L’obbligo del singolo condomino di contribuire in misura proporzionale al valore della sua unità immobiliare alle spese necessarie per la manutenzione e riparazione delle parti comuni dell’edificio trova la sua fonte nella comproprietà delle parti comuni dell’edificio.

Corte di Cassazione, sezione sesta civile, Ordinanza 28 maggio 2018, n. 13293.

La massima estrapolata:

L’obbligo del singolo condomino di contribuire in misura proporzionale al valore della sua unità immobiliare alle spese necessarie per la manutenzione e riparazione delle parti comuni dell’edificio trova la sua fonte nella comproprietà delle parti comuni dell’edificio.

Ordinanza 28 maggio 2018, n. 13293

Data udienza 15 marzo 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 5226/2017 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SAS, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1041/2016 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositata il 02/11/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/03/2018 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
(OMISSIS) propone ricorso per cassazione articolato in unico motivo (violazione e falsa applicazione degli articoli 40 e 41 c.p.c.) avverso la sentenza della Corte d’Appello di Brescia n. 1041/2016 del 2 novembre 2016, che, riformando la decisione di primo grado resa dal Tribunale di Bergamo in data 25 maggio 2012, ha rigettato la domanda proposta dallo stesso (OMISSIS) nei confronti della (OMISSIS) s.a.s., volta al rimborso della somma di Euro 8.549,07, anticipata per il rifacimento del tetto e della facciata del complesso immobiliare sito in (OMISSIS), composto da unita’ immobiliari di proprieta’ del (OMISSIS) e della societa’ convenuta.
La (OMISSIS) s.a.s., resiste con controricorso.
La Corte d’Appello di Brescia ha escluso che potesse essere invocata dal (OMISSIS) l’applicazione dell’articolo 1134 c.c., in quanto l’urgenza dell’intervento di manutenzione delle parti comuni dell’edificio condominiale era stata determinata da un incendio sviluppatosi nella notte tra il (OMISSIS) conseguente al surriscaldamento della canna fumaria posta all’interno di appartamento di proprieta’ dello stesso (OMISSIS). Tale surriscaldamento della canna fumaria, per quanto accertato gia’ dal Tribunale di Bergamo, era stato provocato da un non adeguato utilizzo di una stufa a legna. Essendo la responsabilita’ dell’incendio attribuibile al (OMISSIS), a carico dello stesso devono porsi, per la Corte di Brescia, tutte le conseguenze patrimoniali della sua condotta, visto che l’intervento di rifacimento del tetto e della facciata risultava a sua volta da attribuire causalmente (anche per le risultanze del verbale dei Vigili del Fuoco intervenuti sul luogo) all’incendio stesso, che aveva intaccato le travi di legno della copertura, rendendola pericolante.
L’unico motivo di ricorso deduce la violazione e falsa applicazione degli articoli 40 e 41 c.p., circa l’applicazione del principio del neminem laedere e la ricostruzione del rapporto di causalita’ fatte dalla Corte d’Appello.
La controricorrente (OMISSIS) s.a.s. eccepisce l’inammissibilita’ del ricorso per la novita’ delle censure proposte, ovvero ex articolo 360 bis c.p.c., n. 1, e comunque ne prospetta l’infondatezza.
Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere rigettato per manifesta infondatezza, con la conseguente definibilita’ nelle forme di cui all’articolo 380 bis c.p.c., in relazione all’articolo 375 c.p.c., comma 1, n. 5), il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.
Le parti hanno presentato memorie ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c..
L’unico motivo di ricorso denuncia la violazione o falsa applicazione di norme di diritto (articoli 40 e 41 c.p.), ma non censura un’erronea ricognizione da parte del provvedimento impugnato della fattispecie astratta, quanto soltanto allega un’erronea ricognizione della fattispecie concreta, causata, a dire del ricorrente, dalla cattiva valutazione delle risultanze probatorie di causa, la quale inerisce alla tipica attivita’ del giudice di merito ed e’ censurabile unicamente per omesso esame di fatto decisivo e controverso ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
Il ricorrente critica, invero, l’accertamento del nesso di causalita’ materiale tra il verificarsi dell’incendio nella sua proprieta’ esclusiva e l’evento dannoso che ha pregiudicato il tetto e la facciata dell’edificio. Tale profilo, tuttavia, ha formato oggetto di un esauriente apprezzamento di fatto della Corte d’Appello. La sentenza impugnata spiega compiutamente come l’urgenza dell’intervento di manutenzione costituisse sequenza possibile, ed anzi verosimile, dell’incendio del 28 febbraio 2008, secondo una relazione di causalita’ adeguata, sicche’ alcuna inosservanza degli articoli 40 e 41 e’ ravvisabile.
Ma l’infondatezza del primo motivo discende radicalmente da altra considerazione. Il presente giudizio non ha ad oggetto l’individuazione dei danni che (OMISSIS) debba risarcire alla (OMISSIS) s.a.s., quando la sussistenza di un diritto del condomino (OMISSIS) ad essere rimborsato di spese fatte per le cose comuni di sua iniziativa.
Ora, anche nel caso di condominio minimo, cioe’ di condominio composto da due soli partecipanti (quale risulta quello per cui e’ causa), la spesa autonomamente sostenuta da uno di essi e’ rimborsabile soltanto nel caso in cui abbia i requisiti dell’urgenza, ai sensi dell’articolo 1134 c.c. (testo previgente alla modifica operata con la legge n. 220/2012). Ai fini dell’applicabilita’ dell’articolo 1134 c.c., va dunque considerata urgente non solo la spesa che sia giustificata dall’esigenza di manutenzione, quanto la spesa la cui erogazione non possa essere differita, senza danno o pericolo, fino a quando l’amministratore o l’assemblea dei condomini possano utilmente provvedere. Cio’ vale anche per i condomini composti da due soli partecipanti, la cui assemblea si costituisce validamente con la presenza di tutti e due i condomini e all’unanimita’ decida validamente. Se non si raggiunge l’unanimita’ e non si decide, poiche’ la maggioranza non puo’ formarsi in concreto, diventa necessario ricorrere all’autorita’ giudiziaria, come previsto dagli articoli 1139 e 1105 c.c. (Cass. Sez. 2, 12/10/2011, n. 21015; Cass. Sez. U, 31/01/2006, n. 2046). Peraltro, l’obbligo del singolo condomino di contribuire in misura proporzionale al valore della sua unita’ immobiliare alle spese necessarie per la manutenzione e riparazione delle parti comuni dell’edificio trova la sua fonte nella comproprieta’ delle parti comuni dell’edificio. Ove l’esigenza di manutenzione e riparazione delle parti comuni dell’edificio derivi, invece, dalla specifica condotta illecita attribuibile ad un condomino (come nella specie accertato in fatto dalla Corte di Brescia), tale condotta fa sorgere soltanto a carico di quest’ultimo l’obbligo di risarcire il danno complessivamente prodotto ex articolo 2043 c.c., e non anche l’obbligo degli altri partecipanti di contribuire alle spese ai sensi dell’articolo 1123 c.c. e ss. (Cass. Sez. 3, 08/11/2007, n. 23308; Cass. Sez. 2, 12/04/1999, n. 3568). Ne consegue che non puo’ comunque spettare al condomino alcun diritto al rimborso della spesa affrontata per conservare la cosa comune, ai sensi dell’articolo 1134 c.c., ove l’esigenza di manutenzione e riparazione della stessa abbia trovato la sua causa in una specifica condotta illecita a lui attribuibile, e le opere fatte eseguire dal singolo abbiano percio’ dato luogo ad una forma di risarcimento del danno in forma specifica.
Il ricorso va percio’ rigettato e il ricorrente va condannato a rimborsare alla controricorrente le spese del giudizio di cassazione.
Sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, che ha aggiunto il comma 1-quater all’articolo 13, del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 – dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

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