Misure di prevenzione e le ipotesi di inammissibilità delle impugnazioni

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|7 maggio 2021| n. 17817.

In tema di misure di prevenzione, le ipotesi di inammissibilità delle impugnazioni non differiscono da quelle previste in generale dal codice di rito penale, giacché, in particolare, l’articolo 10, comma 4, del codice antimafia fa espresso rinvio, salve le specificità della disciplina di settore, alle disposizioni del codice di rito penale che regolamentano la proposizione e la decisione dei ricorsi in tema di misure di sicurezza. Risulta dunque applicabile alle impugnazioni in tema di misure di prevenzione la disposizione di cui all’articolo 680 del codice di procedura penale, il cui comma 3 compie espresso rinvio alle «disposizioni generali sulle impugnazioni» contenute negli articoli da 568 a 592 del codice di procedura penale. Da ciò deriva che le ipotesi di inammissibilità, da ritenersi tassative, trovano regolamentazione espressa nel testo dell’articolo 591 del codice di rito (carenza di legittimazione o di interesse, assenza di impugnabilità del provvedimento, assenza o assoluta genericità dei motivi, tardività, rinunzia) e non risulta consentito, in sede applicativa, fare ricorso alla categoria giuridica della inammissibilità in ipotesi diverse da quelle testualmente previste dal legislatore (da queste premesse, la Corte ha annullato il decreto con cui la corte di appello aveva dichiarato “inammissibile” il ricorso presentato nell’interesse di una società avverso il provvedimento del tribunale di reiezione della domanda di sottoposizione al controllo giudiziario di cui all’articolo 34-bis, comma 6, del codice antimafia, pur trattandosi di doglianza che non presentava alcuno dei profili di inammissibilità previsti dal codice di rito).

Sentenza|7 maggio 2021| n. 17817. Misure di prevenzione e le ipotesi di inammissibilità delle impugnazioni

Data udienza 11 marzo 2021

Integrale

Tag – parola chiave: Antimafia – Misure di prevenzione – Richiesta di controllo giudiziario – Beneficio – Non configurabilità – Assenza di un piano di recupero – Diniego de plano – Esclusione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CASA Filippo – Presidente

Dott. BONI Monica – Consigliere

Dott. BINENTI Roberto – Consigliere

Dott. MAGI Raffaello – rel. Consigliere

Dott. CENTONZE Alessandro – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DITTA INDIVIDUALE (OMISSIS) A R.L.;
avverso il provvedimento del 16/07/2020 della CORTE APPELLO di BARI;
udita la relazione svolta dal Consigliere MAGI RAFFAELLO;
lette le conclusioni del PG (OMISSIS), che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Misure di prevenzione e le ipotesi di inammissibilità delle impugnazioni

IN FATTO E IN DIRITTO

1. La Corte di Appello di Bari, con provvedimento emesso in data 16 luglio 2020, ha dichiarato inammissibile l’impugnazione proposta dal legale rappresentante della ditta individuale ” (OMISSIS)” avverso il decreto con cui il Tribunale di Bari in data 6 settembre 2019 ha respinto la domanda di sottoposizione al controllo giudiziario di cui al Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articolo 34 bis, comma 6, (da ora in avanti cod. ant.).
2. Premessa la ricorrenza della condizione oggettiva rappresentata dalla avvenuta emissione, nei confronti della ditta individuale di cui sopra, della informazione antimafia interdittiva (con provvedimento emesso dal Prefetto di Foggia il 3 luglio del 2017), con impugnazione in sede di giurisdizione amministrativa tuttora pendente, la Corte di Appello afferma, in sintesi, che;
a) il Tribunale ha posto in evidenza un “collegamento strutturale” della c.c. erativa istante con la criminalita’ organizzata, senza esaminare le prospettive di risanamento della compagine aziendale;
b) l’impugnante ha, di contro, contestato la ricorrenza degli indizi di assoggettamento o di agevolazione di apparati criminali, evidenziando la esistenza di prospettive di bonifica della attivita’ aziendale
2.1 Cio’ posto, viene evidenziato che, quanto al profilo della “occasionalita’” della agevolazione, ritenuto presupposto per l’ammissione al controllo, vi e’ un onere della prova gravante sul richiedente, non debitamente assolto. Si rappresenta, inoltre, che gli elementi indicati nella interdittiva prefettizia non possono essere oggetto di sindacato da parte del giudice della prevenzione, appartenendo la cognizione sui medesimi alla giurisdizione amministrativa.

