In tema di misure cautelari reali

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|11 gennaio 2021| n. 668.

In tema di misure cautelari reali, la richiesta di riesame può essere presentata, oltre che nella cancelleria del tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l’ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato, anche nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trovano le parti private o i difensori, diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento, ovvero davanti a un agente consolare all’estero (cfr. sezioni Unite, 22 giugno 2017, Ferraro).

Sentenza|11 gennaio 2021| n. 668

Data udienza 28 ottobre 2020

Integrale
Tag – parola chiave: MISURE CAUTELARI – REALI

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAPALORCIA Grazia – Presidente

Dott. SOCCI Angelo M. – Consigliere

Dott. CORBETTA Stefano – rel. Consigliere

Dott. GAI Emanuela – Consigliere

Dott. MACRI’ Ubalda – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato in (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 03/07/2020 del Tribunale della liberta’ di Reggio Emilia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Stefano Corbetta;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Barberini Roberta, che ha concluso chiedendo l’inammissibilita’ del ricorso;
udito il difensore, avv. (OMISSIS), del foro di Roma, in sostituzione dell’avv. (OMISSIS), del foro di Milano, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l’impugnata ordinanza, il Tribunale di Reggio Emilia, costituito ai sensi dell’articolo 324 c.p.p. dichiarava inammissibile la richiesta di riesame proposta nell’interesse di (OMISSIS) avverso il decreto di sequestro probatorio emesso dal pubblico ministero emesso il 9 giugno 2020, mentre accoglieva la richiesta di riesame avverso il decreto di convalida del sequestro emesso dal pubblico ministero del 12 giugno 2020 avente ad oggetto la somma di 4.000 Euro.
2. Avverso l’indicata sentenza, l’indagato, per il tramite del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, affidato a un motivo, con cui deduce la violazione dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) in relazione all’articolo 342 c.p.p., comma 1 e articolo 582 c.p.p., comma 2. Assume il ricorrente che il Tribunale cautelare ha dichiarato l’inammissibilita’ del riesame perche’ tardivamente proposto erroneamente individuando, come data di presentazione della richiesta, il 25 giugno 2020, giorno in cui essa e’ pervenuta al Tribunale procedente, mentre, ad avviso del ricorrente, dovrebbe considerarsi la data del 22 giugno 2020, quando l’istanza fu depositata presso l’ufficio impugnazione esterne del Tribunale di Milano.
3. Il ricorso e’ fondato.
4. Invero, il principio posto a fondamento della decisione impugnata e’ antitetico rispetto a quello affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte di legittimita’, secondo cui, in tema di misure cautelari reali, la richiesta di riesame puo’ essere presentata, oltre che nella cancelleria del tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l’ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato, anche nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trovano le parti private o i difensori, diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento, ovvero davanti a un agente consolare all’estero (Sez. U, n. 47374 del 22/06/2017, dep. 13/10/2017, Ferraro, Rv. 270828 – 01).
Logico corollario del principio ora richiamato e’ che il rispetto del termine di dieci giorni va verificato con riferimento al deposito dell’istanza presso uno degli uffici indicati dalla norma generale di cui all’articolo 582 c.p.p..
5. Alla luce del principio ora ricordato, ne segue che la richiesta di riesame cautelare reale, presentata nel termine presso la cancelleria del Tribunale di Milano, dove si trovava il difensore della parte privata, e’ tempestiva.
6. L’ordinanza impugnata deve percio’ essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Reggio Emilia per l’ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Reggio Emilia, sezione riesame, per l’ulteriore corso.
Motivazione semplificata.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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