L’attività di raccolta e trasporto di rifiuti in forma ambulante

Corte di Cassazione, penale, Ordinanza|6 ottobre 2021| n. 36296.

L’attività di raccolta e trasporto di rifiuti in forma ambulante non può essere considerata come condotta occasionale del trasporto. (Nella specie, la notevole quantità dei rifiuti trasportati – kg. 1869 di scarti tessili – valido indice di non occasionalità della condotta, è stato ritenuto ostativo all’applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.)

Ordinanza|6 ottobre 2021| n. 36296. L’attività di raccolta e trasporto di rifiuti in forma ambulante

Data udienza 11 giugno 2021

Integrale

Tag – parola: Rifiuti – Trasporto – Ingente quantità – Non occasionalità della condotta – Causa di non punibilità ex art. 131 bis cp – Inapplicabilità

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SETTIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NICOLA Vito – Presidente

Dott. CERRONI Claudio – Consigliere

Dott. ACETO Aldo – rel. Consigliere

Dott. GENTILI Andrea – Consigliere

Dott. DI STASI Antonella – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 12/11/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLI;
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO.

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

La CORTE APPELLO di NAPOLI, con sentenza in data 12/11/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di NOLA, in data 05/11/2018, nei confronti di (OMISSIS) in relazione al reato di cui al Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 256.
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo i seguenti motivi:
– violazione di legge con riferimento alla erronea applicazione del Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 256;
– violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione dell’articolo 131 bis c.p.;
– manifesta illogicita’ della motivazione.
Il ricorso e’ inammissibile.
La tesi difensiva che si sia trattato di un trasporto occasionale, penalmente irrilevante, in relazione al quale, peraltro, il ricorrente non aveva alcun potere gestionale (afferma che era seduto accanto al conducente) comporta la soluzione di questioni di fatto che non risultano devolute alla Corte di appello nei medesimi termini qui proposti. Peraltro la tesi della occasionalita’ del trasporto contrasta con quella devoluta in appello della (sola) “liberalizzazione” dell’attivita’ di raccolta e trasporto di rifiuti in forma ambulante, a riprova della non esatta sovrapponibilita’ delle questioni dedotte a sostegno del malgoverno della norma sostanziale.
Si aggiunga, sotto diverso profilo, che secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una âEuroËœrilettura’ degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione e’, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimita’ la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente piu’ adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944).
I motivi proposti tendono, appunto, ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento anche in relazione alla non episodicita’ del trasporto contestato.
La notevole quantita’ dei rifiuti trasportati (kg. 1869 di scarti tessili; valido indice di non occasionalita’ della condotta correttamente valorizzato in appello) osta alla applicazione della causa di non punibilita’ di cui all’articolo 131 bis c.p..
Alla inammissibilita’ del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonche’, ai sensi dell’articolo 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilita’ emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di Euro tremila a favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila alla Cassa delle Ammende.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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