Mandato con rappresentanza e la “contemplatio domini”

Corte di Cassazione, sezione terza civile, Sentenza 21 maggio 2019, n. 13594.

La massima estrapolata:

In tema di mandato con rappresentanza e la “contemplatio domini”, che rende possibile l’imputazione degli effetti del contratto nella sfera di un soggetto diverso da quello che lo ha concluso, non esige – nel caso in cui l’atto da porre in essere non richiede una forma solenne – l’uso di formule sacramentali e può, quindi, essere desunta anche da un comportamento del rappresentante che, per univocità e concludenza, sia idoneo a rendere edotto l’altro contraente che egli agisce non solo nell’interesse, ma anche in nome del rappresentato, nella cui sfera giuridica gli effetti dell’atto sono destinati a prodursi direttamente.

Sentenza 21 maggio 2019, n. 13594

Data udienza 6 febbraio 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente

Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere

Dott. RUBINO Lina – Consigliere

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 15340/2016 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), in proprio ex in qualita’ di coeredi legittimi di (OMISSIS), domiciliati ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), domiciliati ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale a margine del controricorso;
(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS) giusta procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 1970/2015 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 03/12/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/02/2019 dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI FLORIO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRESA Mario, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega;
udito l’avvocato (OMISSIS) per delega orale; udito l’Avvocato (OMISSIS).

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) ricorrono, affidandosi a tredici motivi illustrati anche con memoria, per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Firenze che aveva confermato la pronuncia del Tribunale di accoglimento dell’opposizione al decreto ingiuntivo emesso nei confronti dei conduttori (OMISSIS) ed (OMISSIS) per il mancato pagamento dei canoni relativi alla locazione di un immobile di cui i ricorrenti erano comproprietari, e di accertamento dei vizi del bene con dichiarazione di risoluzione del contratto ed accoglimento della domanda riconvenzionale dei conduttori per il risarcimento dei danni subiti a seguito del crollo di un controsoffitto dell’appartamento.
1.1. Per cio’ che rileva in questa sede, il Tribunale, con la sentenza confermata dalla Corte territoriale, dopo aver ridotto l’importo spettante ai locatori per la morosita’ dedotta, aveva compensato i rispettivi crediti ed aveva respinto la domanda proposta dai (OMISSIS) nei confronti di (OMISSIS) e (OMISSIS), conduttori di un altro appartamento di loro proprieta’ soprastante a quello locato ai (OMISSIS) (dal quale provenivano le perdite che avevano determinato il cedimento del solaio), per essere manlevati dalle loro pretese risarcitorie.
2. Tutti gli intimati hanno resistito.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, i ricorrenti deducono, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, l’inammissibilita’ e/o improcedibilita’ della opposizione a decreto ingiuntivo di (OMISSIS) sollevando eccezione di giudicato.
1.1. Assumono, al riguardo, che l’opposizione da lui proposta doveva essere dichiarata inammissibile per mancata produzione della copia notificata del provvedimento monitorio: deducono al riguardo che tale omissione non aveva consentito di valutare la tempestivita’ dell’opposizione, visto che era stata versata in atti soltanto la copia notificata ad (OMISSIS) (padre di (OMISSIS)) e che, se nei confronti del figlio “il decreto fosse stato notificato prima del 25 dicembre 2005” l’opposizione proposta in base al rito locatizio ed iscritta a ruolo il 6.2.2006, doveva essere ritenuta tardiva, con conseguente passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo emesso (anche) nei sudi confronti ed erronea dichiarazione di risoluzione del rapporto.
1.2. Il motivo e’ infondato.
Questa Corte ha affermato con orientamento al quale questo Collegio intende dare seguito che “il giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo puo’ rilevare d’ufficio l’inammissibilita’ dell’opposizione per inosservanza del termine prescritto dall’articolo 641 c.p.c., solo se dagli atti emerga con certezza la tardivita’ dell’opposizione in riferimento sia al “dies a quo”, ossia alla data di notificazione del decreto, che al “dies ad quem”, ossia alla data della relativa opposizione, ma, qualora sia noto soltanto il “dies ad quem”, non puo’ adottare analoga statuizione officiosa presumendo tale tardivita’ in assenza di dati significativi e, segnatamente, addebitando all’opponente la mancata produzione della busta contenente il decreto notificato, in quanto recante la data di smistamento del plico presso l’ufficio postale, ma non anche quella di effettivo recapito al destinatario” (cfr. Cass. 24858/2011).
1.3. Nel caso in esame, ricorre proprio l’ipotesi sopra descritta: il decreto ingiuntivo infatti, e’ stato emanato nei confronti di entrambi i (OMISSIS) e risulta (v. doc. b) fasc. di primo grado richiamato a pag. 12 del ricorso) che gli stessi ricorrenti lo notificarono ad ( (OMISSIS)) a mezzo posta.
In relazione a tale notifica, hanno proposto tempestiva opposizione entrambi i conduttori e, correttamente, il giudice dell’opposizione non ha mosso alcun rilievo non avendo a disposizione dati significativi – oltretutto in assenza di specifica eccezione della parte a cio’ interessata – per affermare che la notifica dell’atto introduttivo fosse viziata o tardiva.
1.4. La tesi giuridica prospettata dai ricorrenti, infatti, non tiene conto dei principi consolidati affermati da questa Corte che, oltre ad aver escluso che in caso di mancata produzione del decreto ricorra l’improcedibilita’ dell’opposizione, ha affermato che l’inammissibilita’ puo’ essere evitata attraverso la verifica della tempestivita’ dell’opposizione dalle evidenze processuali e non solo dalla produzione del decreto da parte dell’opponente (cfr. Cass. 7130/1994; Cass. 16673/2012): rispetto a cio’, oltretutto, il rilievo e’ privo di autosufficienza perche’ denuncia la tardivita’ in modo perplesso, come mera ipotesi, senza produrre alcunche’ di idoneo a confutare la tempestivita’ dell’opposizione di entrambe le controparti.
2. Con il secondo ed il terzo motivo, da esaminarsi congiuntamente per la stretta connessione logica, i ricorrenti deducono:
a. ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione degli articoli 1578 e 1585 c.c.: assumono che la Corte territoriale aveva erroneamente dichiarato la risoluzione del contratto ex articolo 1578 c.c., non valutando che il crollo del controsoffitto non era ascrivibile a vizio dell’immobile ma ad infiltrazioni provocate dall’altro appartamento che, “solo per pura coincidenza era di proprieta’ degli stessi locatori” (cfr. pag. 16 del ricorso)(secondo motivo);
b. ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione degli articoli 1578, 1581, 2727 c.c. e degli articoli 112, 115 e 116 c.p.c.: lamentano errori logici e valutativi nell’apprezzamento delle prove perche’ i vizi non erano preesistenti, ma sopravvenuti, come affermato dagli stessi conduttori nell’atto di citazione. Al riguardo assumono che, in via presuntiva, doveva ritenersi che le infiltrazioni fossero da loro conosciute in quanto caratterizzate da innegabile visibilita’ e che, pertanto, dovevano essere contestate formalmente dagli stessi conduttori che, oltretutto, avevano provveduto a ridipingere l’appartamento nel 2004.
2.1. Entrambe le censure sono inammissibili perche’ prospettano questioni di mero fatto gia’ esaustivamente affrontate dalla Corte territoriale che ha reso, sul punto, una motivazione congrua, logica ed al di sopra della sufficienza costituzionale con la quale, in base alle risultanze dell’accertamento svolto dal CTU, e’ stato affermato che il crollo derivava dalle infiltrazioni che si erano aggiunte sia al pregresso ammaloramento dell’incannicciato per le infiltrazioni provenienti dai due bagni dei piani superiori (che essendo di loro proprieta’, li vedevano, comunque, responsabili) sia (e soprattutto) dalla copertura del cannicciato con la vernice di fluoro/caucciu’ atta a ricoprire il riaffioramento delle macchie, sia (v. sentenza di primo grado pienamente condivisa dalla Corte territoriale) dalla costruzione del tramezzo fra i bagni che aveva appesantito il solaio (cfr. pag. 7 ed 8 della sentenza impugnata).
3. Con il quarto motivo, i ricorrenti deducono, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione fra le parti e cioe’ la inesistente denuncia delle infiltrazioni dei conduttori.
3.1. Il motivo e’ inammissibile.
Come e’ noto l’articolo 348 ter c.p.c., applicabile ratione temporis al presente giudizio esclude che possa essere invocato il vizio di cui all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nei casi, come quello in esame, in cui la sentenza d’appello abbia confermato sulla base delle stesse argomentazioni la pronuncia di primo grado (cd. doppia conforme).
4. Con il quinto motivo, i ricorrenti deducono, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione dell’articolo 1578 c.c. nonche’ dell’articolo 132 c.p.c., comma 2: lamentano l’assenza di motivazione sulla contestata incidenza dei vizi dell’immobile sulla idoneita’ di esso ad essere utilizzato per l’uso pattuito.
4.1. Anche la censura in esame e’ inammissibile perche’ chiede una rivalutazione di merito della controversia (cfr. Cass. 8758/2017) a fronte di motivazione assolutamente sufficiente sulle questioni oggetto di critica (cfr. pag. 7 della sentenza nella quale si da’ atto che, dopo il crollo, la casa era stata ritenuta inagibile dai Vigili del Fuoco e che il cedimento ed i relativi danni riguardavano una parte essenziale di essa e cioe’ la camera da letto).
5. Con il sesto motivo, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, ancora, si deduce la violazione degli articoli 1388 e 1399 c.c., con riferimento all’articolo 1324 c.c.: i ricorrenti lamentano che poiche’ la lettera di recesso/risoluzione del 31.8.2005 (ricevuta il 7.9.2005) era stata inviata soltanto da (OMISSIS), essa non era idonea a determinarne conseguenze “vantaggiose” anche per il padre (OMISSIS) non ricorrendo un’ipotesi di “contemplatio domini” per la quale si richiedeva la formale spendita del nome del rappresentato.
5.1. I ricorrenti assumono, inoltre, che la riduzione del corrispettivo doveva essere fatta decorrere dalla proposizione dell’opposizione a decreto ingiuntivo (1.2.2006) e non alla data di ricezione della lettera di risoluzione del contratto (31.8.2005).
5.2. Tanto premesso, si osserva che questa Corte ha avuto modo di chiarire che “in tema di mandato con rappresentanza, la “contemplatio domini”, che rende possibile l’imputazione degli effetti del contratto nella sfera di un soggetto diverso da quello che lo ha concluso, non esige – nel caso in cui l’atto da porre in essere non richiede una forma solenne – l’uso di formule sacramentali e puo’, quindi, essere desunta anche da un comportamento del rappresentante che, per univocita’ e concludenza, sia idoneo a rendere edotto l’altro contraente che egli agisce non solo nell’interesse, ma anche in nome del rappresentato, nella cui sfera giuridica gli effetti dell’atto sono destinati a prodursi direttamente” (cfr. Cass. 7510/2011).
5.3. Il Collegio intende dare seguito a tale orientamento: al riguardo, si rileva che sulla specifica questione la Corte d’appello ha correttamente motivato, valorizzando il comportamento concludente del padre (che aveva, congiuntamente al figlio, promosso l’opposizione al decreto ingiuntivo) ed affermando che tale condotta si traduceva nella ratifica del suo operato con vantaggio anche nei propri confronti: il motivo, pertanto, e’ inammissibile perche’ chiede una rivalutazione della questione che si tradurrebbe in un non consentito terzo grado di merito (cfr. Cass. 18721/2018).
6. Con il settimo motivo, ancora, i ricorrenti deducono ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione degli articoli 1174, 1229, 1362, 1578, 1579 e 2727 c.c., nonche’ degli articoli 115 e 116 c.p.c..
6.1. Deducono l’erronea interpretazione della clausola n. 5 del contratto di locazione che esonerava i locatori da responsabilita’ a causa degli impianti a servizio del fabbricato e della porzione locata a terzi: assumono che l’interpretazione non era riferita ai terzi estranei ma alle persone o cose coinvolte nel contratto e che, pertanto, l’evento di crollo a scapito dei locatori non poteva essere ascritto alla loro responsabilita’. Lamentano inoltre che, valorizzando il pregresso trattamento con sostanza coprente fluoro caucciu’, non era stato attribuito il giusto peso all’imbiancatura effettuata dagli stesso conduttori prima dell’ingresso della (presunta) sublocatrice. Contestano la mancata ammissione delle prove sul punto.
6.2. Anche la censura in esame e’ inammissibile perche’ prospetta questioni di fatto gia’ compiutamente esaminate e rimette in discussione la valutazione delle emergenze istruttorie dei giudici di merito che risulta incensurabile anche in relazione alla mancata ammissione delle prove sul punto, in relazione alla quale la motivazione risulta congrua e logica ed idonea a giustificare il rigetto della richiesta istruttoria.
7. Con l’ottavo motivo, i ricorrenti deducono ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violaziOne dell’articolo 1460, 1578 c.c., nonche’ degli articoli 115, 116 e 132 c.p.c. e/o, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e cioe’ il mancato pagamento dei canoni dal 18.6.2005.
7.1. Premesso che il secondo vizio dedotto e’ inammissibile perche’ la sentenza e’ una “doppia conforme” (cfr., al riguardo, le argomentazioni di cui al superiore punto 3.1.), analoga statuizione deve essere assunta in relazione al primo profilo (che, sulla medesima circostanza, prospetta la violazione di legge) perche’ non coglie la ratio decidendi della sentenza che, sul punto, ha riconosciuto un inadempimento corrispondente ad una somma inferiore a quella portata dal decreto ingiuntivo opposto ed ha poi compensato i due crediti.
Inoltre, la violazione delle clausole contrattuali e’ stata esaminata (pag. 8 u. cpv. sentenza), e, con motivazione congrua e logica, e’ stata ritenuta non provata.
8. Con il nono motivo, i ricorrenti deducono, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione degli articoli 1334, 1453, 1458, 1587 e 1578 c.c.: contestano la decorrenza della risoluzione contrattuale che la Corte d’appello ha ricondotto alla data di spedizione della lettera di recesso (affermando specificamente che si trattava di risoluzione per vizi della cosa e non per inadempimento) e non dalla data di domanda giudiziale o della decisione su essa.
8.1. Assumono, al riguardo, che si trattava, comunque, di inadempimento; e che la norma invocata (articolo 1453 c.c.) prevedeva che nei contratti a prestazioni corrispettive, la domanda di risoluzione costituiva il riferimento temporale per sospendere la controprestazione; lamentano altresi’ che, trattandosi di contratto a prestazione continuata, doveva comunque valutarsi che la controprestazione non era mancata del tutto.
8.2 La censura e’ infondata.
La Corte d’appello ha correttamente (sia pur sinteticamente) motivato, sul punto affermando che, “trattandosi di una risoluzione per vizi della cosa e non per inadempimento” (cfr. pag. 8 sentenza impugnata), l’interruzione dell’obbligo di pagare il corrispettivo era stato correttamente ricondotto alla data di spedizione della raccomandata: risulta insussistente, pertanto, la dedotta violazione di legge, tenuto conto che nella contestazione veniva puntualmente comunicato che l’utilizzo della parte principale dell’appartamento (e cioe’ la stanza da letto) era pregiudicato dalla dichiarazione di inagibilita’ dei Vigili del Fuoco e che cio’ rendeva l’intero bene inidoneo all’uso per il quale il contratto era stato stipulato.
8.3. In relazione a cio’ risulta, quindi, corretta la decisione di ritenere non spettante il canone di locazione dal momento in cui, con la spedizione della raccomandata, era stato reso noto ai locatori il fatto occorso e l’impossibilita’ di utilizzare il bene, dichiarato inagibile: l’articolo 1458, u.c., e’ stato, pertanto, correttamente applicato, non ricorrendo alcuna valida ragione, riconducibile alle norme di legge che si assumono violate, in base alla quale la sospensione del pagamento del canone debba essere ricondotta, come dedotto dai ricorrenti, alla data della domanda giudiziale o a quella della relativa pronuncia.
9. Con il decimo motivo, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, i ricorrenti deducono l’omesso esame di un fatto decisivo per la controversia, consistente nella data di rilascio dell’immobile da parte dei (OMISSIS) (cioe’ della data dalla quale doveva ritenersi legittima la restituzione del bene), essendo stato ritenuto che la questione fosse assorbita dalla risoluzione del contratto alla data del 31.8.2005.
9.1 Il motivo e’ inammissibile perche’ la sentenza impugnata ha confermato, sulla base delle stesse ragioni, la pronuncia di primo grado (doppia conforme): ricorre pertanto l’articolo 348ter c.p.c., u.c., applicabile, ratione temporis al caso in esame.
10. Con l’undicesimo motivo, ex articolo 360, comma 1, n. 3, i ricorrenti deducono la violazione degli articoli 1453, 1460 e 1578 c.c., nonche’ degli articoli 1226, 2697, 2702 2704, nonche’ degli articoli 115 e 116 c.p.c..
Lamentano l’omessa dimostrazione dei danni posti a loro carico ed in particolare i criteri di liquidazione.
10.1. Il motivo e’ inammissibile.
La sentenza, infatti, contiene sul punto una motivazione congrua e logica, visto che la valutazione’ equitativa riferita alle fatture prodotte costituisce un parametro esplicitato che rientra, pertanto, nella insindacabile valutazione del giudice di merito (cfr. pag. 8, lettera b, n. 1 e 2 della sentenza).
La censura, pertanto, contiene questioni di fatto che sfuggono al sindacato di legittimita’.
11. Con il dodicesimo motivo, i ricorrenti, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, deduce la violazione dell’articolo 1383 e 1453 c.c., nonche’ degli articoli 112, 115 e 116 c.p.c.. Lamentano che la Corte territoriale non aveva ritenuto fondata la domanda relativa alla perdita del deposito cauzionale (clausola 11 del contratto di locazione), avanzata in sede di opposizione sulla base delle circostanze rappresentate; e che aveva omesso di esaminare gli inadempimenti dedotti e di applicare i principi di questa Corte in materia di prestazioni non ancora maturate, per le quali permarrebbe l’obbligo di adempimento.
11.1. Anche questo motivo e’ inammissibile.
I giudici d’appello hanno correttamente richiamato il divieto di cumulo della penale di cui all’articolo 1383 c.c., come premessa del percorso argomentativo in base al quale le prestazioni non adempiute erano state ritenute non spettanti in ragione della inutilizzabilita’ del bene, ed era stata disposta la compensazione fra i due crediti.
11.2. I ricorrenti mostrano, pertanto, di non riferire la propria censura alla ratio decidendi della statuizione ma chiedono, genericamente, una rivalutazione di merito della questione in presenza di una motivazione logica ed al di sopra della sufficienza costituzionale.
12. Con il tredicesimo motivo, infine, i ricorrenti deducono ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione dell’articolo 1383 e 1453 c.c. e degli articolo 112, 115 e 116 c.p.c.; nonche’, ex articolo 360, comma 1, n. 5, l’omesso esame di un fatto decisivo (e cioe’ il mancato pagamento dei canoni e la conseguente perdita del deposito cauzionale).
12.1. Il secondo profilo e’ inammissibile ex articolo 348 ter c.p.c., gia’ richiamato in relazione alle censure sopra esaminate e ricondotte al medesimo vizio.
12.2. Quanto al primo rilievo, il Collegio osserva che i ricorrenti chiedono una rivalutazione di merito delle pretese inadempienze dei conduttori che sono state tutte esaminate e delle quali e’ stata esclusa la fondatezza per mancanza di prova.
12.3. In relazione a cio’ la censura risulta inammissibile perche’ i fatti rispetto ai quali si prospetta la mancata applicazione del principio di non contestazione e l’omessa ammissione da parte del primo giudice dei mezzi istruttori, reiterata in grado d’appello, risultano adeguatamente valutati dalla Corte anche se con motivazione sintetica che, enunciando le critiche prospettate (subaffitto, imbiancatura non autorizzata e posteggio biciclette: cfr. pag. 8 lettera b n. 1), le ha ritenute non provate dalla parte onerata, con implicita decisione di rigetto dell’ammissibilita’ delle prove dedotte: e, tenuto conto del capitolato riportato a pag. 78 e 79 del ricorso, non puo’ ritenersi sussistente la invocata violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c., visto che i principi affermati dalle predette disposizioni non possono prescindere da quelli posti a fondamento dell’ammissibilita’ di ciascun mezzo istruttorio sulla quale il giudice di merito esercita i suoi poteri discrezionali, insindacabili in sede di legittimita’, rispetto ai quali la decisione di rigetto puo’ implicitamente dedursi dal complesso delle argomentazioni contenute nella sentenza (cfr. Cass. 14611/2005; Cass. 15502/2009): le critiche prospettate si traducono, pertanto, in un non consentito terzo grado di merito (cfr. Cass. 8758/2017).
13. In conclusione il ricorso deve essere rigettato.
Le spese del giudizio di legittimita’ seguono la soccombenza.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte:

rigetta il ricorso.
Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’ che liquida per ciascuna parte controricorrente in Euro 3500,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre ad accessori e rimborso forfettario spese generali nella misura di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

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