Natura unitaria ed omnicomprensiva del danno non patrimoniale

Corte di Cassazione, sezione terza civile, Ordinanza 13 febbraio 2019, n. 4151.

La massima estrapolata:

In materia di responsabilita’ civile, la natura unitaria ed omnicomprensiva del danno non patrimoniale deve essere interpretata nel senso che esso puo’ riferirsi a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto non suscettibile di valutazione economica, con conseguente obbligo, per il giudice di merito, di tenere conto, ai fini risarcitori, di tutte le conseguenze “in peius” derivanti dall’evento di danno, nessuna esclusa, e con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici; ne deriva che, a fini liquidatori, si deve procedere ad una compiuta istruttoria finalizzata all’accertamento concreto e non astratto del danno, dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, valutando distintamente, in sede di quantificazione del danno non patrimoniale alla salute, le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera interiore (c.d. danno morale, “sub specie” del dolore, della vergogna, della disistima di se’, della paura, della disperazione) rispetto agli effetti incidenti sul piano dinamico-relazionale (che si dipanano nell’ambito delle relazioni di vita esterne), autonomamente risarcibili.

Ordinanza 13 febbraio 2019, n. 4151

Data udienza 28 novembre 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente

Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere

Dott. CIGNA Mario – Consigliere

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 23168-2016 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 580/2016 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 08/06/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/11/2018 dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI FLORIO.

RITENUTO

Che:
1. (OMISSIS) ricorre, affidandosi a quattro motivi, per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello dell’Aquila che, riformando la pronuncia del Tribunale di Avezzano, aveva respinto la domanda di risarcimento avanzata nei confronti di (OMISSIS) per i danni alla persona subiti in conseguenza delle aggressioni verbali da lei commesse nei suoi confronti ed oggetto di condanna, in sede penale dove la ricorrente si era costituita parte civile, per i reati di ingiuria e lesioni.
2. L’intimata ha resistito con controricorso.

