Liquidazione delle spese giudiziali del giudice d’appello

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|21 settembre 2022| n. 27635.

Liquidazione delle spese giudiziali del giudice d’appello

 

In materia di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice d’appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d’ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell’esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all’art. 336 cod. proc. civ., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (Nel caso di specie, in cui il ricorrente, che aveva agito per ottenere il risarcimento dei danni subiti in occasione di un sinistro stradale, si era visto respingere la domanda in primo grado con compensazione delle spese di lite, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata in quanto il giudice d’appello, avendo accolto la domanda dell’attore, in riforma della decisione di primo grado, avrebbe dovuto procedere, anche di ufficio, ad un nuovo regolamento delle spese del doppio grado del giudizio, alla stregua dell’esito complessivo della lite e già non limitarsi alla liquidazione di quelle del solo giudizio di secondo grado). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile I, ordinanza 13 luglio 2020, n. 14916; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 24 gennaio 2017, n. 1775; Cassazione, sezione civile III, sentenza 29 ottobre 2019, n. 27606; Cassazione, sezione civile II, sentenza 30 dicembre 2013, n. 28718; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 14 ottobre 2013, n. 23226; Cassazione, sezione civile L, sentenza 12 luglio 2010, n. 16308; Cassazione, sezione civile II, sentenza 3 maggio 2010, n. 10622).

Ordinanza|21 settembre 2022| n. 27635. Liquidazione delle spese giudiziali del giudice d’appello

Data udienza 8 giugno 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Spese di giudizio – Giudice d’appello – Riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata – Nuovo regolamento delle spese giudiziali alla stregua dell’esito complessivo della lite – Principio di cui all’art. 336 c.p.c. – Riforma della sentenza del primo giudice – Caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALLE Cristiano – Presidente

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere

Dott. SPAZIANI Paolo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 2627 del ruolo generale dell’anno 2021 proposto da:
(OMISSIS), (C.F.: (OMISSIS)), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), (C.F.: (OMISSIS));
– ricorrente –
nei confronti di:
(OMISSIS) S.p.A., (C.F.: (OMISSIS)), in persona del rappresentante per procura (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), (C.F.: (OMISSIS));
– controricorrente –
per la cassazione della sentenza del Tribunale di Napoli n. 1277/2020, pubblicata in data 17 giugno 2020;
udita la relazione sulla causa svolta nella Camera di consiglio in data 8 giugno 2022 dal Consigliere Dott. Augusto Tatangelo.

FATTI DI CAUSA

(OMISSIS) ha agito in giudizio nei confronti di (OMISSIS) S.p.A., quale impresa designata per la Regione Campania per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, onde ottenere il risarcimento dei danni subiti in occasione di un sinistro stradale.
La domanda e’ stata rigettata dal Giudice di Pace di Trentola Ducenta, con compensazione delle spese di lite.
Il Tribunale di Napoli Nord, in riforma della decisione di primo grado, la ha invece accolta, condannando la societa’ convenuta al rimborso in favore dell’attore delle spese del giudizio di secondo grado.
Ricorre il (OMISSIS) (in relazione al capo della decisione relativo alle spese giudiziali), sulla base di un unico motivo.
Resiste con controricorso (OMISSIS) S.p.A..
E’ stata disposta la trattazione in Camera di consiglio, in applicazione degli articoli 375, 376 e 380 bis c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato manifestamente fondato.
E’ stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto e’ stato notificato alle parti con l’indicazione della proposta.
La societa’ controricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c., comma 2.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo del ricorso si denunzia “Violazione e falsa applicazione del principio stabilito dall’articolo 336 c.p.c., con riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3”.
Il ricorso e’ manifestamente fondato.
La domanda del (OMISSIS) era stata rigettata in primo grado, con compensazione delle spese di lite. In secondo grado e’ stata invece accolta.
Il giudice di appello ha riconosciuto in favore dell’attore vittorioso le sole spese relative al giudizio di secondo grado, affermando che non era stata proposta una specifica impugnazione in relazione al capo della decisione di primo grado relativo alla compensazione delle spese processuali.
In base ai principi di diritto costantemente affermati da questa Corte, cui intende darsi piena continuita’ (e che le argomentazioni contenute nella memoria depositata dalla societa’ controricorrente ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c., comma 2, non risultano idonee a superare) “in materia di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice d’appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non puo’, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorche’ riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, e’ tenuto a provvedere, anche d’ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell’esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all’articolo 336 c.p.c.” la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese” (ex multis, cfr.: Sez. 1, Ordinanza n. 14916 del 13/07/2020, Rv. 658671 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 27606 del 29/10/2019, Rv. 655640 – 01; Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 1775 del 24/01/2017, Rv. 642738 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 28718 del 30/12/2013, Rv. 628885 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 23226 del 14/10/2013, Rv. 628731 – 01; Sez. L, Sentenza n. 16308 del 12/07/2010, Rv. 614199 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 10622 del 03/05/2010, Rv. 612635 – 01; Sez. L, Sentenza n. 26985 del 22/12/2009, Rv. 611189 – 01).
La decisione impugnata non e’ conforme ai suddetti principi, in quanto avendo accolto la domanda dell’attore, in riforma della decisione di primo grado, avrebbe dovuto procedere, anche di ufficio, ad un nuovo regolamento delle spese del doppio grado del giudizio, alla stregua dell’esito complessivo della lite (e non limitarsi alla liquidazione di quelle del solo giudizio di secondo grado).
A tanto dovra’, quindi provvedersi in sede di rinvio.
2. Il ricorso e’ accolto.
La sentenza impugnata e’ cassata in relazione al capo impugnato, con rinvio al Tribunale di Napoli Nord, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

La Corte:

 

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