Iniziativa per la dichiarazione di fallimento da parte del pubblico ministero

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|29 settembre 2021| n. 26407.

In tema di iniziativa per la dichiarazione di fallimento da parte del pubblico ministero, ai sensi dell’art. 7 l.fall., un eventuale esito favorevole all’imprenditore dei procedimenti penali nei quali il pubblico ministero ha ravvisato la “notitia decoctionis” è privo di incidenza sulla regolarità del procedimento instaurato a seguito della richiesta, atteso che l’unico dato rilevante ai fini della declaratoria di fallimento è costituito dall’accertamento dello stato oggettivo di insolvenza.

Ordinanza|29 settembre 2021| n. 26407. Iniziativa per la dichiarazione di fallimento da parte del pubblico ministero

Data udienza 20 maggio 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Fallimento – Imprenditore – Stato di insolvenza – Notitia decoctionis – Dichiarazione di fallimento da parte del Pm – Art. 7 n. 1 l. fall. Somme ai fini Iva dovute ed iscritte a ruolo

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRO Massimo – Presidente
Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso n. 12546/2019 proposto da:
(OMISSIS) srl in liquidazione, elettivamente (OMISSIS), presso lo studio domiciliata in dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
Curatela Fallimento (OMISSIS) srl in liquidazione
– intimato –
avverso la sentenza n. 753/2019 della Corte d’appello di Catania, depositata il 2/4/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. IOFRIDA GIULIA.

Iniziativa per la dichiarazione di fallimento da parte del pubblico ministero

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Catania, con sentenza n. 753/2019, depositata in data 2/4/2019, ha respinto il reclamo, ex articolo 18 L. Fall., della (OMISSIS) srl in liquidazione avverso sentenza del Tribunale che aveva dichiarato il fallimento della societa’, su ricorso del PM.
In particolare, i giudici d’appello hanno sostenuto che sussisteva la piena legittimazione ad agire, ex articolo 7 L. Fall., del PM a richiedere il fallimento, avendo questi appreso la notizia dell’insolvenza dell’imprenditore nell’ambito di un procedimento penale pendente in fase di indagini preliminari, non rilevando ne’ la fase ne’ l’esito del suddetto procedimento; del pari era infondata, oltre che del tutto generica, la doglianza della reclamante in punto di insussistenza dello stato di insolvenza ex articolo 5 L. Fall., considerato che, in data anteriore alla cancellazione della societa’ dal Registro delle Imprese, avvenuta il 12/1/2018, emergeva gia’ un ingente indebitamento della societa’ nei confronti dell’Erario e dell’INPS (come da estratti di ruolo emessi dall’agente riscossione depositati in sede prefallimentare dal PM e non contestati dalla reclamante), per oltre Euro “1.700.000,00”, debito di cui non vi era traccia nei bilanci, a fronte di un attivo patrimoniale, esposto nel bilancio finale di liquidazione del 30/9/2017, di “8.311,00 Euro”, essendo irrilevante la circostanza relativa all’assenza di protesti e di procedure esecutive; non ricorreva neppure la circostanza ostativa di cui all’articolo 15 L. Fall., ultimo comma, essendo l’esposizione debitoria interamente costituita da debiti scaduti e non pagati di ammontare superiore all’importo indicato dalla norma, e risultava superata la soglia dimensionale di cui all’articolo 1 L. Fall., comma 2.
Avverso la suddetta pronuncia, comunicata il 2/4/2019, (OMISSIS) srl in liquidazione propone ricorso per cassazione, notificato a mezzo UG il 16-17/4/2019, affidato a due motivi, nei confronti del Fallimento (OMISSIS) srl in liquidazione (che non svolge difese).
E’ stata disposta la trattazione con il rito camerale di cui all’articolo 380-bis c.p.c., ritenuti ricorrenti i relativi presupposti.

 

