L’opposizione al decreto penale di condanna

Corte di Cassazione, sezione prima penale, Sentenza 20 maggio 2020, n. 15547.

Massima estrapolata:

La proposizione, con l’opposizione al decreto penale di condanna, di una richiesta non contemplata dalla legge processuale, non ne determina la inammissibilità, ma impone al giudice di procedere all’emissione del decreto di giudizio immediato, dovendo ritenersi detta situazione equiparata alla mancata formulazione di qualsiasi specifica richiesta. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato senza rinvio l’ordinanza con cui il giudice per le indagini preliminari aveva dichiarato l’inammissibilità dell’opposizione in ragione del fatto che le richieste formulate dall’imputato – declaratoria di inammissibilità del decreto penale per difetto di motivazione ed assoluzione per insussistenza del fatto – non erano previste dall’art. 461 cod. proc. pen.).

Sentenza 20 maggio 2020, n. 15547

Data udienza 23 gennaio 2020

Tag – parola chiave: Opposizione a decreto penale di condanna – Reati in materia di armi – Cause di inammissibilità dell’opposizione – Sono tassativamente indicate dall’art. 461 c.p.p. – Non è causa di inammissibilità l’omessa formulazione di alcuna delle richieste contemplate nel co 3 della disp.cit.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZEI Antonella P. – Presidente

Dott. FIORDALISI Domenico – Consigliere

Dott. SARACENO Rosa Ann – rel. Consigliere

Dott. MANCUSO Luigi Fabrizi – Consigliere

Dott. CAIRO Antonio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 26/07/2019 del GIP TRIBUNALE di COMO;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. ROSA ANNA SARACENO;
Lette le richieste del Procuratore generale, Dott. Pratola Gianluigi, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilita’ del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 26 luglio 2019 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Como ha dichiarato inammissibile l’opposizione proposta da (OMISSIS) avverso il decreto penale di condanna emesso nei confronti del predetto per il reato di cui alla L. n. 110 del 1975, articolo 4 e ne ha dichiarato l’esecutivita’.
A ragione dell’assunta decisione ha osservato che nell’atto di opposizione erano state irritualmente dedotte ragioni di merito, ma non era stata formulata nessuna delle richieste previste dall’articolo 461 c.p.p..
2. Avverso l’anzidetto provvedimento propone ricorso l’interessato, a mezzo del difensore, chiedendone l’annullamento per violazione del disposto dell’articolo 461 c.p.p., commi 2 e 4. Le cause di inammissibilita’ dell’opposizione a decreto penale di condanna sono solo quelle tassativamente previste dalla citata disposizione normativa, ossia l’omessa indicazione, nella dichiarazione, degli elementi necessari all’identificazione del provvedimento opposto e la proposizione dell’atto di opposizione oltre il termine di quindici giorni dalla notificazione del decreto. Certamente non e’ causa di inammissibilita’ l’omessa formulazione di alcuna delle richieste contemplate dall’articolo 461 c.p.p., comma 3; mancando ogni richiesta il giudice deve emettere decreto di giudizio immediato. Nel caso in esame il Giudice dell’udienza preliminare, anziche’ disporre il giudizio immediato, come avrebbe dovuto, aveva indebitamente sindacato il merito dell’opposizione, affermando l’insussistenza di elementi utili per la declaratoria di proscioglimento, e del tutto erroneamente ordinato l’esecuzione del decreto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ fondato.
2. Questa Corte ha avuto modo di affermare ripetutamente che il decreto penale di condanna, una volta fatto oggetto di tempestiva opposizione, perde la sua natura di condanna anticipata e produce unicamente l’effetto di costituire il presupposto per l’introduzione di un giudizio (immediato, abbreviato o di patteggiamento) del tutto autonomo e non piu’ dipendente da esso che, in ogni caso, ai sensi dell’articolo 464 c.p.p., comma 3, e’ revocato dal giudice che procede dopo la verifica di rituale instaurazione del giudizio conseguente all’opposizione. L’articolo 464 c.p.p., comma 1, prevede, infatti, che con l’opposizione al decreto penale di condanna possano domandarsi, alternativamente, il giudizio immediato, il giudizio abbreviato ovvero l’applicazione della pena a norma dell’articolo 444 c.p.p. (oggi, ai sensi dell’articolo 464 bis c.p.p., comma 2, con l’opposizione e’ possibile formulare anche richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova); nel difetto di alcuna di tali richieste, il giudice emette decreto di citazione a giudizio immediato. Allo stesso modo si procede qualora l’imputato, nell’atto di opposizione, presenti un’istanza non contemplata dalla legge; questa deve equipararsi alla mancata formulazione di qualsiasi specifica richiesta, con la conseguenza che il giudice deve comunque emettere il decreto che dispone i(giudizio immediato (Sez. 3, n. 12562 del 24/11/1995, Ferrari, Rv. 203303; Sez. 4, n. 1027 del 20/10/2002, dep. 2003, Botta, Rv. 223708; Sez. 1, Sentenza n. 42879 del 27/10/2009, Gallo, Rv. 245028).
Nel caso in esame, la tempestiva dichiarazione di opposizione conteneva una richiesta (declaratoria di inammissibilita’ del decreto penale per difetto di motivazione e assoluzione dell’imputato per insussistenza del fatto) certamente non riconducibile a nessuna delle ipotesi disciplinate dalla legge e, quindi, mancando la formulazione di una qualsiasi specifica e consentita richiesta -la cui omessa indicazione non e’ causa di alcuna forma di nullita’, in quanto non espressamente prevista, ne’ tanto meno di inammissibilita’- il Giudice per le indagini preliminari avrebbe dovuto procedere, ex articolo 464 c.p.p., comma 1, u.p., emettendo decreto di giudizio immediato.
3. Conclusivamente, l’ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio, disponendosi la trasmissione degli atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Como per il prosieguo.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Como -Giudice per le indagini preliminari- per l’ulteriore corso.
Si da’ atto che il presente provvedimento, redatto dal Consigliere relatore Dr. Saraceno Rosa Anna, e’ sottoscritto dal solo Presidente del Collegio per impedimento alla firma dell’estensore, ai sensi del D.P.C.M. 8 marzo 2020, articolo 1, comma 1, lettera a).

 

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