Corte di Cassazione, sezioni unite civili, Ordinanza 14 settembre 2020, n. 19087.
La massima estrapolata:
L’insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali compiute da soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti non comporta che esse siano sottratte a ogni possibilità di controllo e in particolare a quello di conformità alla legge che regola l’attività amministrativa. Difatti la Corte dei Conti ha il potere di verificare la compatibilità delle scelte amministrative con i fini pubblici dell’ente – ispirati a criteri di economicità ed efficacia – rilevanti non sul piano della mera opportunità ma della legittimità dell’azione stessa.
Ordinanza 14 settembre 2020, n. 19087
Data udienza 21 luglio 2020
Tag/parola chiave: Ricorso contro decisioni di giudici speciali – Corte dei conti – Risarcimento danno erariale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Primo Presidente f.f.
Dott. MANNA Antonio – Presidente di Sez.
Dott. TORRICE Amelia – Consigliere
Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere
Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere
Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere
Dott. LAMORGESE Antonio P. – Consigliere
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 6179-2019 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
PROCURATORE GENERALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA CORTE DEI CONTI, per legge domiciliato in (OMISSIS);
– controricorrente –
e contro
PROCURATORE REGIONALE PRESSO LA SEZIONE GIURISDIZIONALE DELLA CORTE DEI CONTI PER LA REGIONE PUGLIA;
– intimato –
avverso la sentenza n. 277/2018 della CORTE DEI CONTI – I SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO – ROMA, depositata il 09/07/2018;
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/07/2020 dal Consigliere Dr. FRANCO DE STEFANO;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dr. CAPASSO LUCIO, che conclude chiedendo dichiararsi l’inammissibilita’ del ricorso.
RILEVATO IN FATTO
Che:
(OMISSIS) ricorre, con atto notificato a partire dal di 08/02/2019 ed articolato su due motivi, per la cassazione della sentenza n. 277 del 09/07/2018 della prima sezione giurisdizionale centrale della Corte dei conti, con cui e’ stato rigettato il suo appello avverso la condanna al risarcimento del danno erariale, nei suoi confronti quantificato in Euro 4.716, cagionato all’Istituto Zooprofilattico della Puglia e della Basilicata per avere, quale componente pro tempore della giunta esecutiva di questo, concorso ad assumere una delibera di conferimento di incarico legale a due professionisti esterni all’ente in assenza dei presupposti normativi, relativo sia alla redazione di controdeduzioni alla Regione Puglia in ordine ad alcune contestate irregolarita’ amministrative nella gestione, che all’impugnativa davanti al TAR Puglia del provvedimento regionale di presa d’atto dell’esito dell’attivita’ ispettiva nei confronti dell’ente;
resiste con controricorso il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte dei conti;
disposta la trattazione in adunanza camerale ai sensi dell’articolo 380-bis.1 c.p.c. (come inserito dal Decreto Legge 31 agosto 2016, n. 168, articolo 1-bis, comma 1, lettera f), conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197), mentre il Pubblico Ministero conclude per iscritto per l’inammissibilita’, parte ricorrente deposita memoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
il ricorrente cosi’ rubrica i due motivi:
– il primo: “articolo 111 Cost., u.c., articolo 362 c.p.c., comma 1 – diniego di giustizia per violazione delle regole sul contraddittorio e del diritto di difesa dell’incolpato: omesso rinvio dell’udienza di decisione della causa del 16/03/2017 in presenza di un legittimo impedimento a comparire del difensore, documentato e tempestivamente segnalato in data 15/03/2017”; ed al riguardo specificamente si duole della carenza perfino di menzione di tale istanza e qui riproponendo le contestazioni che il suo difensore avrebbe inteso sottoporre all’udienza non rinviata;
– il secondo: “articolo 111 Cost., u.c., articolo 362 c.p.c., comma 1 eccesso di potere giurisdizionale della Corte dei conti per violazione e falsa applicazione dei limiti esterni della giurisdizione del giudice contabile, nonche’ per violazione e falsa applicazione della L. 14 gennaio 1994, n. 20, articolo 1 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti), nella parte in cui la decisione ha comportato la sostituzione del giudice contabile nell’attivita’ e negli apprezzamenti propri della struttura amministrativa”; sul punto sostenendo essere preclusa al giudice contabile la valutazione dell’opportunita’ delle scelte di affidare incarichi legali a professionisti esterni, dinanzi all’eccezionalita’ e complessita’ dell’attivita’ richiesta, riguardante lo stesso scioglimento dell’ente e per la sostanziale incompatibilita’ dei funzionari interni il mancato ricorso ai quali gli stessi giudici contabili avevano rimproverato come violazione di legge;
la prima censura e’ inammissibile, perche’ qualunque violazione della legge processuale, non esclusa neppure la piu’ grave, integra un error in procedendo e, in quanto tale, resta all’interno dei limiti della giurisdizione e sottratto all’ambito del giudicato di questa Corte, come gia’ disegnato dalla costante giurisprudenza di legittimita’ (fra innumerevoli, Cass. Sez. U. 26/08/2019, n. 21692), a maggior ragione dopo l’intervento di Corte Cost. n. 6 del 2018, a ridefinizione del perimetro della relativa potesta’;
la seconda censura e’ inammissibile, avendo la gravata sentenza fondato la giurisdizione del giudice contabile sulla circostanza dell’illegittimita’ del conferimento del duplice incarico esterno e quindi sulla violazione dei presupposti di legge fissati dalla normativa di settore (e, in particolar modo, dal Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, articolo 7, comma 6,, qualificando come dovuti dagli stessi organi dell’ente i chiarimenti sulle contestazioni della Regione, dotati delle competenze necessarie per trattare le materie affidate alla loro gestione);
infatti, l’insindacabilita’ nel merito delle scelte discrezionali compiute da soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti non comporta che esse siano sottratte ad ogni possibilita’ di controllo e segnatamente a quello della conformita’ alla legge che regola l’attivita’ amministrativa, potendo e dovendo la Corte dei conti verificare la compatibilita’ delle scelte amministrative coi fini pubblici dell’ente, che devono essere ispirati ai criteri di economicita’ ed efficacia, rilevanti sul piano non della mera opportunita’ bensi’ della legittimita’ dell’azione stessa (tra molte altre, v. Cass. Sez. U. ord. 22/11/2019, n. 30527, ove altri riferimenti);
d’altra parte, la prospettata gravita’ delle conseguenze negative per l’Ente derivanti da una difesa inappropriata – se non proprio l’inadeguatezza od impreparazione dei dirigenti o del personale istituzionale – non potrebbe finire col giustificare a posteriori la violazione di legge che il giudice contabile ha ravvisato nel concreto conferimento dell’incarico esterno, dovendo sempre e comunque, prima di ogni altra cosa, rispettare i consociati ed a maggior ragione una pubblica amministrazione le regole di forma e sostanza che disciplinano la loro attivita’ e pongono loro limiti, soprattutto se nell’interesse pubblico;
il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, ma non vi e’ luogo a provvedere ne’ sulle spese del giudizio di legittimita’, ne’ sulla domanda ex articolo 96 c.p.c., attesa la natura di controparte in senso soltanto formale del controricorrente Procuratore generale della Repubblica presso la Corte dei conti (Cass. Sez. U. 28/02/2020, n. 5589);
poiche’ il ricorso e’ stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed e’ dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315) per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, che ha aggiunto il testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, all’articolo 13, comma 1-quater (e mancando la possibilita’ di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive:
Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dell’obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del cit. articolo 13, comma 1 bis.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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