Contestazione di più episodi rilevanti sul piano disciplinare

Corte di Cassazione, civile, Sentenza|21 settembre 2022| n. 27682.

Contestazione di più episodi rilevanti sul piano disciplinare

In applicazione del principio di sufficienza, in caso di contestazione di più episodi rilevanti sul piano disciplinare, non occorre che l’esistenza della “causa” idonea a precludere la prosecuzione del rapporto di lavoro sia ravvisabile esclusivamente nel complesso dei fatti ascritti al dipendente, ben potendo il giudice (nel novero degli addebiti posti a fondamento del licenziamento intimato dal datore di lavoro) individuare anche solo in alcuni o in uno di essi il comportamento che giustifichi la sanzione espulsiva, se lo stesso presenti il carattere di gravità richiesto dall’art. 2119 c.c.

Sentenza|21 settembre 2022| n. 27682. Contestazione di più episodi rilevanti sul piano disciplinare

Data udienza 6 luglio 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Controversie di lavoro – Licenziamento per giusta causa – Pluralità di addebiti – Valutazione della condotta – Principio di sufficienza

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAIMONDI Guido – Presidente
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere

Dott. CASO Francesco Giuseppe Luigi – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 21838/2019 proposto da:
(OMISSIS), domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO (OMISSIS), in persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
e contro
FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L. CON SOCIO UNICO IN LIQUIDAZIONE, in persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 351/2019 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 02/05/2019 R.G.N. 29/2019;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/07/2022 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI;
il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARIO FRESA visto il Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137, articolo 23, comma 8 bis, convertito con modificazioni nella L. 18 dicembre 2020, n. 176, ha depositato conclusioni scritte.

Contestazione di più episodi rilevanti sul piano disciplinare

FATTO

1. Con sentenza del 2 maggio 2019, la Corte d’appello di Torino, in sede di rinvio dalla Corte di cassazione (che, con sentenza 16 ottobre 2018 n. 25864, ha annullato la n. 827/2015 della stessa Corte d’appello, di inammissibilita’ del gravame di (OMISSIS) per difetto di specificita’, invece ravvisata dal giudice di legittimita’ per la puntualita’ delle censure all’articolato percorso argomentativo della sentenza del Tribunale), ha rigettato l’appello del predetto avverso la sentenza di primo grado.
2. Dopo la riunione dei due giudizi di opposizione, proposti dal (OMISSIS) e da (OMISSIS) s.r.l. ai decreti di ingiunzione di (OMISSIS) (Direttore Generale di ognuno dei due enti) al rispettivo pagamento, in proprio favore, delle somme di Euro 841.260,00 e di Euro 735.737,10 (pari a trenta mensilita’ di retribuzione), ai due giudizi di impugnazione di quest’ultimo dei licenziamenti intimatigli per giusta causa da (OMISSIS) s.r.l. (il 18 marzo 2013) e dal Consorzio (il 19 aprile 2013), il Tribunale, previamente revocati i decreti ingiuntivi opposti e accertata la legittimita’ dei due licenziamenti, aveva rigettato tutte le domande del dirigente e lo aveva condannato, in accoglimento di quelle in via riconvenzionale delle parti (legittimamente) recedenti, al pagamento a titolo risarcitorio delle somme (tutte oltre accessori) di Euro 4.108,84 e di Euro 477.300,00 in favore del Consorzio e delle somme di Euro 697.920,00, di Euro 121.000,00 e di Euro 26.000,00 in favore di (OMISSIS) s.r.l..
3. In esito ad argomentata ricostruzione della vicenda sorretta da un attento e critico scrutinio delle risultanze istruttorie, la Corte subalpina ha accertato, nella selezione tra le due alternative versioni della vicenda (individuate da questa Corte al p.to 7.1. della motivazione della sentenza rescindente), la fondatezza di quella prospettata da (OMISSIS) s.r.l. e dal Consorzio (p.to 2., al primo capoverso di pg. 11 della sentenza impugnata), a giustificazione dei due atti di licenziamento, secondo cui il dirigente, abusando della posizione dominante e della fiducia assoluta riposta nel suo operato da tutti gli organi sociali, dopo avere creato, all’insaputa dei datori di lavoro, una societa’ ((OMISSIS) s.r.l.) operante nel medesimo settore di (OMISSIS) s.r.l., avrebbe distratto dalle sue casse somme ingenti, accreditandole in assenza di titoli giustificativi in favore di (OMISSIS) s.r.l. e di (OMISSIS) s.r.l. (societa’ compartecipata dal medesimo con la moglie) ed inoltre richiesto rimborsi di spese non autorizzati e relativi ad esborsi fatti a titolo personale: avendo, in particolare, la Corte d’appello ritenuto nulli i contratti sui quali il dirigente aveva fondato la propria difesa dagli addebiti disciplinari, in quanto mai consapevolmente sottoscritti da Garlando Giuseppe, legale rappresentante della societa’ e del Consorzio, venutone a conoscenza solo dopo l’avvio delle iniziative disciplinari.
4. Essa ha cosi’ ritenuto la legittimita’ dei due licenziamenti intimati per giusta causa ad (OMISSIS) da (OMISSIS) s.r.l. (il 18 marzo 2013) e dal Consorzio (il 19 aprile 2013), sulla base degli addebiti contenuti nelle lettere di contestazione del 20 febbraio 2013 (per la prima) e del 22 marzo 2013 (per il secondo), nei confronti di quest’ultimo, avendo pure accertato lo storno di dipendenti e collaboratori, comunicato esplicitamente all’assemblea del 6 marzo 2013.
5. Con atto notificato il 9 luglio 2019, il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con nove motivi, cui hanno resistito i Fallimenti del Consorzio e della societa’ con distinti controricorsi.
6. Il P.G. ha rassegnato conclusioni scritte, a norma del Decreto Legge n. 137 del 2020, articolo 23, comma 8 bis, inserito da L. conv. n. 176 del 2020, nel senso del rigetto del ricorso.
7. Il ricorrente e il Fallimento del Consorzio hanno comunicato memoria ai sensi dell’articolo 378 c.p.c..

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MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli articoli 115 e 116 c.p.c., per erronea attribuzione da parte della Corte territoriale di piena efficacia probatoria alle testimonianze de relato di (OMISSIS) e (OMISSIS), ai fini della ritenuta nullita’ dei due contratti (non datato quello con (OMISSIS) s.r.l. e rinnovato quello con il Consorzio), per mancanza di consenso delle parti, solo apparentemente espresso da (OMISSIS), nonostante la verificata autenticita’ della sottoscrizione.
2. Con il secondo, egli deduce violazione e falsa applicazione dell’articolo 2729 c.c., per erronea inferenza da fatti noti di fatti ignoti, in assenza di alcuna massima di esperienza idonea a giustificare il ragionamento logico – giuridico nel percorso decisionale della Corte d’appello.
3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli articoli 1363, 1324 e 1362 c.c., per non corretta interpretazione da parte della Corte territoriale del significato di alcune frasi contenute nel verbale di Giunta di Confapi in data 18 novembre 2011, estrapolate dal contesto, nell’inosservanza del primo criterio ermeneutico denunciato, cosi’ da perdere il riferimento al trattamento economico del dirigente; e parimenti del contenuto della dichiarazione unilaterale del Dott. (OMISSIS) in data 30 giugno 2008, prescindendo dal dato letterale con erronea assunzione di limitazioni temporali e soggettive inesistenti.
4. Con l’ottavo, egli deduce violazione e falsa applicazione dell’articolo 1363 c.c., per la non corretta valutazione della dichiarazione resa nell’assemblea del 6 marzo 2013, in quanto estrapolata dal contesto complessivo dell’intervento, scevro da connotazioni minacciose o contrarie a buona fede, invece ravvisate dalla Corte territoriale, in funzione dello storno di dipendenti e collaboratori.
5. Essi, congiuntamente esaminabili per ragioni di stretta connessione, sono infondati.
6. Giova rilevare che la contestazione della valutazione della prova (nella quale le doglianze illustrate in buona sostanza si risolvono) esorbiti dagli errores in iudicando solo apparentemente denunciati, non configurandosi vizi di violazione di legge, ossia di erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una previsione normativa, implicante un problema interpretativo della stessa, ne’ di falsa applicazione della legge, consistente nella sussunzione della fattispecie concreta in una qualificazione giuridica che non le si addice, perche’ la fattispecie astratta da essa prevista non e’ idonea a regolarla, oppure nel trarre dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche che ne contraddicono la pur corretta interpretazione (Cass. 30 aprile 2018, n. 10320; Cass. 25 settembre 2019, n. 23851). In realta’, si tratta piuttosto di allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta, a mezzo delle risultanze di causa, esterna all’esatta interpretazione della norma, inerente alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura e’ possibile, in sede di legittimita’, solo sotto l’aspetto del vizio di motivazione (Cass. 11 gennaio 2016, n. 195; Cass. 13 ottobre 2017, n. 24155), oggi peraltro nei rigorosi limiti del novellato articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5: qui non ricorrente, per l’argomentato apprezzamento della prova, riservato al giudice di merito, congruamente argomentato dalla Corte territoriale in base al complessivo contesto probatorio (dal terzo capoverso di pg. 12 al primo di pg. 16 della sentenza).
6.1. In particolare, non ricorrono le violazioni degli articoli 115 e 116 c.p.c.: non del primo, per la censura di un’erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito e invece correttamente dedotto solo allorche’ si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (Cass. 27 dicembre 2016, n. 27000; Cass. 17 gennaio 2019, n. 1229). Ma neppure ricorre una violazione dell’articolo 116 c.p.c., sindacabile in sede di legittimita’ solo nei rigorosi limiti stabiliti dal novellato testo dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass. s.u. 30 settembre 2020, n. 20867; Cass. 9 giugno 2021, n. 16016), qui non denunciato e comunque neppure ricorrendo detti limiti.
6.2. Nemmeno si configura una violazione dell’articolo 2729 c.c., non avendo il ricorrente censurato un’erronea sussunzione, da parte del giudice di merito, sotto i tre caratteri individuatori della presunzione (gravita’, precisione, concordanza), di fatti concreti che non rispondano a quei requisiti (Cass. 4 agosto 2017, n. 19485; Cass. 16 novembre 2018, n. 29635); ovvero egli lamentato che il giudice, dopo avere qualificato come gravi, precisi e concordanti gli indizi raccolti, li abbia pero’ ritenuti inidonei a fornire la prova presuntiva oppure che, pur avendoli considerati non gravi, non precisi ne’ concordanti, li abbia tuttavia reputati sufficienti a dimostrare il fatto controverso (Cass. 13 febbraio 2020, n. 3541); ovvero ancora si sia doluto di una sua non corretta articolazione del ragionamento decisorio nella selezione degli elementi indizianti e dell’analisi complessiva di quelli individuati (Cass. 21 marzo 2022, n. 9054).

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Il ricorrente ha soltanto contestato la complessiva valutazione probatoria della Corte territoriale di dati puntualmente indicati e adeguatamente argomentata (dall’ultimo capoverso di pg. 12 al terz’ultimo di pg. 13 della sentenza), in un contesto piu’ ampio (fino al primo capoverso di pg. 16 della sentenza) comprensivo delle risultanze dell’istruzione orale. Appare, infine, non pertinente la denunciata erronea inferenza di fatti ignoti da fatti noti, in assenza di alcuna massima di esperienza idonea a giustificare il ragionamento logico – giuridico, non essendosi la Corte territoriale basata su dati meramente ipotetici (Cass. 16 novembre 2005, n. 23079; Cass. 28 settembre 2020, n. 20342), avendo anzi fondato il proprio ragionamento probatorio su fatti obiettivamente riscontrati, non adeguatamente giustificati dal dirigente.
6.3. Quanto alle doglianze di non corretta interpretazione di documenti (verbale di Giunta di Confapi in data 18 novembre 2011, in riferimento ad alcune frasi in esso contenute; dichiarazione unilaterale del Dott. (OMISSIS) in data 30 giugno 2008; dichiarazione del dirigente all’assemblea del 6 marzo 2013), esse consistono nella contestazione di un’interpretazione, riservata esclusivamente al giudice di merito, neppure censurata con indicazione dei canoni interpretativi violati, ne’ tanto meno specificando le ragioni ne’ il modo in cui si sarebbe realizzata l’asserita violazione (Cass. 14 giugno 2006, n. 13717; Cass. 21 giugno 2017, n. 15350), assolutamente plausibile (Cass. 22 febbraio 2007, n. 4178; Cass. 3 settembre 2010, n. 19044). Sicche’, esse si risolvono, nella sostanza, in una censura del risultato interpretativo in se’ (Cass. 10 febbraio 2015, n. 2465; Cass. 26 maggio 2016, n. 10891), in riferimento alla valutazione probatoria fattane, riservata al giudice di merito (Cass. 24 marzo 2014, n. 6879), insindacabile in sede di legittimita’, in quanto pure congruamente argomentata, in relazione ai documenti indicati sia nel terzo motivo (per le ragioni esposte dal primo all’ultimo capoverso di pg. 15 della sentenza), sia nell’ottavo (al terz’ultimo capoverso di pg. 24 della sentenza), per la valutazione probatoria della dichiarazione, anche attraverso il riscontro delle dimissioni effettivamente avvenute dopo il licenziamento del dirigente (al penultimo capoverso di pg. 24 della sentenza)
6.4. In conclusione, i motivi scrutinati consistono in una diversa interpretazione e valutazione delle risultanze processuali e della ricostruzione della fattispecie operata dalla Corte territoriale, insindacabili in sede di legittimita’ (Cass. 7 dicembre 2017, n. 29404; Cass. s.u. 27 dicembre 2019, n. 34476; Cass. 4 marzo 2021, n. 5987), in quanto di spettanza esclusiva del giudice del merito, autore di un accertamento in fatto, argomentato in modo pertinente e adeguato a giustificare il ragionamento logico-giuridico alla base della decisione.
7. Con il quarto motivo, il ricorrente deduce omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, quali ritenute carenze di allegazione e prova in relazione a prestazioni compiute dal dirigente ed ai parametri economici idonei a determinarne la commisurazione della retribuzione alla quantita’ e qualita’ del lavoro compiuto, trattandosi di fatti in realta’ non contestati.

Contestazione di più episodi rilevanti sul piano disciplinare

8. Esso e’ inammissibile.
9. Esso difetta di specificita’, in mancanza di trascrizione della sentenza di primo grado relativa alla parte per cui non ricorrerebbe identita’ di ragioni di fatto cosi’ da integrare un’ipotesi di cd. “doppia conforme”, nell’onere probatorio dell’eccipiente la sua esclusione per la diversita’ delle ragioni di fatto poste a base rispettivamente della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello (Cass. 22 dicembre 2016, n. 26774; Cass. 6 agosto 2019, n. 20994); pure richiamato il principio, secondo cui ricorre l’ipotesi di “doppia conforme”, ai sensi dell’articolo 348 ter c.p.c., commi 4 e 5, con conseguente inammissibilita’ della censura di omesso esame di fatti decisivi ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non solo quando la decisione di secondo grado sia interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione gia’ assunta dal primo giudice (Cass. 9 marzo 2022, n. 7724).
9.1. In ogni caso, neppure la doglianza e’ correttamente formulata nel piu’ circoscritto alveo devolutivo introdotto dal novellato testo dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non vertendo su un omesso esame di un fatto storico, in realta’ inesistente, trattandosi piuttosto della contestazione di una serie di valutazioni probatorie, al di fuori del suddetto ambito previsionale (Cass. s.u. 7 aprile 2014, n. 8053).
10. Con il quinto motivo, egli deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, articolo 10, comma 3, articoli 1418, 2094 e 2099 c.c., articolo 36 Cost., per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto la nullita’ dei patti tra le parti, idonei all’elusione di norme imperative relative agli obblighi contributivi e fiscali, senza individuarne una sanzione, nel sistema tributario, ne’ di nullita’, ne’ di annullabilita’ del negozio; e, quand’anche correttamente comminata la nullita’, per avere negato al lavoratore il diritto ad una retribuzione quali-quantitativamente commisurata alla prestazione lavorativa.
11. Esso e’ inammissibile.
12. Deve, infatti, essere ribadito il principio secondo cui, qualora la decisione di merito si fondi su una pluralita’ di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza (o addirittura mancanza di una specifica formulazione) delle censure mosse ad una delle rationes decidendi rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definitivita’ delle altre, alla cassazione della decisione stessa (Cass. 3 novembre 2011, n. 22753; Cass. 14 febbraio 2012, n. 2108; Cass. 29 marzo 2013, n. 7931; Cass. 21 dicembre 2015, n. 25613; Cass. 19 febbraio 2016, n. 3307; Cass. 15 luglio 2020, n. 15114).
Ebbene, nel caso di specie, la Corte territoriale ha escluso esservi “alcuna prova dell’avvenuta conclusione di accordi orali in merito all’entita’ della retribuzione e delle sua modalita’ di erogazione” (prima ratio decidendi, ai primi tre alinea dell’ultimo capoverso di pg. 17 della sentenza) e quindi affermato che “in ogni caso la causa delle predette pattuizioni sarebbe quella di eludere norme imperative relative agli obblighi contributivi e fiscali gravanti sulle parti’ (seconda ratio decidendi, agli ultimi tre alinea dell’ultimo capoverso di pg. 17 della sentenza).
Poiche’ ciascuna delle due suindicate rationes decidendi e’ giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, avendo il ricorrente con il motivo in esame censurato la sola seconda ratio decidendi e non anche la prima, non essendo in ogni caso stata provata “…l’avvenuta conclusione di accordi orali in merito all’entita’ della retribuzione e delle sua modalita’ di erogazione”, egli difetta d’interesse in conseguenza della formazione del giudicato sulla prima.
13. Con il sesto motivo, il ricorrente deduce nullita’ della sentenza per violazione dell’articolo 132 c.p.c., comma 1, n. 4, per avere la Corte territoriale, a fronte degli addebiti mossi da (OMISSIS) s.r.l. al dirigente sub 1), 2), 3) e 4) della lettera di contestazione (abuso della posizione dominante di dirigente e della fiducia assoluta da tutti gli organi sociali nell’operato del predetto, che aveva: all’insaputa dei datori di lavoro, costituito una societa’, denominata (OMISSIS) s.r.l., operante nel medesimo settore della suddetta s.r.l.; distratto dalle casse di (OMISSIS) s.r.l. somme ingenti, accreditandole in assenza di titoli giustificativi in favore della propria societa’ e di (OMISSIS) s.r.l., dal medesimo compartecipata con la moglie; richiesto rimborsi spese non autorizzati e relativi ad esborsi fatti a titolo personale; trasferito, senza autorizzazione e con abuso dell’ampia procura conferitagli per la gestione operativa di (OMISSIS) s.r.l., le quote di (OMISSIS) s.r.l., nella riorganizzazione del comparto dell’Energia del Gruppo Confapi di Alessandria tra la dine del 2010 e l’inizio del 2011, anziche’ in favore diretto ed integrale di (OMISSIS) s.r.l., come deliberato, in favore di (OMISSIS) s.p.a. (OMISSIS)), ritenuto esclusivamente connotata di un disvalore, idoneo a giustificare il licenziamento, la sola contestazione relativa agli esborsi ed all’uso della carta di credito, senza alcuna motivazione sulla rilevanza degli altri addebiti.

Contestazione di più episodi rilevanti sul piano disciplinare

14. Esso e’ infondato.
15. Non sussiste certamente un difetto di motivazione, tale da comportare la nullita’ della sentenza per mancata integrazione del “minimo costituzionale” (Cass. s.u. 7 aprile 2014, n. 8053), avendo la Corte territoriale globalmente valutato negativamente gli addebiti contestati, anche in riferimento ai primi tre, parimenti incontestati, di rilevante gravita’ e rimandando la medesima Corte all’inconsistenza della giustificazione per essi difensivamente addotta (al secondo capoverso di pg. 20 della sentenza) e piu’ in generale proceduto ad una valutazione complessiva delle condotte contestate al dirigente, alla luce degli esiti istruttori (al primo periodo di pg. 15 della sentenza). All’interno di un tale complessivo contesto argomentativo, essa ha quinti sottolineato, nella parte finale del ragionamento decisorio, in specifico riferimento agli esborsi ed all’uso della carta di credito, la mera sufficienza di tali “condotte illecite… di per se’ sole” idonee a ledere “in modo irreversibile il vincolo fiduciario” (cosi’ all’ultimo capoverso del p.to 3, a pg. 21 della sentenza). In proposito, la Corte subalpina ha operato un apprezzamento insindacabile, siccome congruamente argomentato, in applicazione del principio di sufficienza, in caso di contestazione di piu’ episodi rilevanti sul piano disciplinare, anche di una sola delle plurime ragioni di licenziamento disciplinare intimate, non occorrendo che l’esistenza della “causa” idonea a precludere la prosecuzione del rapporto sia ravvisabile esclusivamente nel complesso dei fatti ascritti, ben potendo il giudice (nel novero degli addebiti posti a fondamento del licenziamento intimato dal datore di lavoro) individuare anche solo in alcuni o in uno di essi il comportamento che giustifichi la sanzione espulsiva, se lo stesso presenti il carattere di gravita’ richiesto dall’articolo 2119 c.c. (Cass. 2 febbraio 2009, n. 2579; Cass. 31 ottobre 2013, n. 24574; Cass. 28 luglio 2017, n. 18836).
16. Con il settimo e con il nono motivo, il ricorrente deduce, infine, omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, quale la circostanza della titolarita’, non gia’ di (OMISSIS) s.r.l. (in relazione al primo dei due), ne’ di Consorzio NOE (in relazione al secondo), bensi’ di (OMISSIS) s.r.l., della carta di credito di cui gli era stato imputato un uso scorretto.
17. Essi sono infondati.
18. Appare palese la mancanza di decisivita’ del fatto, in quanto inidoneo a determinare un esito diverso della controversia (Cass. 4 ottobre 2017, n. 23238; Cass. 25 giugno 2018, n. 16703), siccome valutato, “tenuto conto del ruolo di vertice pacificamente ricoperto dal (OMISSIS) e del livello altissimo di affidamento sulla qualita’ del suo operato”, insieme con i “rimborsi di spese per importi estremamente elevati senza alcun giustificativo di spesa” (ancora all’ultimo capoverso del p.to 3, a pg. 21 della sentenza).
19. Dalle argomentazioni sopra svolte discende allora il rigetto del ricorso, con la regolazione delle spese del giudizio secondo il regime di soccombenza e raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il lavoratore alla rifusione, in favore del Fallimento del Consorzio, delle spese del giudizio, che liquida in Euro 200,00 per esborsi e Euro 14.000,00 per compensi professionali e, in favore del Fallimento (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione, delle spese del giudizio, che liquida in Euro 200,00 per esborsi e Euro 13.000,00 per compensi professionali; tutto oltre rimborso per spese generali in misura del 15% e accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis, se dovuto.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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