In caso di notificazione ai sensi dell’articolo 139 cod. proc. civ.

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|10 febbraio 2021| n. 3191.

In caso di notificazione ai sensi dell’articolo 139 cod. proc. civ., la qualità di persona di famiglia, di addetta alla casa, all’ufficio o all’azienda, di vicina di casa, di chi ha ricevuto l’atto si presume “iuris tantum” dalle dichiarazioni recepite dall’ufficiale giudiziario nella relata di notifica, incombendo sul destinatario dell’atto, che contesti la validità della notificazione, l’onere di fornire la prova contraria ed, in particolare, di provare l’inesistenza di un rapporto con il consegnatario comportante una delle qualità su indicate ovvero la occasionalità della presenza dello stesso consegnatario.

Ordinanza|10 febbraio 2021| n. 3191

Data udienza 17 novembre 2020

Integrale

Tag/parola chiave: Notifiche – Notificazione ai sensi dell’articolo 139 c.p.c. – Qualità di persona di famiglia, di addetta alla casa, all’ufficio o all’azienda di vicina di casa – Presunzione iuris tantum – Dichiarazioni recepite dall’ufficiale giudiziario nella relata di notifica – Destinatario dell’atto che contesti la validità della notificazione – Onere di fornire la prova contraria e dell’esistenza di un rapporto con il consegnatario

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE PRIMA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRO Massimo – Presidente

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 15833-2019 proposto da:
(OMISSIS), in proprio nonche’ quale legale rappresentante della s.a.s.
(OMISSIS) e (OMISSIS); (OMISSIS) SPA; PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI TRENTO;
– intimati –
avverso la sentenza n. 93/2019 della CORTE D’APPELLO di TRENTO, depositata il 09/04/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. Paola Vella.

RILEVATO

che:
1. La Corte d’appello di Trento ha respinto il reclamo ex articolo 18 l.fall. proposto da (OMISSIS), in proprio e quale legale rappresentante della (OMISSIS), contro la relativa dichiarazione di fallimento ad opera del Tribunale di Trento in data 16/05/2016, su ricorso di (OMISSIS) s.p.a..
1.1. Per quanto rileva ancora in questa sede, la Corte territoriale ha ritenuto valida la notifica dell’istanza di fallimento al socio illimitatamente responsabile, effettuata il (OMISSIS) in (OMISSIS), a mani di (OMISSIS), qualificatasi “persona addetta alla casa”, ove (OMISSIS) risultava anagraficamente residente sino al (OMISSIS), a nulla rilevando che egli fosse di fatto emigrato all’estero (asseritamente a (OMISSIS), dove aveva stabilito la residenza dal (OMISSIS)).
2. I reclamanti hanno proposto ricorso per cassazione. Gli intimati non hanno svolto difese. A seguito della proposta ex articolo 380 bis c.p.c. e’ stata ritualmente fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio.

CONSIDERATO

che:
3. I ricorrenti lamentano l’omesso esame di fatto decisivo ex articolo 360 c.p.c., n. 5, per avere il giudice d’appello omesso di esaminare la questione inerente la nullita’ della notifica del ricorso per dichiarazione di fallimento al socio illimitatamente responsabile, “eseguita ai sensi dell’articolo 139 c.p.c. nella sua residenza anagrafica”, sebbene il creditore istante fosse consapevole della sua irreperibilita’, avendo gia’ proceduto a notifica ai sensi dell’articolo 143 c.p.c..
4. Il ricorso e’ inammissibile.
4.1. La ratio deddendi della decisione impugnata e’ che, ferma restando la validita’ della notifica alla societa’, quella al socio accomandatario ex articolo 139 c.p.c. si e’ comunque perfezionata a mani di (OMISSIS), qualificatasi “addetta alla casa” e pacificamente svolgente mansioni di badante del padre del debitore, con il quale risultava convivente. Va dunque applicato il principio per cui, “in caso di notificazione ai sensi dell’articolo 139 c.p.c., la qualita’ di persona di famiglia, di addetta alla casa, all’ufficio o all’azienda, di vicina di casa, di chi ha ricevuto l’atto si presume “iuris tantum” dalle dichiarazioni recepite dall’ufficiale giudiziario nella relata di notifica, incombendo sul destinatario dell’atto, che contesti la validita’ della notificazione, l’onere di fornire la prova contraria ed, in particolare, di provare l’inesistenza di un rapporto con il consegnatario comportante una delle qualita’ su indicate ovvero la occasionalita’ della presenza dello stesso consegnatario” (Cass. 8418/2018).
4.2. Il fatto che il creditore istante avesse effettuato una precedente notifica ai sensi dell’articolo 143 c.p.c. comunque non e’ decisivo, anche perche’ questi non era tenuto a sapere che il debitore si fosse trasferito a (OMISSIS), peraltro senza darne evidenza all’anagrafe.
5. Nulla sulle spese, stante l’assenza di difese degli intimati.
6. Sussistono i presupposti processuali per l’applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, (cfr. Cass. Sez. U, 4315/2020).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis, se dovuto.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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