Le cause di esonero dall’obbligo formativo previste per gli avvocati ultrasessantenni

Corte di Cassazione, civile, Sentenza|12 aprile 2021| n. 9549.

Le cause di esonero dall’obbligo formativo previste per gli avvocati ultrasessantenni introdotte dall’art. 11, comma 2, L. n. 247/2012 incidendo in maniera favorevole ed innovativa sull’obbligo deontologico di formazione continua e sul relativo dovere deontologico si applica anche al procedimento disciplinare nel quale si contesti l’inosservanza di tale obbligo in periodi precedenti l’entrata in vigore della disposizione. In tal caso, si applica il regime transitorio previsto dall’art. 65, comma 5, della L. n. 247/2012 nella parte in cui prevede che le norme contenute nel codice deontologico si applicano anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli all’incolpato.

Sentenza|12 aprile 2021| n. 9549

Data udienza 9 febbraio 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Professioni – Avvocato – Responsabilità disciplinare – Obbligo formativo – Violazione – Censura – Art. 65, co. 5, l. 247/2012 – Applicazione della disciplina successiva più favorevole per gli ultrasessantenni

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CASSANO Margherita – Presidente Aggiunto

Dott. RAIMONDI Guido – Presidente di Sez.

Dott. MANNA Felice – Presidente di Sez.

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere

Dott. RUBINO Lina – Consigliere

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 23637/2020 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso da se’ medesimo;
– ricorrente –
contro
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE, MINISTRO DELLA GIUSTIZIA, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI TRENTO, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI TRENTO – SEZIONE DISTACCATA DI BOLZANO, C.O.A. – CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLZANO, C.N.F. – CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE;
– intimati –
avverso la sentenza n. 124/2020 del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, depositata il 17/07/2020.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 09/02/2021 dal Consigliere Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI;
lette le conclusioni scritte dell’Avvocato Generale Dott. FRANCESCO SALZANO, il quale chiede che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione vogliano rigettare il ricorso.

FATTI IN CAUSA

Il COA di Bolzano disponeva l’apertura di un procedimento disciplinare a carico dell’Avv. (OMISSIS), addebitandogli la violazione del regolamento di formazione continua adottato da detto Ordine con Delib. 25 maggio 2007, per non avere assolto l’obbligo formativo previsto dall’articolo 9 nel triennio 2008/2010, atteso che aveva raggiunto il numero di 29 crediti in luogo del tetto di 50 ore prescritto.
Il COA di Bolzano, con la decisione pubblicata il 26 novembre 2004, riconosceva la fondatezza dell’addebito ed irrogava all’incolpato la sanzione della censura.
Su impugnazione dell’Avv. (OMISSIS) il Consiglio Nazionale forense, con decisione n. 124/2020, depositata il 17 luglio 2020, in parziale accoglimento del ricorso, rideterminava la sanzione da applicare all’incolpato in quella dell’avvertimento.
Secondo il CNF i due profili censori proposti dal ricorrente, volti a sostenere, da un lato, la possibilita’ di assolvere l’obbligo formativo anche attraverso una professionalita’ aliunde acquisita sul campo e mediante lo svolgimento ad alti livelli della professione forense e, dall’altro lato, la rilevanza degli impegni lavorativi tale da giustificare una deroga all’obbligo formativo, erano destituiti di fondamento. Quanto al primo, il CNF richiamava i precedenti resi dal medesimo organo che aveva chiarito l’impossibilita’ di considerare ai fini dell’obbligo formativo l’esperienza professionale maturata in un settore del diritto o il generico richiamo all’attivita’ formativa svolta in proprio su materie di interesse. Sul secondo profilo, il CNF rilevava che l’obbligo formativo non poteva subire deroga in ragione degli impegni professionali ritenuti assorbenti, ancora una volta richiamando i principi espressi dallo stesso CNF in precedenti decisioni.
Il CNF, peraltro, ritenendo che l’incolpazione formulata nei confronti dell’Avv. (OMISSIS) era stata formulata sulla base dell’articolo 13 del C.D.F. previgente, poi integrato dal regolamento sulla formazione permanente approvato dal CNF il 13.7.2007, corrispondente al nuovo articolo 15 del C.D.F. in cui non era indicato un autonomo apparato sanzionatorio, riteneva di dovere applicare all’Avv. (OMISSIS), in forza del principio del favor rei – in applicazione della L. n. 247 del 2012, articolo 65, comma 5, l’articolo 70, comma 6 dello stesso codice deontologico e la sanzione dell’ammonimento per la violazione del regolamento del CNF e del Consiglio dell’ordine di appartenenza.
L’Avv. (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
Il COA di Bolzano, il CNF ed il Ministero della giustizia non si sono costituiti.
Il Procuratore Generale ha concluso con requisitoria scritta insistendo per il rigetto del ricorso. Il ricorrente ha depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Va preliminarmente dichiarato inammissibile il ricorso proposto nei confronti del Consiglio Nazionale forense che, in quanto soggetto terzo rispetto alla controversia e autore della impugnata decisione, e’ privo di legittimazione nel presente giudizio, le parti del quale vanno individuate nel soggetto destinatario del provvedimento impugnato, nel COA locale che, in sede amministrativa, ha deciso in primo grado e nel Procuratore generale presso la Corte di Cassazione (tra varie, si vedano Cass., S.U., 6 giugno 2003, n. 9075; 7 dicembre 2006, n. 26182; 13 giugno 2008, n. 19513; 24 gennaio 2013, n. 1716; 24 febbraio 2015, n. 3670; 27 dicembre 2016, n. 26996; 18 aprile 2018, n. 9558).
1.1 Analoga statuizione di inammissibilita’ va adottata con riguardo al ricorso notificato al Ministro della Giustizia, anch’esso privo di legittimazione passiva nel presente giudizio.
2. Con il primo motivo si deduce la violazione del principio iura novit curia e della L. 31 dicembre 2012, n. 247, articolo 11, comma 2, in relazione all’articolo 101 Cost., comma 2.
2.1. Secondo il ricorrente il CNF avrebbe dovuto rilevare ex officio la causa di esclusione della rilevanza disciplinare della mancata osservanza dell’obbligo di formazione, tenuto conto che nel triennio di riferimento il ricorrente aveva raggiunto – in data 22.11.2010 – il sessantesimo anno di eta’ e che, quindi, trovava applicazione l’esenzione prevista dalla L. n. 247 del 2012, articolo 11, vigente al momento della irrogazione della sanzione.
2.2. Evidenziava che la sentenza impugnata aveva totalmente tralasciato di esaminare tale profilo.
3. Il ricorrente ha, poi, prospettato il vizio di motivazione perplessa, incongrua ed illogica “integrante il disvalore insito nel criterio epistemico-giuridico fatto palese dal brocardo prevaricatio est transire dicenda”, nonche’ il vizio logico-giuridico di artificiosa superfetazione/inferenza concettuale non abilitata dalla logica formale (ex falso quod libet). Il ricorrente si riportava, quindi, al contenuto della memoria depositata il 24.5.2018, da valere come motivi di impugnazione della sentenza, concernenti le modalita’ di acquisizione aliunde della professionalita’ rispetto a quelle regolamentate dall’Ordine professionale, con conseguente annullamento della sentenza adottata dal COA di Bolzano, al fine di ripristinare la legalita’.
4. Il secondo motivo di ricorso, che merita un esame prioritario per ragioni di ordine logico, e’ inammissibile, non ricorrendo nella sentenza impugnata il vizio di motivazione apparente contestato, tenuto conto che quest’ultima risponde ai criteri fissati da queste Sezioni Unite con le sentenze nn. 8053 e 8054 del 2014.
4.1. E’ noto, infatti, che in ragione del regime previsto dal nuovo testo dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, applicabile alla sentenza gravata, l’impugnazione della sentenza di merito e’ consentita soltanto per l'”omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti”. Si e’ poi aggiunto che tale disposizione deve essere interpretata alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’articolo 12 preleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione in sede di giudizio di legittimita’. Ne consegue che l’anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimita’ e’ solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all’esistenza della motivazione in se’, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce, con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di “sufficienza”, nella “mancanza assoluta di motivazione sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili”, nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile” (sul punto, tra varie, Cass., S.U., 7 aprile 2014, 8053; Cass., S.U., 20 ottobre 2015, n. 21216 e 28 ottobre 2015, n. 21948).
4.2. Orbene, nel caso di specie, il CNF ha dato conto delle ragioni poste a base della decisione che ha disatteso il ricorso proposto dall’Avv. (OMISSIS), esplicitando l’infondatezza dei rilievi dallo stesso esposti alla sentenza del COA di Bolzano tanto con riferimento alle modalita’ di assolvimento dell’obbligo formativo che all’impossibilita’ di ritenere esonerato l’avvocato da siffatto obbligo in ragione del carico rappresentato dall’attivita’ professionale svolta.
