La consulenza di parte costituisce una semplice allegazione difensiva di carattere tecnico

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|9 aprile 2021| n. 9483.

La consulenza di parte, ancorché confermata sotto il vincolo del giuramento, costituisce una semplice allegazione difensiva di carattere tecnico, priva di autonomo valore probatorio, con la conseguenza che il giudice di merito, ove di contrario avviso, non è tenuto ad analizzarne e a confutarne il contenuto, quando ponga a base del proprio convincimento considerazioni con esso incompatibili e conformi al parere del proprio consulente.

Ordinanza|9 aprile 2021| n. 9483

Data udienza 11 novembre 2020

Integrale

Tag/parola chiave: Mutuo con garanzia reale – Accollo per la somma residua – Eccesso di motivazione dell’ordinanza ex art. 348 bis cpc – Irrilevanza – Valore della consulenza di parte

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COSENTINO Antonello – Presidente

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 28488 – 2019 R.G. proposto da:
(OMISSIS) s.r.l. – p.i.v.a. (OMISSIS) – in persona del legale rappresentante pro tempore, (OMISSIS) s.r.l. – p.i.v.a. (OMISSIS) – in persona del legale rappresentante pro tempore, (OMISSIS) s.r.l. – p.i.v.a. (OMISSIS) – in persona del legale rappresentante pro tempore, (OMISSIS) – c.f. (OMISSIS) – (OMISSIS) – c.f. (OMISSIS) – rappresentati e difesi in virtu’ di procura speciale in calce al ricorso dall’avvocato (OMISSIS) ed elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS).
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS) s.p.a. – c.f. (OMISSIS) – in persona del procuratore speciale (OMISSIS), giusta atto a rogito notar (OMISSIS) del (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) che disgiuntamente e congiuntamente all’avvocato professor (OMISSIS) ed all’avvocato (OMISSIS) la rappresenta e difende in virtu’ di procura speciale in calce al controricorso.
– controricorrente –
“avverso l’Ordinanza emessa da Corte d’Appello di Milano n. 2937/2019 resa il 24/7 e notificata il 25/07/2019, (…)” (cosi’ ricorso, pag. 1);
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11 novembre 2020 dal consigliere Dott. Luigi Abete.

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

1. Con atto notificato il 10.5.2016 la “(OMISSIS)” s.r.l., la ” (OMISSIS)” s.r.l., la “Immobiliare (OMISSIS)” s.r.l., (OMISSIS) e (OMISSIS) citavano a comparire dinanzi al Tribunale di Busto Arsizio la ” (OMISSIS)” s.p.a. (ora ” (OMISSIS)” s.p.a.).
Esponevano che la “(OMISSIS)” s.r.l. aveva stipulato con l’istituto di credito convenuto in data 3.4.2006 un contratto di mutuo assistito da garanzia reale a tasso variabile dell’importo di Euro 2.300.000,00, poi ridotto ad Euro 2.225.000,00, e frazionato con accollo da parte di “Immobiliare (OMISSIS)” s.r.l. per Euro 500.000,00 e da parte di ” (OMISSIS)” s.r.l. per il residuo.
Esponevano che la ” (OMISSIS)” s.r.l. nel settembre del 2014 aveva sospeso il pagamento delle rate pattuite in considerazione dell’esorbitanza delle somme richieste a titolo di interessi dall’istituto bancario convenuto.
Esponevano in particolare che il quantum del residuo credito, da conteggio dell’istituto convenuto, ammontava ad Euro 344.854,00; che viceversa erano stati corrisposti interessi ben superiori a quanto ex adverso preteso.
Chiedevano dichiararsi la nullita’ del contratto di mutuo in data 3.4.2006 per indeterminatezza delle pattuizioni relative agli interessi ovvero, in subordine, per il carattere usurario degli interessi.
2. Resisteva la ” (OMISSIS)” s.p.a. Instava per il rigetto delle avverse domande.
3. Espletata la c.t.u. all’uopo disposta, con sentenza n. 229/2019 l’adito tribunale, alla stregua dei condivisi, siccome congrui ed ineccepibili, esiti della consulenza tecnica, rigettava le domande tutte di parte attrice e condannava in solido gli attori alle spese di lite.
4. Proponevano appello la “(OMISSIS)” s.r.l., la ” (OMISSIS)” s.r.l., la ” (OMISSIS)” s.r.l., (OMISSIS) e (OMISSIS).
Resisteva la ” (OMISSIS)” s.p.a.
5. Con ordinanza n. 2937 dei 3/24.7.2019 la Corte d’Appello di Milano dichiarava inammissibile il gravame ai sensi degli articoli 348 bis e 348 ter c.p.c. e condannava in solido gli appellanti alle spese del grado.
6. Hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, la “(OMISSIS)” s.r.l., la ” (OMISSIS)” s.r.l., la “Immobiliare (OMISSIS)” s.r.l., (OMISSIS) e (OMISSIS).
La ” (OMISSIS)” s.p.a. ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso.
7. Il relatore ha formulato ex articolo 375 c.p.c., n. 5), proposta di inammissibilita’ del ricorso; il presidente ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c., comma 1, ha fissato l’adunanza in camera di consiglio.
8. I ricorrenti hanno depositato memoria.
Del pari ha depositato memoria la controricorrente.
9. Con il primo motivo e con il secondo motivo i ricorrenti denunciano ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullita’ della sentenza ai sensi dell’articolo 132 c.p.c., n. 4.
Deducono che sono state recepite le incompiute, immotivate e contraddittorie conclusioni del c.t.u.
10. Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullita’ della sentenza ai sensi dell’articolo 132 c.p.c., n. 4 e la violazione dell’articolo 116 c.p.c.; ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di fatto decisivo.
Deducono che le osservazioni del loro consulente tecnico sono rimaste senza alcun riscontro.
11. Si premette che il collegio appieno condivide la proposta del relatore, che ben puo’ essere reiterata in questa sede.
Si e’ anticipato che i ricorrenti – segnatamente – a seguito della notificazione del decreto presidenziale e della proposta hanno provveduto al deposito di memoria ex articolo 380 bis c.p.c., comma 2.
E nondimeno le argomentazioni di cui alla memoria dei ricorrenti – ancorate essenzialmente al rilievo per cui l’ordinanza della Corte di Milano “mascheri in realta’ una sentenza” (cosi’ memoria dei ricorrenti, pag. 14), le cui motivazioni, giacche’ “sostitutive di quanto si trova nella sentenza di primo grado” (cosi’ memoria dei ricorrenti, pag. 17), rendono inapplicabile il disposto dell’articolo 348 ter c.p.c. (cosi’ memoria dei ricorrenti, pag. 16) – non esplicano, si dira’, peculiare valenza.
12. I motivi di ricorso – da disaminare contestualmente siccome significativamente connessi – sono dunque inammissibili.
13. Si osserva innanzitutto che innegabilmente la Corte d’Appello di Milano con l’ordinanza in data 3/24.7.2019 ha espressamente dichiarato inammissibile l’appello ai sensi dell’articolo 348 bis c.p.c., comma 1 e dell’articolo 348 ter c.p.c., comma 1, atteso che “l’impugnazione non presenta alcuna ragionevole probabilita’ di accoglimento” (cfr. ordinanza, pag. 9).
14. Si osserva inoltre che innegabilmente la “(OMISSIS)” s.r.l., la ” (OMISSIS)” s.r.l., la “Immobiliare (OMISSIS)” s.r.l., (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno esperito ricorso per cassazione non gia’ avverso la statuizione di prime cure, id est avverso la sentenza n. 229/2019 del Tribunale di Busto Arsizio, cosi’ come avrebbero dovuto ai sensi dell’articolo 348 ter c.p.c., comma 3, bensi’ avverso l’ordinanza della Corte di Milano.
Depongono univocamente in tal senso l’incipit del ricorso (“avverso l’Ordinanza emessa da Corte d’Appello di Milano n. 2937/2019 resa il 24/7 e notificata il 25/07/2019, (…)”: cosi’ ricorso, pag. 1) ed i reiterati riferimenti alla motivazione dell’ordinanza della corte milanese rinvenibili nel corpo del ricorso (“la Corte scrive: (…)” cosi’ ricorso, pag. 10; “questa difesa non condivide le osservazioni espresse dai Giudici dell’Appello”: cosi’ ricorso, pag. 10; “ossia la Corte ha valutato (…)”: cosi’ ricorso, pag. 11; “la Corte (…) non ha colto la portata dell’obbiezione”: cosi’ ricorso, pag. 12).
