Misure antidumping

Corte di Cassazione, sezioni unite civili, Sentenza 21 gennaio 2019, n. 1542.

La massima estrapolata:

Le misure antidumping devono essere emanate dopo aver verificato il pregiudizio che l’importazione comporta per l’industria europea. L’applicazione di un dazio antidumping deve essere deliberato verificando l’effettivo pregiudizio dell’industria comunitaria.
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/278 statuisce all’art . 1 e all’art. 2 che i dazi antidumping di elementi di fissaggio in ferro in acciaio e originari dalla Cina ed estesi alle importazioni spedite dalla Malaysia sono abrogati e tale abrogazione non ha effetto retroattivo. Pertanto, pur non essendo applicabile alla fattispecie in oggetto, il Regolamento costituisce un valido riferimento ai fini della valutazione e incidenza sugli atti impositivi nazionali.

Sentenza 21 gennaio 2019, n. 1542

Data udienza 19 dicembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente f.f.

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente di Sez.

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere

Dott. TRIA Lucia – Consigliere

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 19076-2016 proposto da:
AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, in persona del Direttore Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.P.A., (gia’ (OMISSIS) S.P.A. unipersonale), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo STUDIO (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 619/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di GENOVA, depositata il 22/04/2016.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/12/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO GRECO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. LUIGI SALVATO, che ha concluso per il rinvio alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea;
uditi gli avvocati (OMISSIS) per l’Avvocatura Generale dello Stato ed (OMISSIS).

FATTI DI CAUSA

L’Agenzia delle dogane e dei monopoli propone ricorso per cassazione con due motivi, uno dei quali attinenti alla giurisdizione, nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria che, accogliendo l’appello della spa (OMISSIS), ha annullato gli avvisi di accertamento del dazio antidumping, emessi ai sensi dei Regolamenti CE n. 966/2010 e n. 723/2011, sulle importazioni di elementi di fissaggio in ferro e acciaio dalla Malesia sottoposte a registrazione a partire dal 28 ottobre 2010. Il dazio antidumping, con aliquota massima dell’85%, originariamente istituito, con Reg. CE n. 91/2009, sulle importazioni di tali elementi dalla Repubblica Popolare Cinese, all’esito della specifica inchiesta avviata dalla Commissione Europea con Reg. CE n. 966/10 (Reg. “avvio Malesia”), diretta a dimostrare la presunta elusione delle misure antidumping introdotte proprio mediante trasbordo in Malesia, era stato esteso con pari aliquota, con successivo Reg. CE n. 723/2011 (Reg. “antielusione Malesia”) a tutte le importazioni della medesima tipologia spedite dalla Malesia, indipendentemente dal fatto che fossero dichiarate originarie di tale paese – come nel caso in esame – oppure no; in particolare, all’articolo 1, comma 3, il detto Regolamento aveva disposto la riscossione delle nuove misure daziarie cosi’ estese anche alle analoghe importazioni registrate nel periodo dell’inchiesta, in conformita’ dell’articolo 2 del Reg. n. 966 del 2010.
Il giudice d’appello, rilevato che, avendo la contribuente chiesto l’annullamento degli avvisi per illegittimita’ della normativa applicata, occorreva valutare le modalita’ di esecuzione del regolamento comunitario in Italia e determinare quindi la debenza o meno del tributo richiesto dalla contribuente, ha affermato che il Regolamento antidumping Cina violava il Codice antidumping dell’Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC), perche’ non ne risultava rispettato l’articolo 4.1, essendo necessario che le misure antidumping siano emanate dopo la verifica dell’effettivita’ del pregiudizio che l’importazione comporta per l’industria dell’Unione Europea.
Per l’applicazione di un dazio antidumping, infatti – osserva anzitutto la Commissione regionale -, secondo quanto prevede il Regolamento antidumping di base, e’ necessario seguire una specifica procedura atta a verificare l’effettivo pregiudizio dell’industria comunitaria.
A tal fine il Consiglio delibera su una proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il Comitato consultivo, mentre per l’accertamento del pregiudizio e’ previsto debba essere individuata legittimamente l’industria dell’Unione e che essa rappresenti una proporzione maggioritaria della produzione comunitaria totale dei prodotti in discorso, laddove nella specie le produzioni prese in considerazione avevano riguardato solamente il 27% della produzione dell’Unione, e quindi tutt’altro che una proporzione maggioritaria.
In secondo luogo, il Regolamento avvio Malesia appariva applicato ad essa ricorrente illegittimamente in via retroattiva.
Il Regolamento antidumping di base dispone infatti che le importazioni possono essere sottoposte a registrazione su domanda dell’industria comunitaria che contenga elementi di prova a tal fine, e che esse non siano soggette a registrazione per un periodo superiore a nove mesi. Nella specie, l’inchiesta sarebbe stata avviata dalla Commissione Europea d’ufficio, senza alcuna richiesta da parte dell’industria dell’Unione, sicche’ il dazio antidumping non potrebbe essere preteso retroattivamente nei confronti della contribuente, considerando che l’applicazione retroattiva dell’imposta e’ solo eccezionalmente prevista.
“Ad ulteriore supporto della decisione” la Commissione “cita il Regolamento UE n. 2016/278 del 26 febbraio 2016 che, pur non essendo applicabile al caso di specie, puo’ comunque orientare il giudizio nel verso di una decisione favorevole alla societa’: tale Regolamento abroga i dazi antidumping sugli elementi di fissaggio originari oppure no dalla Malesia, in quanto adottati in contrasto col Codice antidumping OMC”.
La spa (OMISSIS) resiste con controricorso illustrato con successiva memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo l’amministrazione ricorrente denuncia difetto assoluto di giurisdizione.
Il motivo e’ infondato.
Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, ai fini della delimitazione dell’ambito della giurisdizione tributaria, occorre attribuire esclusivo rilievo alla disciplina dettata dal Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, articolo 2 (nelle formulazioni succedutesi nel tempo, anche a seguito di pronunce della Corte costituzionale), norma espressamente dedicata a definire l’oggetto della giurisdizione tributaria, senza che tale disciplina possa essere in qualche modo condizionata (in senso limitativo) dal dettato del successivo articolo 19, il quale, agendo su un piano distinto, elenca gli atti che possono – e debbono – essere oggetto di impugnazione dinanzi al giudice tributario. L’articolo 2 costituisce, infatti, la sedes materiae per individuare i confini della giurisdizione tributaria, delineati essenzialmente attraverso l’indicazione dei tributi oggetto di controversia, con i relativi accessori, confini ampliatisi fino a comprendere le controversie aventi ad oggetto, innanzitutto, “i tributi di ogni genere e specie, comunque denominati” (con esclusione delle controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria, tra i quali non rientrano le cartelle di pagamento e gli avvisi di mora), e sempre che si tratti di controversie in cui sia configurabile un rapporto di natura effettivamente tributaria, cioe’ concernente prestazioni patrimoniali imposte di natura tributaria, al fine di evitare la violazione del divieto costituzionale di istituire giudici speciali (Corte cost., sentt. nn. 64 e 130 del 2008, 238 del 2009, 39 del 2010) (cfr. Cass., sez. un., n. 20323 del 2012): si tratta, quindi, di una giurisdizione attribuita in via esclusiva e ratione materiae, indipendentemente dal contenuto della domanda e dalla tipologia di atti emessi dall’Amministrazione finanziaria (Cass., sez. un., nn. 20889 del 2006, 27209 del 2009). Va aggiunto che, sempre ai fini della sussistenza della giurisdizione