4.3. Peraltro, la medesima censura, nella parte in cui prospetta un vizio di illogicita’ della decisione, laddove avrebbe omesso di valutare, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo formativo, l’attivita’ di autoformazione aliunde svolta dal ricorrente, e’ parimenti inammissibile, censurando, sotto il profilo di un vizio di natura processuale, un vizio di violazione di legge, correlato alla non corretta applicazione della disciplina normativa in tema di obblighi di formazione. Violazione che va recisamente esclusa, considerando che il CNF si e’ pienamente conformato alla previsione contenuta nel regolamento relativo alla formazione continua adottato dal COA di Bolzano, laddove indica espressamente le attivita’ formative e gli eventi formativi che consentono l’assolvimento dell’obbligo di formazione, fra i quali e’ esclusa l’attivita’ di autoformazione correlata all’attivita’ professionale. Cio’, peraltro, in piena linea di continuita’ con l’orientamento espresso in maniera consolidata dal CNF, a cui tenore l’obbligo di formazione continua dell’avvocato non puo’ essere surrogato dallo svolgimento dell’attivita’ autoformativa – sent. CNF n. 204/2017 – o anche solo attenuato dagli impegni professionali svolti dall’avvocato stesso – sent. CNF 58/2018.
4.4. Orbene, tale conclusione deve ribadirsi con riguardo al caso di specie, nel quale l’inosservanza del regolamento di formazione dell’Ordine professionale di Bolzano risulta non contestata dallo stesso ricorrente, il quale non ha dimostrato che rispetto al monte ore di attivita’ formative ve ne fossero state altre svolte dal medesimo ricorrente con le forme dettagliata mente indicate nel detto regolamento, quali eventi formativi e attivita’ formative – cfr. articoli 3 e 4 del detto regolamento.
5. Il primo motivo di ricorso e’, invece, fondato nei termini di seguito chiariti.
5.1. Occorre anzitutto precisare, in linea con quanto dedotto in via preliminare dal ricorrente, che la questione relativa al raggiungimento del sessantesimo anno di eta’, dalla quale secondo il ricorrente dovrebbe derivare l’esonero dell’obbligo formativo in relazione alla previsione di cui alla L. n. 247 del 2012, articolo 11, comma 2, deve essere esaminata da questa Corte ancorche’ non sia stata esaminata dal CNF e nemmeno prospettata dal ricorrente dinanzi al CNF.
5.2. E’ necessario premettere che, nel caso di specie, viene in rilievo l’applicazione di una disposizione normativa che non era esistente al momento della contestazione dell’illecito all’incolpato e che, tuttavia, secondo la prospettazione avrebbe dovuto trovare immediata applicazione, avendo inciso sull’esistenza stessa della violazione deontologica al medesimo contestata. Ragion per cui, secondo il ricorrente, risulterebbe del tutto inconferente il rilievo da parte dell’incolpato della causa esonerativa dell’obbligo formativo al raggiungimento del sessantesimo anno di eta’, in quanto il giudice deve farne diretta applicazione anche in assenza di domanda o eccezione da parte dell’incolpato.
5.3. Ora, il ricorrente deduce che il CNF avrebbe totalmente omesso di considerare il raggiungimento del sessantesimo anno di eta’ nel corso del triennio preso a base dell’inosservanza dell’obbligo formativo – al quale avrebbe peraltro fatto espresso riferimento il Procuratore Generale della Cassazione nel corso del giudizio disciplinare innanzi al CNF – e la conseguente rilevanza della causa di esonero dal detto obbligo prevista dalla L. n. 247 del 2012, articolo 11, in vigore fin dalla pendenza del giudizio disciplinare e, dunque, al momento dell’irrogazione della sanzione ed applicabile in ogni caso ex officio e retroattivamente secondo la giurisprudenza disciplinare dello stesso CNF.
5.4. La questione posta dal ricorrente e’ fondata per quanto attiene alla possibilita’ del suo esame da parte di queste Sezioni Unite.
5.5. Giova premettere che l’incolpazione rivolta all’odierno ricorrente dal COA di Bolzano ha riguardato l’inosservanza del regolamento sulla formazione continua adottato dallo stesso Ordine professionale con Delib. 25 maggio 2007, per non avere lo stesso assolto l’obbligo formativo in maniera conforme a quanto previsto dall’articolo 9 del regolamento anzidetto.
