L’opposizione ad ordinanza-ingiunzione ex art. 22 della l. n. 689 del 1981

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|9 aprile 2021| n. 9486.

L’opposizione ad ordinanza-ingiunzione ex art. 22 della l. n. 689 del 1981 può essere proposta – a seguito della sentenza n. 98 del 2005 ed alla luce di quanto disposto dall’art. 6, comma 6, del D.Lgs. n. 150 del 2011 – anche tramite il servizio postale, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno e, ove ciò avvenga, essa deve considerarsi tempestiva – alla luce degli artt. 149 c.p.c. e 4 della l. n. 890 del 1982 – qualora la consegna del plico da parte del notificante all’agente postale sia intervenuta nel termine di cui al comma 1 del citato art. 22, rimanendo irrilevante che il medesimo pervenga alla cancelleria del giudice adito successivamente alla scadenza del termine stesso. Ne consegue che, in tal caso, la data d’inizio della lite, anche ai fini dell’individuazione del termine lungo di impugnazione, in rapporto al discrimine temporale segnato dall’inizio del giudizio prima o dopo il 4 luglio 2009 (quale data di entrata in vigore della l. n. 69 del 2009, che all’art 46, comma 17, ha ridotto da un anno a sei mesi il termine ex art 327 c.p.c.), va correlata a quella di spedizione del ricorso e non a quella di materiale recezione del piego da parte della cancelleria, con l’iscrizione a ruolo.

Ordinanza|9 aprile 2021| n. 9486

Data udienza 9 dicembre 2020

Integrale

Tag/parola chiave: Sanzioni amministrativa – Opposizione mediante servizio postale – Tempestività dell’opposizione alla data di consegna all’agente postale entro i termini di cui all’art. 22 legge n. 689/81 – Applicazione dell’art. 6 comma 6 d.lgs. n. 150/2011

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COSENTINO Antonello – Presidente

Dott. ABETE Luigi – Consigliere

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere

Dott. CASADONTE AnnaMaria – Consigliere

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 25656-2019 proposto da:
(OMISSIS) SRL, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;
– ricorrenti –
contro
ROMA CAPITALE;
– intimata –
avverso la sentenza n. 2187/2019 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 30/01/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/12/2020 dal Consigliere Dott. TEDESCO GIUSEPPE.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Tribunale di Roma dichiarava inammissibile l’appello contro sentenza del giudice di pace che aveva rigettato l’opposizione proposta da (OMISSIS) s.r.l. contro sanzione amministrativa irrogata da Roma Capitale, perche’ proposto oltre il decorso del termine di sei mesi previsto dall’articolo 327 c.p.c., comma 2, nel testo risultante dalla modifica di cui alla L. n. 69 del 2009, articolo 46, comma 17. In rapporto alla disciplina transitoria stabilita dalla stessa legge, articolo 58, comma 4, il tribunale riteneva che il giudizio fosse stato instaurato dopo la data del 4 luglio 2009; e cio’ in quanto il ricorso in opposizione, proposto a mezzo del servizio postale, seppure spedito e ricevuto in data precedente al 4 luglio 2009, era stato depositato solo il 18 agosto 2010 (come risultava dall’attestazione dell’ufficio) e iscritto a ruolo nel medesimo anno 2010. Secondo il tribunale, pertanto, “d’opposizione dell’appellante, in quanto proposta con ricorso depositato in data 18 agosto 2010 (v. la copertina dell’originale del fascicolo d’ufficio relativa al primo grado), ed iscritto al ruolo n. 90803 dell’anno 2010, sia rimasta soggetta all’ambito applicativo dell’articolo 327 c.p.c. cosi’ come novellato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, articolo 46, comma 17, considerando la norma transitoria recata dalla medesima legge, articolo 58, comma 1. Difatti l’appellante non puo’ fondatamente sostenere che il giudizio di primo grado fosse pendente per puro e semplice effetto della spedizione del ricorso a mezzo posta ovvero del suo materiale recapito presso gli uffici del giudice di pace, essendo, indispensabile il suo deposito ad opera della cancelleria (attivita’ non sostituibile da equipollente) per produrre l’investitura, del giudice, del potere dovere di provvedere sulla domanda, e cosi’ la pendenza della lite”.
Per la cassazione della sentenza (OMISSIS) s.r.l. ha proposto ricorso affidato a un unico motivo, con il quale, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, si censura tale specifico contenuto della decisione.
Il Comune di Roma e’ rimasto intimato.
La causa, su proposta del relatore di manifesta fondatezza del ricorso, e’ stata fissata davanti alla sesta sezione civile della Suprema corte.
Il ricorso e’ fondato.
Cost. n. 98 del 2005 ha dichiarato incostituzionale la L. 24 novembre 1981, n. 689, articolo 22, nella parte in cui non consente l’utilizzazione del servizio postale per la proposizione dell’opposizione all’ordinanza ingiunzione.
Sulla scia di tale insegnamento e’ stato precisato che l’opposizione ad ordinanza-ingiunzione di cui alla L. 24 novembre 1981, n. 689, articolo 22, puo’ essere proposta anche tramite il servizio postale; in tal caso, l’opposizione notificata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno deve considerarsi tempestiva – alla luce dell’articolo 149 c.p.c. e della L. 20 novembre 1982, n. 890, articolo 4 – qualora la consegna del plico da parte del notificante all’agente postale sia intervenuta nel termine di cui al citato articolo 22, comma 1, rimanendo irrilevante che il medesimo pervenga alla cancelleria del giudice adito successivamente alla scadenza del termine stesso (Cass. n. 12932/2011).
In correlazione con tale principio, deve tenersi conto della regola secondo cui, ai fini dell’individuazione del termine di impugnazione, annuale o semestrale – in rapporto al discrimine temporale segnato dall’inizio del giudizio prima o dopo il 4 luglio 2009, data di entrata in vigore della L. n. 69 del 2009, che all’articolo 46, comma 17, ha ridotto da un anno a sei mesi il termine previsto dall’articolo 327 c.p.c. – deve farsi riferimento alla data di introduzione del giudizio di merito di primo grado (Cass. n. 6951/2019; n. 17928/2010).
L’insegnamento della giurisprudenza costituzionale e’ stato recepito dal legislatore. Decreto Legislativo n. 150 del 2011, ex articolo 6, comma 6, “Il ricorso e’ proposto, a pena di inammissibilita’, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero, e puo’ essere depositato anche a mezzo del servizio postale”.
Consegue da quanto sopra che il Tribunale di Roma, al fine di valutare la tempestivita’ dell’impugnazione contro la sentenza del giudice di pace, doveva considerare, quale data di inizio della lite, quella di spedizione del ricorso contro l’ordinanza ingiunzione, non quella della materiale ricezione del medesimo da parte del cancelliere e di iscrizione a ruolo.
In accoglimento del ricorso, pertanto, si impone la cassazione della sentenza, con rinvio della causa al Tribunale di Roma, che decidera’ sull’appello in persona di diverso magistrato e liquidera’ le spese del presente giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

accoglie il ricorso; cassa la sentenza; rinvia la causa al Tribunale di Roma in persona di diverso magistrato anche per le spese.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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