E’ configurabile il concorso formale tra il delitto di intercettazione quello di frode informatica

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|12 gennaio 2021| n. 869.

E’ configurabile il concorso formale tra il delitto di intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche e quello di frode informatica, stante la diversità dei beni giuridici tutelati e delle condotte sanzionate, in quanto il primo tutela la libertà e la segretezza delle comunicazioni telematiche, mentre il secondo il regolare funzionamento dei sistemi informatici e la riservatezza dei dati in essi contenuti, di cui contempla l’alterazione al fine della percezione di un ingiusto profitto. (Fattispecie relativa a frode informatica realizzata mediante l’interruzione illecita delle comunicazioni telematiche ed informatiche di un apparecchio “new slot” al fine di modificare al ribasso le percentuali di vincita gestite dalla scheda elettronica, così lucrando dalla manomissione del “software”).

Sentenza|12 gennaio 2021| n. 869

Data udienza 9 ottobre 2020

Integrale

Tag – parola chiave: Sequestro probatorio – Apparecchiatura new slot – Intercettazioni e interruzione illecita di comunicazioni – Inserimento di una scheda per modificare al ribasso le vincite

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE GREGORIO Eduardo – Presidente

Dott. PEZZULLO Rosa – rel. Consigliere

Dott. MOROSINI Elisabetta M – Consigliere

Dott. BORRELLI Paola – Consigliere

Dott. RICCARDI Giuseppe – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 12/05/2020 del TRIB. LIBERTA’ di ROMA;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. ROSA PEZZULLO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dr. TOMASO EPIDENDIO.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza emessa in data 12 maggio 2020, il Tribunale del riesame di Roma ha confermato il provvedimento di convalida di sequestro probatorio del 29 gennaio 2020, di una scheda prodotta dalla (OMISSIS) s.p.a. ed installata nell’apparecchiatura new slot presente presso l’attivita’ commerciale “(OMISSIS)”, gestita da (OMISSIS), distribuita dalla societa’ (OMISSIS) s.r.l., amministrata da (OMISSIS), configurandosi le ipotesi di reato di cui agli articoli 617 quater e 640 ter c.p..
2. Avverso la suddetta ordinanza hanno proposto ricorso (OMISSIS) e (OMISSIS) a mezzo del comune difensore di fiducia, Avv. (OMISSIS), affidando le proprie censure a due motivi, con i quali lamentano:
2.1. con il primo motivo, il vizio di violazione di legge ex articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) e c), in relazione all’inosservanza dell’articolo 125 c.p.p., comma 3 e articoli 617 quater e 640 ter c.p., essendo l’ordinanza priva di una reale motivazione circa la sussistenza del fumus commissi delicti, di riferimenti specifici al caso concreto e di una risposta alle doglianze difensive esposte nel gravame, nonche’ ripetitiva di quanto gia’ scritto dal P.M. nel decreto di convalida; l’ordinanza e’ altresi’ viziata, in quanto a pag. 1 vi e’ una descrizione piu’ ampia della condotta rispetto a quella che si legge nel decreto di convalida di sequestro laconicamente riferita alla manomissione del guscio della scheda di gioco, laddove la mancanza di motivazione del decreto di sequestro probatorio genera una nullita’ che il Tribunale del riesame non puo’ sanare; invero, per integrare la condotta di cui all’articolo 617 quater c.p., comma 1, non basta avere impedito intercettato o interrotto comunicazioni telematiche o informatiche, ma e’ necessario anche l’elemento della fraudolenza, che qualifica il mezzo usato per prendere cognizione della comunicazione, con la conseguenza che lo strumento utilizzato deve caratterizzarsi per la sua idoneita’ ad eludere la possibilita’ di percezione della captazione da parte dei soggetti tra i quali intercorre la comunicazione; viceversa, l’alterazione di un sistema informatico o telematico che non sia seguita dagli eventi dell’ingiusto profitto dell’autore del reato e del danno altrui, non e’ idonea a integrare il delitto di cui all’articolo 640 ter c.p.; in ogni caso la manomissione del guscio di una scheda gioco in se’, non e’ idonea a integrare nessuna delle fattispecie previste delle disposizioni normative de quibus; la paventata illecita finalita’ di alterazione dei contatori fiscali non puo’ essere compiuta con l’asportazione dello sportellino del guscio in plastica che riveste la scheda da gioco, la quale non costituisce attivita’ non consentita, essendo espressamente prevista e consentita dal produttore, ma scaturirebbe eventualmente dall’esecuzione di un apposito software che troverebbe applicazione in virtu’ dell’inserimento di una chiave USB che lo contenga; in conclusione, l’attivita’ materiale contestata non appare neanche penalmente rilevante, posto che il mero danneggiamento di cosa mobile propria non e’ neppure sussumibile nella fattispecie ex articolo 635 c.p., non fosse altro che detti beni erano e sono di proprieta’ della societa’ (OMISSIS) s.r.l., di talche’ l’ipotizzata attivita’ propedeutica del titolare del bene non potrebbe che essere valutata come attivita’ preparatoria non punibile; peraltro, per essere integrato il delitto di cui all’articolo 617 quater c.p., la condotta deve ricadere su un flusso di comunicazioni, cosa che non e’ avvenuta nel caso in esame, giacche’ l’ipotizzata condotta sembra ricadere su un supporto pre-strumentale (manomissione/danneggiamento dello sportellino utilizzato per coprire la porta USB), senza coinvolgimento alcuno dei flussi di comunicazione, con l’evidente conseguenza che non puo’ ritenersi sussistente l’elemento oggettivo del reato; la rimozione dello sportellino in plastica, traforato gia’ dal produttore per consentire ad esempio l’inserimento del software di un nuovo gioco da caricare sul medesimo apparecchio, costituisce attivita’ lecita e ne consegue che, la scheda di gioco sequestrata non puo’ essere ritenuta corpo del reato o cosa pertinente al reato per l’accertamento dei fatti e non puo’ formare oggetto di sequestro probatorio;
2.2. con il secondo motivo, il vizio di violazione di legge ex articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera c), per inosservanza dell’articolo 125 c.p.p., comma 3; invero, il decreto di convalida di sequestro risulta viziato da indeterminatezza dell’accusa, non essendo specificato quale condotta risulti integrata tra le plurime menzionate da entrambe le norme incriminatrici, di cui agli articoli 617 quater e 640 ter c.p. e non si sarebbe potuto argomentare nemmeno che si trattava di una motivazione per relationem, atteso che il sequestro richiamava a sua volta atti di un procedimento penale che non avrebbero potuto costituire valido riferimento per una legittima motivazione per relationem, in quanto non conosciuti, ne’ conoscibili dall’indagato e concernenti accertamenti ancora in corso; inoltre, lo stesso decreto riguardava un sequestro avente carattere esplorativo nella misura in cui lo stesso appariva finalizzato alla ricerca del reato, piuttosto che alla ricerca della prova di esso, al punto che i militari suggerivano di svolgere gli accertamenti al fine di verificare l’an (manomissione del software); il Tribunale del riesame, con motivazione meramente apparente- che non si misura con i molteplici rilievi sollevati dalla difesa, ripetendo pedissequamente quanto gia’ scritto nel provvedimento di sequestro- respingeva entrambi i motivi di gravame, ritenendo il decreto del P.M. correttamente motivato, sia in punto di esigenze istruttorie, che in punto di fumus; sarebbe stato necessario che il Tribunale del riesame spiegasse quale nesso di pertinenzialita’ vi fosse tra il bene sequestrato e le fattispecie illecite oggetto di contestazione, senza limitarsi a riportare una formula di stile, che da’ ulteriormente conto del carattere meramente esplorativo del sequestro probatorio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso non merita accoglimento, non ravvisandosi nella fattispecie in esame i vizi di violazione di legge denunciati dai ricorrenti.