5.6. Orbene, la questione prospettata dal ricorrente con riguardo al raggiungimento del sessantesimo anno di eta’ ed alla sua rilevanza rispetto alla contestazione circa il mancato assolvimento dell’obbligo formativo a fronte del monte ore fissato dal regolamento sulla formazione professionale dell’Ordine degli Avvocati di Bolzano non e’ preclusa in cassazione (ed e’ quindi deducibile come motivo di ricorso), trattandosi di questione di diritto che non importa nuovi accertamenti di fatto, considerato anche che, con il ricorso al CNF, il (OMISSIS) aveva mantenuto viva e controversa la questione della sussistenza o meno della violazione dell’obbligo formativo (e quindi dell’illiceita’ della condotta), sia pure sotto il profilo della (pretesa) insussistenza dell’obbligo in caso di autoformazione.
5.7. In definitiva, e’ proprio il principio “iura novit curia” che eleva la ricerca del “diritto” a potere-dovere del giudice – arg. Cass. n. 34158/2019, che puo’ porre a fondamento della sua decisione disposizioni e principi di diritto diversi da quelli richiamati dalle parti, purche’ i fatti necessari al perfezionamento della fattispecie ritenuta applicabile coincidano con quelli della fattispecie concreta sottoposta al suo esame – cfr. Cass. n. 30607/2018 -.
6. Occorre a questo punto passare all’esame dell’ulteriore questione concernente il vizio nel quale sarebbe incorsa la decisione impugnata del CNF per non avere fatto applicazione della causa esonerativa dell’obbligo formativo ricadente sull’Avvocato che abbia raggiunto il sessantesimo anno di eta’, introdotta dalla L. n. 247 del 2012, articolo 11, comma 2, in epoca successiva al triennio preso in considerazione nel capo di incolpazione.
6.1. Il tema involge, all’evidenza, la questione della possibilita’ o meno di applicare retroattivamente l’articolo 11, comma 2, L. ult. cit. rispetto alla condotta ascritta nel capo d’incolpazione all’avvocato relativa al non compiuto assolvimento dell’obbligo di formazione nel triennio 2008/2010, antecedente la L. n. 247 del 2012 e le modifiche introdotte successivamente al codice deontologico forense.
6.2. Orbene, per dare risposta al quesito qui prospettato occorre ripercorrere il quadro normativa di riferimento che coinvolge sia la materia degli obblighi di formazione continua degli avvocati, presi in considerazione nel procedimento disciplinare, che le previsioni contenute nel codice deontologico forense vigente al momento della contestazione ed in quello successivamente entrato in vigore.
6.3. Giova muovere dal rilievo che l’obbligo di formazione continua degli avvocati trovava il suo fondamento nel rispetto dei principi fissati dal previgente codice deontologico forense e, in particolare, nell’articolo 12 – principio di competenza – e nell’articolo 13.
6.4. In particolare, quest’ultima disposizione, vigente al momento della contestazione formulata a carico dell’odierno ricorrente, cosi’ recitava: “E’ dovere dell’avvocato curare costantemente la propria preparazione professionale, conservando e accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai settori nei quali svolga l’attivita’. I. L’avvocato realizza la propria formazione permanente con lo studio individuale e la partecipazione a iniziative culturali in campo giuridico e forense. II. E’ dovere deontologico dell’avvocato quello di rispettare i regolamenti del Consiglio Nazionale Forense e del Consiglio dell’ordine di appartenenza concernenti gli obblighi e i programmi formativi”.
6.5. In relazione a tale quadro regolamentare il CNF aveva varato il regolamento per la formazione continua in data 13 luglio 2007.
