Mancato rispetto termini deposito comparse conclusionali

Con l’ordinanza del 12 gennaio 2026, n. 691, la Corte di Cassazione, Sezione Civile, ha riaffermato un principio fondamentale a tutela del giusto processo: l’effettività del contraddittorio deve persistere fino all’ultimo istante della fase giudiziale.

1. Il diritto alle difese conclusive

La questione riguarda il mancato rispetto dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. Nel caso di specie, una Corte d’Appello aveva deciso la causa (riguardante la liquidazione del compenso di due CTU) prima ancora che scadessero i termini che essa stessa aveva fissato per permettere ai difensori di depositare i propri scritti finali.

2. Nullità automatica senza “prova di resistenza”

Il punto di diritto più innovativo e rilevante dell’ordinanza n. 691/2026 è l’esonero dall’onere della prova del pregiudizio. La Suprema Corte ha stabilito che la parte la cui difesa è stata limitata:

  • Non deve indicare quali argomenti avrebbe addotto se avesse potuto depositare le memorie.

  • Non deve dimostrare che la sentenza sarebbe stata diversa (la cosiddetta “prova di resistenza”).

La semplice violazione del termine, impedendo al difensore di svolgere con completezza il proprio mandato, determina di per sé la nullità della sentenza.

3. Il contraddittorio come valore assoluto

La Cassazione chiarisce che il principio del contraddittorio non si esaurisce con l’atto introduttivo del giudizio. Esso deve essere garantito in modo pieno ed effettivo durante tutto lo svolgimento del processo. Impedire la replica finale non è un mero “vizio formale”, ma una lesione sostanziale dell’architettura processuale. Decidere “in fretta”, senza attendere la scadenza dei termini difensivi, trasforma il giudice in un soggetto che nega il diritto di difesa, rendendo la pronuncia inevitabilmente nulla e soggetta a cassazione con rinvio

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|12 gennaio 2026| n. 691

Mancato rispetto termini deposito comparse conclusionali

 

Massima: La parte che proponga l’impugnazione della sentenza d’appello deducendo la nullità della medesima per non aver avuto la possibilità di esporre le proprie difese conclusive, ovvero di replicare alla comparsa conclusionale avversaria, non ha alcun onere di indicare in concreto quali argomentazioni sarebbe stato necessario addurre in prospettiva di una diversa soluzione del merito della controversia. Invero, la violazione determinata dall’avere il giudice deciso la controversia senza assegnare alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, ovvero senza attendere la loro scadenza, comporta di per sé la nullità della sentenza per impedimento frapposto alla possibilità per i difensori delle parti di svolgere con completezza il diritto di difesa, in quanto la violazione del principio del contraddittorio, al quale il diritto di difesa si associa, non è riferibile solo all’atto introduttivo del giudizio, ma implica che il contraddittorio e la difesa si realizzino in piena effettività durante tutto lo svolgimento del processo. (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio avente a oggetto la domanda di liquidazione del compenso spettante a due consulenti tecnici d’ufficio, la Suprema Corte, in applicazione del richiamato principio, ha cassato con rinvio la pronuncia gravata, avendo, nella circostanza, la corte d’appello deciso la causa prima della scadenza dei termini dalla stessa fissati in udienza per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica da parte della difesa degli odierni ricorrenti).

 

Sentenza Integrale

 

Tag/parola chiave: Procedimento civile – Impugnazioni – Giudizio d’appello – Assegnazione termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica – Deliberazione della sentenza anteriore alla loro scadenza o in caso di mancata assegnazione – Conseguenze – Nullità della sentenza – Sussistenza – Fondamento – Fattispecie in tema di liquidazione del compenso al consulente tecnico d’ufficio. (Cost, articoli 24 e 111; Cpc, articoli 101, 189, 190 e 352)

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FALASCHI Milena – Presidente

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere

Dott. MACCARRONE Tiziana – Consigliere

Dott. AMATO Cristina – Consigliere Rel.

Dott. CAPONI Remo – Consigliere

ha pronunciato la seguente
ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 28917/2020 R.G. proposto da:

Br.Ma., Fe.Fu. e STUDIO Be. DOTTORI COMMERCIALISTI Fe.., rappresentati e difesi dall’avvocato DI.GI., unitamente all’avvocato FE.CI.;

– ricorrenti –

contro

COMUNE DI PALERMO, rappresentato e difeso dall’avvocato SA.RO.;

– controricorrente –

nonché contro

FALLIMENTO Fa. COSTRUZIONI Spa;

– intimato –

avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO DI PALERMO n. 1287/2020, depositata il 31/08/2020;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/04/2025 dal Consigliere CRISTINA AMATO.

Mancato rispetto termini deposito comparse conclusionali

FATTI DI CAUSA

1. Con ordinanza del 23-24 novembre 2016 – all’esito di procedimento sommario di cognizione ex art. 702-bis cod. proc. civ. – il Tribunale monocratico di Palermo, pronunciando nella contumacia del Fallimento della Fa. Costruzioni Spa in liquidazione, condannava il Comune di Palermo al pagamento, in favore dei convenuti Fe.Fu. e Br.Ma. – per l’espletamento dell’incarico di CTU agli stessi conferito nell’ambito di un complesso rapporto contrattuale (appalto) intercorso tra il Comune di Palermo e Fa. Costruzioni Spa – delle seguenti somme: Euro 1.090.893,55 per onorari di CTU, a favore di entrambi i predetti; Euro 13.416,64 per rimborso spese a favore della Fe.Fu. ed Euro 455,08 per rimborso spese a favore del Br.Ma., oltre ad interessi legali dal 16 ottobre 2015 al saldo.

Con citazione del 23 dicembre 2016, il Comune di Palermo proponeva appello avverso tale ordinanza.

2. La Corte d’Appello di Palermo accoglieva in parte il gravame e liquidava in favore di Br.Ma., di Fe.Fu. e dello Studio Be. – Fe.. la somma di Euro 106.128,50, a titolo di onorari per l’espletamento dell’incarico di CTU.

Sosteneva la Corte, per quanto ancora qui di interesse:

– andava affermato il consolidato principio secondo cui, ai fini della liquidazione del compenso al consulente tecnico, doveva aversi riguardo all’accertamento richiesto dal giudice e non al tipo di indagini che il consulente aveva svolto per pervenire all’accertamento;

– da tanto derivava che i quesiti b), c), d) ed f) contenuti nell’ordinanza di conferimento dell’incarico ai CTU andavano considerati accertamenti tra loro autonomi;

– in applicazione dei principi di diritto sopra affermati, non poteva invece procedersi alla considerazione separata di ogni singola indagine svolta nell’ambito del singolo quesito.

3. La suddetta sentenza è impugnata da Br.Ma., da Fe.Fu. e dallo Studio Be. – Fe..; il ricorso, affidato a tre motivi, è illustrato anche da memoria.

Resiste il Comune di Palermo.

È stata data comunicazione dell’adunanza camerale direttamente al controricorrente in data 27.02.2025, stante l’irreperibilità dell’avvocato.

Mancato rispetto termini deposito comparse conclusionali

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si deduce nullità della sentenza per violazione degli artt. 101, 190 e 352 cod. proc. civ. – art. 360 cod. proc. civ., comma 1, nn. 3 e 4. Sostengono i ricorrenti che il giudice ha deciso la causa prima della scadenza dei termini dal medesimo fissati, ex art. 190 cod. proc. civ., nell’udienza dell’08.05.2020 (60 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e deposito delle memorie di replica nei 20 giorni successivi), impedendo, in tal modo al difensore di una parte di svolgere nella sua completezza il proprio diritto di difesa.

Ciò senza che, ai fini della deduzione della nullità con il mezzo di impugnazione, la parte sia onerata di indicare se e quali argomenti non svolti nei precedenti atti difensivi avrebbe potuto svolgere se le fosse stato consentito il deposito della conclusionale. La camera di consiglio, infatti, si è svolta il 24 luglio, ossia in data anteriore alle scadenze fissate nell’udienza dell’8 maggio in cui la causa è stata assunta in decisione (10 luglio 2020 per la comparsa conclusionale; 30 luglio 2020 per le memorie di replica).

1.1. Il motivo è fondato.

Questa Corte ritiene superata la precedente giurisprudenza di legittimità stratificatasi sull’interpretazione dell’art. 352, 2 comma, cod. proc. civ., dopo il recente intervento nomofilattico delle Sezioni Unite con la sentenza n. 36596 del 25/11/2021. La Corte nel suo consesso più autorevole, infatti, ha affermato che la parte che proponga l’impugnazione della sentenza d’appello deducendo la nullità della medesima per non aver avuto la possibilità di esporre le proprie difese conclusive, ovvero di replicare alla comparsa conclusionale avversaria, non ha alcun onere di indicare in concreto quali argomentazioni sarebbe stato necessario addurre in prospettiva di una diversa soluzione del merito della controversia.

Invero, la violazione determinata dall’avere il giudice deciso la controversia senza assegnare alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, ovvero senza attendere la loro scadenza, comporta di per sé la nullità della sentenza per impedimento frapposto alla possibilità per i difensori delle parti di svolgere con completezza il diritto di difesa, in quanto la violazione del principio del contraddittorio, al quale il diritto di difesa si associa, non è riferibile solo all’atto introduttivo del giudizio, ma implica che il contraddittorio e la difesa si realizzino in piena effettività durante tutto lo svolgimento del processo. La medesima pronuncia ha anche escluso che la divergenza delle date di deliberazione e di deposito/pubblicazione, specificamente indicate in sentenza, sia da ascrivere a errore materiale in base a una semplice presunzione, essendo – al contrario – fisiologico che il momento deliberativo della sentenza in camera di consiglio preceda sempre la pubblicazione, che è atto di cancelleria conseguente a precisi e ulteriori incombenti di legge.

Più di recente, questa Corte ha anche avuto modo di precisare che “se la data di deliberazione della sentenza risulta anteriore alla scadenza dei termini ex art. 190 cod. proc. civ., ma la data di pubblicazione è a quella successiva, la sentenza è nulla, salvo il caso di errore materiale nell’indicazione della prima, non potendosi, tuttavia, ascrivere la divergenza delle date a errore materiale in base a una semplice presunzione” (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 32538 del 14/12/2024, segnalata in memoria dal ricorrente).

1.2. Nel caso che ci occupa, diversamente da quanto sostenuto nel controricorso (p. 8, ultimo capoverso), non è ipotizzabile un errore materiale nell’indicazione della data di deliberazione della causa; né risulta agli atti alcuna correzione di errore materiale con riferimento alla data della camera di consiglio in cui è stata decisa la sentenza impugnata (24.07.2020).

Questo Collegio ritiene che il precedente orientamento giurisprudenziale, sopra menzionato (v. Cass. n. 28229/2017; Cass. n. 28188/2020) – maturato sull’esegesi dell’art. 352, 2 comma cod. proc. civ., nel senso di richiedere (come anche avveniva da parte di un filone giurisprudenziale per la violazione dell’art. 190 cod. proc. civ., nel caso di deliberazione della sentenza prima della scadenza dei termini per le conclusionali e repliche) la necessaria allegazione da parte del deducente di un pregiudizio concreto al proprio diritto di difesa per rendere rilevante il vizio processuale, declinato come error in procedendo – debba ritenersi oramai definitivamente superato dai principi affermati da Sez. Un. n. 2021/36596 cit. supra.

Ciò porta ad escludere che la decisione impugnata sia stata assunta assicurando, nella sostanza, il rispetto del principio del contraddittorio e della parità che le disposizioni sopra citate garantiscono, con la conseguenza che pienamente applicabile anche al caso in oggetto è il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite.

2. Con il secondo motivo si deduce violazione dell’art. 132 cod. proc. civ. – Nullità della sentenza per motivazione perplessa ed obbiettivamente incomprensibile o per motivazione meramente apparente (art. 360 cod. proc. civ., nn. 3 e 4). Lamentano i ricorrenti che la Corte di Appello non ha spiegato in alcun modo perché le singole indagini svolte dai C.T.U. non fossero suscettibili di “considerazione separata”, mentre avrebbe dovuto illustrare le ragioni per le quali gli accertamenti svolti dai CTU non avessero richiesto indagini tipologicamente o metodologicamente distinte, ma si fossero risolti in operazioni di calcolo meramente ripetitive.

3. Con il terzo motivo si deduce omesso esame circa un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti – Art. 360 cod. proc. civ., n. 5. I CTU, odierni ricorrenti, nella loro istanza di liquidazione in data 15 giugno 2012 avevano richiesto il compenso concernente un ulteriore quesito (relativo ad operazioni di compensazione tra società appaltatrice e l’Amministrazione) risultante da un’espressa richiesta del Comune di Palermo, alla quale il Consigliere Istruttore aveva aderito. Su tale ulteriore compenso la Corte d’Appello non si è pronunciata.

4. L’accoglimento del primo motivo è assorbente rispetto alle ulteriori censure.

5. Il Collegio accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla medesima Corte d’Appello di Palermo, in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del presente giudizio.

Mancato rispetto termini deposito comparse conclusionali

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione accoglie il primo motivo, assorbiti i restanti;

cassa la decisione impugnata in relazione al motivo accolto, e rinvia la causa alla Corte d’Appello di Palermo, in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, il 15 aprile 2025.

Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2026.

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