 

Misure di prevenzione e le ipotesi di inammissibilità delle impugnazioni

Si evidenzia, da ultimo, che l’impugnante non ha prodotto, ne’ in sede di domanda ne’ in sede di impugnazione, alcun programma di recupero e risanamento aziendale. Tale aspetto impedirebbe l’ammissione al controllo giudiziario, in una con le ragioni gia’ esposte in precedenza.
Si afferma, pertanto la inammissibilita’ tanto della originaria istanza che della impugnazione.
3. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione – a mezzo del difensore munito di procura speciale – (OMISSIS), nella qualita’ di legale rappresentante della ditta individuale ” (OMISSIS) a r.l.”, deducendo con unico motivo l’erronea applicazione della disciplina regolatrice, sia processuale (articolo 591 c.p.p.) che sostanziale (articolo 34 bis cod. ant.).
Il ricorrente lamenta, essenzialmente, l’erronea applicazione della categoria processuale della inammissibilita’ della impugnazione avverso il diniego di ammissione al controllo.
Non potrebbe enuclearsi dalle disposizioni regolatrici un “onere della prova” – a pena di inammissibilita’ della domanda introdotta dalla parte privata – in riferimento al parametro legislativo della “occasionalita’ della agevolazione”.
Detta condizione, secondo il ricorrente, e’ un presupposto di ammissione al controllo ma non rifluisce sulla ammissibilita’ della domanda, trattandosi di una condizione fattuale rimessa all’apprezzamento valutativo del Tribunale.
Si tratta di una verifica di dati empirici che, in rapporto alle ordinarie categorie processuali, puo’ portare al “rigetto” della domanda o della impugnazione, ma di certo non alla declaratoria di inammissibilita’.

 

Misure di prevenzione e le ipotesi di inammissibilità delle impugnazioni

Le ipotesi di inammissibilita’ sono di carattere formale – e tassativo – e consistono nella presa d’atto della assenza di un requisito di validita’ della domanda o della impugnazione.
Si afferma, pertanto, che la Corte di Appello avrebbe – in modo non consentito introdotto in via interpretativa cause di inammissibilita’ non previste dalla legge, sia in rapporto alla pretesa esistenza di un onere probatorio sul parametro della occasionalita’ che in riferimento alla mancata allegazione di uno specifico piano di risanamento.
Si evidenzia peraltro che in sede di istanza era stata prodotta copiosa documentazione relativa alle dinamiche imprenditoriali e tesa a raffigurare le condizioni di mera occasionalita’ dei rapporti con soggetti appartenenti ad associazioni delinquenziali, produzione che la Corte territoriale non ha indicato ne’ valutato.
3. Il ricorso e’ fondato, per le ragioni che seguono.
3.1 Va, in premessa, precisato che le ipotesi di inammissibilita’ delle impugnazioni nel procedimento di prevenzione non differiscono da quelle previste – in via generale – dal codice di rito penale.
In particolare, l’articolo 10 cod. ant., comma 4, fa espresso rinvio, salve specificita’ della disciplina di settore, alle disposizioni del codice di rito penale che regolamentano la proposizione e la decisione dei ricorsi in tema di misure di sicurezza.
Risulta dunque applicabile alle impugnazioni in tema di misure di prevenzione la disposizione di cui all’articolo 680 c.p.p., il cui comma 3, compie espresso rinvio alle “disposizioni generali sulle impugnazioni” contenute negli articoli da 568 a 592 c.p.p..
Il richiamo alle disposizioni generali sulle impugnazioni – applicabili in quanto non derogate dalla disciplina specifica contenuta nel cod. ant. – consente di affermare che trovano sicura applicazione nel procedimento di prevenzione le disposizioni in tema di tassativita’ delle impugnazioni, legittimazione ed interesse ad impugnare (articolo 568 c.p.p.), di estensione del potere di proporre impugnazione in capo al difensore del proposto all’atto del deposito del provvedimento (articolo 571, comma 3), di forma dell’atto di impugnazione con obbligatoria indicazione dei motivi (articolo 581), di modalita’ di presentazione della impugnazione (articolo 582), di rinunzia (articolo 589) di inammissibilita’ della impugnazione (articolo 591), di condanna alle spese (articolo 592).
Da cio’ deriva che le ipotesi di inammissibilita’, da ritenersi tassative, trovano regolamentazione espressa nel testo dell’articolo 591 del codice di rito (carenza di legittimazione o di interesse, assenza di impugnabilita’ del provvedimento, assenza o assoluta genericita’ dei motivi, tardivita’, rinunzia) e non risulta consentito, in sede applicativa, fare ricorso alla categoria giuridica della inammissibilita’ in ipotesi diverse da quelle testualmente previste dal legislatore (tra le molte, Sez. I n. 5887 del 5.5.1997, rv 207929; Sez. II n. 8413 del 23.3.1998, rv 211188).
Nel sistema delle impugnazioni il solo ricorso per cassazione prevede in via generale – ed in ragione delle particolari attribuzioni dell’organo nomofilattico – ipotesi di inammissibilita’ correlate a parametri legali aggiuntivi (tra cui la manifesta infondatezza dei motivi addotti o la proposizione per motivi diversi da quelli consentiti) ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., comma 3.
3.2 Cio’ posto, risulta fondata la deduzione difensiva in punto di assoluta “creativita’” delle ipotesi di inammissibilita’ dell’appello rilevate, nel caso in esame, dalla Corte di Appello di Bari.
Nessuna disposizione di legge prevede, infatti, che la doglianza avverso il diniego della domanda di applicazione del controllo giudiziario “volontario” (articolo 34 bis Cod. Ant., comma 6) debba essere proposta con forme o contenuti diversi da una normale impugnazione di merito, ferma restando la ricorrenza delle generali condizioni di validita’ dell’atto (legittimazione, interesse, tempestivita’, presenza di motivi non generici e altri requisiti formali).

 

Misure di prevenzione e le ipotesi di inammissibilità delle impugnazioni

Nella interpretazione offerta da questa Corte nella decisione Sez. Un. Ricchiuto n. 46898 del 2019, che ha risolto il contrasto insorto sul tema della impugnabilita’ del diniego della ammissione al controllo giudiziario, l’atto esperibile e’ il “ricorso in appello anche per il merito”, il che postula l’attribuzione alla Corte di Appello, in presenza di un atto di impugnazione conforme al modello legale, del compito di rivalutare – attraverso l’esame dei motivi e delle ragioni del diniego – i profili in fatto e in diritto che hanno determinato il provvedimento di rigetto, con conferma del medesimo o ammissione della parte privata al controllo denegato dal giudice di primo grado.
3.3 Ed e’ il caso di rilevare – vertendosi qui in esame di profili processuali della impugnazione non specificati nella citata decisione delle Sezioni Unite di questa Corte – che in caso di accoglimento della impugnazione con ammissione della parte privata al controllo la misura di prevenzione dovra’ essere applicata, ad avviso del Collegio, dal giudice di primo grado, cui vanno – in detta ipotesi – rimessi gli atti. Non potrebbe, infatti, ammettersi una applicazione dello strumento del controllo giudiziario direttamente in secondo grado, posto che la costruzione legislativa della particolare misura di prevenzione di cui si parla e’ ispirata ad un principio di flessibilita’ e costante valutazione dei risultati della attivita’ di “vigilanza prescrittiva”, come emerge proprio dai contenuti dell’articolo 34 bis, comma 6, li’ dove si prevede – anche sulla base della relazione dell’amministratore giudiziario – tanto la possibile revoca del controllo che il transito in “altre” misure di prevenzione patrimoniali.
E’ piana, pertanto, la estrazione dal sistema di una competenza funzionale del Tribunale alla gestione dei profili dinamici di tale misura, anche in chiave di sua possibile variazione peggiorativa (o eliminazione, una volta raggiunti i risultati di neutralizzazione del pericolo di deviazioni gestionali tese a recare vantaggio a soggetti portatori di pericolosita’), il che porta a ritenere “oggetto” del giudizio di impugnazione, in caso di diniego, il solo provvedimento, con natura rescindente della eventuale pronunzia di accoglimento dell’appello.
3.4 Nel caso in esame la Corte di secondo grado non ha svolto alcun esame del merito (in rapporto all’intervenuto diniego), limitandosi ad enucleare ipotesi di “inammissibilita’” della impugnazione francamente atipiche e, dunque, del tutto insussistenti.
In particolare, non si comprende in che termini possa ritenersi sussistente, a pena di inammissibilita’, un profilo di necessaria allegazione in sede di impugnazione di elementi di prova tesi a rappresentare la “occasionalita’” del nesso di agevolazione tra l’attivita’ di impresa e gli interessi dei soggetti portatori di pericolosita’.
Va, sul punto, affermato che il provvedimento impugnato – al di la’ del ricorso improprio alla categoria giuridica della inammissibilita’ – trascina sul piano formale aspetti che rientrano, al piu’, nell’esercizio degli ordinari poteri cognitivi e valutativi dell’autorita’ giudiziaria destinataria della richiesta o della impugnazione.
Va ribadito che a fronte della avvenuta emissione (e contestazione giursdizionale) della interdittiva prefettizia, l’impresa destinataria ha – secondo i contenuti della previsione di legge di cui all’articolo 34 bis Cod. Ant., comma 6, – una alternativa rappresentata dalla domanda di “consegna” al Tribunale delle misure di prevenzione, il che comporta l’applicazione di penetranti strumenti di controllo della gestione, di verifica dei flussi di finanziamento, di comunicazione di situazioni di fatto rilevanti, nonche’ con eventuale obbligo (stabilito dal Tribunale) di adottare misure organizzative idonee a prevenire il rischio di infiltrazione mafiosa (secondo il modello normativo di cui all’articolo 34 bis, comma 2, lettera b, unico applicabile al controllo volontario).
Nei casi di violazioni delle prescrizioni imposte o di accertamento della stabile agevolazione in favore di soggetti portatori di pericolosita’ il Tribunale puo’ disporre l’amministrazione giudiziaria di cui all’articolo 34 Cod. Ant., cosi’ come l’omissione dei doveri informativi relativi alle situazioni indicate dall’articolo 34 bis, comma 2, lettera a), e’ penalmente sanzionata ai sensi dell’articolo 76 Cod.Ant., comma 6.
In simile contesto, non appare conforme al complessivo assetto legale dell’istituto introdotto con L. 17 ottobre 2017, n. 161, – ritenere che il controllo giudiziario su richiesta si configuri come un “beneficio” per il solo effetto legale di sospensione delle inibizioni derivanti dalla informazione antimafia interdittiva (come ritenuto nella decisione impugnata), trattandosi di una “alternativa” che realizza un diverso assetto di interessi (rispetto alla mera inibizione all’esercizio di determinate attivia’ economiche) e che mira a recuperare, ove possibile, i profili di competitivita’ “non inquinata” della realta’ aziendale ed a favorire un intervento del Tribunale della prevenzione asseverato da migliori conoscenze delle condizioni operative della singola impresa.
3.5 In tal senso, pur emergendo dalle linee interpretative elaborate nella decisione delle Sezioni Unite Ricchiuto una riaffermazione dell’obbligo del Tribunale di valutare – anche in sede di delibazione della domanda della parte privata – i profili di eventuale “intensita’” della relazione intercorsa tra l’impresa ed il contesto mafioso ritenuto inquinante (con diniego della domanda nelle ipotesi di immediata constatazione di una relazione funzionale di tale intensita’ da rendere sostanzialmente applicabili altre categorie legali di intervento preventivo), va rimarcato che la verifica della condizione di fatto in cui si trova l’impresa richiedente va realizzata (sulla base delle fonti di conoscenza gia’ emerse o allegate dalle parti in sede di udienza camerale) in chiave prognostica, nel senso della utilita’ o meno dello strumento oggetto di richiesta. In tal senso la citata decisione Sez. Un. del 2019 cosi’ precisa la direzione della verifica giurisdizionale: (..) con riferimento, poi, alla domanda della parte privata, che sia raggiunta da interdittiva antimafia, di accedere al controllo giudiziario, tale accertamento – e in cio’ la motivazione della citata sentenza n. 29487 della Prima Sezione promuove prospettive non del tutto sovrapponibili alle conclusioni qui prese- non scolora del tutto, dovendo pur sempre il tribunale adito accertare i presupposti della misura, necessariamente comprensivi della occasionalita’ della agevolazione dei soggetti pericolosi, come si desume dal rilievo che l’accertamento della insussistenza di tale presupposto ed eventualmente di una situazione piu’ compromessa possono comportare il rigetto della domanda e magari l’accoglimento di quella, di parte avversa, relativa alla piu’ gravosa misura della amministrazione giudiziaria o di altra ablativa. La peculiarita’ dell’accertamento del giudice, sia con riferimento alla amministrazione giudiziaria che al controllo giudiziario, ed a maggior ragione in relazione al controllo volontario, sta pero’ nel fatto che il fuoco della attenzione e quindi del risultato di analisi deve essere posto non solo su tale pre-requisito, quanto piuttosto, valorizzando le caratteristiche strutturali del presupposto verificato, sulle concrete possibilita’ che la singola realta’ aziendale ha o meno di compiere fruttuosamente il cammino verso il riallineamento con il contesto economico sano, anche avvalendosi dei controlli e delle sollecitazioni (nel caso della amministrazione, anche vere intromissioni) che il giudice delegato puo’ rivolgere nel guidare la impresa infiltrata. L’accertamento dello stato di condizionamento e di infiltrazione non puo’, cioe’, essere soltanto funzionale a fotografare lo stato attuale di pericolosita’ oggettiva in cui versi la realta’ aziendale a causa delle relazioni esterne patologiche, quanto piuttosto a comprendere e a prevedere le potenzialita’ che quella realta’ ha di affrancarsene seguendo l’iter che la misura alternativa comporta…).
Si tratta, pertanto, di ordinari compiti valutativi spettanti, sulla base delle conoscenze acquisite, al Tribunale cui e’ rivolta la domanda (ed alla Corte di Appello in sede di impugnazione sul diniego), in relazione ai quali il legislatore non costruisce alcun onere probatorio specifico, ferma restando la possibilita’ e l’interesse delle parti di allegare circostanze di fatto reputate favorevoli alla propria tesi.