6.6. Tale strumento normativo, oltre a fissare il regime dei crediti formativi e ad individuare le attivita’ che consentivano l’assolvimento dell’obbligo nel triennio, aveva dedicato l’articolo 5, alle ipotesi di esonero del detto obbligo, chiarendo che: “1. Sono esonerati dagli obblighi formativi, relativamente alle materie di insegnamento, ma fermo l’obbligo di aggiornamento in materia deontologica, previdenziale e di ordinamento professionale, i docenti universitari di prima e seconda fascia nonche’ i ricercatori con incarico di insegnamento. 2. Il Consiglio dell’ordine, su domanda dell’interessato, puo’ esonerare, anche parzialmente determinandone contenuto e modalita’, l’iscritto dallo svolgimento dell’attivita’ formativa, nei casi di gravidanza, parto, adempimento da parte dell’uomo o della donna di doveri collegati alla paternita’ o alla maternita’ in presenza di figli minori; – grave malattia o infortunio od altre condizioni personali; – interruzione per un periodo non inferiore a sei mesi dell’attivita’ professionale o trasferimento di questa all’esterno o altre ipotesi indicate dal Consiglio nazionale forense. Il Consiglio dell’ordine puo’ altresi’ dispensare dall’obbligo formativo, in tutto o in parte, l’iscritto che ne faccia domanda e che abbia superato i 40 anni di iscrizione all’albo, tenendo conto, con decisione motivata, del settore di attivita’, della quantita’ e qualita’ della attivita’ professionale e di ogni altro elemento utile alla valutazione della domanda. 3. L’esonero dovuto ad impedimento puo’ essere accordato limitatamente al periodo di durata dell’impedimento. 4. All’esonero consegue la riduzione dei crediti formativi da acquisire nel corso del triennio, proporzionalmente alla durata dell’esonero, al suo contenuto ed alle sue modalita’, se parziale”.
6.7. Il comma 2, prima parte, dell’articolo 6 del detto regolamento sanciva, poi, il principio che “Costituiscono illecito disciplinare il mancato adempimento dell’obbligo formativo”.
6.8. Quanto alla disciplina transitoria, l’articolo 11 del regolamento ha posto settembre 2007 come data di entrata in vigore dello stesso, stabilendo al comma 3 che “Nel primo triennio di valutazione i crediti formativi da conseguire erano ridotti a venti per chi avesse compiuto entro il 1 settembre 2007 od abbia a compiere entro il 1 settembre 2008 il quarantesimo anno d’iscrizione all’albo ed a cinquanta per ogni altro iscritto, col minimo di 9 crediti per il primo anno formativo, di 12 per il secondo e di 18 per il terzo, dei quali in materia di ordinamento forense, previdenza e deontologia almeno 6 crediti nel triennio formativo”.
6.9. Occorre a questo punto esaminare il regolamento sulla formazione continua adottato dal Consiglio dell’ordine degli avvocati di Bolzano con Delib. 14 dicembre 2007, a cui tenore tutti gli avvocati e i praticanti abilitati iscritti, rispettivamente, all’Albo ed al relativo Registro speciale, hanno l’obbligo deontologico di mantenere e migliorare la propria preparazione professionale, curandone l’aggiornamento. A tal fine, essi hanno il dovere di partecipare alle attivita’ di formazione professionale continua disciplinate dal detto regolamento, secondo le modalita’ ivi indicate – articolo 1.
6.10. Quanto all’obbligo di formazione relativo al triennio successivo all’entrata in vigore del regolamento stesso, l’articolo 9, ha previsto che “Il primo periodo di valutazione della formazione continua decorre dall’1 gennaio 2008. In sede di prima applicazione potranno essere presi in considerazione (ai fini della maturazione dei crediti) anche le partecipazioni ad eventi svolti a decorrere dalla data del 26.5.2007. Nel primo triennio di valutazione a partire dall’entrata in vigore del presente regolamento, i crediti formativi da conseguire sono ridotti a venti per chi abbia compiuto entro il 1 settembre 2007 od abbia a compiere entro il 1 settembre 2008 il quarantesimo anno di iscrizione all’albo ed a cinquanta per ogni altro iscritto, col minimo di 9 crediti per il primo anno formativo, di 12 per il secondo e di 18 per il terzo dei quali in materia di ordinamento forense, previdenza e deontologia almeno 6 crediti nel triennio formativo”.
6.11. Cosi’ fissato il quadro normativo esistente al momento della contestazione formulata nei confronti dell’Avv. (OMISSIS) con la quale si era ipotizzata, da parte del COA di Bolzano, l’inosservanza dell’obbligo formativo in maniera conforme a quanto prescritto dall’articolo 9 del regolamento dello stesso Ordine nel triennio 2008/2010, occorre dare conto delle modifiche introdotte successivamente al codice deontologico forense ed al regime dell’obbligo di formazione continua dell’Avvocato.