1. Va premesso che il sequestro oggetto del presente procedimento e’ scaturito da un’attivita’ ispettiva condotta nei confronti della ditta individuale, esercente l’attivita’ di bar, denominata “(OMISSIS)” di (OMISSIS), finalizzata ad accertare la conformita’ dell’apparecchio slot machine recante codice identificativo RN055238842B installato presso il suddetto bar dalla societa’ (OMISSIS) s.r.l., amministrata da (OMISSIS); all’esito dell’ispezione dell’apparecchio si constavano delle manomissioni, atteso che dalla scocca o guscio interno era stato rimosso lo sportellino in plastica di copertura della porta USB (normalmente chiuso ed inaccessibile), alterazione questa normalmente propedeutica all’alterazione dei contatori fiscali, mediante l’uso di una chiavetta.
All’esito di tale verifica veniva disposto il sequestro della scheda AWP 2 e del denaro rinvenuto nella slot in relazione ai reati di cui agli articoli 617 quater e 640 ter c.p., configurandosi l’intercettazione, l’impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche, per aver manomesso il guscio della scheda di gioco ed essendo tale scheda in immediata relazione con tali reati.
1.1. Sulla base di quanto riportato nel decreto di convalida e nell’allegato verbale di sequestro non puo’ ritenersi che la motivazione a fondamento della misura cautelare reale sia assente. Il decreto di convalida, invero, ha indicato in maniera stringata, ma comunque essenziale e sufficiente, le ragioni dell’adozione del sequestro della scheda, stante l’effrazione del “guscio” di copertura della porta USB, nonche’ i reati ipotizzabili nel rispetto dei principi espressi dalle S.U. di questa Corte n. 36072 del 19/04/2018 Rv. 273548, secondo cui il decreto di sequestro probatorio – cosi’ come il decreto di convalida – deve contenere una motivazione che, per quanto concisa, dia conto specificatamente della finalita’ perseguita per l’accertamento dei fatti.
1.2.Ne’ puo’ ritenersi integrante il vizio di violazione di legge -consistito in un’integrazione “motivazionale” non consentita da parte del Tribunale del riesame-la migliore descrizione contenuta nel provvedimento impugnato delle condotte delittuose di cui agli articoli 617 quater e 640 ter c.p. ravvisabili a carico dei ricorrenti (indicate alla pg. 1 nell’avere attraverso la manomissione interna dell’apparecchio new slot “interrotto illecitamente le comunicazioni telematiche ed informatiche, al fine di modificare al ribasso le percentuali di vincita gestite dalla scheda elettronica e cosi’ lucrando dalla manomissione del software”a fronte della descrizione operata nel verbale di sequestro, secondo cui si configurerebbe nella fattispecie “l’intercettazione l’impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche e per aver manomesso il guscio della scheda di gioco”).
Tale “specificazione “, infatti, da ritenersi del tutto legittima, da’ conto delle medesime imputazioni gia’ contestate nel decreto di convalida, con appunto solo una migliore delimitazione ed esplicitazione degli elementi integranti tali fattispecie.
1.3. Le doglianze relative, poi, all’assenza di motivazione del provvedimento impugnato in merito al fumus commissi delicti, essendosi tale motivazione tradotta in gran parte in una motivazione apparente o tautologica, si presenta destituita di fondamento, avendo il Tribunale del riesame -nel perimetro del sindacato demandatogli – richiamato e dato conto degli elementi indizianti in premessa indicati, emersi all’esito dell’attivita’ ispettiva, che hanno determinato appunto il sequestro in esame. Invero, in sede di riesame del sequestro probatorio, il Tribunale e’ chiamato a verificare l’astratta configurabilita’ del reato ipotizzato, valutando il “fumus commissi delicti”, in relazione alla congruita’ degli elementi rappresentati, non gia’ nella prospettiva di un giudizio di merito sulla concreta fondatezza dell’accusa, bensi’ con esclusivo riferimento alla idoneita’ degli elementi, su cui si fonda la notizia di reato, a rendere utile l’espletamento di ulteriori indagini per acquisire prove certe o ulteriori del fatto, non altrimenti esperibili senza la sottrazione del bene all’indagato o il trasferimento di esso nella disponibilita’ dell’autorita’ giudiziaria (Sez. 2, n. 25320 del 05/05/2016 Rv. 267007).