Iniziativa per la dichiarazione di fallimento da parte del pubblico ministero

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La ricorrente lamenta, con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex articolo 360 c.p.c., n. 3, degli articoli 7 L.F. e 24 Cost., in punto di verifica delle condizioni dell’azione e di ammissibilita’ dell’istanza di fallimento del PM, non fondata su procedimento penale effettivamente instaurato, stante il generico rimando “ad un mero numero “fascicolo 4818/18 mod 45″”, relativo agli atti “non costituenti notizie di reato”, con conseguente mancanza di specifica indicazione della notitia decoctionis; con il secondo motivo, si denuncia poi la violazione e falsa applicazione, ex articolo 360 c.p.c., n. 3, degli articoli 5-15 L. Fall., in punto di elementi fondanti la declaratoria di fallimento, del tutto genericamente indicati.
2. La prima censura e’ inammissibile.
La ricorrente lamenta che, al momento del deposito della richiesta del P.M., questa era priva della indicazione di un procedimento penale pendente nei confronti della societa’ dal quale potesse emergere lo stato di insolvenza della stessa, anche perche’ l’unico procedimento penale indicato risultava “iscritto al mod.45” e non presentava quindi alcuna imputazione.
Questa Corte ha gia’ avuto modo di precisare (Cass.14537/2017) che: a) la ratio dell’articolo 7 L. Fall., una volta venuto meno il potere del tribunale di dichiarare officiosamente il fallimento, e’ chiaramente nel senso di estendere la legittimazione del p.m. alla presentazione della richiesta, in tutti i casi nei quali l’organo abbia istituzionalmente appreso la notitia decoctionis (Cass. 10679/2014; Cass.2339/2016); conseguentemente il riferimento contenuto nell’articolo 7 L. Fall., comma 1, n. 1), al riscontro della notitia decoctionis “nel corso di un procedimento penale” non deve essere interpretato nel senso riduttivo, prospettato nel motivo di ricorso, non essendo necessaria la preventiva iscrizione di una notitia criminis nel registro degli indagati a carico del fallendo (Cass. n. 8977/2016) o di terzi; b) l’esame da parte del pubblico ministero dei risultati dell’indagine svolta dalla Guardia di Finanza, sia se preventivamente disposta dall’organo giurisdizionale in ordine all’esercizio del proprio potere investigativo, sia se eseguita autonomamente dal predetto corpo di polizia, e trasmessa all’ufficio di Procura, rientra pienamente nell’attivita’ istituzionale dell’organo giurisdizionale inquirente; c) ove gli esiti dell’indagine evidenzino la notitia decoctionis, mediante la rappresentazione di esposizioni debitorie verso il fisco astrattamente idonee a costituire fattispecie incriminatrici speciali, il pubblico ministero e’ pienamente legittimato ad esercitare l’iniziativa di richiedere il fallimento.
Ne consegue anche che un eventuale esito favorevole all’imprenditore dei procedimenti penali nel corso dei quali il P.M. ha ravvisato la notitia decoctionis sarebbe comunque priva di rilevanza sulla regolarita’ del procedimento fallimentare instaurato a seguito della richiesta, atteso che nessuna influenza sull’accertamento dello stato oggettivo di insolvenza, unico dato rilevante ai fini della declaratoria di fallimento, puo’ attribuirsi alla verifica delle cause di esso (Cass. 20400/2017, in motivazione).
Deve quindi essere affermato il seguente principio di diritto: “in tema di iniziativa per la dichiarazione di fallimento da parte
del P.M., il Pubblico Ministero e’ legittimato a richiedere il fallimento, ai sensi dell’articolo 7 L. Fall., n. 1, , non solo qualora apprenda la “notitia decoctionis” da un procedimento penale pendente, ma anche ogni qualvolta la decozione emerga dalle condotte specificamente indicate nella norma sopra indicata, le quali non presuppongono come indefettibile la pendenza di un procedimento penale, cosicche’ esse possono emergere anche da procedimento iscritto nel registro degli atti non costituenti reato, il c.d. modello 45 ”
3. La seconda censura e’ inammissibile, perche’ del tutto generica, consistendo, al di la’ dell’unico prospettato motivo di violazione di legge, in una mera critica, al di fuori dei rigorosi limiti di cui all’articolo 360 c.p.c., n. 5, della sufficienza motivazionale della decisione impugnata.
Detto cio’, relativamente alla validita’ degli estratti di ruolo in punto di prova relativa allo stato d’insolvenza rilevante ai fini della dichiarazione di fallimento, la giurisprudenza di questo giudice di legittimita’, riconosce detta qualita’ agli estratti di ruolo, ammettendosi che gli estratti dei ruoli, oltre a fornire prova dei debiti tributari ai fini dell’insinuazione al passivo fallimentare (Cass.24589/2019; Cass.2732/2019, ove si e’ fatta salva la necessita’, in caso di contestazioni del curatore, per i crediti tributari, di provvedere all’ammissione con riserva, e per i crediti previdenziali, in quanto assoggettati alla giurisdizione del giudice ordinario, la necessita’ da parte del concessionario di integrare la prova con altri documenti giustificativi in possesso dell’ente previdenziale), assolvano alla stessa funzione, anche in assenza della notificazione delle cartelle di pagamento, con riferimento alla prova dello stato d’insolvenza per la dichiarazione di fallimento (cfr. Cass. 15407/2001: “il mancato pagamento di somme dovute all’amministrazione finanziaria per IVA ed iscritte a ruolo puo’ considerarsi atto sintomatico di una situazione di insolvenza ai fini della dichiarazione di fallimento senza che rilevi in contrario la circostanza dell’avvenuta impugnazione del ruolo stesso,che ha natura di titolo esecutivo, salvo che il debitore dimostri che l’esecutivita’ dell’atto impugnato e’ stata sospesa”; Cass.646/2019, non massimata).
La sentenza si e’ adeguata a tali principi di diritto, dando conto della rilevante esposizione debitoria della societa’, quale emergente da debiti tributari, documentati con gli estratti di ruolo non specificamente contestati, e dall’inconsistenza, in proporzione, dell’attivo patrimoniale, con ricorrenza dello stato di insolvenza pur in relazione ad impresa in stato di liquidazione (nella specie dal luglio 2017).
Il ricorso non attinge tali statuizioni.
3. Per tutto quanto sopra esposto, va dichiarato inammissibile il ricorso. Non v’e’ luogo a provvedere sulle spese processuali non avendo l’intimato svolto attivita’ difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, da’ atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *