Reato di resistenza a pubblico ufficiale

Corte di Cassazione, sezione quinta penale, Sentenza 26 giugno 2020, n. 19368.

Massima estrapolata:

Integra il reato di resistenza a pubblico ufficiale la condotta di colui che, per sottrarsi alle forze di polizia, non si limiti alla fuga alla guida di un’autovettura, ma proceda a una serie di manovre finalizzate a impedire l’inseguimento, così ostacolando concretamente l’esercizio della funzione pubblica e inducendo negli inseguitori una percezione di pericolo per la propria incolumità (nella specie, il reato è stato ravvisato rispetto alla condotta dell’imputato che si era sottratto all’identificazione degli operanti attraverso una complessa manovra di guida nel corso della quale, alla simulazione di resa, era seguita una proditoria fuga dal parcheggio di un centro commerciale, con concreta esposizione a rischi per le persone, conclusasi – dopo un inseguimento da parte delle forze dell’ordine – solo con l’impatto dell’auto sulla barriera di un casello autostradale).

Sentenza 26 giugno 2020, n. 19368

Data udienza 8 giugno 2020

Tag – parola chiave: Reati di furto aggravato e resistenza – Integrazione reato di resistenza – Momento consumativo reato di furto – Criterio distintivo tra reato consumato e tentativo – Impossessamento – Istanza di sospensione procedimento con messa alla prova – Rigetto – Questione non proponibile per la prima volta in cassazione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PALLA Stefano – Presidente

Dott. ZAZA Carlo – Consigliere

Dott. SESSA Renata – Consigliere

Dott. TUDINO A. – rel. Consigliere

Dott. MOROSINI Elisabetta M. – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 09/07/2019 della CORTE APPELLO di MILANO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. ALESSANDRINA TUDINO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dr. CESQUI ELISABETTA.

RITENUTO IN FATTO

1.Con la sentenza impugnata, la Corte d’appello di Milano ha confermato la decisione del Tribunale di Monza del 23 novembre 2018, con la quale e’ stata affermata la responsabilita’ di (OMISSIS) per i reati di furto aggravato e resistenza.
2. Avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano ha proposto ricorso l’imputato, per mezzo del difensore, Avv. (OMISSIS), articolando un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge e correlato vizio della motivazione in riferimento a plurimi profili.
2.1. Il ricorrente censura sia la mancata applicazione dell’articolo 168-bis c.p., in conseguenza dell’intervenuto risarcimento del danno, che la violazione dell’articolo 34 c.p.p. in riferimento all’incompatibilita’ del giudice alla trattazione del giudizio all’esito della reiezione dell’istanza di messa alla prova.
2.2. Deduce, inoltre, violazione di legge quanto al reato di cui all’articolo 337 c.p., in presenza di una semplice condotta di fuga, priva dell’attitudine a cagionare pregiudizio agli operanti.
2.3. Censura, ancora, la ritenuta sussistenza tanto dell’aggravante di cui all’articolo 61 c.p., n. 7 non potendosi ravvisare un danno non patrimoniale aggiuntivo, in assenza della costituzione di parte civile, ed avendo l’imputato – oltre che restituito la refurtiva – risarcito il pregiudizio economico, che dell’aggravante di cui all’articolo 625 c.p., n. 7, essendo la merce dotata di dispositivo antitaccheggio.
2.4. Prospetta, infine, violazione della legge penale quanto alla qualificazione giuridica del fatto, integrante un’ipotesi di tentativo, in considerazione della presenza di personale addetto alla vigilanza.
3. Con nota trasmessa ex Decreto Legge n. 18 del 2020, articolo 83, comma 12-ter, convertito con L. n. 27 del 2020, in data 21 maggio 2020, il Procuratore generale presso questa Corte ha concluso per la declaratoria di inammissibilita’ del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso e’ inammissibile.
1. E’ inammissibilmente formulata, in quanto proposta per la prima volta con il ricorso di legittimita’, la questione inerente il rigetto dell’istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova.
1.1.Questa Corte ha gia’ avuto modo di precisare come, in tema di riti speciali – ma con argomentazioni applicabili in via generale – la celebrazione del giudizio di primo grado nelle forme del rito abbreviato non preclude all’imputato la possibilita’ di dedurre, in sede di appello, il carattere ingiustificato del rigetto, da parte del giudice di primo grado, della richiesta di sospensione con messa alla prova (Sez. 6, 47109 del 31/10/2019, Cipriano, Rv. 277681, N. 29622 del 2018 Rv. 273174, N. 44888 del 2018 Rv. 274269, N. 30983 del 2019 Rv. 276793).
Con la conseguenza per cui l’omessa deduzione della questione con il gravame e’ preclusiva alla proposizione, per la prima volta, della questione con il ricorso di legittimita’, in applicazione del generale principio per cui e’ inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, con unico motivo, una violazione di legge verificatasi nel giudizio di primo grado, se non si procede alla specifica contestazione del riepilogo dei motivi di appello, contenuto nella sentenza impugnata, che non menzioni la medesima violazione come doglianza gia’ proposta in sede di appello, in quanto, in mancanza della predetta contestazione, il motivo deve ritenersi proposto per la prima volta in cassazione, e quindi tardivo (Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli, Rv. 270627, N. 9028 del 2014 Rv. 259066).
1.2. Nel caso in esame, ne’ dal testo della sentenza impugnata, ne’ dal ricorso consta che la questione sia stata proposta con l’appello, con conseguente preclusione alla devoluzione del tema – assorbente rispetto a quello dell’incompatibilita’ del giudice – nella presente sede di legittimita’.
2. E’ generico e, comunque, manifestamente infondato l’argomento di critica inerente il delitto di resistenza a pubblico ufficiale sub a).
2.1. Nel ricostruire la condotta dell’imputato – sottrattosi all’identificazione degli operanti attraverso una complessa manovra di guida nel corso della quale, alla simulazione di resa, e’ seguita una proditoria fuga dal parcheggio del centro commerciale, con concreta esposizione a rischi per le persone, conclusasi solo con l’impatto dell’auto sulla barriera del casello autostradale e previo inseguimento – la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione del consolidato principio secondo cui integra il reato di resistenza a pubblico ufficiale la condotta di colui che, per sottrarsi alle forze di polizia, non si limiti alla fuga alla guida di un’autovettura, ma proceda ad una serie di manovre finalizzate ad impedire l’inseguimento, cosi’ ostacolando concretamente l’esercizio della funzione pubblica e inducendo negli inseguitori una percezione di pericolo per la propria incolumita’ (Sez. 2, n. 44860 del 17/10/2019, Besana, Rv. 277765, N. 41936 del 2006 Rv. 235535, N. 40 del 2014 Rv. 257915, N. 41419 del 2009 Rv. 245243, N. 31716 del 2003 Rv. 226251, N. 41408 del 2019 Rv. 277137, N. 46618 del 2009 Rv. 245420, N. 4391 del 2014 Rv. 258242).
2.2. Per contro, il ricorso si limita a dedurre un’assenza di pericolo in concreto per gli operanti che, oltre ad essere espressamente valorizzata nella sentenza impugnata, e’ comunque ultronea, essendo, invece, sufficiente che la condotta di fuga abbia cagionato la percezione di rischio per l’incolumita’, ostacolando in tal guisa l’esplicazione della pubblica funzione di identificazione e controllo.
3. E’, del pari, aspecifica ed apoditticamente formulata la deduzione inerente l’erronea applicazione della legge penale nella qualificazione giuridica del fatto sub b).
3.1. La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi che individuano il momento di consumazione del delitto di furto, in quanto “il criterio distintivo tra consumazione e tentativo risiede nella circostanza che l’imputato consegua, anche se per breve tempo, la piena, autonoma ed effettiva disponibilita’ della refurtiva” (Sez. 5, n. 48880 del 17/09/2018, S., Rv. 274016, n. 26749 del 2016 Rv. 267266), di guisa che “risponde di furto consumato e non semplicemente tentato chi, dopo essersi impossessato della refurtiva, non si sia ancora allontanato dal luogo della sottrazione e abbia esercitato sulla cosa un potere del tutto momentaneo, essendo stato costretto ad abbandonarla subito dopo il fatto per il pronto intervento dell’avente diritto o della polizia” (Sez. 5, n. 7704 del 05/05/1993, Gallo, Rv. 194483).
3.2. Ai fini della configurazione dell’autonoma disponibilita’ della cosa, che segna il momento acquisitivo a cui l’impossessamento e’ funzionale, non rileva il dato temporale ex se, essendo sufficiente che l’agente abbia conseguito anche solo momentaneamente l’esclusiva signoria di fatto sul bene, assumendo, invece, decisivo rilievo la effettiva concretizzazione del rischio di definitiva dispersione, anche se questa non si sia, di fatto, realizzata per l’intervento di fattori causali successivi ed autonomi. In altri termini, l’agente acquisisce l’autonoma disponibilita’ della cosa sottratta – e la fattispecie si realizza in forma consumata – solo quando il soggetto passivo del reato ne perda, correlativamente, la detenzione, anche mediata attraverso forme indirette di vigilanza e custodia. Ed in tale prospettiva assumono rilevanza le cautele predisposte al fine di minimizzare l’incidenza dei fattori di rischio che, con riferimento al concreto assetto delle misure di vigilanza e controllo rispetto all’adozione di immediate iniziative contenitive, possono di fatto escludere il conseguimento, da parte dell’agente, di una signoria autonoma sul bene, cristallizzando la condotta nella fase del tentativo.
3.3. Secondo siffatto paradigma si declinano i criteri ermeneutici enucleati dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui “In caso di furto in supermercato, il monitoraggio della azione furtiva in essere, esercitato mediante appositi apparati di rilevazione automatica del movimento della merce ovvero attraverso la diretta osservazione da parte della persona offesa o dei dipendenti addetti alla sorveglianza ovvero delle forze dell’ordine presenti nel locale ed il conseguente intervento difensivo “in continenti”, impediscono la consumazione del delitto di furto che resta allo stadio del tentativo, non avendo l’agente conseguito, neppure momentaneamente, l’autonoma ed effettiva disponibilita’ della refurtiva, non ancora uscita dalla sfera di vigilanza e di controllo del soggetto passivo” (Sez. U, n. 52117 del 17/07/2014, PG in proc. Prevete, Rv. 261186, N. 398 del 1992, N. 3642 del 1999 Rv. 213315, N. 7042 del 2010 Rv. 249835, N. 11592 del 2010 Rv. 246893, N. 21937 del 2010 Rv. 247410). Ai fini della ravvisabilita’ del tentativo, occorre, dunque, che il complesso delle cautele adottate dal soggetto passivo del reato consenta un contestuale intervento impeditivo che, di fatto, precluda all’agente l’esercizio di autonomi poteri dispositivi sulla cosa, escludendo ex ante il pericolo di definitiva dispersione del bene sottratto.
In riferimento al monitoraggio dell’azione da parte delle forze dell’ordine, secondo il costante avviso della giurisprudenza di legittimita’, integra il reato di furto nella forma consumata la condotta di colui che, subito dopo l’impossessamento, venga inseguito e bloccato dalla polizia giudiziaria che lo aveva osservato a distanza, in quanto l’osservazione a distanza da parte degli agenti non assume rilevanza ai fini della configurabilita’ del reato nella forma tentata poiche’ tale “studio” non solo non avviene ad opera della persona offesa, ma neppure impedisce il conseguimento dell’autonomo possesso della res, prima dell’arresto in flagranza (Sez. 5, Rv. 267266, cit.).
3.4. Nel caso in esame, correttamente il giudice di merito ha ritenuto configurata la concreta fattispecie nella forma consumata. Nonostante il monitoraggio dell’azione antigiuridica, realizzato attraverso la predisposizione di un servizio di osservazione e controllo – che, di fatto, ha consentito l’arresto in flagranza – l’imputato ha potuto completare l’impossessamento del materiale elettrico, portandone, in piu’ riprese, intere confezioni fuori dal pubblico esercizio e caricandole sull’auto, dove sarebbero state rinvenute dagli operanti.
La mera presenza del dispositivo di monitoraggio, in assenza di ulteriori misure di custodia immediatamente attivabili con funzione impeditiva, non ha, dunque, neutralizzato il pericolo di illecita apprensione del bene, ma ne ha solo agevolato la constatazione.
Donde s’appalesa non condivisibile la tesi secondo cui la predisposizione di un servizio di osservazione delle Forze di Polizia osti alla configurabilita’ del reato in forma consumata in quanto, in simile evenienza, all’agente sarebbe impedito il definitivo impossessamento della res furtiva, con conseguente configurabilita’ della sola fattispecie tentata; la circostanza che l’impossessamento della refurtiva in danno della vittima sia avvenuto sotto il controllo delle Forze dell’ordine non esclude, invece, la consumazione del reato nei casi in cui le stesse siano intervenute soltanto dopo il conseguimento – anche se soltanto per un breve lasso di tempo – del possesso della refurtiva da parte dell’agente. Il reato si consuma, infatti, nel momento e nel luogo in cui si verificano l’ingiusto profitto e l’altrui danno patrimoniale, senza che assuma rilievo il consolidamento di tali eventi nel tempo, concretizzandosi la lesione del bene giuridico protetto con l’autonoma disponibilita’ della refurtiva da parte dell’agente, e il correlativo spossessamento del legittimo detentore, prescindendo da qualsiasi criterio spazio- temporale (in tema di estorsione Sez. 2, n. 1619 del 12/12/2012, Rv. 254450; n. 27601 del 19/06/2009, Rv. 244671).
E di siffatta ricostruzione il giudice di merito ha dato analiticamente conto in motivazione, conferendo al fatto la conseguente valutazione giuridica secondo un percorso giustificativo corretto e completo, che si sottrae a censure nella presenta sede di legittimita’.
Dal testo della sentenza impugnata non e’ dato, pertanto, ravvisare alcuna omissione valutativa delle ragioni dell’impugnazione, ne’ alcuna disarticolazione del ragionamento giustificativo, con il quale il ricorrente omette di confrontarsi (Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016 – dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822).
4. Sono genericamente formulate anche le doglianze inerenti le circostanze del reato.
4.1. In riferimento all’applicazione della circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravita’, ritenuto in correlazione al valore pari ad Euro 7000 della merce sottratta, il ricorrente censura una asserita valutazione involgente una voce di danno morale, non evidenziata nella avversata sentenza, che ha, invece, correttamente escluso la rilevanza – in punto di sussistenza dell’aggravante – della restituzione delle cose sottratte.
Invero, ai fini della sussistenza della circostanza aggravante di cui all’articolo 61 c.p., comma 1, n. 7, l’entita’ del danno patrimoniale deve essere valutata con riferimento al momento in cui il reato e’ stato commesso e, pertanto, la sua diminuzione, conseguente alla restituzione dei beni all’avente diritto, risulta irrilevante (Sez. 2, n. 36311 del 12/07/2019, Raicevic, Rv. 277032, N. 3369 del 2013 Rv. 254780, N. 6753 del 1996 Rv. 205180), con conseguente aspecificita’ e, comunque, manifesta infondatezza della relativa censura.
4.2. Quanto all’aggravante di cui all’articolo 625 c.p., n. 7, la Corte territoriale ha correttamente applicato il consolidato principio, anche di recente ribadito (Sez. 5, n. 17 del 21/11/2019, Bevilacqua, Rv. 278383), secondo cui integra il reato di furto aggravato dall’esposizione della cosa alla pubblica fede la sottrazione, all’interno di un esercizio commerciale, di prodotti dotati di placca antitaccheggio, in quanto tale dispositivo, se non disperso prima del passaggio alle casse, consente la mera rilevazione acustica della merce occultata al varco, ma non assicura la possibilita’ di controllo a distanza, che esclude l’esposizione della merce alla pubblica fede.
4.3. E’, infine, generica la censura che attinge la mancata applicazione dell’attenuante di cui all’articolo 62 c.p., n. 6, limitandosi il ricorrente a criticare, del tutto apoditticamente, la natura simbolica attribuita, nella sentenza impugnata, al versamento della somma di Euro 300 alla persona offesa, omettendo di specificare a quale titolo la predetta somma sia stata offerta ed accettata e se la stessa sia stata ritenuta satisfattiva.
Ai fini della configurabilita’ della circostanza attenuante di cui all’articolo 62 c.p., comma 1, n. 6, il risarcimento del danno deve, invero, essere integrale, ossia comprensivo della totale riparazione di ogni effetto dannoso, la cui valutazione spetta al giudice del merito, che puo’ anche disattendere, con adeguata motivazione, ogni dichiarazione liberatoria resa dalla parte lesa (Sez. 2, n. 51192 del 13/11/2019, C. Rv. 278368; N. 53023 del 2016 Rv. 268714, N. 34380 del 2011 Rv. 251508); cio’ in quanto l’attenuante, di natura soggettiva, trovando la sua causa giustificatrice non tanto nel soddisfacimento degli interessi economici della persona offesa, quanto nel rilievo che il risarcimento del danno prima del giudizio rappresenta una prova tangibile dell’avvenuto ravvedimento del reo e, quindi, della sua minore pericolosita’ sociale, deve essere totale ed effettivo, non potendo ad esso supplire un ristoro soltanto parziale.
Anche sul punto, il ricorrente postula, del tutto contraddittoriamente, l’assenza di voci di danno risarcibili e, nel contempo, censura la mancata applicazione di un’attenuante, invece fondata sull’integrale ristoro della vittima, ponendo la doglianza nell’alveo dell’inammissibilita’.
5. Alla declaratoria di inammissibilita’ del ricorso segue, ex articolo 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma, che si stima equo determinare in Euro 3000,00, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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