Liquidazione delle spese di lite qualora non siano state depositate le comparse conclusionali e le memorie di replica

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|20 febbraio 2023| n. 5289.

Liquidazione delle spese di lite qualora non siano state depositate le comparse conclusionali e le memorie di replica

In tema di liquidazione delle spese di lite, qualora non siano state depositate le comparse conclusionali e le memorie di replica, spetta comunque il riconoscimento dei compensi per la fase decisionale, in quanto essa, ai sensi dell’art. 4, comma 5, lett. d) del d.m. n. 55 del 2014, ricomprende un’ampia serie di attività, tra cui la precisazione delle conclusioni e l’esame del provvedimento conclusivo del giudizio.

Ordinanza|20 febbraio 2023| n. 5289. Liquidazione delle spese di lite qualora non siano state depositate le comparse conclusionali e le memorie di replica

Data udienza 17 novembre 2022

Integrale

Tag/parola chiave: ARTI E PROFESSIONI INTELLETTUALI – AVVOCATO – ONORARIO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere

Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5902/2022 R.G. proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), ( (OMISSIS)), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), ( (OMISSIS));
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS);
– intimati –
avverso ORDINANZA di TRIBUNALE CROTONE n. 600/2019 depositata il 28/07/2021.
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 17/11/2022 dal Consigliere Dott. ROSSANA GIANNACCARI.

Liquidazione delle spese di lite qualora non siano state depositate le comparse conclusionali e le memorie di replica

FATTI DI CAUSA

Con ricorso L. n. 150 del 2011, ex articolo 14 e articolo 702 bis c.p.c., l’Avv. (OMISSIS) convenne in giudizio, innanzi al Tribunale di Crotone, (OMISSIS) e (OMISSIS) per sentirli condannare al pagamento dell’importo pari ad Euro 34.489,22, dovuto in ragione dell’attivita’ professionale svolta in quattro giudizi civili.
Il Tribunale di Crotone, in accoglimento della domanda di parte ricorrente, liquido’ i compensi professionali nella misura di Euro 8.459,00 nei confronti di (OMISSIS) ed Euro 1.450,00 nei confronti di (OMISSIS), oltre rimborso forfettario, IVA e CPA.
Per quel che ancora rileva in questa sede, in relazione ai giudizi n. 100576/2007 e RG 100533/2007, il Tribunale applico’ la riduzione del 50% in considerazione dell’assenza di questioni di fatto e di diritto di particolare complessita’ e non liquido’ la fase decisionale poiche’ non risultavano depositate le comparse conclusionali e le memorie di replica.
In relazione al proc. n. 2501/2007, il Tribunale escluse il compenso per la fase decisionale poiche’ non vi era prova dell’attivita’ difensiva espletata.
Infine, compenso’ le spese del procedimento in considerazione dell’accoglimento della domanda per una somma inferiore a quella richiesta.
Per la cassazione dell’ordinanza del Tribunale ha proposto ricorso l’Avv. (OMISSIS) sulla base di due motivi.
(OMISSIS) e (OMISSIS) non hanno svolto attivita’ difensiva. Il relatore ha formulato proposta di definizione, ex articolo 380 bis c.p.c., di infondatezza del ricorso.
In prossimita’ dell’udienza, il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

Liquidazione delle spese di lite qualora non siano state depositate le comparse conclusionali e le memorie di replica

RAGIONE DELLA DECISIONE

1 Per ragioni di priorita’ logica va esaminato il secondo motivo con cui si deduce la violazione e la falsa applicazione del Decreto Ministeriale n. 55 del 2014, articoli 2 e 4, nonche’ dell’articolo 2233 c.c. e articolo 36 Cost., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, per avere il Tribunale liquidato gli onorari secondo i minimi tariffari senza adeguata motivazione e con esclusione del compenso per la fase decisionale.
Il motivo e’ fondato nei limiti di cui appresso.
E’ consolidato l’orientamento di codesta Corte secondo cui, in tema di liquidazione delle spese processuali ai sensi del Decreto Ministeriale n. 55 del 2014, l’esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo dei parametri previsti, non e’ soggetto al controllo di legittimita’, attenendo pur sempre a parametri indicati tabellarmente, mentre la motivazione e’ doverosa allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo in tal caso necessario che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di esso. (ex multis Cass., Ord. n. 14198/2022, Cass. Ord. n. 89/2021, Cass. Ord. n. 19989/2021).
Nel caso di specie, dunque, la discrezionalita’ esercitata dal giudice nella liquidazione delle competenze – e di cui il ricorrente si duole – e’ del tutto legittima, essendo stata esercitata all’interno del minimo e del massimo dei parametri previsti dalla normativa di riferimento.
Inoltre, ai sensi del Decreto Ministeriale n. 55 del 2014, articolo 4, il Tribunale ha ridotto l’importo del 50%, motivando la riduzione, nel giudizio RG 100576/2007, per tutte le fasi, in ragione dell’assenza di questioni di fatto e di diritto di particolare complessita’; ha ridotto l’importo del 50% della fase decisionale nel giudizio RG 100533/2007, attesa la natura dell’attivita’ difensiva nel giudizio ex articolo 281 sexies c.p.c..
Quanto al proc. n. 100576/2007, e’ invece erronea l’esclusione del compenso per la fase decisionale per il mancato deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica; anche in relazione al proc. 2501/2005, la fase decisionale e’ stata erroneamente esclusa per assenza di prova sull’attivita’ difensiva espletata.
Come si ricava proprio dal disposto di cui al Decreto Ministeriale n. 55 del 2014, articolo 4, comma 5, lettera d), ai fini del riconoscimento dei compensi per la fase decisionale, rientrano svariate attivita’ e precisamente: le precisazioni delle conclusioni e l’esame di quelle delle altre parti, le memorie, illustrative o conclusionali anche in replica, compreso il loro deposito ed esame, la discussione orale, sia in Camera di consiglio che in udienza pubblica, le note illustrative accessorie a quest’ultima, la redazione e il deposito delle note spese, l’esame e la registrazione o pubblicazione del provvedimento conclusivo del giudizio, comprese le richieste di copie al cancelliere, il ritiro del fascicolo, l’iscrizione di ipoteca giudiziale del provvedimento conclusivo stesso; il giudice, nella liquidazione della fase, tiene conto, in ogni caso, di tutte le attivita’ successive alla decisione e che non rientrano, in particolare, nella fase di cui alla lettera e).
Ne consegue che l’attivita’ di precisazione delle conclusioni e l’esame del provvedimento conclusivo del giudizio rientrano nella fase decisionale, quantunque non vi sia stato il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Entro tali limiti, il motivo va accolto.
2 Passando al primo motivo, con esso si deduce la violazione e falsa applicazione degli articoli 91 e 92 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere il Tribunale di Crotone erroneamente compensato le spese di giudizio sul presupposto dell’accoglimento della domanda per una somma inferiore a quella richiesta.
Il motivo e’ fondato.
Come di recente affermato dalle SSUU, in tema di spese processuali, l’accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non da’ luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralita’ di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un’unica domanda articolata in piu’ capi; non e’ quindi consentita la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente ma puo’ essere giustificata soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall’articolo 92 c.p.c., comma 2 (Sez. U., Sentenza n. 32061 del 31/10/2022).
Ai sensi dell’articolo 92 c.p.c., comma 2, puo’ essere disposta la compensazione totale o parziale delle spese, in assenza di reciproca soccombenza, soltanto nel caso di assoluta novita’ della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o per gravi ragioni.
Con la sentenza del 19.4.2018, n. 77, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale dell’articolo 92 c.p.c., comma 2, nella parte in cui, dopo la riforma del 2014, non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni oltre a quelle tipizzate.
La Consulta ha ampliato il perimetro della compensazione delle spese di lite, anche in caso di soccombenza, nelle ipotesi in cui sussistano ipotesi, che presentino la stessa, o maggiore, gravita’ ed eccezionalita’ di quelle tipiche espressamente previste dalla disposizione censurata (a titolo esemplificativo la sentenza della Corte Costituzionale n. 77/2018 prevede l’ipotesi della sopravvenienza di una norma di interpretazione autentica o piu’ in generale dello ius superveniens, soprattutto se nella forma di norma con efficacia retroattiva, di una pronuncia della Corte Costituzionale o della Corte Europea, di una nuova regolamentazione nel diritto dell’Unione Europea, di una situazione di oggettiva e marcata incertezza non orientata dalla giurisprudenza).
Nel caso di specie, la domanda dell’attore era stata accolta, seppur in misura ridotta, sicche’ non e’ configurabile la condizione di reciproca soccombenza, ne’ il Tribunale ha motivato in ordine alle gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la compensazione delle spese.
L’ordinanza impugnata va quindi cassata con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimita’, al Tribunale di Crotone in diversa composizione.

P.Q.M.

accoglie il ricorso per quanto di ragione; cassa l’ordinanza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimita’, al Tribunale di Crotone in diversa composizione.

 

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