 

Misure di prevenzione e le ipotesi di inammissibilità delle impugnazioni

Sul punto va peraltro rilevato che l’adozione – in primo grado – del modello procedimentale di cui all’articolo 127 c.p.p., consente al Tribunale, nel rispetto del contraddittorio, di richiedere atti o documenti, tanto alla parte istante che alla Prefettura che ha emesso la informazione interdittiva (ove ne ravvisi la necessita’, per meglio qualificare la relazione tra soggetti portatori di pericolosita’ e azienda), cosi’ come ritenuto, in via generale quanto al modello procedimentale, in piu’ arresti di questa Corte di legittimita’ (v. Sez. I n. 2510 del 27.4.1995, rv 202141).
3.6 Da ultimo, va evidenziato che pur essendo di certo opportuna una indicazione da parte del richiedente delle possibili strategie di intervento (e ferma restando la ampiezza delle previsioni legislative sul punto, che affidano al Tribunale il compito di adattare la griglia delle prescrizioni al caso concreto), l’assenza di un “piano di recupero”, per quanto sinora detto, non puo’ certo porsi come fattore produttivo della declaratoria di inammissibilita’ della domanda o della impugnazione del diniego.
Va pertanto disposto l’annullamento della decisione impugnata, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Bari.

P.Q.M.

Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Bari.

 

Misure di prevenzione e le ipotesi di inammissibilità delle impugnazioni

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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