Le modificazioni della domanda ammesse

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|28 settembre 2021| n. 26245.

Le modificazioni della domanda ammesse ai sensi dell’articolo 183 cod. proc. civ. possono riguardare uno o anche entrambi gli elementi oggettivi della stessa (“petitum” e “causa petendi”), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l’allungamento dei tempi processuali (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio avente ad oggetto la domanda di condanna al pagamento di somme reclamate a titolo di prestazioni sanitarie erogate nell’ambito del Servizio Sanitario Regionale, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata con la quale la corte territoriale, nell’accogliere l’appello incidentale proposto dalle amministrazioni pubbliche, aveva ha dichiarato inammissibile la domanda d’indennizzo per l’ingiustificato arricchimento proposta in via subordinata dall’attrice nella memoria depositata ai sensi dell’articolo 186, sesto comma, n. 1, cod. proc. civ., evidenziandone la novità rispetto a quella di pagamento proposta in via principale sulla base del contratto di accreditamento stipulato con l’ente regionale, in quanto caratterizzata da un diverso “petitum” e da una diversa “causa petendi”, e ritenendo, al contempo, ininfluente l’attinenza della stessa alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 30 settembre 2020, n. 20898; Cassazione, sezione civile III, ordinanza 28 novembre 2019, n. 31078; Cassazione, sezione civile III, ordinanza 14 febbraio 2019, n. 4322; Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 13 settembre 2018, n. 22404; Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 15 giugno 2015, n. 12310).

Ordinanza|28 settembre 2021| n. 26245. Le modificazioni della domanda ammesse

Data udienza 31 marzo 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Prestazioni sanitarie – Regime di accreditamento – Prestazioni rese per importo superiore al tetto di spesa – Ingiusto arricchimento – Domanda subordinata di indennizzo – Ammissibilità – Le modificazioni della domanda ammesse

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente

Dott. MELONI Marina – Consigliere

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere

Dott. SCALIA Laura – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7668/2019 R.G. proposto da:
(OMISSIS) S.R.L., in persona dell’amministratore delegato p.t. (OMISSIS), rappresentata e difesa dai Prof. Avv. (OMISSIS) e (OMISSIS) e dall’Avv. (OMISSIS), con domicilio eletto in (OMISSIS), presso lo studio del Prof. Avv. (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
REGIONE PIEMONTE, in persona del Presidente della Giunta regionale p.t., rappresentata e difesa dagli Avv. (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in (OMISSIS);
– controricorrente –
e
AZIENDA SANITARIA LOCALE CITTA’ DI (OMISSIS), in persona del Direttore generale p.t., rappresentata e difesa dagli Avv. (OMISSIS) e (OMISSIS), con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino n. 1475/18, depositata il 2 agosto 2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31 marzo 2021 dal Consigliere Guido Mercolino.

Le modificazioni della domanda ammesse

RILEVATO

che la Congregazione (OMISSIS), in qualita’ di titolare del presidio sanitario (OMISSIS), convenne in giudizio la Regione Piemonte e l’Azienda Sanitaria Locale (OMISSIS) (OMISSIS), per sentirle condannare al pagamento della somma di Euro 3.101.452,33, oltre interessi, a titolo di saldo del corrispettivo per le prestazioni sanitarie erogate nell’ambito del Servizio Sanitario Regionale negli anni 2009 e 2010, con l’accertamento che nessuna somma era dovuta in restituzione alle convenute per il medesimo periodo;
che si costitui’ la Regione, e resistette alla domanda, sostenendo che nello anno 2009 l’importo delle prestazioni rese dall’attrice era risultato superiore al tetto di spesa previsto dal contratto di accreditamento, mentre per l’anno 2010 non era stato stipulato alcun contratto;
che si costitui’ inoltre l’Asl, e resistette anch’essa alla domanda, sostenendo di non essere parte del contratto stipulato con l’attrice, aggiungendo che quest’ultimo aveva cessato di produrre effetti dal 31 dicembre 2009, ed opponendo comunque l’insussistenza delle condizioni di flessibilita’ previste per la compensazione tra l’incremento dei volumi dell’attivita’ ambulatoriale e la riduzione di quelli dell’attivita’ di degenza ordinaria;
che con sentenza del 14 marzo 2016 il Tribunale di Torino accolse parzialmente la domanda, condannando le convenute al pagamento della somma di Euro 219.675,45, oltre interessi, a titolo di saldo del corrispettivo dovuto per le prestazioni erogate nell’anno 2009, escludendo il diritto al pagamento del corrispettivo di quelle erogate nell’anno 2010, per mancanza di un contratto stipulato in forma scritta, e ritenendo non dovuto l’indennizzo per lo ingiustificato arricchimento, richiesto in via subordinata nella memoria depositata dall’attrice ai sensi dell’articolo 183 c.p.c., comma 6, n. 1, in quanto l’Asl aveva gia’ pagato importi corrispondenti al tetto massimo previsto, senza operare alcuna compensazione;
che il gravame interposto dalla (OMISSIS) S.r.l., in qualita’ di conferitaria del ramo d’azienda della Congregazione relativo all’attivita’ assistenziale e sanitaria svolta presso il presidio sanitario, e’ stato rigettato dalla Corte d’appello di Torino con sentenza del 2 agosto 2018, che ha accolto invece l’appello incidentale proposto dalla Regione e parzialmente quello proposto dall’Asl, dichiarando inammissibili le domande di risarcimento dei danni ed indennizzo per l’ingiustificato arricchimento proposte dall’attrice in via subordinata relativamente alle prestazioni erogate nell’anno 2010;
che avverso la predetta sentenza la (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione, per un solo motivo, al quale la Regio e l’Asl hanno resistito con controricorsi.

