Corte di Cassazione, sezione terza penale, sentenza 18 gennaio 2018, n. 1975. L’imputato puo’ invocare la assoluta impossibilita’ di adempiere il debito di imposta sia per la non imputabilita’ a lui medesimo della crisi economica che ha investito l’aziendasia e sia per l’impossibilita’ di fronteggiare la crisi di liquidita’

L’amministratore di diritto di una societa’ risponde del reato commesso nell’interesse dell’ente anche nel caso in cui la gestione societaria sia, di fatto, svolta da terzi, gravando sul primo, quale legale rappresentante, i doveri positivi di vigilanza e di controllo sulla corretta gestione, pur se questi sia mero prestanome di altri soggetti che agiscano quali amministratori di fatto.
L’imputato puo’ invocare la assoluta impossibilita’ di adempiere il debito di imposta, quale causa di esclusione della responsabilita’ penale, a condizione che provveda ad assolvere gli oneri di allegazione concernenti sia il profilo della non imputabilita’ a lui medesimo della crisi economica che ha investito l’azienda, sia l’aspetto della impossibilita’ di fronteggiare la crisi di liquidita’ tramite il ricorso a misure idonee da valutarsi in concreto; occorre, cioe’, la prova che non sia stato altrimenti possibile per il contribuente reperire le risorse necessarie a consentirgli il corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni tributarie, pur avendo posto in essere tutte le possibili azioni, anche sfavorevoli per il suo patrimonio personale, dirette a consentirgli di recuperare, in presenza di una improvvisa crisi di liquidita’, quelle somme necessarie ad assolvere il debito erariale, senza esservi riuscito per cause indipendenti dalla sua volonta’ e ad egli non imputabili.

Sentenza 18 gennaio 2018, n. 1975
Data udienza 12 luglio 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAVALLO Aldo – Presidente

Dott. ANDREAZZA Gastone – Consigliere

Dott. ACETO Aldo – Consigliere

Dott. DI STASI Antonella – Consigliere

Dott. MENGONI Enrico – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 22/11/2016 della Corte di appello di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. MENGONI Enrico;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto
Procuratore Generale Dott. CORASANITI Giuseppe, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udite le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. (OMISSIS) in sostituzione dell’Avv. (OMISSIS), che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 22/11/2016, la Corte di appello di Milano confermava la pronuncia emessa l’8/7/2014 dal locale Tribunale, con la quale (OMISSIS) era stato giudicato colpevole del delitto di cui al Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74, articolo 10-ter, e condannato alla pena di sei mesi di reclusione; allo stesso, nella qualita’ di legale rappresentante della (OMISSIS) s.p.a., era contestato il mancato pagamento dell’IVA dovuta per l’anno di imposta 2009, per l’importo di 452.516,00 Euro.
2. Propone ricorso per cassazione il (OMISSIS), a mezzo del proprio difensore, deducendo i seguenti motivi:
– nullita’ della sentenza ex articolo 178 c.p.p., comma 1, lettera c); vizio motivazionale. Premesso che alla difesa sarebbe stato impedito il controesame del teste (OMISSIS), unico indotto dal pubblico ministero (e, quindi, fondamentale), la risposta fornita dalla Corte di appello alla relativa doglianza risulterebbe illogica e contra legem; in particolare, avrebbe costituito diritto dell’imputato sapere come il teste fosse in grado di ricordare – a distanza di anni – fatti, numeri e cifre relativi al solo periodo di imposta 2009, a tal fine, se del caso, muovendo anche le stesse domande gia’ poste dal pubblico ministero. Quel che nessuna norma processuale vieta, sebbene la sentenza opini di fatto diversamente;
– mancata applicazione dell’articolo 45 cod. pen.; motivazione contraddittoria. Con riguardo all’eccepita forza maggiore – vero fulcro della sentenza – la Corte di merito avrebbe steso una motivazione palesemente viziata, negando l’istituto pur a fronte di evidentissimi indici a sostegno; in particolare, tutta l’istruttoria avrebbe provato che il (OMISSIS) – oltre a non curare affatto i profili amministrativi della societa’, ma solo quelli commerciali – non aveva potuto provvedere al pagamento dell’IVA (peraltro parziale, atteso che 200.000 Euro risulterebbero versati) solo a causa della grave crisi finanziaria che avrebbe colpito l’ente, con ogni effetto sui profili oggettivi e soggettivi del reato. A cio’ si aggiunga, peraltro, che in tre occasioni – con sentenze ormai definitive – lo stesso ricorrente sarebbe stato assolto dalla medesima imputazione, relativa a differenti annualita’, quel che la Corte avrebbe dovuto tenere in considerazione;
– erronea applicazione di legge penale. La sentenza avrebbe confermato un calcolo sanzionatorio errato, atteso che – muovendo dal minimo edittale di 6 mesi di reclusione ed applicando le circostanze attenuanti generiche nella massima estensione – la pena si sarebbe dovuta attestare su 4 mesi di reclusione, non gia’ su 6 mesi;
– mancata applicazione dell’articolo 649 cod. proc. pen.. La Corte di merito avrebbe dovuto riconoscere il bis in idem sostanziale, rilevando che le sentenze di cui sopra – per quanto relative ad annualita’ diverse – concernerebbero la medesima condotta, il medesimo reato, i medesimi soggetti coinvolti. Si’ da doversi annullare la presente decisione, anche sotto tale profilo, alla luce della nota giurisprudenza convenzionale in materia.
CONSIDERATO IN DIRITTO

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