Il giudice investito della richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere con altra misura meno afflittiva

Corte di Cassazione, sezione penale, Sentenza 19 giugno 2019, n. 27272.

La massima estrapolata:

In tema di misure cautelari personali, il giudice investito della richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere con altra misura meno afflittiva, è chiamato a valutare l’adeguatezza di quest’ultima rispetto alle esigenze di prevenzione di cui all’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. anche in relazione alla prognosi di spontaneo adempimento degli obblighi e delle prescrizioni eventualmente ad essa collegati, avendo particolare riguardo alla pericolosità sociale dell’indagato. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che correttamente i giudici di merito avessero disatteso l’istanza di sostituzione della misura carceraria con quella degli arresti domiciliari avanzata da un soggetto accusato di riciclaggio in considerazione dell’evidente protrazione della condotta, svolta con stabilità e professionalità, e del collegamento del predetto con complici operanti in territorio estero). 

Sentenza 19 giugno 2019, n. 27272

Data udienza 17 maggio 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CRESCIENZO Ugo – Presidente

Dott. MANTOVANO Alfredo – Consigliere

Dott. ALMA Marco Mar – Consigliere

Dott. PARDO Ignazio – Consigliere

Dott. COSCIONI G. – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 04/03/2019 del TRIB. LIBERTA’ di ROMA;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE COSCIONI;
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Franca ZACCO, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilita’ dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 4 marzo 2019, il Tribunale del riesame di Roma confermava l’applicazione della misura della custodia cautelare in carcere per (OMISSIS) e (OMISSIS), indagati per il reato di cui agli articoli 110-648 bis c.p..
1.1 Avverso la predetta ordinanza ricorre per cassazione il difensore di (OMISSIS), chiedendone l’annullamento. Al riguardo censura l’ordinanza impugnata nella parte in cui non aveva accolto la richiesta di (OMISSIS) di poter sostituire la misura della custodia in carcere con altra misura meno afflittiva, o quanto meno con quella degli arresti domiciliari, per l’assenza di documentazione idonea (secondo il Tribunale l’abitazione indicata mancava di documentazione che ne specificasse il titolo della disponibilita’ concessa dal proprietario ed era stata indicata in modo erroneo).
1.2 Il difensore deduce che le esigenze cautelari erano state ritenute sussistenti sulla base di un generico riferimento al contesto ed alla modalita’ della condotta in alcun modo sintomatici di elevata pericolosita’, che sarebbe stata svolta con una suggestiva ma solo ipotizzabile stabilita’ e professionalita’, eventualmente attribuibile solo ai soggetti di nazionalita’ straniera coinvolti nel reato; tra l’altro, (OMISSIS) era da considerarsi ai margini della condotta accertata, non essendo stato individuato nell’atto di porre in essere condotte delittuose; il pericolo di reiterazione del reato era stato quindi invocato in forma meramente assertiva, non considerandosi evenienze quali la stato di incensuratezza o l’assenza di concreti accertamenti in merito alla effettiva realizzazione di condotte delittuose quali quelle accertate dagli agenti di PG..
1.3 Infine il Tribunale si era limitato ad affermare che gli elementi addotti avrebbero reso inidonee le misure non detentive, senza considerare misure applicabili quali il divieto di dimora e l’obbligo di presentarsi alla polizia giudiziaria, misure facilmente applicabili ad un soggetto residente in Sicilia e che non solo avrebbero allontanato il ricorrente dal luogo del presunto delitto, ma che, unite alla revoca dei documenti di espatrio, avrebbero anche reciso i presunti contatti con l’estero; il Tribunale, in una evidente pregiudizialita’, aveva anche messo in dubbio la veridicita’ del luogo di residenza di (OMISSIS), affermazione quanto mai anomala, visto che coincideva con il luogo di nascita.
2. Il medesimo difensore propone ricorso anche nell’interesse di (OMISSIS).
2.1 I motivi di ricorso sono sostanzialmente identici a quelli proposti nell’interesse di (OMISSIS), con la specificazione che la richiesta di concessione degli arresti domiciliari era stata respinta in quanto l’abitazione indicata non era stata accompagnata da una dichiarazione di esplicita disponibilita’ dei genitori di (OMISSIS) ad accoglierlo, senza considerare che l’allocazione con misura detentiva presso una abitazione distante dai luoghi del presunto delitto era implicitamente idonea a sopperire all’eventuale pericolo di reiterazione di un reato che si sarebbe svolto in connessione evidente con il capannone ove era intervenuta la P.G.; la censura sulla abitazione indicata non appariva in alcun modo legittima, posto che l’abitazione non era diversa da quella di residenza del (OMISSIS), per cui la dichiarazione di disponibilita’ avrebbe dovuto essere richiesta solo in relazione ad una abitazione in cui il ricorrente non fosse solito vivere.
2.2 In data 9 maggio 2019 perveniva rinuncia al ricorso da parte di (OMISSIS).

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. I ricorsi sono inammissibili.
2.1 Per quanto riguarda il ricorso di (OMISSIS), deve in proposito rilevarsi che, in data 09/05/2019 perveniva rinuncia all’impugnazione da parte del ricorrente; la rinuncia all’impugnazione e’ causa di inammissibilita’ del ricorso introduttivo del presente procedimento ai sensi dell’articolo 591 c.p.p., lettera d).
Ai sensi dell’articolo 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonche’ – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilita’ – al pagamento a favore della Cassa delle Ammende della somma di Euro 1.000,00 cosi’ equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
2.2 Relativamente al ricorso di (OMISSIS) si deve rilevare come le censure sull’adeguatezza della misura in concreto applicata siano manifestamente infondate, posto che, secondo i principi consolidati di questa Corte e condiviso da questo collegio, la suddetta adeguatezza deve essere valutata anche con riferimento alla prognosi di spontaneo adempimento da parte dell’indagato degli obblighi e delle prescrizioni che alla misura cautelare siano eventualmente collegati, rispetto al quale assume particolare rilievo la pericolosita’ dell’indagato (Sez. 6, n. 2852 del 02/10/1998, Lamsadeq, Rv. 211755); con riferimento ai criteri di scelta delle misure coercitive custodiali, l’inadeguatezza degli arresti domiciliari, in relazione alle esigenze di prevenzione di cui all’articolo 274 c.p.p., comma 1, lettera c), puo’ essere ritenuta quando la gravita’ del fatto, le motivazioni di esso e la pericolosita’ dell’indagato depongano nel senso per la propensione all’inosservanza delle prescrizioni, soprattutto nei casi, come nella specie, dove e’ apparso evidente il protrarsi di una condotta svolta con stabilita’ e professionalita’ e il collegamento degli indagati con altri soggetti operanti in territorio estero al fine della destinazione dei pezzi derivanti dalle autovetture cannibalizzate.
Il Tribunale ha quindi motivato in maniera esauriente sulla impossibilita’ di applicare misure custodiali meno afflittive sottolineando che non era stato specificato a che titolo tale (OMISSIS) gli avrebbe offerto la disponibilita’ di un immobile a (OMISSIS) (tra l’altro, in ricorso (OMISSIS) riferisce di essere residente a (OMISSIS), a supporto della richiesta di misure alternative quali divieto di dimora o obbligo di presentarsi alla polizia giudiziaria); il tribunale ha fatto quindi corretta applicazione del principio secondo il quale e’ onere dell’interessato fornire tutte le indicazioni necessarie circa la concreta disponibilita’ di uno dei luoghi di esecuzione indicati dall’articolo 284 c.p.p., comma 1, con la conseguenza che, in mancanza di queste, il tribunale del riesame, in quanto sprovvisto di poteri istruttori, puo’ legittimamente rigettare la richiesta di applicazione della forma di cautela meno afflittiva.
In conclusione, il ricorsi e’ pertanto generico, in quanto riproduttivo di censure di merito alle quali l’ordinanza impugnata ha fornito risposta esauriente e del tutto immune da vizi logici e giuridici.
Ai sensi dell’articolo 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonche’ – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di o’ inammissibilita’ – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di Euro 2.000,00 cosi’ equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
Non conseguendo dall’adozione del presente provvedimento la rimessione in liberta’ dell’indagato (OMISSIS), deve provvedersi ai sensi dell’articolo 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e (OMISSIS) al pagamento della somma di Euro 2.000,00 a favore della Cassa delle ammende e (OMISSIS) al pagamento della somma di Euro 1.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’articolo 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter, relativamente al (OMISSIS).

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *