L’articolo 2112 del Codice civile vieta che i dipendenti di un’azienda ceduta possano essere licenziati in conseguenza diretta del trasferimento

Corte di Cassazione, sezione lavoro, Ordinanza 9 ottobre 2018, n. 24835.

La massima estrapolata:

L’articolo 2112 del Codice civile vieta che i dipendenti di un’azienda ceduta possano essere licenziati in conseguenza diretta del trasferimento. Tuttavia, tale previsione non esclude che il datore di lavoro possa legittimamente recedere dal rapporto in essere con gli stessi lavoratori se, anche simultaneamente alla cessione, l’organizzazione aziendale subisce delle modifiche rispetto alle quali la posizione dei dipendenti trasferiti risulta in esubero.

Ordinanza 9 ottobre 2018, n. 24835

Data udienza 16 maggio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BALESTRIERI Federico – Presidente

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere

Dott. LORITO Matilde – Consigliere

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere

Dott. MARCHESE Gabriella – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 26648-2016 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.P.A. in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS) presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;
– controricorrente –
e contro
(OMISSIS) S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
– intimata –
avverso la sentenza n. 186/2016 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositata il 28/09/2016 R.G.N. 137/2016.

FATTO

RILEVATO CHE:
1. la Corte di appello di Perugia respingeva il reclamo proposto avverso la sentenza del Tribunale di Perugia che, pronunciando in merito al licenziamento intimato da (OMISSIS) srl (poi incorporata da (OMISSIS) S.r.l.) a (OMISSIS), lo dichiarava legittimo;
2. per la cassazione della sentenza (OMISSIS) ha proposto ricorso, affidato ad un unico motivo, con cui deduce violazione o falsa applicazione dell’articolo 2112 c.c., comma 4 e della L. n. 300 del 1970, articolo 18, commi 1 e 2, (ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3), per aver la sentenza impugnata erroneamente affermato che il licenziamento non derivava dal trasferimento d’azienda;
3. hanno resistito, con controricorso, (OMISSIS) S.p.A. nonche’ (OMISSIS) S.r.l.;
4. parte ricorrente ha depositato memoria ex articolo 380 bis 1 cod. proc. civ..

DIRITTO

CONSIDERATO CHE:
il motivo e’ infondato;
l’articolo 2112 c.c., comma 4, nella parte rilevante ai fini di causa, stabilisce: “Ferma restando la facolta’ di esercitare il recesso ai sensi della normativa in materia di licenziamenti, il trasferimento d’azienda non costituisce di per se’ motivo di licenziamento (…)”:
nell’interpretare la disposizione in oggetto, questa Corte ha osservato, con argomentazioni qui condivise, che “se il trasferimento non puo’, come tale, costituire ragione giustificativa del licenziamento, a norma dell’articolo 2112 c.c., comma 4, non puo’ tuttavia impedire il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, sempre che esso abbia fondamento nella struttura aziendale” (cfr. Cass. nr. 22476 del 2016; Cass. nr. 15495 del 2008);
nella fattispecie di causa, rappresenta circostanza pacifica la contestualita’ del trasferimento del ramo d’azienda (nel quale lavorava l’odierna ricorrente da (OMISSIS) Spa a (OMISSIS) Srl – poi incorporata da (OMISSIS) srl -) e dell’atto di recesso intimato dalla cessionaria (OMISSIS) S.r.l. alla dirigente (OMISSIS);
nondimeno risulta accertato – con giudizio di fatto in questa sede non censurato – che il recesso della lavoratrice ha trovato motivo nella parziale esternalizzazione delle funzioni assegnate alla (OMISSIS) e nell’accentramento, delle restanti, al vertice aziendale, in ragione della nuova organizzazione aziendale;
in tal modo, il licenziamento non e’ in rapporto causale diretto ed immediato con il trasferimento del ramo d’azienda ma piuttosto con il nuovo assetto organizzativo (che ha comportato la soppressione del posto di lavoro della dipendente) e dunque con una ragione diversa dalla vicenda traslativa, a nulla rilevando, invece, la simultaneita’ degli eventi; la sentenza che cio’ ha ritenuto risulta, dunque, immune dalle censure sollevate;
le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’ che liquida, in favore di ciascuna controricorrente, in Euro 3.000,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15/0 ed accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

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