L’ordinanza con cui il giudice respinga la richiesta di sospensione

Corte di Cassazione, sezione quarta penale, Sentenza 22 maggio 2020, n. 15717.

Massima estrapolata:

L’ordinanza con cui il giudice respinga la richiesta di sospensione del processo per incapacità dell’imputato di parteciparvi coscientemente non è impugnabile con ricorso per cassazione se non unitamente alla sentenza.

Sentenza 22 maggio 2020, n. 15717

Data udienza 27 febbraio 2020

Tag – parola chiave: REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRICCHETTI Renato G. – Presidente

Dott. CAPPELLO Gabriella – Consigliere

Dott. TANGA Antonio L. – Consigliere

Dott. BRUNO Mariarosaria – Consigliere

Dott. CENCI Daniele – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 05/04/2019 del GIUDICE DI PACE di VITERBO;
udita la relazione svolta dal Consigliere CENCI DANIELE;
lette le conclusioni del PG.

RITENUTO IN FATTO

1. (OMISSIS) ricorre, tramite difensore, per la cassazione del provvedimento con il quale il giudice di pace di Viterbo il 5 aprile 2019 ha rigettato la richiesta, avanzata per iscritto il 1 aprile 2019, di adozione di sentenza di proscioglimento dell’imputata, alla quale si contesta la violazione dell’articolo 590 c.p., con violazione della disciplina sulla circolazione stradale, fatto commesso il (OMISSIS), o, in subordine, di sospensione del processo per dodici mesi, al termine dei quali verificare nuovamente le condizioni di salute della stessa.
2. Il ricorso e’ affidato a tre articolati motivi, con i quali si denunziano plurime violazioni di legge.
2.1. In primo luogo, si censura la violazione dell’articolo 125 c.p.p., comma 2, e dell’articolo 24 Cost., comma 2, e articolo 111 Cost., comma 6, per difetto assoluto di motivazione del provvedimento reiettivo, che sarebbe, pertanto, nullo, anche per essere stato violato il diritto dell’imputato di conoscere il perche’ delle decisioni del giudice, diritto riconosciuto da decisioni della Corte Europea dei diritti dell’uomo e da sentenze della Corte di legittimita’, che si richiamano.
Si rammenta che l’istanza di proscioglimento o di sospensione era basata sul richiamo alle considerazioni del consulente della difesa, la psichiatra (OMISSIS), che ha riconosciuto sussistente nella signora (OMISSIS) una reazione di adattamento con aspetti emozionali, ansia ed umore moderatamente depresso in soggetto con patologia organica di rilevo, e sulla analisi critica della relazione del perito di ufficio, Dott. (OMISSIS), che ha in effetti riscontrato una abilita’ emotiva, causata dalla malattia di Devic, labilita’ ipoteticamente idonea ad inficiare l’attendibilita’ di eventuali dichiarazioni rese dalla donna, ma ha, tuttavia, concluso per la possibilita’ di partecipazione all’udienza in forma protetta e con l’assistenza di un familiare.
Per effetto del provvedimento, ad avviso della ricorrente, “l’imputata, affetta da grave patologia di labilita’ psichica e grave patologia fisica (sarebbe costretta) ad esporsi al pericolo di un processo del quale non sarebbe in grado di comprendere gli sviluppi e nel quale, appare evidente, potrebbe essere esposta alla merce’ delle domande del PM o del legale della parte civile” (cosi’ alla p. 11 del ricorso).
2.2. Con l’ulteriore motivo la ricorrente si duole della violazione del principio del giusto processo di cui all’articolo 6, comma 3, lettera c), d) ed e), Cedu, in quanto l’impugnato provvedimento costringerebbe l’imputata a partecipare solo fisicamente al processo che la vede accusata ma, per ragioni di salute, in maniera non consapevole ed esposta anche a possibili approfittamenti delle parti delle sue condizioni di minorazione fisica e psichica: le problematiche di salute, tra l’altro, “potrebbero inficiare la sua partecipazione al processo e la credibilita’ o veridicita’ o genuinita’ delle risposte in un’eventuale escussione testimoniale processuale in sede penale” (cosi’ alla p. 14 del ricorso).
2.3. Infine, con il terzo motivo la ricorrente lamenta ulteriormente la nullita’ del provvedimento impugnato per la ritenuta inapplicabilita’ al caso di specie dell’istituto dell’audizione in forma protetta, istituto applicabile per reati diversi da quello per cui si procede, ed anche per totale disapplicazione, a suo avviso, degli articoli 71 e 72 c.p.p..
Si chiede, dunque, l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
3. Il Procuratore generale della S.C. nella requisitoria scritta ex articolo 611 c.p.p., del 23 dicembre 2019 ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ manifestamente infondato, per le seguenti ragioni.
2. Come persuasivamente evidenziato dal Procuratore Generale nella sua requisitoria, in applicazione del generale principio di tassativita’ dei mezzi di impugnazione, non e’ impugnabile, in se’, l’ordinanza che dispone la prosecuzione del processo.
E’ stato, infatti, gia’ puntualizzato, con affermazione cui occorre dare senz’altro continuita’, che “In tema di incapacita’ dell’imputato, a cagione del suo stato mentale, a partecipare coscientemente al procedimento, l’articolo 71 c.p.p., comma 3, nello stabilire che “contro l’ordinanza possono ricorrere per cassazione il pubblico ministero, l’imputato e il suo difensore, nonche’ il curatore speciale nominato all’imputato”, si riferisce alla sola ordinanza con la quale, ai sensi del precedente comma 1, il processo sia stato sospeso e si sia provveduto, come previsto dal successivo comma 2, alla nomina di un curatore speciale. (Nella specie, in applicazione di tale principio, e’ stato escluso che potesse essere oggetto di immediato ricorso per cassazione l’ordinanza con la quale il giudice del dibattimento, pur in presenza di conclusioni peritali che escludevano la capacita’ dell’imputato di partecipare coscientemente al processo, aveva disposto la prosecuzione di quest’ultimo per ulteriori incombenti, consistenti nell’estensione della perizia alla capacita’ di intendere e di volere dell’imputato al momento dei fatti a lui addebitati)” (Sez. 1, n. 9676 del 19/02/2004, Santapaola, Rv. 227232-01; guidata dalla stessa ratio la decisione da offrirsi nella differente fattispecie valutata da Sez. 3, ord. n. 20296 del 26/04/2012, Bonini, Rv. 252765-01: “E’ inammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento con il quale il giudice respinga la richiesta di accertamento clinico peritale per verificare la capacita’ dell’imputato di partecipare coscientemente al procedimento, ad eccezione dell’ipotesi in cui l’atto sia viziato da abnormita’”).
In definitiva, dunque, si potra’ impugnare l’ordinanza unitamente alla sentenza, naturalmente ove sussista a cio’ un interesse.
3. Consegue la dichiarazione di inammissibilita’ del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma indicata in dispositivo alla Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila alla Cassa delle ammende.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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