6.12. Quanto al primo aspetto, va detto che l’articolo 13 del CDF e’ stato sostituito, per effetto dell’entrata in vigore del nuovo codice deontologico forense, dall’articolo 15 del nuovo CDF, in vigore dal 31 gennaio 2014, che sotto la rubrica Dovere di aggiornamento professionale e di formazione continua cosi’ recita: “L’avvocato deve curare costantemente la preparazione professionale, conservando e accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai settori di specializzazione e a quelli di attivita’ prevalente”.
6.13. In buona sostanza, l’obbligo di formazione continua degli avvocati, gia’ individuato come dovere deontologico all’interno dell’articolo 13 del Codice deontologico forense, imponendo l’osservanza dei regolamenti del CNF e del Consiglio dell’ordine, e’ stato ribadito nell’articolo 15 del nuovo CDF.
6.14. Quanto all’apparato sanzionatorio, l’inosservanza di tale obbligo deontologico e’ punita dal nuovo codice deontologico con la sanzione dell’avvertimento prevista dall’articolo 70, comma 6 dello stesso nuovo CDF, laddove precisa che l’avvocato e’ tenuto a rispettare i regolamenti dei CNF e del Consiglio dell’ordine di appartenenza concernenti gli obblighi e programmi formativi.
6.15. Passando ora alle modifiche concernenti il sistema della formazione professionale degli avvocati, giova ricordare che la L. n. 247 del 2012, articolo 11, che ha modificato l’ordinamento professionale forense, nel prevedere a carico dell’avvocato l’obbligo di formazione continua, ha cosi’ stabilito: “1. L’avvocato ha l’obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale al fine di assicurare la qualita’ delle prestazioni professionali e di contribuire al migliore esercizio della professione nell’interesse dei clienti e dell’amministrazione della giustizia”.
6.16. Ed e’ stato poi dell’articolo 11, comma 2 ult. cit. ad avere introdotto una nuova causa di esonero dall’obbligo formativo che, ai fini del presente giudizio, e’ quella che riguarda espressamente “gli avvocati dopo venticinque anni di iscrizione all’albo o dopo il compimento del sessantesimo anno di eta’”.
6.17. Il comma 3 dello stesso articolo 11 ha poi previsto che “Il CNF stabilisce le modalita’ e le condizioni per l’assolvimento dell’obbligo di aggiornamento da parte degli iscritti e per la gestione e l’organizzazione dell’attivita’ di aggiornamento a cura degli ordini territoriali, delle associazioni forensi e di terzi, superando l’attuale sistema dei crediti formativi”.
6.18. Giova ancora ricordare che con l’articolo 1, comma 3 della stessa legge si e’ disposto che “All’attuazione della presente legge si provvede mediante regolamenti adottati con decreto del Ministro della Giustizia, ai sensi della L. 23 agosto 1988, n. 400, articolo 17, comma 3, entro due anni dalla data della sua entrata in vigore, previo parere del Consiglio nazionale forense (CNF) e, per le sole materie di interesse di questa, della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense”.
6.19. Il Regolamento sulla formazione continua n. 6/2014 reso dal CNF, entrato in vigore 11 gennaio 2015, ha poi fissato le regole precise per il conteggio dei crediti – cfr. articolo 12, comma 5, ove si prevede che “Ogni anno l’iscritto deve conseguire almeno n. 15 Crediti Formativi, di cui n. 3 Crediti Formativi nelle materie obbligatorie. E’ consentita la compensazione dei Crediti Formativi maturati solo nell’ambito del triennio formativo e nella misura massima di n. 5 Crediti Formativi per anno. La compensazione puo’ essere operata tra annualita’ consecutive all’interno del medesimo triennio formativo. La compensazione e’ esclusa per la materia di deontologia ed etica professionale” – ed, in linea con la previsione di cui alla L. n. 247 del 2012, articolo 11, comma 3, concernente l’esonero dell’obbligo di formazione, ha ribadito con l’articolo 15, per quel che ancora qui rileva, che “Sono esentati dall’obbligo di formazione… gli avvocati dopo venticinque anni di iscrizione all’albo o dopo il compimento del sessantesimo anno di eta’”.
6.20. Cosi’ chiarito il complesso quadro normativo di riferimento, occorre a questo punto verificare se le modifiche introdotte dalla L. n. 247 del 2012 e dal regolamento CNF n. 6/2014 in punto di previsione della nuova causa di esonero dall’obbligo di formazione possano trovare applicazione rispetto a condotte relative all’obbligo formativo svoltesi in epoca anteriore alla loro approvazione.
