In tema di “vacanza rovinata” è compreso anche il danno di natura non patrimoniale

Corte di Cassazione, civile, Sentenza|20 febbraio 2023| n. 5271.

In tema di “vacanza rovinata” è compreso anche il danno di natura non patrimoniale

In tema di “vacanza rovinata”, l’art. 44 del d.lgs. n. 79 del 2011 va interpretato nel senso che tra i pregiudizi risarcibili è compreso anche il danno di natura non patrimoniale ex art. 2059 c.c. – categoria ampia ed unitaria che include la lesione di interessi inerenti alla persona -, con la conseguenza che al relativo diritto risarcitorio è applicabile il termine di prescrizione triennale (previsto dalla menzionata norma) e non quello annuale di cui all’art. 45, comma 3, del citato d.lgs. per i “danni diversi da quelli alla persona”.

Sentenza|20 febbraio 2023| n. 5271. In tema di “vacanza rovinata” è compreso anche il danno di natura non patrimoniale

Data udienza 20 ottobre 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Responsabilità civile – Aerei in ritardo e albergo insoddisfacente – Limite del risarcimento ai soli danni materiali – Esclusione – Agenzia di viaggi – Risarcimento dei danni morali e del danno biologico – Occasione irripetibile – Importanza delle vacanze

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere

Dott. GORGONI Marilena – Consigliere

Dott. ROSSELLO Carmelo C. – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 29621/2019 R.G. proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), domiciliati ex lege in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dall’avvocato Guarino Francesco, e Iapiccia Francesca;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) Srl, in persona dell’Amministratore Delegato, elettivamente domiciliato in Roma presso lo studio dell’avvocato Ronga Matteo, rappresentata e difesa dall’avvocato Scilla Cristina;
– controricorrente –
avverso SENTENZA di TRIBUNALE NAPOLI n. 2297/2019 depositata il 28/02/2019;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/10/2022 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA.

In tema di “vacanza rovinata” è compreso anche il danno di natura non patrimoniale

FATTI DI CAUSA

1. I sigg. (OMISSIS) e (OMISSIS) proposero azione risarcitoria nei confronti (OMISSIS) SRL Unipersonale per danni da cd. vacanza rovinata (disservizi nel trasporto e nella sistemazione alberghiera). Il GDP accolse la domanda, la quale fu, invece, respinta dal Tribunale di Napoli, in accoglimento dell’appello della convenuta societa’.
In particolare, il giudice ritenne che alla fattispecie andasse applicato il Decreto Legislativo n. 79 del 2011, articolo 45, comma 3, (all’epoca vigente) secondo cui “Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in un anno dal rientro del turista dal luogo di partenza”, disattendendo la tesi delle vittime secondo cui, invece, doveva essere applicato l’articolo 44 medesimo decreto, secondo cui “Il danno derivante alla persona dall’inadempimento o dall’inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico” si prescrive in tre anni. Sicche’, essendo terminato il viaggio il (OMISSIS) e notificato l’atto di citazione il 4 febbraio 2014, il diritto era prescritto.
A sostegno della decisione il giudice ha spiegato che siffatta interpretazione sarebbe “confermata, a livello sistematico, dalla nuova formulazione della norma citata la quale espressamente prevede per il danno alla persona l’applicazione del termine di prescrizione ordinariamente applicabile, con evidente riferimento ai danni fisici”.
2. Propongono ricorso per cassazione la (OMISSIS) ed il (OMISSIS) attraverso quattro motivi. Tutte le parti hanno depositato memoria.

In tema di “vacanza rovinata” è compreso anche il danno di natura non patrimoniale

RAGIONI DELLA DECISIONE

3.1. Il primo motivo – che sostiene la nullita’ della sentenza impugnata per mancata indicazione nella intestazione di una delle parti ( (OMISSIS)) – e’ infondato in ragione del principio secondo cui “L’omessa o inesatta indicazione del nome di una delle parti nell’intestazione della sentenza va considerata un mero errore materiale, emendabile con la procedura di cui agli articoli 287 e 288 c.p.c., quando dal contesto della sentenza risulti con sufficiente chiarezza l’esatta identita’ di tutte le parti e comporta, viceversa, la nullita’ della sentenza qualora da essa si deduca che non si e’ regolarmente costituito il contraddittorio, ai sensi dell’articolo 101 c.p.c., e quando sussiste una situazione di incertezza, non eliminabile a mezzo della lettura dell’intero provvedimento, in ordine ai soggetti cui la decisione si riferisce” (tra le varie Cass. N. 19437/2019). Nella specie, la mancata indicazione del nome del (OMISSIS) nell’intestazione della sentenza deve essere considerata mero errore materiale, posto che nella motivazione e, per ben due volte, nel dispositivo della stessa e’ fatto riferimento agli “appellati”.
3.2. Il secondo motivo – che lamenta la violazione del Decreto Legislativo n. 79 del 2011, articoli 47, 44 e 45 (in relazione alla affermata prescrizione del diritto azionato, concernente i danni non patrimoniali subiti dalle vittime) – e’ fondato. Evidentemente, il giudice dell’appello sembra non aver voluto attribuire rilevanza al radicale e consolidato mutamento di prospettiva compiuto dalla giurisprudenza (in circa due decenni) in tema di danno non patrimoniale, individuato come ampia ed onnicomprensiva categoria concernente qualsiasi ingiusta lesione di un valore inerente alla persona, costituzionalmente garantito, dalla quale consegua un pregiudizio non suscettibile di valutazione economica. In particolare, la lesione dei diritti inviolabili della persona, di cui all’articolo 2 Cost., e’ stata ascritta ai “casi previsti dalla legge”, che, ai sensi dell’articolo 2059 c.c., consentono il risarcimento dei danni non patrimoniali. Piu’ precisamente, sia la previsione, nell’articolo 2 Cost., della “garanzia” dei diritti inviolabili della persona, sia il senso stesso dell’inviolabilita’, proiettata nei rapporti orizzontali, sono stati ritenuti idonei a recepire implicitamente il rinvio di cui all’articolo 2059 c.c. Ai diritti inviolabili della persona non puo’ negarsi la tutela civile offerta dal risarcimento dei danni non patrimoniali che assicura una protezione basilare, riconoscibile a tutti e idonea a svolgere una funzione solidaristico-satisfattiva, talora integrata – in presenza di una particolare gravita’ soggettiva dell’illecito e relativamente alla componente del danno morale – anche da una funzione individual-deterrente (in tal senso cfr. Corte Cost. n. 205 del 2022).
Il citato diritto vivente ha poi conseguito l’avallo della Corte costituzionale che, a fronte della tutela assicurata in via ermeneutica agli “interessi di rango costituzionale inerenti alla persona” (sentenza n. 233 del 2003), ha giudicato come non fondata la questione di legittimita’ costituzionale dell’articolo 2059 c.c., sollevata in riferimento agli articoli 2 e 3 Cost. Nella motivazione la Corte ha riconosciuto alle sentenze della Cassazione (e specificamente alle pronunce n. 8828 e n. 8827 del 2003) l’indubbio pregio di aver ricondotto a razionalita’ e coerenza il tormentato capitolo della tutela risarcitoria del danno alla persona, in virtu’ di un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’articolo 2059 c.c., tesa a ricomprendere nell’astratta previsione della norma ogni danno di natura non patrimoniale derivante da lesione di valori inerenti alla persona, incluso il danno biologico.
Per altro verso, gia’ da tempo la giurisprudenza di legittimita’ ha riconosciuto, in tema, la risarcibilita’ del danno non patrimoniale, individuandone il fondamento “non nella generale previsione dell’articolo 2 Cost., ma proprio nella cosiddetta vacanza rovinata (come legislativamente disciplinata)” (Cass. 4 marzo 2010, n. 5189). Anche Cass. 20 marzo 2012, n. 4372, ha cassato una decisione che lo aveva negato, affermando che la risarcibilita’ di tale danno “e’ prevista dalla legge, oltre che costantemente predicata dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea”. In effetti, la legislazione di settore concernente i “pacchetti turistici”, emanata in attuazione della normativa comunitaria di tutela del consumatore, nell’ambito dell’obiettivo dell’avvicinamento delle legislazioni degli Stati membri della Comunita’ Europea, come interpretata dalla Corte di Giustizia CE, ha reso rilevante l’interesse del turista al pieno godimento del viaggio organizzato, come occasione di piacere o riposo, prevedendo il risarcimento dei pregiudizi non patrimoniali (disagio psicofisico che si accompagna alla mancata realizzazione in tutto o in parte della vacanza programmata) subiti per effetto dell’inadempimento contrattuale.
La Corte di Giustizia, gia’ nel 2002 (sentenza 12 marzo 2002, n. 168), pronunciandosi in via pregiudiziale sull’interpretazione dell’articolo 5 della direttiva n. 90/314/CEE, ha affermato che il suddetto articolo “deve essere interpretato nel senso che in linea di principio il consumatore ha diritto al risarcimento del danno morale derivante dall’inadempimento o dalla cattiva esecuzione delle prestazioni fornite in occasione di un viaggio tutto compreso”, mettendo in evidenza che nel settore dei viaggi turistici si segnalano spesso “danni diversi da quelli corporali”, “al di la’ dell’indennizzo delle sofferenze fisiche” e che “tutti gli ordinamenti giuridici moderni (riconoscono)..un’importanza sempre maggiore alle vacanze”. Alla luce di tale pronuncia, la dottrina e la giurisprudenza di merito, hanno letto le espressioni generiche contenute nel Decreto Legislativo n. 111 del 1995 (articoli 13 e 14) come comprensive anche del danno non patrimoniale. Poi, in una visione d’insieme, il Codice del turismo (Decreto Legislativo 23 maggio 2011, n. 79, emanato in attuazione della direttiva 2008/122/CE), applicabile nella specie, prevede espressamente (articolo 47) il danno da vacanza rovinata per il caso di inadempimento o inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico. In particolare, si prevede che, qualora l’inadempimento “non sia di scarsa importanza ai sensi dell’articolo 1455 c.c., il turista puo’ chiedere, oltre e indipendentemente dalla risoluzione del contratto, un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all’irripetibilita’ dell’occasione perduta”.
Alla luce di quanto premesso, e’ manifestamente errata l’affermazione contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui “il termine danno alla persona deve, evidentemente, essere riferito ai soli danni fisici e non anche a quelli morali sia perche’ e’ tale l’accezione tecnica del termine e sia perche’, altrimenti, la distinzione non avrebbe senso. In tema di cd. vacanza rovinata, infatti, e’ chiaro che si verte sempre di danni cd. morali in quanto quelli patrimoniali sono risarcibili a prescindere e gia’ oggetto di normative speciali”.
Al contrario, la disposizione di cui al Decreto Legislativo 23 maggio 2011, n. 79, articolo 44 (Applicabile alla fattispecie in esame e che fissa in tre anni il termine prescrizionale per “il danno derivante alla persona dall’inadempimento o dall’inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico”) deve essere interpretata nel senso che tra i danni alla persona sono compresi quelli di carattere non patrimoniale, di cui all’articolo 2059 c.c., come categoria ampia ed unitaria concernente la lesione di interessi inerenti la persona. Sul punto, dunque, la sentenza deve essere cassata ed il giudice del rinvio riesaminera’ la vicenda processuale attenendosi all’enunciato principio di diritto.
3.3. Il terzo motivo censura la sentenza per non avere provveduto in ordine alla domanda di danno subito a causa di ritardo aereo. Sostengono i ricorrenti (ed offrono adeguata documentazione a riguardo): che la menzionata domanda era stata specificamente formulata ed accolta in primo grado, con il riconoscimento di apposito risarcimento; che l’appello della societa’ avversaria aveva coinvolto anche questo punto della prima sentenza; che gli stessi ricorrenti avevano puntualmente replicato in tema di ritardo aereo. Ciononostante – sostengono i ricorrenti – il giudice d’appello ha omesso di provvedere in merito a questa autonoma ed indipendente domanda, benche’ il Decreto Legislativo n. 79 del 2011, articolo 44 richiami espressamente l’articolo 2951 c.c.
Anche questo motivo deve essere accolto, siccome la domanda di risarcimento del danno da ritardo aereo si identificava come del tutto autonoma rispetto all’altra e diversamente disciplinata quanto ai termini prescrizionali. Anche sul punto la sentenza – che in ordine a tale domanda non ha affatto provveduto – deve essere cassata ed il giudice del rinvio provvedera’ in relazione ad essa.
3.4. Il quarto motivo, proposto in subordine rispetto al terzo, resta assorbito dall’accoglimento di quest’ultimo.
4. Pertanto la Corte rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie i motivi secondo e terzo, dichiara assorbito il quarto. Cassa la sentenza impugnata, come in motivazione, e rinvia al Tribunale di Napoli nella persona di diverso magistrato. Il giudice del rinvio provvedera’ anche in odine alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie i motivi secondo e terzo, dichiara assorbito il quarto. Cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Napoli nella persona di diverso magistrato, anche perche’ provveda in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Le sentenze sono di pubblico dominio.

La diffusione dei provvedimenti giurisdizionali “costituisce fonte preziosa per lo studio e l’accrescimento della cultura giuridica e strumento indispensabile di controllo da parte dei cittadini dell’esercizio del potere giurisdizionale”.

Benchè le linee guida in materia di trattamento di dati personali nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica non richiedano espressamente l’anonimizzazione sistematica di tutti i provvedimenti, e solo quando espressamente le sentenze lo prevedono, si possono segnalare anomalie, richiedere oscuramenti e rimozioni, suggerire nuove funzionalità tramite l’indirizzo e-mail info@studiodisa.it, e, si provvederà immediatamente alla rimozione dei dati sensibili se per mero errore non sono stati automaticamente oscurati.

Il presente blog non è, non vuole essere, né potrà mai essere un’alternativa alle soluzioni professionali presenti sul mercato. Essendo aperta alla contribuzione di tutti,  non si può garantire l’esattezza dei dati ottenuti che l’utente è sempre tenuto a verificare.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *