Mantenimento: capacità lavorativa rilevante ed inutilizzata

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|7 gennaio 2025| n. 234.

Mantenimento e la  capacità lavorativa rilevante anche se inutilizzata

Massima: In tema di separazione dei coniugi, il diritto a ricevere un assegno di mantenimento ex art. 156 c.c. è fondato sulla persistenza del dovere di assistenza materiale e morale, è correlato al tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio e non ha, a differenza dell’assegno di divorzio, componenti compensative, sicché, nel valutare se il richiedente è effettivamente privo di adeguati redditi propri, deve tenersi conto anche della sua concreta e attuale capacità lavorativa, pur se l’istante non la metta a frutto senza giustificato motivo, dal momento che l’assegno di mantenimento non può estendersi fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell’ordinaria diligenza, l’istante sia effettivamente in grado di procurarsi da solo.

 

Ordinanza|7 gennaio 2025| n. 234. Mantenimento e la  capacità lavorativa rilevante anche se inutilizzata

Integrale

Tag/parola chiave: Famiglia – Matrimonio – Separazione personale dei coniugi – Effetti – Assegno di mantenimento – In genere separazione dei coniugi – Assegno di mantenimento – Natura – Presupposti – Mancanza di adeguati redditi del richiedente – Criteri di valutazione.

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIUSTI Alberto – Presidente

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere

Dott. RUSSO Rita Elvira A. – Consigliere Relatore

Dott. REGGIANI Eleonora – Consigliere

ha pronunciato la seguente
ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 771/2024 R.G. proposto da:

Se.Fr., elettivamente domiciliato in ROMA VIA MI.TI., presso lo studio dell’avvocato BA.NI. (c.f. Omissis) che lo rappresenta e difende

– ricorrente –

Contro

Mo.Ma., rappresentata e difesa dall’avvocato VI.AN. (c.f. Omissis)

– controricorrente –

avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO NAPOLI n. 4540/2023 depositata il 26/10/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/12/2024 dal Consigliere RITA ELVIRA A. RUSSO.

Mantenimento e la  capacità lavorativa rilevante anche se inutilizzata

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Napoli ha dichiarato la separazione dei coniugi Se.Fr. – Mo.Ma. addebitandola al marito e respingendo l’addebito della separazione alla moglie, ponendo a carico del marito un assegno in favore della moglie di Euro 2.300,00 e per il mantenimento dei figli di Euro 2.000,00 assegnando alla moglie la ex casa coniugale sita in N piazza (Omissis).

Se.Fr. ha proposto appello che la Corte d’Appello di Napoli ha respinto rilevando che dalla prova escussa in primo grado non emergono ragioni per addebitare la separazione alla moglie; che il reddito del Se.Fr. non solo derivante da lavoro dipendente ma anche da lavoro autonomo è “certamente capiente” rispetto all’assegno, avendo egli oltretutto ereditato dalla madre la casa di piazza (Omissis) che pur se aggravata da un “temporaneo diritto abitazione in favore dei figli” gli consentirebbe agevolmente se venduta di fare fronte per molti anni a venire degli oneri di mantenimento.

Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione Se.Fr. affidandosi a tre motivi. Ha svolto difese con controricorso la Mo.Ma.

Le parti hanno depositato memoria.

Mantenimento e la  capacità lavorativa rilevante anche se inutilizzata

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo del ricorso si lamenta la violazione o falsa applicazione dell’art. 156 c.c., comma 1, essendosi la Corte territoriale limitata ad affermare che la moglie ha redditi assai modesti, trascurando però che l’assegno di mantenimento nella separazione -contrariamente a quanto affermato dalla Corte territoriale – non mira a mantenere lo stesso tenore di vita goduto durante il matrimonio, ma assicura solo un contributo al coniuge economicamente più debole, sempre che, però, lo stesso si sia attivato per la ricerca di un lavoro, e non sia invece rimasto al riguardo del tutto inerte; in tal modo, la moglie ha aggravato ingiustificatamente la posizione debitoria del ricorrente.

Il ricorrente afferma che dopo il revirement del 2018 delle Sezioni Unite in tema di assegno di divorzio si è ritenuto che la decisione assunta in tema di assegno divorzile possa applicarsi anche al mantenimento, successivamente, pronunciandosi in tal senso la giurisprudenza di legittimità. Deduce che la moglie non ha mai dato prova di essersi attivata per cercare di procurarsi i mezzi adeguati in maniera autonoma, mentre dalle testimonianze risulta che la donna è laureata e che nel 2006 aveva svolto attività lavorativa per alcuni anni; l’attitudine al lavoro è uno degli elementi che è indispensabile esaminare ed è stato e disatteso prima dal Tribunale di Napoli e poi dalla Corte la quale ha semplicemente valorizzato l’esigenza di assicurare al coniuge un tenore di vita adeguato a quello goduto in costanza di matrimonio.

2.- Il motivo è fondato nei termini di cui appresso.

La Corte territoriale si è limitata ad affermare che la moglie al momento della separazione non lavorava e che ha diritto di conservare l’elevato tenore di vita mantenuto in costanza di convivenza, senza valutare se ella sia in possesso di risorse economiche tra le quali rileva certamente, oltre che l’eventuale patrimonio, anche la capacità lavorativa, da valutarsi in concreto e non in astratto (Cass. n. 24049 del 06/09/2021).

2.1.- Non si tratta qui di estendere automaticamente alla separazione i principi affermati da questa Corte in tema di assegno divorzile (Cass. S.U. 18287/2018), quanto di verificare se sussistano i presupposti per ottenere l’assegno di mantenimento ed in che misura, con accuratezza e considerando la concreta situazione, pur tenendo fermo che assegno di divorzio ed assegno di mantenimento sono diversi quanto a natura presupposti e funzioni; e segnatamente, l’assegno di mantenimento che il coniuge privo di mezzi può ottenere in sede di separazione è correlato al tenore di vita ed è privo della componente compensativa, consistendo nel diritto di ricevere dall’altro coniuge quanto è necessario mantenimento, in mancanza di adeguati redditi propri (art 156 c.c.).

2.2.- Nel quadro normativo del codice civile la separazione dei coniugi ha funzione conservativa, pur se la legge sul divorzio le ha affiancato anche una funzione dissolutiva, tanto che questa Corte ha affermato che in tema di crisi familiare, in ragione dell’unica causa della crisi, nell’ambito del procedimento di cui all’art. 473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto anche con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. Secondo l’id quod prelumque accidit, si osserva che la crisi separativa conduce, sia pure attraverso la disciplina di una graduazione e assottigliamento delle posizioni soggettive (diritti e doveri) dei coniugi, dal fatto separativo e con altissima probabilità all’esito divorzile successivo (Cass. n. 28727 del 16/10/2023).

2.3.- Il diritto all’assegno di mantenimento è quindi fondato sulla persistenza del dovere di assistenza materiale fintanto che il matrimonio non è sciolto; il principio di parità richiede che tale sostegno sia reciproco, senza graduazioni o differenze, ma anche solidale (Cass. n. 34728 del 12/12/2023 in motivazione).

Mantenimento e la  capacità lavorativa rilevante anche se inutilizzata

3.- Il Collegio ritiene di aderire a tutt’oggi a questo orientamento, considerando che l’assegno di mantenimento è fondato – come sopra si diceva – sulla persistenza di uno dei doveri matrimoniali e non ha – a differenza dell’assegno di divorzio – componenti compensative. Tuttavia, deve rilevarsi che l’accertamento del diritto ad esser mantenuti dall’altro coniuge a seguito di separazione non è scisso dalla valutazione che la solidarietà presuppone un rapporto paritario e di reciproca lealtà, incompatibile con comportamenti parassitari diretti a trarre ingiustificati vantaggi dal coniuge separato. Più volte questa Corte ha sottolineato come anche nelle relazioni familiari valga il principio di autoresponsabilità che è strettamente correlato alla solidarietà; tutte le comunità solidali presuppongono che ciascuno contribuisca al benessere comune secondo le proprie capacità e che nessuno si sottragga ai propri doveri.

4. – Deve quindi rilevarsi che ferma la differenza tra assegno di divorzio e assegno di separazione, vi sono alcuni tratti comuni tra i due istituti e tra questi il presupposto che il richiedente sia privo di risorse adeguate. L’art. 156 parla invero di mancanza di “adeguati redditi propri”, e non di “mezzi adeguati” come l’art. 5 della legge divorzile, ma, ove il richiedente sia dotato di concreta e attuale capacità lavorativa e non la metta a frutto senza giustificato motivo la assenza di adeguati redditi propri non può considerarsi un fatto oggettivo involontario ma una scelta addebitabile allo stesso interessato.

4.1.- Nella giurisprudenza di questa Corte si è affermato che il riconoscimento dell’assegno previsto dall’art. 156 c.c., pur essendo espressione del dovere solidaristico di assistenza materiale, non può estendersi fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell’ordinaria diligenza, l’istante sia in grado di procurarsi da solo (Cass. n. 20866 del 21/07/2021). Ed ancora si è affermato che l’attitudine al lavoro proficuo dei coniugi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell’assegno di mantenimento da parte del giudice, qualora venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un’attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale e ambientale e con esclusione di mere valutazioni astratte e ipotetiche (Cass. n. 5817 del 09/03/2018; Cass. n. 24049 del 06/09/2021).

Nella specie la Corte d’Appello di Napoli non ha fatto buon governo di questi principi nell’omettere qualsivoglia indagine sulle capacità lavorative concrete della richiedente assegno e non indagando sulla possibilità che la moglie si procuri redditi diversi, ad esempio da patrimonio, limitandosi ad affermare che la stessa al momento della separazione non lavorava.

5.- Con il secondo motivo del ricorso si lamenta il travisamento della prova in relazione all’art 360 n. 5 c.p.c. in combinato disposto con gli artt. 115 e 132 comma 4 c.p.c. Il ricorrente deduce che la Corte d’Appello ha evidentemente travisato la prova circa un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti ed in particolare non ha valutato la relazione di consulenza tecnica del dott. Au.Gi. e la documentazione fiscale allegata depositata dal ricorrente nel giudizio di primo grado, affermando sulla base di semplici presunzioni e considerazioni soggettive che esso ricorrente avrebbe un reddito fortemente superiore a quanto emerge dagli atti di causa, non valutando il documentato peggioramento delle sue condizioni economiche patrimoniali, né la effettiva consistenza del suo reddito che è pari ad Euro 1.715,00 mensili; lamenta che il giudice d’appello abbia omesso di valutare la situazione di sovraindebitamento dando valore al tenore di vita passato dei coniugi e allo svolgimento di ulteriore attività lavorativa che non è stata provata.

6.- Il motivo è fondato.

La sentenza incorre nel vizio di nullità per omessa motivazione sul punto della capacità patrimoniali del Se.Fr. dal momento che la Corte napoletana, a fronte delle contestazioni dell’interessato il quale ha documentato il suo reddito da lavoro dipendente anche con una consulenza di parte, si è limitata a osservare che “come documenta la difesa dell’appellata” il reddito del Se.Fr. è tuttora costituito non solo da proventi di lavoro o dipendente ma anche da introiti da lavoro autonomo ed è un importo complessivo lordo “certamente capiente” per il pagamento di cui è onerato.

Si tratta di una motivazione apparente, che per quanto graficamente esistente, non offre contezza delle ragioni per le quali il Se.Fr. è stato ritenuto in grado di pagare un assegno di mantenimento di Euro 2.300,00 a fronte di un reddito documentato in misura inferiore. Segnatamente non è stato specificato né che tipo di lavoro autonomo svolge, su quali prove si fonda l’accertamento dello svolgimento di attività libero professionale e a quanto ammonta il reddito che ne ricaverebbe; giungendo poi infine a valutare quale disponibilità economica l’essere proprietario della casa coniugale assegnata alla moglie.

Peraltro non è chiaro se la casa sia effettivamente gravata da “temporaneo” diritto di abitazione in favore dei figli, come dice la Corte napoletana, verosimilmente male inquadrando la fattispecie, posto che la assegnazione della casa al genitore convivente con i figli medesimi costituisce invece un diritto personale di godimento (Cass. n. 4719 del 03/03/2006), mentre il diritto di abitazione è un diritto reale. In ogni caso, la possibilità di venderla è stata valutata quale posta attiva del patrimonio del soggetto obbligato in termini generici ed astratti. Se la casa è effettivamente gravata da diritto reale di abitazione o da dritto personale di godimento opponibile ai terzi, avrebbe dovuto essere valutata la concreta appetibilità sul mercato di un bene con tale vincolo; se libera da vincoli opponibili a terzi, a parte l’incongruenza di suggerire una soluzione contraria all’interesse dei figli a mantenere il loro ambiente domestico, avrebbe dovuto valutarsi che il padre in caso di rilascio della casa in favore del terzo acquirente dovrebbe farsi carico delle spese abitative del nucleo familiare.

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7.- Con il terzo motivo del ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 132 c.p.c., e la nullità della sentenza in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, in quanto il giudice territoriale non si è pronunciato sul motivo di appello relativo all’addebito della separazione posto a carico di esso ricorrente.

