Manca interesse della parte civile ad annullamento della sentenza penale di assoluzione per mancata valutazione dell’elemento soggettivo

Corte di Cassazione, sezione quarta penale, Sentenza 27 settembre 2018, n. 42460.

La massima estrapolata:

Manca interesse della parte civile ad annullamento della sentenza penale di assoluzione per mancata valutazione dell’elemento soggettivo, in quanto non fa stato nel processo civile che deve essere azionato e non è precluso dall’assoluzione.

Sentenza 27 settembre 2018, n. 42460

Data udienza 9 maggio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FUMU Giacomo – Presidente

Dott. DOVERE Salvatore – Consigliere

Dott. NARDIN Maura – Consigliere

Dott. BELLINI Ugo – rel. Consigliere

Dott. PICARDI Francesca – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
parte civile (OMISSIS) nato il (OMISSIS);
nel procedimento a carico di:
(OMISSIS) nato il (OMISSIS);
inoltre:
RESPONSABILE CIVILE (OMISSIS) SPA;
avverso la sentenza del 05/12/2016 della CORTE APPELLO di FIRENZE;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GALLI MASSIMO che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.
E’ presente l’avvocato (OMISSIS) del foro di FIRENZE in difesa del RESPONSABILE CIVILE (OMISSIS) SPA come da procura speciale depositata in udienza che chiede il rigetto del ricorso.
Deposita documentazione. E’ presente l’avvocato (OMISSIS) del foro di FIRENZE in difesa di (OMISSIS) che illustrando i motivi del ricorso insiste per l’accoglimento. Deposita conclusioni e nota spese.

RITENUTO IN FATTO

1.La Corte di Appello di Firenze con sentenza pronunciata in data 5 Dicembre 2016, in riforma della sentenza del Tribunale di Firenze, assolveva (OMISSIS) dal reato ascritto di lesioni colpose gravissime ai danni di (OMISSIS) perche’ il fatto non costituisce reato.
2. Allo (OMISSIS) veniva contestato, nella sua qualita’ di direttore del cantiere della (OMISSIS) s.p.a. in violazione del Decreto Legislativo n. 626 del 1994, articolo 35, comma 4, lettera b) di non avere impedito alla persona offesa di utilizzare impropriamente attrezzature del cantiere per opere di ampliamento autostradale, e in particolare di un compressore dal cui illegittimo impiego (pulizia di abiti di lavoro) erano derivate lesioni personali al dipendente (OMISSIS) il quale era stato attinto al volto dal manicotto in gomma, provvisoriamente installato sul compressore, che era sfuggito al controllo di chi ne stava facendo uso.
3. Premessa la ricorrenza di una posizione di garanzia in capo allo (OMISSIS) quale direttore di lavoro del cantiere con delega alla sicurezza e riconosciuto l’uso illegittimo dello strumento di lavoro (compressore) per finalita’ improprie, il giudice distrettuale escludeva l’elemento soggettivo in capo al prevenuto rappresentando che questi, in ragione di struttura aziendale complessa con una articolata suddivisione di competenze, tenuto altresi’ conto della vastita’ del cantiere lungo un fronte di alcuni chilometri, che comprendeva centinaia di lavoratori e mezzi meccanici di tutte le tipologie, non potesse avere una chiara rappresentazione del pericolo connesso al non corretto impiego del compressore, non essendo emerso dagli atti processuali che lo stesso fosse stato reso partecipe dal capo cantiere della prassi pericolosa realizzata da alcuni operai.
3.1 Sotto diverso profilo evidenziava come il titolare della posizione di garanzia non fosse tenuto a rispondere degli eventi lesivi occorsi in ragione di comportamenti imprevedibili ed estranei alle normali mansioni lavorative, laddove la manovra realizzata dai dipendenti risultava eccentrica rispetto all’uso proprio del macchinario in questione.
4. Avverso la suddetta sentenza proponeva ricorso per cassazione la difesa della parte civile (OMISSIS) il quale articolava due motivi di ricorso; con il primo motivo deduceva vizio di mancanza, manifesta illogicita’ della motivazione in relazione ad atti del processo e travisamento della prova in relazione alla testimonianza SORBELLI resa all’udienza del 24.10.2012. Con una seconda articolazione denunciava violazione di legge in relazione alle norme che disciplinano il rapporto di causalita’ e l’elemento soggettivo del reato ascritto nella parte in cui il giudice distrettuale aveva riconosciuto l’assoluta imprevedibilita’ della condotta realizzata dagli operai, in presenza di prassi pericolosa tollerata dal preposto alla sicurezza e nota alle maestranze, posta in essere mediante la utilizzazione di uno strumento di lavoro.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Come evidenziato dal Sostituto Procuratore Generale in udienza deve escludersi l’interesse della parte civile, che abbia visto riformare in appello una sentenza di condanna dell’imputato con pronuncia sulle statuizioni civili, con una sentenza di assoluzione perche’ il fatto non sussiste basata sull’assenza ovvero sulla mancanza di prova dell’elemento soggettivo del reato, a promuovere ricorso per cassazione.
2. Invero i motivi di ricorso della parte civile diretti a produrre l’annullamento, ai fini civili, della statuizione di assoluzione dell’imputato perche’ il fatto non costituisce reato, si palesano inammissibili, per carenza di interesse, laddove dal loro accoglimento non potrebbe conseguire alcun effetto favorevole per la parte civile, atteso che dall’annullamento della gravata pronuncia risulta esclusa la reviviscenza delle statuizioni assunte dal giudice di primo grado, e la parte ricorrente non vanta un interesse attuale e concreto ad un nuovo accertamento dei fatti, che non possa essere autonomamente svolto dal giudice civile con domanda proposta dinanzi a detta autorita’.
3. Invero un tale potere impugnatorio non puo’ essere ricondotto all’articolo 576 cod. proc. pen., in quanto la suddetta disciplina incontra il limite dell’interesse alla impugnazione, delimitato dal testo dell’articolo 652 c.p.p., il quale esclude alla sentenza di proscioglimento ovvero di assoluzione efficacia extra penale nel giudizio civile o amministrativo di danno in relazione all’eventuale accertamento dell’elemento psicologico (per una ampia trattazione e interpretazione dell’articolo 652 cod. proc. pen., sez. U, 29.5.2008, PC in proc. Guerra, Rv.240815).
3.1 In particolare e’ stato affermato che l’interesse della parte civile alla impugnazione deve essere valutato non soltanto in termini di attualita’, ma anche di concretezza e deve essere correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare, di talche’ un tale interesse puo’ essere riconosciuto soltanto se l’impugnazione sia idonea a sostituire una situazione pratica piu’ vantaggiosa, rispetto a quella determinatasi con la pronuncia giudiziale impugnata. Ipotesi che non ricorre quando, a fronte della pronuncia giudiziale, non venga inciso concretamente un diritto o un interesse giuridico del proponente l’impugnazione (sez. 4, 19.1.2016, PC in proc. Gritto, Rv. 265741), il quale potra’ rivolgersi al giudice civile per le restituzioni e il risarcimento dei danni conseguenti ai fatti per cui e’ stata dichiarata la causa di non procedibilita’ ovvero di assoluzione con riflessi su ambiti diversi dall’accertamento della insussistenza del fatto, che l’imputato non lo ha commesso o che il fatto e’ stato compiuto nell’adempimento di un dovere o nell’esercizio di un diritto (sez. 3, 30.3.2016, PC in proc. Santirocco e altro; 15.3.2017, PC in proc. Saporito, Rv. 270053).
3.2 Invero il contrario orientamento (piu’ di recente espresso da sez. 5, 9.12.2015 PC in proc. Martinelli, Rv.267141), che si fonda sulla identita’ di natura e di intensita’ dell’elemento psicologico rilevante ai fini penali e ai fini civili a salvaguardia della unita’ della funzione giurisdizionale, risulta contrastato in motivazione dalla stessa decisione a S.U. sopra richiamata in quanto contraddetta dalla concorde giurisprudenza delle sezioni civili di questa Corte, alle quali, in definitiva, spetta il compito di fornire la corretta interpretazione delle disposizioni che regolano gli effetti nei giudizi civili delle decisioni adottate in altre sedi, compresa quella penale. Il giudice penale, quindi, deve quanto meno tendere ad una interpretazione uniforme, che tenga conto del “diritto vivente” applicato dai giudici civili, e che eviti contrasti di giurisprudenza, tanto piu’ gravi in quanto non e’ prevista una sede deputata alla loro composizione. In secondo luogo, e soprattutto, perche’ la tesi e’ comunque errata in quanto porta ad una interpretazione dell’articolo 652 cod. proc. pen. che, come meglio si vedra’ in seguito, contrasta con la lettera e la ratio della disposizione oltre che con i principi generali e con la volonta’ del legislatore. E’ sufficiente qui ricordare che la tesi stessa espressamente si basa sull’assunto che dovrebbe continuare a seguirsi l’interpretazione che era stata data all’articolo 25 dell’abrogato codice di rito e cio’ perche’ sarebbe rimasto invariato il presupposto su cui quella interpretazione si basava, e cioe’ il principio dell’unitarieta’ della funzione giurisdizionale. Sennonche’ e’ proprio questo presupposto che e’ venuto meno, non essendo piu’ vigente tale principio nell’attuale ordinamento processuale. Venuto meno il principio, non possono quindi piu’ seguirsi interpretazioni estensive (o applicazioni analogiche) che si fondavano sostanzialmente sul principio stesso. Se dunque la parte civile ha, in astratto, interesse ad impugnare qualsiasi pronuncia di assoluzione, la sussistenza del carattere di concretezza di tale interesse va naturalmente verificata tenendo conto degli specifici effetti favorevoli che, nella concreta vicenda, la parte civile si ripromette di ottenere dall’impugnazione e valutando se il suo accoglimento davvero le arrecherebbe una situazione di vantaggio o le eliminerebbe una situazione pregiudizievole.
4. Nel caso in specie nessuna situazione di vantaggio puo’ essere ulteriormente conseguita dal ricorrente in sede penale, a seguito dell’annullamento della pronuncia impugnata, che non possa essere autonomamente riconosciuta dinanzi al giudice civile, chiamato ad operare un nuovo accertamento sulla responsabilita’ dell’imputato sulla base della disciplina propria degli articoli 2043 ss. cod. civ., a fronte di pronuncia assolutoria che non pregiudica le aspettative risarcitorie del danneggiato in ragione del principio della separazione delle giurisdizione civile e penale, che consente esiti giudiziari anche difformi nell’ambito delle due giurisdizioni e tenuto conto del chiaro testo dell’articolo 652 cod. proc. pen. il quale nega rilevanza preclusiva nel giudizio di danno alla ipotesi di assoluzione in esame.
4.1 Invero negli altri casi, quando l’assoluzione perche’ il fatto non costituisce reato e’ stata pronunciata per mancanza dell’elemento soggettivo del reato, o per la presenza di una causa di giustificazione diversa da quella di cui all’articolo 51 cod. pen. o per un’altra ragione, la sentenza non ha efficacia di giudicato nel giudizio di danno e spetta al giudice civile o amministrativo il dovere di accertare autonomamente, con pienezza di cognizione, i fatti dedotti in giudizio e di pervenire a soluzioni e qualificazioni non vincolate all’esito del giudizio penale (sez. U, 29.5.2008 cit.).
5. Consegue pertanto la declaratoria di inammissibilita’ del ricorso per cassazione avanzato dalla parte civile (OMISSIS) ai sensi dell’articolo 568 c.p.p., comma 4 e articolo 591 c.p.p., comma 1, lettera a), cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ragioni per escludere la colpa di questi nel proporre l’impugnazione in ragione di una giurisprudenza di legittimita’ ormai affermata sul punto, al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della cassa delle ammende.

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