Le obbligazioni di pagare l’indennità di espropriazione e di occupazione legittima

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|10 febbraio 2021| n. 3274.

Le obbligazioni di pagare l’indennità di espropriazione e di occupazione legittima costituiscono debiti di valuta (non di valore), sicché, nel caso in cui, in esito ad opposizione alla stima effettuata in sede amministrativa, venga riconosciuto all’espropriato una maggiore somma a titolo di indennità espropriativa, l’espropriante deve corrispondere, solo su detta maggiore somma, gli interessi legali, di natura compensativa, dal giorno dell’espropriazione e fino alla data del deposito della somma medesima.

Ordinanza|10 febbraio 2021| n. 3274

Data udienza 17 dicembre 2020

Integrale

Tag/parola chiave: Vincoli preordinati all’esproprio – Reiterazione – Indennizzo – Riferimento alla finalità perseguita in concreto dall’atto di pianificazione – Natura di vincolo conformativo in caso di destinazione di aree ad edilizia scolastica – Terreno non edificabile – Utilizzo del criterio del valore venale del bene – Rigetto

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente

Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 20462/2015 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Comune di Oriolo Romano, in persona del sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 734/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 02/02/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 17/12/2020 dal Cons. Dott. MELONI MARINA.

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione ritualmente notificato in data 19/3/2009 (OMISSIS), nella sua qualita’ di proprietario di un terreno acquistato in data 8/2/2007, unitamente ai precedenti proprietari (OMISSIS) e (OMISSIS), convenne in giudizio il Comune di Oriolo Romani in persona del legale rappresentante davanti alla Corte di Appello di Roma per ivi sentir determinare l’indennizzo Decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, ex articolo 39, per la reiterazione dei vincoli scaduti preordinati all’esproprio con condanna al pagamento del credito indennitario vantato in via solidale.
Il Comune di Oriolo Romano si oppose alla domanda proposta negando la natura espropriativa del vincolo ed affermandone la natura conformativa contrariamente alla prospettazione dei ricorrenti dei quali eccepiva altresi’ in relazione a (OMISSIS) e (OMISSIS) la carenza di legittimazione attiva.
Con successivo atto di citazione ritualmente notificato in data 11/1/2010 (OMISSIS), nella sua qualita’ di proprietario di un terreno acquistato in data 8/2/2007 da (OMISSIS) e (OMISSIS) convenne in giudizio il Comune di Oriolo Romano in persona del legale rappresentante davanti alla Corte di Appello di Roma per ivi sentir riconoscersi il giusto importo della indennita’ dovuta per l’espropriazione del medesimo terreno.
La Corte di Appello di Roma riuniti i due giudizi stante la connessione, con sentenza 734/2015 dichiaro’ la carenza di legittimazione attiva di (OMISSIS) e (OMISSIS) in relazione alla domanda di indennizzo e rigetto’ la domanda di (OMISSIS) sul presupposto della natura conformativa del vincolo; quantifico’ l’indennita’ di esproprio dovuta al (OMISSIS) ordinandone il deposito al Comune espropriante.
Avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma ha proposto ricorso per cassazione (OMISSIS) affidato a cinque motivi e memoria. Il Comune di Oriolo Romano resiste con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso il ricorrente (OMISSIS) denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 132 c.p.c., comma 2, n. 4, in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perche’ la Corte di Appello di Roma non ha riconvocato il CTU come richiesto da ricorrente e non ha cosi’ potuto accertare che l’area in questione e’ situata non a nord ma a nord-est di (OMISSIS) con conseguenze rilevanti ai fini di determinare l’indennita’ di esproprio.
Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente (OMISSIS) denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 132 c.p.c., comma 2, n. 4, nonche’ Decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, articoli 32 e 37, in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perche’ la Corte di Appello di Roma ha ritenuto che il vincolo di cui alla variante PRG del 2003 avesse natura conformativa con la conseguenza che il terreno fosse da considerare non edificabile ai fini di determinare l’indennita’ di esproprio.
Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente (OMISSIS) denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 42 e 117 Cost., nonche’ Decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, articolo 40, in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perche’ la Corte di Appello di Roma ha determinato l’indennita’ di espropriazione in violazione dell’articolo 40 citato, come modificato dalla sentenza 181/2011 della Corte Costituzionale.
Con il quarto motivo di ricorso il ricorrente (OMISSIS) denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 117 Cost., nonche’ articolo 1 Convenzione Europea diritti dell’uomo in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perche’ la Corte di Appello di Roma non ha riconosciuto la rivalutazione monetaria.
Con il quinto motivo di ricorso il ricorrente (OMISSIS) denuncia violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, articolo 39, in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perche’ la Corte di Appello di Roma ha dichiarato la carenza di legittimazione attiva di (OMISSIS) e (OMISSIS) e rigettato la domanda di (OMISSIS) in relazione all’indennizzo per la reiterazione del vincolo.
Il primo motivo e’ inammissibile in quanto intende riproporre una rivalutazione dei fatti gia’ compiuta dal giudice di merito. Il ricorrente lamenta che il Collegio di merito ha recepito acriticamente le conclusioni del CTU senza tuttavia indicare alcun fatto specifico che smentisca la relazione. A tal riguardo questa Corte ha affermato con ordinanza n. 21525 del 20/08/2019 in relazione alla riconvocazione del consulente d’ufficio per chiarimenti o per un supplemento di consulenza che: “Rientra nel potere discrezionale del giudice di merito accogliere o rigettare l’istanza di riconvocazione del consulente d’ufficio per chiarimenti o per un supplemento di consulenza, senza che l’eventuale provvedimento negativo possa essere censurato in sede di legittimita’ deducendo la carenza di motivazione espressa al riguardo, quando dal complesso delle ragioni svolte in sentenza, in base ad elementi di convincimento tratti dalle risultanze probatorie gia’ acquisite e valutate con un giudizio immune da vizi logici e giuridici, risulti l’irrilevanza o la superfluita’ dell’indagine richiesta, non sussistendo la necessita’, ai fini della completezza della motivazione, che il giudice dia conto delle contrarie motivazioni dei consulenti di fiducia che, anche se non espressamente confutate, si hanno per disattese perche’ incompatibili con le argomentazioni poste a base della motivazione”.
Nella specie il CTU ha accertato l’ubicazione dell’area a nord di (OMISSIS) e la contestazione di tale accertamento risulta generica tanto che la Corte d’Appello ha ritenuto superfluo richiamare il CTU motivando adeguatamente.
Il secondo motivo e’ infondato.
Occorre premettere che la distinzione tra vincoli conformativi ed espropriativi cui possono essere assoggettati i suoli, non dipende dal fatto che siano imposti mediante una determinata categoria di strumenti urbanistici, piuttosto che di un’altra, ma deve essere operata in relazione alla finalita’ perseguita in concreto dell’atto di pianificazione. A tal riguardo (Sez. 1 Sentenza n. 207 del 09/01/2020): “In tema di espropriazione per pubblica utilita’, per individuare la qualita’ edificatoria dell’area, da effettuarsi in base agli strumenti urbanistici vigenti al momento dell’espropriazione, occorre distinguere tra vincoli conformativi ed espropriativi, sicche’ ove con l’atto di pianificazione si provveda alla zonizzazione dell’intero territorio comunale, o di una sua parte, si’ da incidere su di una generalita’ di beni, in funzione della destinazione dell’intera zona in cui essi ricadono e in ragione delle sue caratteristiche intrinseche, il vincolo assume carattere conformativo ed influisce sulla determinazione del valore dell’area espropriata, mentre, ove si imponga un vincolo particolare, incidente su beni determinati, in funzione della localizzazione di un’opera pubblica, il vincolo e’ da ritenersi preordinato all’espropriazione e da esso deve prescindersi nella stima dell’area. (In applicazione del principio, la S.C. ha affermato che l’inserimento nel piano regolatore generale di una linea metropolitana ha di regola carattere conformativo, a prescindere dalla successiva vicenda ablativa dei singoli lotti sui quali l’opera ricadra’)”.
Nella fattispecie la Corte di Appello di Roma ha correttamente motivato in ordine alla natura conformativa del vincolo, cosi’ come risulta dal testo della sentenza impugnata secondo cui: “tanto la variante. al PRG del 2003 quanto la Delib. n. 24 del 2002, hanno natura conformativa del territorio in quanto regolanti in termini generali la zonizzazione dello stesso, destinato ad edilizia scolastica…in nessuno di tali atti viene prevista la localizzazione di una specifica opera pubblica, dovendo quindi ritenersi atti conformativi e non gia’ strumenti urbanistici concretamente destinati all’esproprio.”
Il terzo motivo e’ infondato. Occorre premettere a tal riguardo che secondo Sez. 1, Sentenza n. 8442 del 28/05/2012: “La destinazione di aree ad edilizia scolastica, configurandosi come imposizione di un vincolo conformativo, ne determina il carattere non edificabile, ma, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 181 del 2011, che ha dichiarato l’illegittimita’ del criterio indennitario del valore agricolo medio previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articolo 40, commi 2 e 3, e’ applicabile il criterio generale dell’indennizzo pari al valore venale del bene, che impone di tenere conto delle obbiettive e intrinseche caratteristiche e attitudini dell’area in relazione alle utilizzazioni ulteriori e diverse da quelle agricole, intermedie tra le stesse e quelle edificatorie (quali parcheggi, depositi, attivita’ sportive e ricreative, chioschi per la vendita di prodotti), consentite dalla normativa vigente e conformi agli strumenti di pianificazione urbanistica, previe le opportune autorizzazioni amministrative.” Nella fattispecie nessuna violazione dei criteri dettati dalla nota sentenza 181/2011 appare ravvisabile, avendo la Corte motivato in ordine alla natura non edificatoria del terreno e comunque tenuto conto di tutti gli indici relativi alle specifiche caratteristiche del lotto in esame con riferimento anche alla situazione del terreno limitrofo parimenti espropriato con finalita’ di edilizia scolastica, tanto che l’indennita’ di esproprio e’ risultata essere anche maggiore del prezzo di acquisto del terreno versato dal (OMISSIS).
Il quarto motivo di ricorso e’ infondato e deve essere respinto. Infatti, come correttamente motivato dal giudici di merito l’indennita’ di esproprio ha natura di obbligazione di valuta e pertanto nulla spetta in difetto di prova sull’eventuale maggior danno ex articolo 1224 c.c.. Sul punto Sez. 1 -, Sentenza n. 20178 del 18/08/2017 “Le obbligazioni di pagare l’indennita’ di espropriazione e di occupazione legittima costituiscono debiti di valuta (non di valore), sicche’, nel caso in cui, in esito ad opposizione alla stima effettuata in sede amministrativa, venga riconosciuto all’espropriato una maggiore somma a titolo di indennita’ espropriativa, l’espropriante deve corrispondere, solo su detta maggiore somma, gli interessi legali, di natura compensativa, dal giorno dell’espropriazione e fino alla data del deposito della somma medesima.
Deve infine essere respinto il quinto ed ultimo motivo di ricorso.
Infatti (OMISSIS) e (OMISSIS) non hanno impugnato la sentenza per la parte che li riguardava mentre la censura del (OMISSIS) non puo’ che essere respinta in quanto, stante la gia’ evidenziata natura conformativa del vincolo, il (OMISSIS) non puo’ pretendere alcun indennizzo per la reiterazione del vincolo per il periodo in cui non era ancora proprietario del terreno.
In considerazione di quanto sopra il ricorso deve essere respinto con condanna del ricorrente alle spese di giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

Respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge. Ove dovuto, ricorrono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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