 1989, n. 401, articolo 6, tra le condotte commesse “a causa di manifestazioni sportive”, debbono ricomprendersi anche quelle che, pur se non tenute direttamente in occasione di eventi sportivi, sono ad essi collegati da un rapporto di diretta e stretta causalita’ (cosi’ Sez. 3, n. 31387 del 22/04/2015, Baraldi, Rv. 264244, relativa a fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la decisione di convalida di provvedimento adottato in ragione della interruzione di un allenamento di una squadra di pallacanestro, con impedimento ai giocatori e all’allenatore a svolgere la propria attivita’; v. anche, nel medesimo senso, Sez. 3, n. 30408 del 08/04/2016, Marena, Rv. 267362, e Sez. 3, n. 1767 del 07/04/2016, dep. 16/01/2017, Flore, Rv. 269085, che ha affermato la legittimita’ della imposizione da parte del Questore di un provvedimento di divieto di accesso amministrativo, con relative prescrizioni, anche nel caso in cui gli atti di violenza siano stati realizzati non durante l’effettivo svolgimento della manifestazione sportiva, bensi’ in un momento diverso e non contestuale, a condizione che tali atti siano in rapporto di immediato e univoco nesso eziologico con essa).
3. Nella specie al ricorrente e’ stata addebitata la partecipazione, assieme ad altri sostenitori della squadra di calcio della (OMISSIS), a una violenta manifestazione di protesta (caratterizzata, tra l’altro, dal lancio di fumogeni, dalla esposizione di striscioni e dalla occupazione della sede stradale, al punto da rendere necessario l’intervento delle forze di polizia), posta in essere in occasione dell’incontro di calcio tra (OMISSIS) e (OMISSIS), innanzi al Commissariato di Pubblica Sicurezza di San Benedetto del Tronto, volta a solidarizzare con altri sostenitori della medesima squadra di calcio, colpiti dal divieto di accesso agli impianti sportivi, che in concomitanza con lo svolgimento dell’incontro di calcio in questione avevano l’obbligo di presentarsi presso il locale Commissariato.
Risulta, dunque, evidente il collegamento tra la manifestazione sportiva (l’incontro di calcio che era in corso di svolgimento, al quale ad alcuni sostenitori della squadra della (OMISSIS) era stato vietato di assistente e in concomitanza del quale gli stessi avevano l’obbligo di presentarsi presso il locale Commissariato) e i fatti addebitati al ricorrente, in quanto la violenta protesta alla quale lo stesso partecipo’ innanzi al locale Commissariato ha trovato causa proprio nello svolgimento dell’incontro di calcio e nel collegato divieto di assistervi imposto ad alcuni sostenitori di detta squadra di calcio, con la conseguente manifesta infondatezza della censura, trovando causa la condotta del ricorrente, anche se realizzata in luogo diverso dall’impianto sportivo, in un avvenimento sportivo.
Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, stante la manifesta infondatezza della censura cui e’ stato affidato.
Alla declaratoria di inammissibilita’ del ricorso consegue, ex articolo 616 c.p.p., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. sentenza 7 – 13 giugno 2000, n. 186), l’onere delle spese del procedimento, nonche’ del versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si determina equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di Euro 2.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *