Mancato rispetto dell’obbligo di prevenzione di cui all’art. 2087 c.c.

Corte di Cassazione, sezione lavoro, Sentenza 21 maggio 2019, n. 13643.

La massima estrapolata:

Al fine dell’affermazione della responsabilità del datore di lavoro per mancato rispetto dell’obbligo di prevenzione di cui all’art. 2087 c.c. è necessario che l’evento dannoso sia riferibile a sua colpa. Il relativo accertamento costituisce un giudizio di fatto riservato al giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità se logicamente e congruamente motivato.

Sentenza 21 maggio 2019, n. 13643

Data udienza 12 marzo 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente

Dott. BLASUTTO Daniela – rel. Consigliere

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 454/2014 proposto da:
(OMISSIS) S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente principale –
contro
I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’Avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
e
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
e contro
(OMISSIS) S.P.A., quale societa’ incorporante di (OMISSIS) S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente – ricorrente incidentale –
contro
(OMISSIS) S.R.L., (OMISSIS), ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO;
– intimati –
avverso la sentenza n. 534/2013 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 08/05/2013 R.G.N. 916/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/03/2019 dal Consigliere Dott. DANIELA BLASUTTO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELENTANO Carmelo, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi;
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega verbale Avvocato (OMISSIS);
udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega Avvocato (OMISSIS).

FATTI DI CAUSA

1. In data (OMISSIS) il dipendente della (OMISSIS) s.r.l., (OMISSIS), subi’ un infortunio sul lavoro, indennizzato dall’INAIL, ai sensi del Decreto Legislativo n. 38 del 2000, articolo 13. Il lavoratore esperi’ un’azione di responsabilita’ contrattuale ex articolo 2087 c.c., nei confronti della societa’ datrice di lavoro (OMISSIS) s.r.l. per il risarcimento del c.d. danno differenziale. Tale domanda, respinta in primo grado, veniva accolta dalla Corte di appello di Firenze che accertava la responsabilita’ della societa’, in quanto rimasta inadempiente ai propri obblighi di sicurezza.
2. La Corte di appello riteneva, in sintesi, sussistenti le seguenti condotte omissive: a) mancato assolvimento degli obblighi formativi nei confronti del dipendente neoassunto L. n. 626 del 1994, ex articoli 20 e 21; b) assegnazione del (OMISSIS), sin dal primo giorno di lavoro (o al massimo dal quarto), ad una macchina pericolosa, come la ribobinatrice, senza affiancamento di un operaio esperto per le opportune indicazioni operative e i necessari consigli tecnici; c) mancato allestimento di un sistema di doveroso controllo e coordinamento degli operai addetti alla linea, nella delicata fase di ripartenza dell’impianto di produzione della carta dopo una prolungata sosta in occasione del cambio di formato; d) mancata vigillanza, affinche’ il sistema di sicurezza della macchina fosse presente nella fase della sua ripartenza; e) mancata vigilanza affinche’ l’operazione di rimozione delle steccate avvenisse con impianto fermo.
2.1. La Corte di appello riteneva, inoltre, che la condotta del lavoratore infortunato non potesse considerarsi abnorme, poiche’ dalle risultanze dell’istruttoria era possibile affermare che l’intervento sulla macchina con il sistema di sicurezza disattivato non costituiva un evento eccezionale, tale da interrompere il nesso di causalita’ tra la condotta gravemente omissiva della societa’ appellata e l’evento lesivo occorso al (OMISSIS), e che, ove pure vi fosse stato un comportamento inavvertito o imprudente del dipendente, finalizzato ad ovviare agli inconvenienti della lavorazione, questo non sarebbe valso ad escludere la responsabilita’ datoriale.
2.2. Sulla base della c.t.u. medico-legale, applicati i criteri delle c.d. tabelle milanesi e la personalizzazione del danno e detratta la quota di danno biologico indennizzata dall’INAIL, ossia il valore capitale della rendita e i ratei gia’ corrisposti, per un totale complessivo di Euro 88.050,00, il danno differenziale non coperto dalle prestazioni dell’Istituto assicuratore era pari ad Euro 232.447,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalla pronuncia al saldo, al cui pagamento veniva condannata la (OMISSIS). 2.3. La Corte di appello accoglieva poi l’azione di regresso proposta dall’INAIL, rilevando che il datore di lavoro si era reso responsabile di condotte integranti gli estremi del reato di lesioni colpose gravi ex articolo 590 c.p. e per tale titolo condannava la societa’ a rimborsare all’INAIL il costo dell’infortunio nella misura di Euro 223.874,57, oltre interessi legali dal 18 dicembre 2012 fino al saldo effettivo.
2.4. Inoltre, in accoglimento della domanda di manleva formulata dalla (OMISSIS) s.r.l. nei confronti della (OMISSIS) s.p.a., dichiarava la compagnia di assicurazione obbligata a tenere indenne la societa’ datrice di lavoro di quanto la stessa era tenuta a corrispondere al (OMISSIS) e all’INAIL, nei limiti del massimale. Al riguardo, rigettava l’eccezione della (OMISSIS), secondo cui vi era un difetto di copertura assicurativa. Osservava che l’aspetto sostanziale rilevante ai fini dell’operativita’ della polizza e’ che il giorno del sinistro, il (OMISSIS), fosse operante la regolare assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, come dichiarato dall’INAIL, mentre eventuali ritardi nelle comunicazioni non potevano rilevare, poiche’ alla data anzidetta non era applicabile ratione temporis la L. n. 296 del 2007, che ha introdotto l’obbligo della comunicazione di assunzione dal giorno precedente.
2.5. Infine, la Corte di appello compensava le spese di lite tra la (OMISSIS) e la (OMISSIS).
3. Per la cassazione di tale sentenza la (OMISSIS) s.r.l. ha proposto ricorso principale affidato a tre motivi, cui hanno resistito con controricorso il (OMISSIS) e l’INAIL, nonche’ (OMISSIS) s.p.a., quale societa’ incorporante di (OMISSIS) s.p.a., la quale ha altresi’ proposto ricorso incidentale nei confronti della (OMISSIS) sulla base di un motivo. Sul ricorso incidentale la societa’ e’ rimasta intimata.
4. Il (OMISSIS) e l’INAIL hanno depositato memoria ex articolo 378 c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso principale la societa’ (OMISSIS) denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 116 c.p.c. e degli articoli 2733 e 2735 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la sentenza violato le norme sulle prove legali omettendo di considerare la dichiarazione confessoria del (OMISSIS), il quale aveva ammesso che, eseguendo il ciclo produttivo della carta, aveva disattivato la sicurezza della ribobinatrice per rendere piu’ rapida l’operazione di distacco delle steccate che erano rimaste incollate. Ribadisce il carattere abnorme e imprevedibile dell’azione posta in essere dal dipendente, consistita nella volontaria disattivazione delle misure di cautela, elusione cosciente delle norme di sicurezza da parte del lavoratore.
2. Il secondo motivo del ricorso principale denuncia omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per avere la sentenza trascurato prove decisive per il giudizio. Si contesta che il (OMISSIS) operasse da solo e che fosse stato lasciato “allo sbaraglio”, senza alcuna precisa direttiva, come pure l’affermazione di cui alla sentenza impugnata che la disattivazione della sicurezza fosse una pratica non inusuale in azienda. Si richiamano le testimonianze che non sarebbero state debitamente considerate dalla Corte territoriale. Si ribadisce che l’infortunio non si verifico’ nella fase di ripartenza della produzione e che fu invece il (OMISSIS) a manomettere la sicurezza della macchina ribobinatrice, contravvenendo a precise prescrizioni datoriali.
3. Il terzo motivo del ricorso principale denuncia violazione falsa applicazione degli articoli 91 e 92 c.p.c., in ordine alla statuizione con cui la Corte d’appello ha compensato le spese di lite nei rapporti tra la (OMISSIS) e (OMISSIS), anziche’ fare applicazione del principio della soccombenza e condannare la compagnia assicuratrice al pagamento delle spese. Sostiene la ricorrente che la motivazione della sentenza non aveva esplicitamente indicato quali fossero le gravi ed eccezionali ragioni tali da giustificare la compensazione integrale, non potendo a tal fine essere sufficiente il richiamo alle mere perplessita’ che il caso in esame avrebbe proposto.
4. Con unico motivo la ricorrente in via incidentale, (OMISSIS), quale societa’ incorporante (OMISSIS), denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 1917 e 1362 c.c., della L. n. 218 del 1952, articoli 17 e segg. e successive modificazioni integrazioni (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3); omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5); violazione articolo 132 c.p.c. e nullita’ della sentenza per omessa motivazione (articolo 360 c.p.c., n. 4).
Premette che la societa’ (OMISSIS) aveva stipulato una polizza di assicurazione per la responsabilita’ civile verso terzi, compresi i dipendenti della ditta assicurata, e aveva chiamato in causa la compagnia assicuratrice per essere manlevata in caso di accoglimento delle domande proposte nei suoi confronti dal (OMISSIS) e dall’INAIL. Deduce che al momento in cui si verifico’ l’infortunio, ossia il (OMISSIS), l’assunzione del lavoratore, risalente al 19 giugno, non era ancora stata comunicata al Centro per l’impiego, essendo tale comunicazione avvenuta il 27 giugno 2006, e che la tardiva regolarizzazione dell’assunzione aveva inciso sull’operativita’ della garanzia assicurativa, in presenza di una clausola contrattuale che subordina espressamente l’efficacia di detta garanzia alla condizione che l’assicurato, al momento del sinistro, sia in regola con gli obblighi delle assicurazioni di legge.
5. Sono infondati sia il ricorso principale, sia quello incidentale.
6. Preliminarmente, va osservato che il vizio denunciato con il primo motivo del ricorso principale, ossia la presunta violazione e falsa applicazione della legge di cui all’articolo 360 c.p.c., comma 1 n. 3, giusta il disposto di cui all’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 4, deve essere, a pena d’inammissibilita’, dedotto mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimita’ o dalla prevalente dottrina (ex plurimis, Cass. n. 16862 del 2013, n. 24298 del 2016).
6.1. Nel caso in esame, il ricorso non si confronta con la argomentata ricostruzione giuridica secondo cui l’insieme delle condotte omissive imputabili alla parte datoriale costituiscono violazione dell’articolo 2087 c.c..
7. In realta’, con il primo motivo del ricorso principale, l’odierna ricorrente, sotto l’apparente veste dell’error in iudicando, tende a contestare la ricostruzione della vicenda accreditata dalla sentenza impugnata. In proposito, giova ribadire che il vizio di falsa applicazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa e’ esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura e’ possibile, in sede di legittimita’, sotto l’aspetto del vizio di motivazione (Cass. n. 7394 del 2010, n. 8315 del 2013, n. 26110 del 2015, n. 195 del 2016). E’ dunque inammissibile una doglianza che fondi il presunto errore di sussunzione – e dunque un errore interpretativo di diritto – su una ricostruzione fattuale diversa da quella posta a fondamento della decisione, alla stregua di una alternativa interpretazione delle risultanze di causa.
8. Al fine dell’affermazione della responsabilita’ del datore di lavoro per mancato rispetto dell’obbligo di prevenzione di cui all’articolo 2087 c.c., e’ necessario che l’evento dannoso sia riferibile a sua colpa. Il relativo accertamento costituisce un giudizio di fatto riservato al giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimita’ se logicamente e congruamente motivato (tra le tante, v. Cass. n. 1579 del 2000, n. 3785 del 2009). Elemento costitutivo della responsabilita’ del datore di lavoro per inadempimento dell’obbligo di prevenzione di cui all’articolo 2087 c.c., e’ la colpa quale difetto di diligenza nella predisposizione delle misure idonee a prevenire ragioni di danno per il lavoratore (Cass. n. 6002 del 2012, n. 14192del 2012).
8.1. Dalla ragionata ricostruzione della vicenda offerta dalla sentenza impugnata puo’ escludersi che gli obblighi di attivazione, ritenuti nella specie omessi, riguardassero ipotesi di accorgimenti idonei a fronteggiare cause d’infortunio del tutto imprevedibili (cfr. Cass. n. 1312 del 2014). La Corte di appello ha fatto, invece, corretta applicazione del principio secondo cui l’obbligo di prevenzione di cui all’articolo 2087 c.c., impone all’imprenditore di adottare non soltanto le misure tassativamente prescritte dalla legge in relazione al tipo di attivita’ esercitata, che rappresentano lo standard minimale fissato dal legislatore per la tutela della sicurezza del lavoratore, ma anche le altre misure richieste in concreto dalla specificita’ del rischio, atteso che la sicurezza del lavoratore e’ un bene protetto dall’articolo 41 Cost., comma 2 (ex plurimis, Cass. 6337 del 2012). Deve pertanto concludersi che l’operazione di sussunzione della fattispecie concreta, nei termini in cui e’ stata ricostruita dalla sentenza impugnata, in quella astratta di cui all’articolo 2087 c.c., e’ conforme a diritto, mentre il prospettato carattere abnorme del comportamento posto in essere dal lavoratore muove da una diversa ricostruzione delle risultanze processuali, inammissibile in questa sede.
9. Il secondo motivo del ricorso principale di (OMISSIS) s.r.l. e’ infondato.
9.1. Con il ricorso per cassazione la parte non puo’ rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operata dai giudici del merito poiche’ la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi e’ preclusa in sede di legittimita’ (v., da ultimo, Cass. n. 29404 del 2017). L’esame e la valutazione dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonche’ il giudizio sull’attendibilita’ dei testi e sulla credibilita’ di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute piu’ idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. n. 16056 del 2016, n. 17097 del 2010). Nel caso in esame, la censura di omesso esame di un fatto decisivo si risolve, invece, in una inammissibile richiesta di rivalutazione del merito della causa.
9.2. A cio’ aggiungasi che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per se’, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come sostituito dal Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, articolo 54, comma 1, lettera b), convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134) qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorche’ la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. S.U. sent. 8053 del 2014).
10. Anche il terzo motivo del ricorso principale e’ infondato. In tema di spese processuali, il sindacato della Corte di cassazione, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, e’ limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell’opportunita’ di compensarle in tutto o in parte, sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi (ex plurimis, tra le piu’ recenti, Cass. n. 24502 del 2017, n. 19613 del 2017, n. 8421 del 2017).
10.1. Quanto alle regole dettate dall’articolo 92 c.p.c., nei giudizi instaurati come il presente (il ricorso introduttivo di primo grado risale al 2008)- nella vigenza della disciplina introdotta dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263 (prima delle modifiche apportate dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, articolo 45, comma 11 e poi nuovamente dal Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 132, articolo 13, comma 1, conv., con mod. nella L. 10 novembre 2014, n. 162) il giudice puo’ procedere a compensazione parziale o totale tra le parti, in mancanza di soccombenza reciproca, solo se ricorrono “altri giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione”, atteso il tenore dell’articolo 92 c.p.c., comma 2, come modificato dall’articolo 2, comma 1, lettera a), della Legge citata (Cass. n. 13460 del 2012).
10.2. Nel caso di specie, la motivazione e’ stata esplicitata ed e’ consistita in alcune incertezze desumibili dalla narrativa della sentenza in merito alla data di assunzione del (OMISSIS). Trattasi di motivazione non illogica e come tale sottratta al sindacato di legittimita’.
11. Quanto al ricorso incidentale, innanzitutto, e’ rilevabile un profilo di inammissibilita’ consistente nella formulazione dell’atto mediante la mera sovrapposizione di mezzi d’impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, senza un’adeguata specificazione che consenta, nel contesto dell’illustrazione del motivo, di disarticolare l’unitarieta’ onde ricondurre specifiche questioni all’uno o all’altro profilo.
11.1. In particolare, il ricorso prospetta la violazione di norme di diritto sostanziale, di diritto processuale e vizi di motivazione mediante un’esposizione che mira a rimettere al giudice di legittimita’ il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d’impugnazione enunciati dall’articolo 360 c.p.c., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, cosi’ attribuendo, inammissibilmente, a questa Corte il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse.
12. Deve comunque rilevarsi che, a fronte dell’argomentato rilievo secondo cui il giorno del sinistro era operante l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, il motivo difetta di specificita’, in violazione dell’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 4, in quanto si limita a reiterare la tesi – sostenuta nel giudizio di merito e disattesa dalla Corte di appello – secondo cui rileverebbe la circostanza che la comunicazione al Centro per l’impiego faceva riferimento ad una data di inizio del rapporto posteriore di alcuni giorni a quella reale.
13. Infine, il motivo di ricorso richiama alcune clausole contrattuali del contratto di assicurazione che la Corte di appello avrebbe trascurato di considerare, ma parte ricorrente – che ne aveva l’onere ex articolo 366 c.p.c. comma 1, n. 6, omette di trascriverne il contenuto, per cui anche sotto tale concorrente profilo il ricorso incidentale e’ inammissibile.
14. Tenuto conto dell’esito delle opposte impugnazioni, le spese del presente giudizio sono poste a carico della (OMISSIS) nei confronti del (OMISSIS) e dell’INAIL, mentre vanno compensare tra la stessa societa’ e la (OMISSIS) s.p.a..
Le spese sono liquidate nella misura indicata in dispositivo per esborsi e compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione, ai sensi del Decreto Ministeriale 10 marzo 2014, n. 55, articolo 2.
15. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte sia della ricorrente principale sia della ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater. Il raddoppio del contributo unificato, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, costituisce una obbligazione di importo predeterminato che sorge ex lege per effetto del rigetto dell’impugnazione, della dichiarazione di improcedibilita’ o di inammissibilita’ della stessa.

P.Q.M.

La Corte rigetta sia il ricorso principale, sia il ricorso incidentale; condanna la ricorrente principale al pagamento delle spese in favore di (OMISSIS) e dell’INAIL, liquidate in favore di ciascuna delle parti in Euro 5.000,00 per compensi e in Euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge. Compensa le spese tra la (OMISSIS) s.r.l. e (OMISSIS) s.p.a..
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale e della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale e del ricorso incidentale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

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