 

Le modificazioni della domanda ammesse

CONSIDERATO

che con l’unico motivo d’impugnazione la ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione dell’articolo 183 c.p.c. e dell’articolo 2041 c.c., sostenendo che, nel ritenere inammissibile la domanda d’indennizzo per l’ingiustificato arricchimento, in quanto proposta soltanto nella memoria depositata ai sensi dell’articolo 183 c.p.c., comma 6, n. 1, la sentenza impugnata non ha considerato che la stessa, formulata in via subordinata in conseguenza delle eccezioni di nullita’ del contratto sollevate dalle convenute in relazione alle prestazioni erogate nell’anno 2010, non comportava una mu-tatio, ma un’emendatio libelli, riferendosi alla medesima vicenda sostanziale allegata a sostegno della domanda principale, avendo ad oggetto il medesimo bene della vita ed essendo legata alla stessa da un rapporto di connessione per incompatibilita’;
che il motivo e’ fondato;
che la sentenza impugnata non puo’ essere infatti condivisa nella parte in cui ha dichiarato inammissibile la domanda d’indennizzo per l’ingiustificato arricchimento proposta in via subordinata dall’attrice nella memoria depositata ai sensi dell’articolo 186 c.p.c., comma 6, n. 1, evidenziandone la novita’ rispetto a quella di pagamento proposta in via principale sulla base del contratto di accreditamento stipulato con la Regione, in quanto caratterizzata da un diverso petitum e da una diversa causa petendi, e ritenendo ininfluente l’attinenza della stessa alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio;
che l’orientamento richiamato a sostegno della predetta affermazione, gia’ prevalente nella giurisprudenza di legittimita’ (cfr. Cass., Sez. Un., 27/12/2010, n. 26128; v. anche, piu’ recentemente, Cass., Sez. I, 25/10/2018, n. 27124; Cass., Sez. II, 4/07/2018, n. 17482), deve ritenersi infatti superato per effetto di una recente sentenza delle Sezioni Unite, la quale ha enunciato il principio di diritto secondo cui le modificazioni della domanda ammesse ai sensi dell’articolo 183 c.p.c. possono riguardare uno o anche entrambi gli elementi oggettivi della stessa (petitum e causa petendi), sempre che la domanda cosi’ modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, percio’ solo, si determini la compromissione delle potenzialita’ difensive della controparte, ovvero l’allungamento dei tempi processuali (cfr. Cass., Sez. Un., 15/06/2015, n. 12310; Cass., Sez. VI, 30/09/2020, n. 20898; Cass., Sez. III, 14/02/2019, n. 4322);
che a tale conclusione le Sezioni Unite sono pervenute sulla base delle seguenti considerazioni: a) l’articolo 183 c.p.c. non pone limiti ne’ qualitativi ne’ quantitativi alla modificazione delle domande, ne’ prevede un divieto esplicito o implicito di modificazione di uno degli elementi oggettivi di identificazione delle stesse, b) nel consentire eccezionalmente la proposizione delle sole domande che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto, tale disposizione si riferisce alle stesse domande iniziali modificate o a domande diverse, che pero’ non si aggiungono a quelle iniziali, ma le sostituiscono e si pongono pertanto, rispetto alle stesse, in rapporto di alternativita’, c) tali domande devono riguardare la medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio o comunque essere a questa collegate, nonche’ connesse alla domanda originaria, quanto meno per alternativita’, rappresentando quella che l’attore ritiene la soluzione piu’ adeguata ai propri interessi, d) la modificazione della domanda non comporta una menomazione delle facolta’ difensive della controparte, intervenendo nella fase iniziale del giudizio di primo grado, all’esito dell’udienza di trattazione e prima dell’ammissione delle prove, ed essendo in ogni caso prevista l’assegnazione di un congruo termine per potersi difendere e controdedurre anche sul piano probatorio, e) tale interpretazione risulta maggiormente rispettosa dei principi di economia processuale e ragionevole durata del processo, favorendo la soluzione in un unico contesto della complessiva vicenda sostanziale ed esistenziale portata dinanzi al giudice, evitando la proliferazione dei processi, con il rischio di giudicati contrastanti, ed assicurando l’effettivita’ della tutela, messa in pericolo da pronunce meramente formalistiche;