6.21. Sul punto giova ricordare che la L. n. 247 del 2012, articolo 3, commi 3 e 4, ha previsto che “L’avvocato esercita la professione uniformandosi ai principi contenuti nel codice deontologico emanato dal CNF ai sensi dell’articolo 35, comma 1, lettera d) e articolo 65, comma 5. Il codice deontologico stabilisce le norme di comportamento che l’avvocato e’ tenuto ad osservare in via generale e, specificamente, nei suoi rapporti con il cliente, con la controparte, con altri avvocati e con altri professionisti. Il codice deontologico espressamente individua fra le norme in esso contenute quelle che, rispondendo alla tutela di un pubblico interesse al corretto esercizio della professione, hanno rilevanza disciplinare. Tali norme, per quanto possibile, devono essere caratterizzate dall’osservanza del principio della tipizzazione della condotta e devono contenere l’espressa indicazione della sanzione applicabile… Il codice deontologico entra in vigore decorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale”.
6.22. L’articolo 65, comma 1 L. ult. cit. ha poi previsto che “Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti nella presente legge, si applicano se necessario e in quanto compatibili le disposizioni vigenti non abrogate, anche se non richiamate”, mentre dello stesso articolo 65, comma 5, ha disposto che “Le norme contenute nel codice deontologico si applicano anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore, se piu’ favorevoli per l’incolpato”.
6.23. Si pone, dunque, il problema di stabilire se la previsione concernente l’esonero dall’obbligo formativo per gli ultrasessantenni possa essere applicata retroattivamente ai procedimenti riguardanti la verifica del rispetto dell’obbligo formativo del difensore relativo a periodi precedenti rispetto a quelli disciplinati dalla L. n. 247 del 2012 e dal regolamento CNF n. 6/2014.
6.24. A tale quesito occorre dare risposta positiva, dovendosi ritenere applicabile al presente giudizio la disciplina transitoria di cui dell’articolo 65, comma 5 L. ult. cit..
6.25. Ed invero, queste Sezioni Unite, in linea con quanto affermato in precedenza da Cass., S.U., 16 febbraio 2015, n. 3023, hanno avuto modo di precisare che la L. n. 247 del 2012, articolo 65, comma 5, e’ dedicato al nuovo codice deontologico, sicche’, lungi dall’investire l’intero impianto dell’ordinamento professionale disciplinare, esso si rivela univocamente improntato a regolare esclusivamente la successione nel tempo delle norme del previgente e di quelle dell'(allora) emanando nuovo codice deontologico (e delle ipotesi incriminatrici a esse rispettivamente correlate) – Cass., S.U., 18 aprile 2018, n. 9558.
6.26. Piu’ recentemente Cass., S.U., 24 luglio 2018, n. 19653 ha ribadito che la norma di cui al suindicato articolo 65, e’ volta a regolare la successione tra le norme del vecchio e del nuovo Codice deontologico, e quindi delle fattispecie incriminatrici e delle correlative sanzioni di natura amministrativa applicabili, laddove per gli istituti regolati da fonte diversa dal Codice deontologico, e in particolare dalla legge, “resta operante il criterio generale dell’irretroattivita’ delle norme in tema di sanzioni amministrative”, attesa la scelta discrezionale del legislatore volta a “potenziare l’efficacia dissuasiva della sanzione, eliminando per il trasgressore ogni aspettativa di evitare la sanzione grazie a possibili mutamenti legislativi (Corte Cost. 20 luglio 2016, n. 193)” (cfr. Cass., S.U., 18 aprile 2018, n. 9558).
6.27. Orbene, la disposizione di cui alla L. n. 247 del 2012, ricordato articolo 11, comma 2 – ribadita quanto all’esonero dell’obbligo di formazione continua per gli avvocati ultrasessantenni, dall’articolo 15 del Regolamento sulla formazione continua CNF n. 6/2015, incidendo sulla configurazione dell’obbligo formativo dell’avvocato in maniera innovativa rispetto alla disciplina originariamente prevista e regolata sulla base del regolamento della formazione professionale del COA di Bolzano, attiene sicuramente all’applicazione retroattiva di norma piu’ favorevole rispetto alle cause di esonero dell’obbligo formativo previste dal regolamento per la formazione continua adottato dal COA di Bolzano con Delib. 25 maggio 2007, per il periodo compreso nel triennio 2008/2010, andando a diversamente conformare, in senso meno ampio che in precedenza, l’obbligo di formazione continua nei riguardi dell’avvocato che abbia raggiunto il sessantesimo anno di eta’.
