Corte di Cassazione, sezione prima civile, Ordinanza 15 aprile 2019, n. 10507.
La massima estrapolata:
In caso di stipulazione del contratto di mutuo fondiario ai sensi dell’art. 3 del d.P.R. n. 7 del 1976, l’onere della prova dell’erogazione della somma data a mutuo è assolto dall’istituto di credito mutuante mediante la produzione in giudizio dell’atto pubblico notarile di erogazione e quietanza, spettando, in tal caso, al debitore che si opponga all’azione esecutiva del creditore dare la prova della restituzione della somma mutuata e degli accessori ovvero di altre cause estintive dell’obbligazione restitutoria. (Nel caso di specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione con la quale il Tribunale, decidendo sull’opposizione al diniego d’ammissione allo stato passivo del fallimento di un credito portato da alcuni contratti di mutuo fondiario cui risultavano allegati i rispettivi atti di quietanza ed erogazione parziale, aveva motivato l’esclusione con la mancanza degli estratti conto comprovanti l’erogazione delle somme mutuate).
Ordinanza 15 aprile 2019, n. 10507
Data udienza 28 febbraio 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DIDONE Antonio – Presidente
Dott. FEDERICO Guido – Consigliere
Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere
Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere
Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 19870/2016 proposto da:
(OMISSIS) S.p.a., gia’ (OMISSIS) S.p.a., in persona della Dott.ssa (OMISSIS), nella qualita’ di procuratore speciale di (OMISSIS) S.r.l. a socio unico, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Curatela del Fallimento (OMISSIS) S.r.l., in persona del curatore avv. (OMISSIS), domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di MARSALA, depositato il 23/06/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 28/02/2019 dal Cons. Dott. SOLAINI LUCA.
RILEVATO
che:
Il giudice delegato al fallimento di “(OMISSIS) srl” non ammetteva al passivo della procedura il credito portato dalla societa’ (OMISSIS) nella qualita’ di procuratore speciale della societa’ (OMISSIS) SpA quale cessionaria dei crediti di (OMISSIS) SpA (oggi (OMISSIS) SpA) per complessivi Euro 869.845,09 di cui Euro 712.675,20 in privilegio ipotecario ed Euro 157.169,89 in chirografo, in forza di alcuni contratti di mutuo fondiario con garanzia ipotecaria. La ricorrente, ai fini della prova del credito insinuato, allegava le copie dei contratti di mutuo e i rispettivi atti di quietanza di erogazione parziale, nonche’ le ispezioni ipotecarie relative alle iscrizioni di ipoteca e copia unilaterale dei conteggi del credito.
La decisione del giudice delegato di non ammissione del credito era basata sulla mancata produzione degli estratti conto dai quali doveva evincersi l’effettiva erogazione delle somme mutuate.
Con ricorso, L. Fall., ex articolo 98, veniva proposta opposizione, che veniva rigettata dal Tribunale di Marsala, sulla base dell’assunto che poiche’ il curatore e’ terzo rispetto al mutuo contratto dal fallito, la prova della sola stipula del predetto contratto e l’esibizione dell’atto di erogazione delle somme pattuite non e’ prova sufficiente del credito dell’istituto bancario che voglia insinuarsi al passivo del fallimento, non potendosi prescindere, secondo l’assunto del predetto Tribunale, dall’esame dettagliato dello svolgimento del rapporto, da farsi mediante tutti gli estratti del conto corrente sul quale le somme venivano erogate e che sono nella piena disponibilita’ della banca e non del curatore, il quale non ne era il destinatario.
Ricorre per cassazione avverso questo decreto la societa’ (OMISSIS), affidandosi a un unico motivo di impugnazione, mentre, l’intimato fallimento di “(OMISSIS) srl” ha resistito con controricorso.
CONSIDERATO
che:
Con il motivo di ricorso, la societa’ ricorrente deduce la violazione di norme di diritto, in particolare, degli articoli 1988 e 2697 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto, erroneamente, i giudici del Tribunale, non avevano considerato sufficiente, ai fini dell’ammissione al passivo del credito, la prova della stipula del contratto di mutuo e della effettiva erogazione delle somme pattuite, da considerarsi non solo come atto di quietanza, ex articolo 1199 c.c., la quale attesta l’estinzione di un credito e va rilasciata dal creditore a richiesta e spese del debitore, ma da considerarsi soprattutto come ricognizione di debito e promessa di pagamento “titolata” e come tali attestativi dell’obbligazione restitutoria del finanziamento, mentre, secondo il Tribunale era necessaria anche la produzione degli estratti conto.
Il motivo e’ fondato.
Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, “In tema di prova dell’inadempimento di un’obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l’adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto e’ gravato dell’onere della dimostrazione del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento, o dall’eccezione d’inadempimento del creditore ex articolo 1460 c.c.” (Cass. ord. n. 25584/18).
Piu’ in particolare, in tema di contratto di mutuo, l’onere della prova dell’erogazione della somma data a mutuo e’ assolto dall’istituto di credito mutuante mediante la produzione in giudizio dell’atto pubblico notarile di erogazione e quietanza, spettando, in tal caso, al debitore che si opponga all’azione esecutiva del creditore dare la prova della restituzione della somma mutuata e degli accessori ovvero di altre cause estintive dell’obbligazione restitutoria (cfr. Cass. n. 9389/16). Nel caso di specie, il Tribunale di Marsala ha errato nel richiedere alla Banca l’esame dettagliato dello svolgimento del rapporto di mutuo bancario, in presenza del titolo costituito dal contratto di mutuo e degli atti di erogazione parziali del credito debitamente quietanzati (e annotati a margine dell’iscrizione ipotecaria), in quanto ha violato il principio dell’onere della prova, secondo il quale, una volta che la banca creditrice aveva dimostrato il titolo (contratto di mutuo, stipulato per atto pubblico) e l’effettiva erogazione del denaro (atto di erogazione e quietanza anch’esso stipulato per atto pubblico), quindi, che la prestazione da parte sua era stata adempiuta e la quietanza rilasciata dalla fallita era il riconoscimento, davanti al Notaio che il contratto aveva avuto effettiva esecuzione, spettava al curatore dimostrare che la societa’ fallita aveva restituito l’importo ricevuto a mutuo in tutto in parte, circostanza che potra’ essere oggetto di verifica anche in sede di rinvio (in proposito, vedi pp. 9 e 10 del controricorso).
Il decreto va, pertanto, cassato e la causa va rinviata al Tribunale di Marsala, affinche’, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito della controversia.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Accoglie il ricorso.
Cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese del presente
giudizio di legittimita’, al Tribunale di Marsala, in diversa composizione.
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