 

Le modificazioni della domanda ammesse

che, in conformita’ al predetto principio, e’ stato successivamente affermato che, nel giudizio introdotto mediante la domanda di adempimento contrattuale, e’ ammissibile la domanda di indennizzo per ingiustificato arricchimento formulata, in via subordinata, con la prima memoria ai sensi dell’articolo 183 c.p.c., comma 6, qualora si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, trattandosi di domanda comunque connessa per incompatibilita’ a quella originariamente proposta (cfr. Cass., Sez. Un., 13/09/2018, n. 22404; Cass., Sez. VI, 3/12/2020, n. 27620; Cass., Sez. III, 28/11/2019, n. 31078);
che a sostegno di tale affermazione si infatti osservato che, ove la domanda di adempimento contrattuale e quella di indennizzo per l’ingiustificato arricchimento si riferiscano alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, intesa come unica vicenda in fatto che delinea un interesse sostanziale, esse attengono al medesimo bene della vita, tendenzialmente inquadrabile in una pretesa di contenuto patrimoniale (pur se, nell’una, come corrispettivo di una prestazione svolta e, nell’altra, come indennizzo volto alla reintegrazione dell’equilibrio preesistente tra i patrimoni dei soggetti coinvolti), e sono legate da un rapporto di connessione per incompatibilita’ non solo logica, ma addirittura normativamente prevista (stante il carattere sussidiario dell’azione di arricchimento, ai sensi dell’articolo 2042 c.c.), il quale giustifica ancor di piu’ il ricorso al simultaneus processus;
che non puo’ condividersi l’obiezione sollevata dalle difese della Regione e dell’Asl, secondo cui il principio invocato dalla ricorrente non sarebbe applicabile alla fattispecie in esame, in quanto la domanda d’indennizzo per l’ingiustificato arricchimento non e’ stata proposta in sostituzione di quella di pagamento, ma in aggiunta a quest’ultima, e senza rinunciare alla stessa, con la conseguenza che nella specie non sarebbe configurabile un’emendatio libelli, ma una mutatio libelli;
che ai fini dell’ammissibilita’ della modificazione, non si richiede infatti una formale rinuncia alla domanda originariamente proposta, risultando sufficiente che, in virtu’ del rapporto di alternativita’ ed incompatibilita’ tra la stessa e la domanda modificata, l’accoglimento di quest’ultima rivesta una portata sostitutiva di quello della prima, in caso di ritenuta inammissibilita’ o infondatezza della stessa, unico essendo, sotto il profilo sostanziale, l’obiettivo avuto di mira dall’attore, al di la’ della diversa qualificazione giuridica della pretesa avanzata;
che, nella medesima ottica, deve ritenersi ininfluente anche la circostanza, fatta valere dalla difesa dell’Asi, che nella specie la domanda d’indennizzo per l’ingiustificato arricchimento sia stata proposta in via ulteriormente gradata rispetto alla domanda di risarcimento del danno, a sua volta avanzata in via subordinata rispetto a quella di adempimento contrattuale, trattandosi in entrambi i casi di domande non ulteriori rispetto a quella principale, ma volte al conseguimento del medesimo bene della vita che costituiva oggetto di quest’ultima, e quindi destinate ad essere prese in esame, nell’ordine indicato dall’attrice, in caso di ritenuta inammissibilita’ o rigetto della stessa;
che la sentenza impugnata va pertanto cassata, nella parte riguardante la dichiarazione d’inammissibilita’ della domanda d’indennizzo per l’ingiustificato arricchimento, con il conseguente rinvio della causa alla Corte d’appello di Torino, che provvedera’, in diversa composizione, anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimita’.

 

Le modificazioni della domanda ammesse

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Torino, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimita’.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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