La parte deduce la sentenza impugnata ha omesso di pronunciarsi sulla richiesta di revoca dell’addebito al marito sull’errato presupposto che lo stesso non avesse spiegato nessuna domanda in tal senso. Invece nell’atto di appello si legge a pag. 24 e 25: “impugna altresì la suddetta sentenza esattamente nella parte in cui la separazione viene addebitata al Dott. Se.Fr. La causa della crisi coniugale è da ascriversi in via esclusiva alla sig.ra Mo.Ma. per le gravi violazioni dei doveri coniugali da lei posti in atto in costanza di matrimonio e, più precisamente, per i comportamenti gravemente ingiuriosi ed irrispettosi rivolti al marito e ai di lui familiari, che hanno determinato l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza fra i coniugi” avendo peraltro esso ricorrente contestato che tra i presunti tradimenti e la crisi coniugale vi fosse un nesso causale.

8. – Il motivo è fondato.

La Corte d’Appello, limitandosi ad esaminare la domanda di addebito alla moglie, ha omesso effettivamente di pronunciarsi per intero sul motivo di appello, non cogliendone la effettiva portata. Dal tenore dell’atto d’appello trascritto dalla parte, si desume che obiettivamente vi era impugnazione del capo di sentenza di primo grado che ha addebitato la separazione al Se.Fr., avendo costui dedotto che la responsabilità della crisi non era sua ma esclusivamente della moglie, il che è cosa ben diversa dal prospettare che la responsabilità sia di entrambi.

Controparte eccepisce che il Se.Fr. non abbia riportato le conclusioni dell’atto d’appello; tuttavia la parte dell’atto d’appello che egli trascrive è più che sufficiente a fare ritenere che egli abbia proposto detta questione, rendendo evidente che il suo obiettivo non era quella di ottenere una sentenza di addebito reciproco bensì una sentenza di addebito in via esclusiva alla moglie, e ponendo quindi una questione non adeguatamente esaminata dalla Corte d’Appello la quale si è limitata ad affermare che i litigi di cui aveva riferito il teste Stara non avevano avuto incidenza casuale sulla fine del rapporto e a richiamare, quanto alla incidenza causale dei comportamenti del Se.Fr. una valutazione, resa da una teste nel giudizio canonico, e non fatti oggettivi. Si tratta quindi di una valutazione parziale che non tiene conto della complessiva esposizione del motivo di appello.

Deve qui ricordarsi che secondo la giurisprudenza adi questa Corte che tanto nel regime previgente alla riforma operata dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che in quello successivo la mancata riproduzione, nella parte dell’atto di appello a ciò destinata, delle conclusioni relative ad uno specifico motivo di gravame non può per ciò solo equivalere a difetto di impugnazione, ovvero essere causa di nullità della stessa, se dal contesto complessivo dell’atto risulti, sia pur in termini non formali, una univoca manifestazione di volontà di proporre impugnazione per quello specifico motivo (Cass. n. 25751 del 2013 e Cass. n. 41438 del 23/12/2021);

Ne consegue, in accoglimento di tutti i motivi del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio alla Corte d’Appello di Napoli in diversa composizione per un nuovo esame, attenendosi ai principi sopra richiamati e in particolare al seguente principio di diritto:

In tema di separazione dei coniugi il diritto a ricevere un assegno di mantenimento ai sensi dell’art 156 c.c. è fondato sulla persistenza del dovere di assistenza materiale e morale, è correlato al tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio e non ha, a differenza dell’assegno di divorzio, componenti compensative. Tuttavia nel valutare se il richiedente è effettivamente privo di adeguati redditi propri, deve tenersi conto anche della sua concreta e attuale capacità lavorativa, pur se l’istante non la metta a frutto senza giustificato motivo, dal momento che l’assegno di mantenimento non può estendersi fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell’ordinaria diligenza, l’istante sia in grado di procurarsi da solo.

La Corte d’Appello provvederà anche sulle spese in esse comprese le spese del giudizio di legittimità.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri titoli identificativi a norma dell’art. 52 D.Lgs. 196/2003.

Mantenimento e la  capacità lavorativa rilevante anche se inutilizzata

P.Q.M.

Accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia per un nuovo esame alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri titoli identificativi a norma dell’art. 52 D.Lgs. 196/2003.

Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2024.

Depositato in Cancelleria il 7 gennaio 2025.

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Le sentenze sono di pubblico dominio.

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