Corte di Cassazione, sezione terza penale, sentenza 18 gennaio 2018, n. 1975. L’imputato puo’ invocare la assoluta impossibilita’ di adempiere il debito di imposta sia per la non imputabilita’ a lui medesimo della crisi economica che ha investito l’aziendasia e sia per l’impossibilita’ di fronteggiare la crisi di liquidita’

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4. Il ricorso risulta manifestamente infondato.
Con riguardo alla prima doglianza, di natura processuale, osserva la Corte – come da lettura dei relativi verbali di udienza, doverosa alla luce della questione – – che nessuna violazione al diritto di difesa e’ stata posta in essere; il legale del ricorrente, infatti, ha potuto esercitare appieno il proprio ufficio, ponendo domande, con esclusione soltanto di quelle non afferenti al periodo di imposta interessato (2009), poiche’ all’evidenza estranee al giudizio. E con la precisazione che, vertendo il processo, per l’appunto, su questa sola annualita’, il testimone appositamente citato – si era presentato preparato e con la relativa documentazione; dal che, la manifesta infondatezza dell’assunto – di cui al ricorso – per cui “era fondamentale capire come un teste ricordasse cosi’ esattamente fatti, circostanze e numeri, dati, risalenti ad almeno 4 anni prima”.
Quel che, peraltro, risulta congruamente richiamato anche nella sentenza in esame.
5. Del tutto infondata, di seguito, risulta anche la seconda censura.
Al riguardo, occorre innanzitutto ribadire che il controllo del Giudice di legittimita’ sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia l’oggettiva tenuta sotto il profilo logico-argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 3, n. 12110 del 19/3/2009, Campanella, n. 12110, Rv. 243247). Si richiama, sul punto, il costante indirizzo di questa Corte in forza del quale l’illogicita’ della motivazione, censurabile a norma dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), e’ soltanto quella evidente, cioe’ di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi; cio’ in quanto l’indagine di legittimita’ sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volonta’ del legislatore, a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo (Sez. U., n. 47289 del 24/9/2003, Petrella, Rv. 226074).
In altri termini, il controllo di legittimita’ sulla motivazione non attiene alla ricostruzione dei fatti ne’ all’apprezzamento del Giudice di merito, ma e’ limitato alla verifica della rispondenza dell’atto impugnato a due requisiti, che lo rendono insindacabile: a) l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; b) l’assenza di difetto o contraddittorieta’ della motivazione o di illogicita’ evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento. (Sez. 2, n. 21644 del 13/2/2013, Badagliacca e altri, Rv. 255542; Sez. 2, n. 56 del 7/12/2011, dep. 4/1/2012, Siciliano, Rv, 251760).
6. In tal modo individuato il perimetro di giudizio proprio della Suprema Corte, osserva allora il Collegio che le censure mosse dal ricorrente al provvedimento impugnato si evidenziano come inammissibili; ed invero, dietro la parvenza di una violazione di legge o di un vizio motivazionale, lo stesso tende di fatto ad ottenere una nuova ed alternativa lettura delle medesime emergenze istruttorie gia’ esaminate dai Giudici del merito (documentali e testimoniali), invocandone una valutazione diversa e piu’ favorevole.
Il che, come appena richiamato, non e’ consentito.
7. A cio’ si aggiunga che la Corte di appello, pronunciandosi proprio sulle stesse questioni qui riprodotte, ha steso una motivazione del tutto congrua, fondata su oggettivi elementi processuali e priva di qualsivoglia illogicita’ manifesta o contraddizione; come tale, dunque, non censurabile.

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