Il Fondo di Garanzia istituito presso l’INPS per la corresponsione del t.f.r.

Corte di Cassazione, sezione lavoro, Ordinanza 15 aprile 2019, n. 10475.

La massima estrapolata:

Il Fondo di Garanzia istituito presso l’INPS per la corresponsione del t.f.r., nei casi di insolvenza del datore di lavoro fallito, è obbligato – nell’ipotesi di mutamento dell’inquadramento previdenziale da un settore (nella specie, quello agricolo) per il quale non è prevista la tutela assicurativa obbligatoria al settore industria – “pro quota”, dovendo escludersi dalla prestazione da erogare la parte di t.f.r. maturata nel periodo in cui il rapporto assicurativo presso l’Istituto non è esistito per difetto dei presupposti di legge, atteso che il predetto t.f.r. può comporsi di quote distinte, di cui una soltanto, relativa al periodo di inquadramento del datore di lavoro nel settore industria, può essere posta a carico del Fondo medesimo.

Ordinanza 15 aprile 2019, n. 10475

Data udienza 23 gennaio 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere

Dott. GHINOY Paola – Consigliere

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 24633/2013 proposto da:
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 523/2012 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 30/10/2012 r.g.n. 738/2009.
RILEVATO
che:
1. con sentenza in data 30 ottobre 2012, la Corte di Appello di Venezia ha riformato la sentenza di primo grado e ha condannato l’INPS, quale gestore del Fondo di garanzia, al pagamento dell’intero TFR maturato da (OMISSIS) nei confronti del datore di lavoro fallito ed inadempiente, Consorzio (OMISSIS) s.c.a.r.l., negato dall’INPS sul presupposto che per il periodo di inquadramento del datore di lavoro nel settore agricolo (dall’11 aprile 1979 al 31 dicembre 1987), obbligato al pagamento del TFR fosse l’E.N.P.A.I.A.;
2. per la Corte di merito, mutato l’inquadramento del datore di lavoro dal settore agricolo al settore industria (a far data dal 1 gennaio 1988), l’acclarato versamento da parte dell’E.N.P.A.I.A. delle quote di T.F.R., gia’ accantonate presso lo stesso E.N.P.A.I.A. e restituite al Consorzio nella misura corrispondente all’importo dei contributi a suo tempo versati per il lavoratore, aveva reso assicurabile, sia pure ex post, presso il Fondo di garanzia, anche la porzione temporale del rapporto di lavoro non assicurato presso l’INPS, con la conseguenza di far sorgere, ex tunc, la correlata obbligazione del datore di lavoro di corrispondere i contributi assicurativi all’INPS e di obbligare il Fondo a corrispondere il TFR ammesso al passivo della procedura concorsuale e maturato nell’intera vita lavorativa del lavoratore;
3. avverso tale sentenza l’INPS ha proposto ricorso, affidato ad un motivo, al quale non ha opposto difese la parte intimata.

CONSIDERATO

che:
4. deducendo violazione della L. 29 maggio 1982, n. 297, articolo 2, commi 1, 8, 9, in riferimento alla L. 29 novembre 1962, n. 1655, articoli 1 e 2, l’INPS si duole che la Corte di merito non abbia escluso la quota di TFR maturata dal lavoratore nel periodo in cui il datore di lavoro e’ stato inquadrato nel settore agricolo e non era tenuto a versare, per gli impiegati, i contributi assicurativi per la tutela apprestata dal Fondo di garanzia; assume l’insussistenza, ex lege, di un rapporto assicurativo presso il Fondo di garanzia per dirigenti e impiegati del settore agricolo, assicurati presso l’E.N.P.A.I.A., richiamando a tal fine Cass. n. 4677 del 2004, e che non puo’ darsi tutela assicurativa per un periodo lavorativo non assicurabile ancorche’ il datore di lavoro avvia eseguito versamenti contributivi non dovuti;
5. il ricorso e’ da accogliere;
6. questa Corte si e’ gia’ espressa sulla questione posta con il ricorso all’esame, affermando che la garanzia del pagamento delle retribuzioni relative agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro, dovute dal datore di lavoro sottoposto a fallimento o ad altra procedura concorsuale, o comunque insolvente, assicurata dal Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 80, mediante l’intervento del Fondo di garanzia costituito presso l’Inps, non opera per gli impiegati (e i dirigenti) del settore agricolo atteso che l’assenza di copertura assicurativa, non prevista in tale peculiare settore a carico del datore di lavoro ne’ dei lavoratori, esclude l’esistenza del corrispondente diritto, stante la natura previdenziale dello stesso e tale esclusione non integra disparita’ di trattamento rispetto agli altri lavoratori (operai a tempo indeterminato) per i quali sussiste, invece, l’obbligo contributivo (v. Cass. 8 marzo 2004, n. 4677);
7. i dirigenti e gli impiegati del settore agricolo sono obbligatoriamente assicurati presso l’E.N.P.A.I.A. per le prestazioni integrative del fondo di previdenza e dell’assicurazione infortuni nonche’ del T.F.R.;
8. la L. n. 1655 del 1962, articolo 7, recita: “L’Ente corrisponde all’assicurato o ai suoi aventi causa le prestazioni dell’assicurazione contro le malattie e dell’assicurazione contro gli infortuni, in pure la parte del fondo di previdenza afferente ai rischi di morte e di invalidita’ permanente totale ed assoluta anche nei casi in cui, al verificarsi degli eventi tutelati, il datore di lavoro risulti moroso in tutto o in parte nel versamento dei contributi dovuti. In particolare, qualora intervenga la risoluzione del rapporto d’impiego mentre il datore di lavoro risulti moroso nel versamento dei contributi dovuti, l’Ente liquida all’assicurato, o ai suoi aventi causa, gli importi accantonati alla data di risoluzione del rapporto medesimo, rispettivamente nel conto individuale del fondo di previdenza, e nel fondo di accantonamento dell’indennita’ di anzianita’, maggiorati degli importi dei contributi dovuti e non ancora versati per gli stessi titoli dal datore di lavoro”;
9. l’obbligo di pagamento del TFR e’, pertanto, direttamente a carico dell’ENPAIA;
10. quanto al preteso versamento all’INPS dei contributi restituiti dall’ENAPAIA al datore di lavoro, va rammentato che solo in costanza della sussistenza di un rapporto di lavoro assoggettato dal legislatore ad una specifica tutela assicurativa previdenziale obbligatoria sussiste, per il datore di lavoro, l’obbligo di corrispondere all’INPS la correlata obbligazione e, per l’INPS, l’obbligo di riconoscere la connessa prestazione previdenziale in favore dei lavoratori con la conseguenza che nessuna prestazione puo’ essere richiesta per un periodo non assicurabile, sia pure sulla base di versamenti contributivi eseguiti ma non dovuti;
11. il principio appena richiamato non e’ derogabile neanche in caso di mutamento dell’inquadramento previdenziale del datore di lavoro nel corso del tempo, vigendo la regola della irretroattivita’ della classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali (L. n. 335 del 1995, articolo 3, comma 8);
12. anche il principio dell’irrilevanza del versamento, e della relativa contribuzione, al fine di ottenere prestazioni previdenziali da parte di soggetti non assicurabili e’ stato gia’ affermato da questa Corte di legittimita’ (cfr., fra le tante, Cass. 12 luglio 2013, n. 17273 in tema di indennita’ di disoccupazione);
13. solo per espressa previsione normativa puo’ attribuirsi efficacia all’effettivo versamento contributivo in riferimento a periodi non assicurabili (cfr., fra le altre, L. n. 196 del 1997, articolo 24, comma 1, che ha esteso ai soci delle cooperative lavoro la tutela previdenziale apprestata dal Fondo di garanzia e riconosciuto espressamente la tutela assicurativa previdenziale, istituita solo nel 1997, anche per il passato in casi, espressamente previsti, in cui vi era stato l’effettivo versamento dei contributi prima dell’entrata in vigore della legge);
14. quanto all’obbligo datoriale di comunicare l’accontamento del TFR complessivamente maturato, a favore del lavoratore, anche alle dipendenze di precedenti datori di lavoro (L. n. 297 del 1992, ex articolo 2, comma 9 e Decreto Legge n. 352 del 1978, articolo 4, comma 1, conv. in L. 467 del 1978), evocato dalla Corte di merito a fondamento della ratio decidendi, va rilevato che detto obbligo non e’ funzionale alla verifica e quantificazione dell’obbligazione contributiva ma precipuamente diretto ad informare il lavoratore della misura del suo diritto al TFR;
15. per quanto detto in ordine all’insussistenza dell’obbligo contributivo per periodi non assoggettabili ad assicurazione obbligatoria per le prestazioni erogate dal Fondo di garanzia, non rileva, nella specie, neanche il meccanismo dell’automatismo, ex articolo 2116 c.c., evocato dalla Corte di merito (cfr. Cass. n. 14878 del 2004 cit.);
16. neanche risulta smentito, infine, il carattere unitario del TFR, poiche’ questo puo’ comporsi di quote distinte (cfr., fra le altre, Cass. n. 15978 del 2009) di cui una soltanto, relativa al periodo di inquadramento del datore di lavoro nel settore industria, puo’ essere posta a carico del Fondo di garanzia;
17. in conclusione, il Fondo di garanzia e’ obbligato pro quota, ovendo escludersi, alla prestazione da erogare, parte di TFR maturata nel periodo in cui il rapporto assicurativo presso l’INPS non e’ esistito per difetto dei presupposti di legge;
18. la sentenza impugnata va, pertanto, cassata e, per essere necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa va rinviata alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, che si atterra’ a quanto fin qui detto e alla quale si demanda anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimita’, alla Corte d’appello di Venezia in diversa composizione.

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