Ai fini della configurabilità dell’elemento psicologico del delitto di rifiuto di atti d’ufficio

Corte di Cassazione, sezione sesta penale, Sentenza 13 settembre 2018, n. 40802.

La massima estrapolata:

Ai fini della configurabilità dell’elemento psicologico del delitto di rifiuto di atti d’ufficio, è necessario che il pubblico ufficiale abbia consapevolezza del proprio contegno omissivo, dovendo egli rappresentarsi e volere la realizzazione di un evento “contra ius”, senza che il diniego di adempimento trovi alcuna plausibile giustificazione alla stregua delle norme che disciplinano il dovere di azione.

Sentenza 13 settembre 2018, n. 40802

Data udienza 30 maggio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETRUZZELLIS Anna – Presidente

Dott. TRONCI Andrea – Consigliere

Dott. COSTANZO Angelo – rel. Consigliere

Dott. VILLONI Orlando – Consigliere

Dott. SCALIA Laura – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI GENOVA;
nel procedimento a carico di:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 12/07/2017 della CORTE APPELLO di GENOVA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. COSTANZO ANGELO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott.ssa DE MASELLIS MARIELLA che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
udito il difensore;
E’ presente l’avvocato (OMISSIS) del Foro di GENOVA in difesa di (OMISSIS) il quale chiede che il ricorso del PG venga respinto.
E’ presente l’avvocato (OMISSIS) del Foro di GENOVA in difesa di (OMISSIS) il quale chiede che il ricorso del PG venga respinto.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza n. 2036/2017 la Corte di appello di Genova ha confermato la decisione con cui il Tribunale di Genova ha assolto (OMISSIS) dal reato ex articolo 328 cod. pen. – ascrittogli per essersi il (OMISSIS) indebitamente rifiutato, quale medico in servizio presso la (OMISSIS), di prelevare il fegato dal corpo di una persona deceduta – escludendo che l’attivita’ di prelievo del fegato fosse per lui obbligatoria.
2. Nel ricorso della Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Genova si chiede che la sentenza sia annullata sulla base di tre motivi, i quali non sono propriamente articolati in autonome deduzioni ma fra loro intrecciati: a) violazione dell’articolo 328 cod. pen., perche’ (all’esito della riunione del 20/04/2011 successiva alla sospensione dell’attivita’ di trapianto del fegato deliberata dalla Direzione generale dell’Ospedale (OMISSIS) il 13/04/2011) l’attivita’ di prelievo del fegato era inserita nel turno di pronta reperibilita’ per i prelievi multi-organi per cui rimaneva doverosa per i chirurghi del Centro Trapianti di (OMISSIS); b) travisamento della prova, perche’ dalle acquisizioni istruttorie risulta che a tutti i medici del reparto era noto che l’attivita’ di prelievo del fegato del donatore (se richiesta dal Centro Coordinamento Trapianti e proveniente dal Centro Trapianti a cui l’organo era destinato) era doverosa e per questo inserita nel turno di reperibilita’; c) vizio di motivazione nel disconoscimento della idoneita’ degli elementi probatori a suffragare l’accusa.
3. Nella memoria depositata il 22/05/2018 dalla difesa dell’imputato (OMISSIS) si chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile perche’ ripropone gli stessi motivi a base dell’atto di appello e perche’ manca l’elemento psicologico del reato di omissione di atti di ufficio contestato a (OMISSIS), non avendo egli agito con la consapevolezza di violare i suoi doveri, anche perche’ il comportamento dei medici che prelevano organi per conto di terzi e’ espressione, come emerge dalle acquisizioni istruttorie, di una disponibilita’ e non di un obbligo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso risulta manifestamente infondato.
1.1. Per quanto riguarda il primo motivo di ricorso, deve rilevarsi che nel dedurre la violazione dell’articolo 328 cod. pen. il ricorso non delinea il quadro dei dati normativi dalla violazione dei quali deriverebbe l’indebito rifiuto contestato all’imputato, ne’ si confronta con la corretta posizione esegetica seguita nella sentenza impugnata, in base alla quale per configurare l’elemento psicologico del delitto di rifiuto di atti d’ufficio e’ necessario che il pubblico ufficiale sia consapevole del proprio contegno omissivo – dovendo egli rappresentarsi e volere la realizzazione di un evento contra ius – e il diniego di adempimento non deve trovare plausibili giustificazioni nelle norme che disciplinano il dovere di azione (Sez. 6, n. 36674 del 22/07/2015, Rv. 26466801; Sez. 6, n. 51149 del 09/04/2014, Rv. 261415; Sez. 6, n. 8996 del 11/02/2010, Rv. 246410).
1.2. Quanto al secondo motivo di ricorso, deve ribadirsi che il “travisamento della prova” ricorre se il giudice di merito ha fondato la sua decisione su una prova che non esiste o su un risultato di prova palesemente diverso da quello reale, cosi’ da non richiedere che la Corte di cassazione reinterpreti gli elementi di prova valutati dal giudice di merito – ma solo di verificare se questi elementi esistono – e, quando non risulta gia’ dal “testo del provvedimento impugnato”, il travisamento della prova deve ricavarsi dagli “altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame” menzionati dall’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e).
In particolare, nel caso di cosiddetta “doppia conforme”, il vizio in questione puo’ dedursi con il ricorso per cassazione se entrambi i giudici del merito sono incorsi nello stesso travisamento delle acquisizioni probatorie in forma di tale evidenza da rendere inequivocabile che le motivazioni delle sentenze di merito non corrispondono al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti; ma, se questa macroscopica evidenza non ricorre, allora il travisamento non e’ deducibile in relazione a quelle parti della sentenza che abbiano esaminato e valutato in modo conforme elementi istruttori comuni a entrambi i gradi di giudizio (Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, Rv. 272018; Sez. 5, n. 18975 del 13/02/2017, Rv. 269906). Inoltre, il travisamento della prova per l’utilizzazione di un’informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, puo’ dedursi ex articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e) solo specificamente argomentando che esso disarticola il ragionamento probatorio e che il dato che si assume travisato e’ stato valutato per la prima volta nella motivazione del provvedimento di secondo grado (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, Rv. 269217; Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, Rv. 258774).
In ogni caso, non puo’ essere dedotto il “travisamento del fatto”, perche’ al giudice di legittimita’ e’ precluso sovrapporre la sua valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, Rv. 238215; Sez. 4, n. 35683 del 10/07/2007, Rv. 237652; Sez. 4, n. 4675 del 17/05/2006, dep. 2007, Rv. 235656). In altri termini, nel giudizio di legittimita’, la verifica sulla correttezza e completezza della motivazione non puo’ tradursi in una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito.
Invece, le deduzioni sviluppate nel ricorso in esame non si incentrano su specifici travisamenti ma propongono una ricostruzione alternativa della vicenda introducendo censure, non consentite nel giudizio di legittimita’, concernenti una diversa interpretazione delle acquisizioni istruttorie (costituite anche da dichiarazioni testimoniali) e delle loro connessioni volta a dimostrare che l’attivita’ di prelievo del fegato del donatore, se richiesta dal Centro Coordinamento Trapianti, continuava a essere doverosa nell’ambito del prelievo multi-organi. pagg. 3 ss). Ne’ individuano specifici punti in cui il risultato di una o piu’ prove, come valutato dai Giudici di merito, sarebbe incontestabilmente diverso da quello reale. Inoltre, le deduzioni sono interpolate con porzioni delle verbalizzazioni delle dichiarazioni di alcuni testi, mentre il ricorso in cassazione che denuncia il travisamento di una prova testimoniale deve, dopo aver indicato la citazione saliente della prova operata dai giudici di merito, riportare inserendola nel corpo del ricorso – la riproduzione integrale delle dichiarazioni rese dal testimone, in modo da consentire di riscontrare il vizio dedotto (Sez. 1, n. 25834 del 4/05/2012, Rv. 253017; Sez. 4, n. 37982 del 26/06/2008, Rv. 241023).
1.3. Quanto al terzo motivo di ricorso, deve registrarsi che, nel confermare l’assoluzione decisa nel primo grado di giudizio, la sentenza impugnata ha percorso una coerente linea di ragionamento collegandola adeguatamente alle acquisizioni istruttorie.
La Corte di appello ha valutato legittima la indisponibilita’, espressa dall’imputato, a prelevare il fegato di una persona deceduta perche’ – come emerso dalle testimonianze di altri medici acquisite e, come rilevato dallo stesso primario del reparto – dalla primavera del 2012 vi era una situazione di insufficiente sicurezza nell’attivita’ di trapianto di organi e il prelievo del fegato (a differenza dei prelievi di pancreas e di reni) non doveva considerarsi obbligatorio o, comunque, era incerto che lo fosse (pagg. 12-14, 15-16): infatti, il 18/04/2011 il Comitato di dipartimento aveva deciso di sospendere temporaneamente il trapianto di fegato (indirizzando i pazienti verso altri centri) e il Direttore sanitario aveva esteso la sospensione ai casi definiti urgenti.
In particolare, la Corte ha richiamato le linee-guida in materia che sconsigliano che le attivita’ di prelievo e di trapianto siano fra loro scollegate e ha evidenziato che anche secondo il primario non vi era un obbligo di (OMISSIS) di effettuare il prelievo perche’ “l’obbligo connesso al turno di reperibilita’ verteva esclusivamente sulle attivita’ di prelievo e trapianti fra loro collegate, mentre rispetto al solo prelievo di fegato (necessariamente destinato ad altri centri di trapianto, essendo detta attivita’ sospesa in quello di (OMISSIS)) vi era una mera disponibilita’, correlata ad accordi di volta in volta assunti con i centri destinatari dell’organo” (pag. 16). Ha rilevato che, comunque in concreto (OMISSIS), invitato a attivarsi per una situazione critica (pag. 17), si dichiaro’ disponibile al prelievo, seppur chiedendo che la situazione fosse resa nota al suo primario (poi il suo intervento non fu piu’ necessario perche’ il prelievo fu infine eseguito dall’equipe del Centro trapianti di (OMISSIS) che seguiva anche il paziente ricevente l’organo).
Su queste basi, deve concludersi che l’argomentazione sviluppata nel ricorso si traduce in una ricostruzione dei fatti alternativa rispetto a quella contenuta nella motivazione della sentenza impugnata, motivazione che certamente non puo’ dirsi mancante, considerati i suoi contenuti, dei quali sono stati sopra richiamati gli andamenti essenziali.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso

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