6.28. Tale conclusione e’, peraltro, in linea non solo con quanto ritenuto dal CNF – cfr. parere CNF 25 ottobre 2017 n. 97, sent. n. 155/2018 e CNF sent. n. 123/2015 – ma con la stessa pronunzia qui esaminata che aveva ritenuto applicabile la L. n. 247 del 2012, articolo 65, comma 5, nella parte in cui “ha esteso alle sanzioni disciplinari il canone penalistico del favor rei”, irrogando all’Avv. (OMISSIS) la sanzione dell’avvertimento.
6.29. Orbene, sulla base del quadro normativo di riferimento sopra riportato deve ritenersi che l’introduzione della causa di esonero prevista dalla L. n. 247 del 2012, articolo 11, comma 2, incidendo sugli obblighi di formazione professionale fissati dal codice deontologico sia nella versione vigente al momento della contestazione che in quella successiva – ritenuta applicabile dal CNF in relazione all’operativita’ della L. n. 247 del 2012, articolo 65, comma 5 – avrebbe dovuto essere esaminata dal giudice disciplinare, in quanto quest’ultimo non doveva compiere alcun accertamento di fatti diversi da quelli prospettati dal ricorrente e l’eta’ dello stesso emergeva dagli atti in possesso del CNF, oltre che dall’intestazione della sentenza, riportante la data di nascita dell’Avv. (OMISSIS) – 22.11.1950, e dal codice fiscale dello stesso.
6.30. Ha dunque errato il CNF nel non fare applicazione della disposizione normativa di cui alla L. n. 241 del 2017, articolo 11, comma 2, che, in quanto destinata a regimentare in maniera innovativa e piu’ favorevole per l’incolpato l’obbligo formativo imposto all’avvocato, dalla cui inosservanza deriva la violazione dell’articolo 15 del codice deontologico forense in vigore dal 31 gennaio 2014, era invece destinata a trovare immediata applicazione in forza della norma transitoria prevista dalla L. n. 247 del 2012, articolo 65, comma 5.
6.31. Resta soltanto da aggiungere che non spetta a queste Sezioni Unite in questa sede verificare l’incidenza della previsione contenuta nella L. n. 247 del 2012, articolo 11, comma 2, sull’obbligo di formazione continua determinato dal regolamento dell’Ordine di Bolzano e dalle disposizioni successive se piu’ favorevoli all’incolpato, poiche’ sul punto e’ mancata qualunque statuizione da parte del CNF.
6.32. Ferma, dunque, l’applicabilita’ della predetta causa di esonero, spetta al CNF valutare in quale misura il sopravvenire della detta causa nel corso del triennio incida sui crediti formativi minimi da conseguire nelle prime due annualita’ del triennio.
7. Sulla base di tali considerazioni puo’ essere fissato il seguente principio di diritto:
La causa di esonero introdotta dalla L. 31 dicembre 2012, n. 247, articolo 11, comma 2 e conseguente al raggiungimento del sessantesimo anno di eta’, incidendo in maniera innovativa e piu’ favorevole sull’obbligo deontologico di formazione continua dell’avvocato e sul connesso dovere deontologico, si applica anche al procedimento disciplinare nel quale si contesti l’inosservanza dell’obbligo di formazione continua dell’avvocato in relazione a periodi precedenti l’entrata in vigore della medesima disposizione, in quanto trova applicazione il regime transitorio di cui alla L. n. 247 del 2012, articolo 65, comma 5, nella parte in cui prevede che “Le norme contenute nel codice deontologico si applicano anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore, se piu’ favorevoli per l’incolpato”.
8. In conformita’ a tali considerazioni, va dichiarata l’inammissibilita’ del ricorso proposto nei confronti del CNF e del Ministro della Giustizia e, in accoglimento del primo motivo di ricorso, disatteso il secondo, la decisione impugnata va cassata con rinvio al Consiglio Nazionale Forense in diversa composizione.
9. Ricorrono giusti motivi per dichiarare irripetibili le spese del procedimento di legittimita’, atteso l’accoglimento soltanto parziale del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso proposto nei confronti del CNF e del Ministro della Giustizia.
Accoglie il primo motivo di ricorso, rigetta il secondo. Cassa la decisione impugnata e rinvia al Consiglio Nazionale Forense in diversa composizione.
Dichiara irripetibili le spese del procedimento di legittimita’.

 

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