15. Vero e’, certo, che non e’ esclusa a priori la ricorribilita’ per cassazione dell’ordinanza di inammissibilita’ dell’appello resa ai sensi dell’articolo 348 bis c.p.c., comma 1 e dell’articolo 348 c.p.c., comma 1 ter.
E tuttavia non solo si e’ chiarito che l’ordinanza anzidetta e’ ricorribile per cassazione, ai sensi dell’articolo 111 Cost., comma 7, limitatamente ai vizi suoi propri costituenti violazioni della legge processuale (quali, per mero esempio, l’inosservanza delle specifiche previsioni di cui all’articolo 348 bis c.p.c., comma 2 ed all’articolo 348 ter c.p.c., comma 1, primo periodo, e comma 2, primo periodo), purche’ compatibili con la logica e la struttura del giudizio ad essa sotteso (cfr. Cass. sez. un. 2.2.2016, n. 1914).
Ma si e’ specificato ulteriormente che non costituisce vizio proprio dell’ordinanza pronunciata ai sensi dell’articolo 348 bis c.p.c., deducibile come motivo di ricorso per cassazione, la circostanza che il giudice di appello abbia motivato diffusamente le ragioni per le quali l’appello non aveva ragionevole probabilita’ di accoglimento, posto che l’eccesso motivazionale non puo’ essere causa di nullita’ di un provvedimento giudiziario, e tanto meno dell’ordinanza ex 348 bis c.p.c., sia perche’ non nuoce al soccombente, sia perche’ non impedisce il raggiungimento dello scopo (cfr. Cass. (ord.) 19.2.2019, n. 4870; cfr. altresi’ Cass. 19.9.2019, n. 23334, secondo cui l’ordinanza di inammissibilita’ dell’appello ex articolo 348 bis c.p.c. non e’ impugnabile con ricorso per cassazione quando confermi le statuizioni di primo grado, pur se attraverso un percorso argomentativo “parzialmente diverso” da quello seguito nella pronuncia impugnata, non configurandosi, in tale ipotesi, una decisione fondata su una ratio decidendi autonoma e diversa ne’ sostanziale ne’ processuale).
Su tale scorta quindi sia i rilievi gia’ riferiti di cui alla memoria dei ricorrenti sia gli ulteriori rilievi di cui alla medesima memoria (“anche questa motivazione non si trova ne’ nella sentenza di Busto Arsizio neppure nella c.t.u.”: cosi’ memoria dei ricorrenti, pag. 15; “troviamo delle (nuove) motivazioni solo nell’ordinanza filtro”: cosi’ memoria dei ricorrenti, pag. 16; “le nuove motivazioni offerte nell’ordinanza filtro (…)”: cosi’ memoria dei ricorrenti, pag. 17) non meritano alcun seguito.
16. In ogni caso non puo’ non darsi atto che i ricorrenti contestano la valenza concludente degli esiti della consulenza tecnica d’ufficio in rapporto alla reale effettiva portata della clausola contrattuale in tema di interessi ed alla luce delle osservazioni – rimaste, assumono, prive di riscontro – del consulente di parte. E da siffatte premesse desumono la contraddittorieta’ dell’ordinanza della corte lombarda (cfr. ricorso, pagg. 10 e 11).
E tuttavia, in questi termini, non puo’ che osservasi quanto segue.
17. In primo luogo il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non integra alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ne’ in quello del precedente n. 4, disposizione che – per il tramite dell’articolo 132 c.p.c., n. 4, – da’ rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892; Cass. (ord.) 26.9.2018, n. 23153).
18. In secondo luogo la consulenza di parte, ancorche’ confermata sotto il vincolo del giuramento, costituisce una semplice allegazione difensiva di carattere tecnico, priva di autonomo valore probatorio, con la conseguenza che il giudice di merito, ove di contrario avviso, non e’ tenuto ad analizzarne e a confutarne il contenuto, quando ponga a base del proprio convincimento considerazioni con esso incompatibili e conformi al parere del proprio consulente (cfr. Cass. 29.1.2010, n. 2063; cfr. Cass. 11.7.1983, n. 4712, secondo cui il giudice di merito puo’ disattendere senza particolare confutazione la consulenza tecnica di parte, fondando il suo convincimento su considerazioni che ne escludono obiettivamente l’attendibilita’; Cass. 18.4.2001, n. 5687).
Ben vero la corte di merito ha – tra l’altro – debitamente puntualizzato che “la difficolta’ incontrata dal c.t.u. deriva, per sua espressa indicazione, dall’insufficienza della documentazione prodotta in causa (…) documentazione che senz’altro era onere dell’appellante produrre a sostegno delle proprie doglianze” (cosi’ ordinanza della corte d’appello, pag. 6).
19. Infine, nel vigore del nuovo testo dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – al di la’ dell’ipotesi del “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili”, insussistente nel caso de quo – non e’ piu’ configurabile il vizio di contraddittoria motivazione della sentenza, atteso che la norma suddetta attribuisce rilievo solo all’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, non potendo neppure ritenersi che il vizio di contraddittoria motivazione sopravviva come ipotesi di nullita’ della sentenza ai sensi del n. 4 del medesimo articolo 360 c.p.c. (cfr. Cass., (ord.) 6.7.2015, n. 13928).
20. In dipendenza della declaratoria di inammissibilita’ del ricorso i ricorrenti vanno in solido condannati a rimborsare alla controricorrente le spese del presente giudizio di legittimita’. La liquidazione segue come da dispositivo.
21. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, si da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, con vincolo solidale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica cit., articolo 13, comma 1, se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315).

P.Q.M.

 

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