1.4. Peraltro, a sua volta, il sindacato della Cassazione in tema di ordinanze del riesame e’ circoscritto alla possibilita’ di rilevare ed apprezzare la sola violazione di legge, riconoscibile unicamente quando sia constatabile la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate alla inosservanza di precise norme processuali (Sez. U, n. 18954 del 31/03/2016 Rv. 266789). Tale situazione non e’ ravvisabile nella fattispecie, atteso che il provvedimento impugnato- dopo aver rimarcato che la rimozione del guscio di protezione (o sportellino in plastica) della porta USB costituisce il sintomo dell’illecito accesso al software di gestione dell’apparecchio al fine di modificare al ribasso le percentuali di vincita gestite dalla scheda elettronica, cosi’ lucrando dalla manomissione del software- ha evidenziato come dalle ipotesi di reato configurabili nella vicenda in esame (articoli 617 quater e 640 ter c.p.) sia possibile ricavare il nesso di pertinenzialita’ della scheda in sequestro con i suddetti reati ipotizzati.
1.5. Infondate in proposito si presentano le ulteriori deduzioni di cui al primo motivo di ricorso circa l’insussistenza nella vicenda in esame di elementi indicativi della configurabilita’ dei reati di cui agli articoli 617 quater e 640 ter c.p., non integrando la manomissione del guscio della scheda di gioco nessuna di tali fattispecie. Invero la deduzione dei ricorrenti- secondo la quale nella fattispecie si configurerebbe al piu’ un mero “danneggiamento” del guscio di protezione- non si presenta condivisibile poiche’ tale danneggiamento non sarebbe fine a se’ stesso, bensi’ finalizzato a garantire l’accesso al sistema interno per modificare al ribasso le percentuali di vincita gestite dalla scheda elettronica, come evidenziato nel provvedimento impugnato. Proprio per impedire l’accesso alla porta USB – che consente di inserire e programmare i corretti software- questa viene custodita mediante l’apposizione di apposito “guscio” o sportello di protezione ad hoc per non consentire interventi di terzi.
1.5.1. Il provvedimento impugnato, ha ritenuto astrattamente configurabile l’ipotesi di cui all’articolo 617 quater c.p.p., comma 1, essendo la manomissione del guscio della scheda riconducibile all’ipotesi di alterazione del sistema. Con la previsione di cui al comma 1 vengono contemplate appunto tre distinte condotte: la intercettazione, la interruzione e l’impedimento di comunicazioni dirette a incidere sulle comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra piu’ sistemi, nel momento dinamico della loro trasmissione. Nella fattispecie in esame il Tribunale del riesame, contrariamente a quanto evidenziato in ricorso, ha, in particolare, ritenuto in premessa tra le tre condotte contemplate nel comma 1 sia meglio aderente ai fatti quella dell’interruzione illecita delle comunicazioni al fine di modificare al ribasso le percentuali di vincita gestite dalla scheda elettronica, cosi’ lucrando dalla manomissione del software.
Peraltro, alla luce anche di quanto si evidenziera’ innanzi, per la legittimita’ dei provvedimenti in materia di sequestro probatorio, e’ sufficiente l’affermazione che l’oggetto del vincolo riguardi cose pertinenti al reato anche in difetto della completa formulazione di un capo di imputazione che, tenuto conto della fase in cui interviene la convalida, ben puo’ fare riferimento esclusivamente al titolo del reato per cui si procede ed agli atti redatti dalla polizia giudiziaria (Sez. 2 – n. 27859 del 30/04/2019 Rv. 276727).
1.5.2. Quanto al delitto di frode informatica, esso e’ volto a disciplinare quei fenomeni criminali che si caratterizzano nell’uso distorto o nell’abuso della tecnologia informatica hardware e software, ma la sua collocazione sistematica e’ espressione della volonta’ del legislatore di tutelare, quale bene giuridico protetto, il patrimonio punendo le ipotesi di ingiusto profitto ottenuto mediante l’impiego “alterato” o “senza diritto” di un sistema informatico o telematico. Si tratta di un delitto punito a titolo di dolo generico, ossia e’ sufficiente la coscienza di porre in essere le condotte tipiche della fattispecie e la volonta’ di procurare a se’ o ad altri un profitto ingiusto con altrui danno, ed e’ necessario, per l’integrazione del reato che, per il tramite della condotta fraudolenta, l’agente procuri a se’ o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.
In genere la frode informatica relativa alle slot machine consiste nel fatto che il sistema continua a funzionare, ma in modo alterato rispetto a quello programmato: invero integra il reato di frode informatica l’utilizzazione di sistemi di blocco od alterazione della comunicazione telematica tra apparecchi da gioco del tipo “slot-machine”e l’amministrazione finanziaria, trattandosi di alterazione dell’altrui sistema telematico, finalizzato all’indebito trattenimento della quota di imposta sulle giocate (Sez. 6, n. 41767 del 20/06/2017 Rv. 271393).
1.5.3. Il delitto di cui all’articolo 617 quater c.p. e quello di frode informatica ex articolo 640 ter c.p. possono concorrere, essendo diversi i beni giuridici tutelati e le condotte sanzionate. La disposizione di cui all’articolo 617 quater e’ diretta a garantire la liberta’ e la segretezza delle comunicazioni telematiche, mentre la frode informatica contempla l’alterazione dei dati immagazzinati nel sistema al fine della percezione di ingiusto profitto e nasce con la ratio di offrire tutela al patrimonio e piu’ specificatamente al regolare funzionamento dei sistemi informatici nonche’ alla riservatezza dei dati ivi contenuti.
1.5.4. Nel contesto descritto, pertanto, immune da vizi si presenta la valutazione del Tribunale del riesame circa la sussistenza del fumus commissi delicti di entrambi i delitti (articolo 617 quater c.p. e articolo 640 ter c.p.), nonche’ necessario lo strumento ablatorio della scheda, al fine di effettuare ulteriori accertamenti finalizzati all’acquisizione della prova della manomissione dei dati preimpostati dal costruttore e certificati.
2. Del pari infondato si presenta il secondo motivo di ricorso in merito al nesso di pertinenzialita’ tra il bene sequestrato e l’attivita’ delittuosa. Il provvedimento impugnato ed il decreto di convalida hanno evidenziato come la scheda oggetto di sequestro debba ritenersi cosa pertinente ai reati indicati, a norma dell’articolo 253 c.p.p., comma 1, tenuto conto della manomissione del guscio piu’ volte indicata. Sufficiente in proposito si presenta la motivazione assunta, atteso che l’espressione “cose pertinenti al reato”, cui fa riferimento l’articolo 321 c.p.p., e’ piu’ ampia di quella di corpo di reato, cosi’ come definita dall’articolo 253 c.p.p., e comprende non solo qualunque cosa sulla quale o a mezzo della quale il reato fu commesso o che ne costituisce il prezzo, il prodotto o il profitto, ma anche quelle legate anche indirettamente alla fattispecie criminosa (Sez. 2, n. 34986 del 19/06/2013 Rv. 256100). Sono, poi, cose pertinenti al reato necessarie per l’accertamento dei fatti anche quelle la cui acquisizione rilevi al fine di stabilire gli esatti termini della condotta in funzione della corretta qualificazione giuridica (Sez. 6, n. 14411 del 05/03/2009, Rv. 243267).
Non merita censure, poi, il riferimento da parte del Tribunale del riesame alla necessita’ anche di effettuare ulteriori accertamenti ed una consulenza al fine di verificare la concreta manomissione dei dati preimpostati dal costruttore e certificati. Se e’ avvenuta una manomissione dell’accesso al software della macchina da gioco e’ corretto, come ha sostenuto il Tribunale, sottrarre la disponibilita’ agli indagati della scheda sulla quale andranno eseguiti gli accertamenti istruttori necessari.
3. Il ricorso va, dunque, respinto ed i ricorrenti vanno condannati al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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