CONSIDERATO

Che:
1. Con il primo motivo, la ricorrente deduce, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 582 c.p., articolo 185 c.p.c. e articolo 2059 c.c. nonche’ dell’articolo 651 c.p.p..
1.1. Assume che la Corte territoriale aveva erroneamente interpretato gli “elementi strutturali” del reato di lesioni permanenti, accertati con sentenza passata in giudicato che aveva definito un processo nel quale ella si era costituita parte civile.
Lamenta che, in tal modo, la statuita esclusione del nesso causale aveva “retrocesso la decisione” al vaglio sull’an debeatur il cui riesame non poteva ritenersi consentito, in quanto gia’ superato dalla decisione resa in sede penale; e che gli elementi costitutivi della fattispecie delittuosa accertata ricomprendevano la “malattia del corpo o della mente” conseguente dall’aggressione verbale subita che configurava un danno non patrimoniale nella accezione ontologicamente omnicomprensiva.
1.2. Con il secondo motivo,deduce, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione fra le parti: deduce che i giudici d’appello non avevano considerato la documentazione medica immediatamente successiva ai fatti di causa che avrebbe dovuto, comunque, condurre all’accertamento positivo dell’an debeatur.
1.3.Con il terzo motivo, ancora, la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli articoli 61, 62, 101, 115, 116, 191 e 194 c.p.c., nonche’ degli articoli 2059 e 2697 c.c.assumendo che la Corte territoriale aveva erroneamente interpretato il valore “probatorio” della CTU.
1.4. Con il quarto motivo, infine, la (OMISSIS) censura,ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti,deducendo che non era stata debitamente considerata la risarcibilita’ del danno non patrimoniale negli aspetti diversi da quello biologico: lamenta che la liquidazione era circoscritta al solo pregiudizio alla salute e che non era stato tenuto conto degli aspetti morali di esso, con evidente violazione del principio, ormai consolidato, secondo il quale la voce “danno non patrimoniale” deve considerarsi unitaria e non scindibile in sottocategorie.
2. Il primo ed il quarto motivo devono essere congiuntamente esaminati perche’ vincolati da stretta connessione logica.
Essi sono entrambi fondati.
Si osserva, infatti, in ordine alla prima censura che i giudici d’appello hanno richiamato, nelle premesse della propria decisione ed a sostegno di essa, un arresto di questa Corte (cfr. Cass. 15595/2014) che ha, invero, una pertinenza limitata con il caso in esame, trattandosi di una ipotesi peculiare riguardante l’interferenza fra una sentenza di primo grado parzialmente definitiva, riguardante la quantificazione del danno conseguente alla illegittima privazione della concessione del servizio di autolinee, e la pronuncia d’appello in cui era stata contestata la contraddittoria esclusione della sussistenza del lucro cessante.
2.1. In quella occasione era stato rimarcato, che “in tema di risarcimento del danno, il giudicato formatosi sull'”an debeatur” copre soltanto l’astratta potenzialita’ lesiva del fatto illecito, ma non preclude di stabilire che, in concreto, il pregiudizio non si sia verificato, sicche’, qualora la sentenza di primo grado venga specificamente impugnata in ordine alla liquidazione del danno, contestandosi che di esso sia stata fornita la prova, il giudice di appello – senza incorrere in ultrapetizione ove, all’esito di tale revisione, escluda l’esistenza di qualsiasi danno – e’ investito del potere di riesaminare l’interferenza fra un giudizio civile di condanna al risarcimento del danno ed altro giudizio civile, agito solo per la quantificazione, nel quale puo’ comunque rimettersi in discussione l’an debeatur ove la quantificazione richiesta ridondi sulla stessa configurabilita’ del danno” (cfr. Cass. 15595/2014 come sopra massimata).
2.2. Il principio appare, tuttavia, inconferente con il caso in esame, in cui la domanda proposta in sede civile e’ riferita ad una sentenza penale di condanna passata in giudicato, resa fra le stesse parti, in seguito ad un processo in cui la danneggiata (OMISSIS) si era costituita parte civile ed aveva ottenuto la condanna dell’imputata (OMISSIS) al risarcimento dei danni subiti, da liquidarsi in separata sede: il principio da applicarsi in questo caso e’ che il fatto foriero del danno resta accertato nella sua configurabilita’ criminosa e che solo la quantificazione del pregiudizio nonche’ l’accertamento del nesso di causalita’ sono di appannaggio del giudice civile, tenuto conto dell’efficacia vincolante sia dell’affermata responsabilita’ dell’imputato, che non puo’ piu’ contestarne i presupposti (quali, in particolare, l’accertamento della sussistenza del fatto reato), sia della “declaratoria iuris” di generica condanna al risarcimento ed alle restituzioni.
2.3. Questa Corte, al riguardo, ha avuto modo di chiarire che “la sentenza del giudice penale che, accertando l’esistenza del reato e la sua estinzione per intervenuta prescrizione, abbia altresi’ pronunciato condanna definitiva dell’imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile, demandandone la liquidazione ad un successivo e separato giudizio, spiega, in sede civile, effetto vincolante in ordine alla “declaratoria iuris” di generica condanna al risarcimento ed alle restituzioni, ferma restando la necessita’ dell’accertamento, della esistenza e della entita’ delle conseguenze pregiudizievoli derivate dal fatto individuato come “potenzialmente” dannoso e del nesso di derivazione causale tra questo e i pregiudizi lamentati dai danneggiati.” (cfr. Cass. 5660/2018; e, in termini, Cass. 18352/2014).
2.4. La Corte territoriale, con la pronuncia impugnata, non ha fatto corretta applicazione dei principi sopra richiamati, in quanto, pur dando conto sia della sentenza penale di condanna del giudice di pace di Avezzano, evidenziata nelle premesse della pronuncia del Tribunale oggetto di gravame (cfr. pag. 1 e 2 della sentenza impugnata), non ha affatto tenuto conto delle statuizioni in essa contenute, riguardanti “l’indubbia sussistenza dell’elemento oggettivo dei reati contestati” con esplicita indicazione “dell’offesa alla personalita’ morale di (OMISSIS), lo stato di agitazione con tachicardia ed innalzamento dei valori pressori dovuta all’aggressione subita in ambiente pubblico, peraltro alla presenza anche di soggetti minori di eta’, con necessita’ di tre giorni di riposo e cure” (cfr. pag. 5 sentenza del GdP di Avezzano n 65/2008, richiamata a pag. 9 u.cpv del ricorso) sulle quali era preclusa qualsiasi rivalutazione: ma, soprattutto, risulta erroneo il passaggio motivazionale con il quale viene rilevato che nell’atto di citazione non vi era alcuna menzione del nesso causale, essendosi l’attrice “limitata a richiamare il giudicato penale senza descrizione del fatto verificatosi” e rimettendo in discussione “il contenuto delle frasi offensive conferite dall’attrice “, laddove la sentenza conteneva una specifica indicazione degli elementi costitutivi della fattispecie delittuosa accertata, con articolato riferimento alle condotte poste in essere dall’imputata che ne avevano determinato la condanna.
3. E, al riguardo, e’ fondato anche il quarto motivo di ricorso, strettamente connesso al primo.
Il ricorrente lamenta, infatti, che la Corte, nell’escludere la sussistenza del danno, avrebbe trascurato di esaminare la censura riferita all’omesso riconoscimento del pregiudizio non patrimoniale nella sua complessita’, visto che il Tribunale aveva specificamente valutato “il solo danno biologico subito dall’attrice”.
3.1.Si osserva che, effettivamente, la Corte, nel riformare la sentenza di primo grado a seguito dell’appello della (OMISSIS), ha del tutto ignorato – rispetto all’an debeatur accertato dal giudice di pace ed all’accoglimento della domanda della (OMISSIS) da parte del Tribunale – la rilevanza penale del fatto storico accertato, in relazione alla quale l’articolo 2059 c.c. prevede espressamente la risarcibilita’ del danno non patrimoniale che – sulla base dell’ormai consolidato orientamento di questa Corte – ha una portata omnicomprensiva non potendo essere limitato soltanto al pregiudizio alla salute, strictu sensu inteso.
3.2. E’ stato infatti chiarito, con orientamento al quale questo Collegio intende dare seguito, che “in materia di responsabilita’ civile, la natura unitaria ed omnicomprensiva del danno non patrimoniale deve essere interpretata nel senso che esso puo’ riferirsi a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto non suscettibile di valutazione economica, con conseguente obbligo, per il giudice di merito, di tenere conto, ai fini risarcitori, di tutte le conseguenze “in peius” derivanti dall’evento di danno, nessuna esclusa, e con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici; ne deriva che, a fini liquidatori, si deve procedere ad una compiuta istruttoria finalizzata all’accertamento concreto e non astratto del danno, dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, valutando distintamente, in sede di quantificazione del danno non patrimoniale alla salute, le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera interiore (c.d. danno morale, “sub specie” del dolore, della vergogna, della disistima di se’, della paura, della disperazione) rispetto agli effetti incidenti sul piano dinamico-relazionale (che si dipanano nell’ambito delle relazioni di vita esterne), autonomamente risarcibili.” (cfr. Cass. 23469/2018; Cass. 7513/2018).
4. Infine, il secondo ed il terzo motivo – con i quali il ricorrente lamenta che i giudici d’appello non avevano considerato la documentazione medica immediatamente successiva ai fatti di causa e prodotta in giudizio, e che avevano erroneamente interpretato il valore “probatorio” della CTU che avrebbe dovuto assumere valore dirimente ai fini del nesso causale rimangono logicamente assorbiti dalla motivazione relativa ai primi due.
5. La sentenza deve pertanto essere cassata in relazione ai motivi accolti con rinvio alla Corte d’Appello dell’Aquila in diversa composizione che dovra’ riesaminare la controversia alla luce dei principi di diritto sopra evidenziati. La Corte decidera’ altresi’ in ordine alle spese del giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il primo ed il quarto motivo di ricorso; dichiara assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte d’Appello dell’Aquila in diversa composizione per il riesame della controversia ed anche per la decisione in ordine alle spese del giudizio di legittimita’.

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