cassazione 5

Suprema Corte di Cassazione

sezione IV

sentenza 22 aprile 2016, n. 17001

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza resa in data 16 aprile 2015, la Corte d’appello di Milano, 1 sezione penale, confermava la sentenza con la quale il 22 febbraio 2013 il Tribunale di Monza, Sezione distaccata di Desio, aveva condannato F.T. in esito a giudizio abbreviato alla pena di un mese e dieci giorni di reclusione ed € 100 di multa in relazione al delitto di tentato furto di un paio di ciabatte presso lo spogliatoio di una palestra, aggravato dall’esposizione dei bene alla pubblica fede, commesso in Seregno il 7 marzo 2010 (capo B della rubrica), previa concessione delle attenuanti generiche e di quella ex art. 62 n. 4 cod.pen, in regime di prevalenza; la T. era stata invece assolta dal giudice di primo grado per non aver commesso il fatto in relazione al reato a lei contestato al capo A (furto di somme di danaro custodite all’interno di alcuni armadietti posizionati all’interno della palestra suddetta, aggravato dalla violenza sulle cose).
2. Avverso la sentenza d’appello ricorre la T., per il tramite del suo difensore di fiducia. Il ricorso risulta articolato in quattro motivi.
2.1. Con il primo motivo la ricorrente lamenta violazione di legge in riferimento all’aggravante dell’esposizione dei bene alla pubblica fede. Poiché infatti la sussistenza della detta aggravante é configurabile quando il luogo é facilmente accessibile al pubblico, tale condizione non era nella specie ravvisabile, atteso che ai locali della palestra potevano accedere unicamente i soci della stessa, mediante apposito badge. Perciò la ricorrente chiede annullarsi la sentenza impugnata, per difetto della condizione di procedibilità per il reato de quo.
2.2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta violazione di legge in riferimento al mancato riconoscimento della causa di non punibilità della particolare tenuità dei fatto (art. 131-bis cod.pen.). La doglianza in realtà é riferita anche alla motivazione della sentenza sul punto da parte della Corte di merito, che ha negato il riconoscimento della detta causa di non punibilità in relazione ad altri furti in precedenza commessi nei locali della palestra, benché dai correlati addebiti la T. sia stata assolta.
2.3. Con il terzo motivo la ricorrente si duole del vizio di motivazione e del travisamento della prova ravvisabili nell’impugnata pronunzia a proposito del fatto che in essa viene disatteso l’assunto (sostenuto dall’imputata ma desumibile dalla stessa denuncia-querela della persona offesa) secondo cui la T. non intendeva rubare, ma aveva preso per errore le ciabatte. Perciò doveva essere riconosciuta l’ipotesi dell’errore di cui all’art. 47 cod.pen., che invece é stata rigettata con motivazione illogica.
2.4. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia vizio di motivazione con riguardo al fine di profitto, che sarebbe nella specie insussistente, atteso che la T., subito dopo il fatto, ripose le ciabatte in un armadietto, così dimostrando di non voler proseguire nell’intento criminoso.

Considerato in diritto

1. II primo motivo di ricorso é infondato.
Il fatto che l’accesso ai locali della palestra fosse riservato ai soci muniti di badge non implica che sui detti locali venisse effettuata una sorveglianza costante; ed é noto che l’esposizione del bene alla pubblica fede é ravvisabile quando la sorveglianza é esercitata in modo non continuativo ed é quindi inidonea ad impedire il libero accesso da parte del pubblico, atteso che, ai fini della configurabilità dell’aggravante, assume rilievo non la natura, privata o pubblica, del luogo di esposizione del bene, ma la facilità di raggiungere la res oggetto di sottrazione (cfr. Sez. 5, n. 14022 del 08/01/2014, Fusari, Rv. 259870: nella fattispecie, che presenta evidenti analogie con la vicenda oggetto dei giudizio, si era trattato di un furto di alcune racchette da tennis ed alcuni capi di abbigliamento all’interno dei locali di un circolo sportivo privato dotato addirittura di sistema di video sorveglianza a circuito chiuso).
Pertanto, poiché l’accesso ai locali dello spogliatoio della palestra era evidentemente (e senza particolari difficoltà) accessibile a qualsiasi socio della stessa, ne risulta evidente l’esposizione alla pubblica fede dei beni ivi lasciati dai soci che fruivano dei bagni o delle docce nell’orario di normale fruizione dei locali suddetti.
2. Infondato é anche il secondo motivo di ricorso.
I precedenti penali specifici della T., cui la Corte territoriale fa espresso richiamo nel negare l’invocato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, appaiono sicuramente idonei a escludere la configurabilità di detta causa di non punibilità, sia perché in tal senso milita l’interpretazione dell’art. 131-bis comma 2 cod.pen. laddove esso ravvisa la condizione ostativa dell’abitualità nella commissione di condotte plurime, abituali o reiterate, o comunque nell’aver commesso più reati della stessa indole; sia perché detti precedenti hanno comunque indotto la Corte di merito a ravvisare nella fattispecie una condizione di non particolare tenuità, come si ricava chiaramente dal tenore della motivazione sul punto.
3. II terzo e il quarto motivo di ricorso sono suscettibili di trattazione congiunta, siccome volti entrambi a prospettare una rilettura in punto di fatto dei dati probatori valutati dai giudici di merito, sia in relazione all’elemento soggettivo del reato (e all’asserito errore della T. circa le ciabatte dalla stessa asportate), sia in relazione alla persistenza nell’intento criminoso, persistenza negata dalla ricorrente, con conseguente configurabilità, secondo la sua prospettazione, della desistenza attiva.
Ambedue i motivi in esame sono inammissibili, perché manifestamente infondati.
La condotta della T. é stata succintamente, ma adeguatamente descritta dalla Corte territoriale e qualificata come chiaramente finalizzata a impossessarsi delle ciabatte altrui. Nella pronunzia impugnata si dà conto che l’imputata, dopo essersi accorta che la sparizione delle ciabatte era stata già segnalata, le occultò in un armadietto vuoto, non certo per disfarsene, ma per sottrarsi alle accuse. L’evidenza del reale intendimento della T., spiegata nel ricorso come un’ipotesi di errore ex art. 47 cod.pen., appare invece ancor più macroscopica ove si consideri che, per come si ricava dallo stesso ricorso, l’imputata si guardò bene dal cercare di restituire le ciabatte alla legittima proprietaria pur avendo appreso che la sparizione delle stesse era stata scoperta e segnalata, il che rende palese sia l’assenza di qualsivoglia errore, sia l’assenza di qualsivoglia resipiscenza o desistenza attiva.
Oltre a ciò, va ricordato che il ricorso per cassazione che deduca il travisamento (e non soltanto l’erronea interpretazione) di una prova decisiva, ovvero l’omessa valutazione di circostanze decisive risultanti da atti specificamente indicati, impone di verificare l’eventuale esistenza di una palese e non controvertibile difformità tra i risultati obiettivamente derivanti dall’assunzione della prova e quelli che il giudice di merito ne abbia inopinatamente tratto, ovvero di verificare l’esistenza della decisiva difformità, fermo restando il divieto di operare una diversa ricostruzione del fatto, quando si tratti di elementi privi di significato indiscutibilmente univoco (tra le tante vds. Sez. 4, n. 14732 del 01/03/2011, Molinario, Rv. 250133). Nella specie i motivi in esame sono chiaramente ed unicamente volti a proporre in sede di legittimità una diversa interpretazione in fatto del materiale probatorio, il che rende per l’appunto le doglianze, anche sotto questo profilo, inammissibili.
4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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