Legittima la notifica dell’avviso di liquidazione IRPEF nei confronti dei soci della società di persone cancellata dal registro delle imprese.

Corte di cassazione, sezione tributaria, Ordinanza 28 maggio 2018, n. 13322.

La massima estrapolata

Legittima la notifica dell’avviso di liquidazione IRPEF nei confronti dei soci della società di persone cancellata dal registro delle imprese.

Ordinanza 28 maggio 2018, n. 13322

Data udienza 12 aprile 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 5518-2017 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE;
– intimata –
avverso la sentenza n. 7055/29/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 19/07/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/04/2018 dal Consigliere Dott. MAURO MOCCI.
RILEVATO
che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’articolo 380 bis c.p.c. delibera di procedere con motivazione semplificata;
che (OMISSIS) propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania che aveva accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Napoli. Quest’ultima aveva accolto l’impugnazione del contribuente contro un avviso di accertamento IRPEF, relativo all’anno 2007.
CONSIDERATO
che il ricorso e’ affidato ad un unico motivo, col quale, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3), si deduce la violazione e falsa applicazione dell’articolo 2495 c.c.;
che la CTR, dopo aver affermato che l’estinzione della societa’ non avrebbe comportato l’estinzione delle obbligazioni della medesima, per il subentro dei soci, aveva pero’ erroneamente concluso che l’obbligazione sarebbe sorta direttamente in capo al ricorrente, avendo quest’ultimo, in qualita’ di socio, percepito in proporzione la sua quota di reddito;
che l’errore sarebbe dunque consistito nel ritenere l’accertamento a carico della societa’ estinta il presupposto logico-giuridico per il successivo atto di accertamento nei confronti del socio;
che l’intimata non ha resistito;
che il motivo deve essere disatteso;
che, infatti, la CTR da atto che l’avviso impugnato era stato notificato alla societa’ (OMISSIS) s.a.s. nell’anno 2012, successivamente alla cancellazione della medesima dal registro delle imprese (8 gennaio 2008), ma afferma che il suddetto avviso era stato notificato anche al (OMISSIS), quale socio illimitatamente responsabile, tant’e’ che quest’ultimo aveva depositato una richiesta di accertamento con adesione;
che in questa ipotesi, pertanto, seppure in presenza dell’estinzione della societa’, ormai priva della capacita’ di stare in giudizio, opera un fenomeno di tipo successorio, in forza del quale i rapporti obbligatori facenti capo all’ente non si estinguono ma si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono, a seconda del regime giuridico dei debiti sociali cui erano soggetti “pendente societate”, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente (Sez. U, n. 6070 del 12/03/2013; Sez. 6-5 n. 10980 del 05/05/2017);
che, conseguentemente, e’ legittima la notifica dell’avviso di liquidazione ad una societa’ di persone cancellata dal registro delle imprese, eseguita nei confronti dei soci della medesima per farne valere la responsabilita’ anche solidale, in quanto, sebbene la cancellazione non determini l’estinzione dell’ente se e fino a quando permangano debiti sociali, all’obbligazione della societa’ si aggiunge, secondo il disposto dell’articolo 2312 c.c., comma 2, quella dei singoli soci, quale ulteriore garanzia per i creditori insoddisfatti;
che le affermazioni della CTR appaiono coerenti con i principi di cui sopra;
che al rigetto del ricorso non segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore della controricorrente, stante la mancata attivita’ difensiva di quest’ultima;
che, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.
Motivazione semplificata.

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