tributaria, e’ altresi’ necessario come ha precisato l’orientamento piu’ recente di queste sezioni unite, espresso con riguardo essenzialmente al tema della giurisdizione in materia di rapporti tra sostituto d’imposta e sostituito – che alla controversia non sia estraneo l’esercizio del potere impositivo sussumibile nello schema potesta’ – soggezione, proprio del rapporto tributario; se si tratta, cioe’, di una controversia esclusivamente tra privati, la mancanza di un soggetto investito di potestas impositiva, intesa in senso lato, comporta l’assenza anche del rapporto tributario (Cass. nn. 15031 e 26820 del 2009, 8312 del 2010, 2064 del 2011, 7526 del 2013). Il Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 19 attiene, invece, specificamente, alla proponibilita’ della domanda dinanzi al giudice tributario e, quale espressione della struttura impugnatoria del processo tributario, contiene il “catalogo” (anch’esso arricchitosi nel tempo) degli “atti impugnabili”, cioe’ degli atti che, se ritualmente notificati, comportano, in ragione della loro ritenuta natura immediatamente impositiva, l’onere della impugnazione, a pena della cristallizzazione della pretesa in essi contenuta; secondo la giurisprudenza di questa Corte, peraltro, la tassativita’ di detta elencazione va riferita non tanto ai singoli atti nominativamente indicati, ma piuttosto alla individuazione di “categorie” di atti, considerate in relazione agli effetti giuridici da quelli prodotti, con la conseguenza che la norma e’ suscettibile, in presenza di determinate condizioni, di interpretazione estensiva, in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente (articoli 24 e 53 Cost.) e di buon andamento della p.a. (articolo 97 Cost.).
Con il secondo motivo l’Agenzia delle dogane lamenta la violazione e falsa applicazione dei Regolamenti CE n. 91/2009, n. 966/2010 e n. 723/2011, per avere il giudice d’appello affermato che “il Regolamento Avvio Malesia appare anch’esso illegittimamente applicato in via retroattiva nei confronti del contribuente… il Regolamento Antidumping di base dispone che le importazioni possano essere sottoposte a registrazione su domanda dell’industria comunitaria che contenga elementi di prova a tale fine. Le importazioni non sono soggette a registrazione per un periodo superiore a nove mesi”; e per aver affermato l’illegittimita’ del “successivo recupero del dazio antidumping con efficacia retroattiva ma soprattutto l’illegittima registrazione dell’operazione nel periodo d’inchiesta posto… che la stessa avrebbe dovuto… essere subordinata a specifica richiesta da parte dell’industria comunitaria”.
Il motivo e’ inammissibile, in quanto non tocca l’accertamento del giudice d’appello della violazione, per contrasto con il Regolamento antidumping di base, della prescritta specifica procedura atta a verificare l’effettivo pregiudizio dell’industria comunitaria.
E la mancata verifica dell’effettivo pregiudizio dell’industria comunitaria integra, ai fini dell’annullamento degli atti impugnati, una sufficiente, autonoma ratio decidendi, di guisa che la censura formulata con il secondo motivo del ricorso si rivela inammissibile.
La Commissione regionale ha infatti accertato che il Regolamento antidumping Cina (Reg. CE n. 966/2010) aveva violato il Codice antidumping dell’Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC), in quanto non ne risultava rispettato l’articolo 4.1., “poiche’ vi e’ la necessita’ che le misure antidumping siano emanate dopo aver verificato l’effettivita’ del pregiudizio che l’importazione comporta per l’industria dell’Unione Europea…”, considerando che tale Regolamento antidumping di base prevede che l’applicazione di un dazio antidumping venga deliberato con specifica procedura atta a verificare l’effettivo pregiudizio dell’industria comunitaria (“…e’ previsto allo scopo che il Consiglio deliberi su una proposta presentata dalla Commissione, dopo aver sentito il Comitato Consultivo. Per l’accertamento del “pregiudizio” e’ previsto che debba essere individuata legittimamente l’industria dell’Unione e che essa rappresenti una proporzione maggioritaria della produzione Comunitaria totale di tali prodotti. E’ risultato invece che le produzioni prese in considerazione abbiano riguardato solamente il 27% della produzione dell’Unione… “).
Cio’ posto, occorre tenere conto del successivo Regolamento di esecuzione UE 2016/278 della Commissione del 26 febbraio 2016 che, alla luce dell’approvazione da parte dell’organo di conciliazione (DSB) dell’OMC della relazione dell’organo d’appello – che ha tra l’altro rilevato che l’UE ha agito in contrasto, tra l’altro, con “gli articoli 4.1 e 3.1 dell’accordo antidumping per quanto riguarda la definizione dell’industria nazionale e del pregiudizio” -, ha abrogato i dazi antidumping istituiti dal regolamento CE n. 91/2009, modificati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 924/2012 e mantenuti dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/519 (“Art. 1. I dazi antidumping definitivi sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio…. E originari della Repubblica popolare cinese, estesi alle importazioni spedite dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarate o no originarie della Malaysia sono abrogati e il procedimento relativo a tali importazioni e’ chiuso. Art. 2. L’abrogazione dei dazi antidumping… prende effetto a decorrere dall’entrata in vigore del presente regolamento… e non consente il rimborso dei dazi riscossi prima di tale data.”).
“Pur non essendo applicabile al caso di specie” – come osservato dal giudice d’appello – il regolamento in parola, “ad ulteriore supporto della decisione”, costituisce significativo riferimento – ed in tali termini vale ad integrare la motivazione della sentenza ai sensi dell’articolo 384 cod. proc. civ. – ai fini della valutazione della violazione e della sua incidenza sugli atti impositivi nazionali.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.
La peculiarita’ della fattispecie consente di dichiarare compensate fra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte, a sezioni unite, rigetta il ricorso.
Dichiara compensate fra le parti le spese del presente giudizio.

Avv. Renato D’Isa

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