L’assistente sociale incaricato di assumere l’assistenza del minore

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|10 settembre 2021| n. 33596.

L’assistente sociale incaricato di assumere l’assistenza del minore.

L’assistente sociale incaricato, con decreto del tribunale, di assumere l’assistenza del minore collocato in Comunità con la madre, all’evidenza incapace di accudire il figlio, assume una posizione di garanzia nei confronti del minore, trattandosi di una relazione tra soggetto affidatario e soggetto affidato. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto immune da censure il riconoscimento della responsabilità dell’assistente sociale, a titolo di omicidio colposo, in relazione alla morte di un bambino, conseguita all’ingerimento di una pasticca di “suboxone” lasciato incustodito dalla madre nella camera dell’istituto ove entrambi alloggiavano, per la condotta omissiva consistita nella mancata instaurazione di qualsiasi contatto diretto con la diade madre-figlio e nel non aver effettuato incontri periodici con il soggetto affidato).

Sentenza|10 settembre 2021| n. 33596. L’assistente sociale incaricato di assumere l’assistenza del minore

Data udienza 19 maggio 2021

Integrale

Tag – parola: Concorso colposo in omicidio – Intervenuta estinzione del reato per prescrizione – Morte del minore affidato ai servizi sociali – Responsabilità degli educatori e degli assistenti sociali – Condotte omissive – Nesso di causalità con l’evento – Logicità della motivazione – Rigetto agli effetti civili

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCIALLI Patrizia – Presidente

Dott. NARDIN Maura – Consigliere

Dott. ESPOSITO Aldo – Consigliere

Dott. BELLINI Ugo – rel. Consigliere

Dott. DAWAN Daniela – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 15/02/2019 della CORTE APPELLO di FIRENZE;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. UGO BELLINI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. MIGNOLO Olga, che ha concluso chiedendo pronunciarsi l’inammissibilita’ dei ricorsi;
E’ presente l’avvocato (OMISSIS), del foro di ROMA in difesa delle parti civili (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS). Il difensore deposita procura speciale, conclusioni e nota spese concludendo per l’inammissibilita’ e/o l’infondatezza dei ricorsi.
Sono altresi’ presenti l’avvocato (OMISSIS), del foro di PISA e l’avvocato (OMISSIS), del foro di PISA per l’imputato ricorrente (OMISSIS);
L’avv. (OMISSIS), illustra i motivi di ricorso ed insiste per l’accoglimento.
L’avv. (OMISSIS), si riporta ai motivi di ricorso chiedendone l’accoglimento.
Infine e’ presente l’avvocato (OMISSIS), del foro di AREZZO in difesa dell’imputato ricorrente (OMISSIS). Il difensore illustra i motivi e ne chiede l’accoglimento.

L’assistente sociale incaricato di assumere l’assistenza del minore

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Firenze, con sentenza resa in data 15 febbraio 2019, confermava la decisione del giudice di primo grado in ordine alla penale responsabilita’ di (OMISSIS) e (OMISSIS) per aver concorso, in cooperazione colposa, a cagionare la morte del minore (OMISSIS) che, con decreto del Tribunale di Firenze del 22.6.2010, era stato affidato ai servizi sociali dell’azienda sanitaria di Pisa con conseguente incarico della (OMISSIS), assistente sociale, di prendersi cura del minore collocato, insieme alla madre (OMISSIS), presso la Comunita’ (OMISSIS) ove il (OMISSIS) svolgeva il ruolo di responsabile ed educatore.
2. In particolare agli imputati veniva rimproverata l’omessa adeguata vigilanza sul comportamento della madre che, nonostante avesse recenti trascorsi di tossicodipendenza e fosse stata a lungo sottoposta a controlli presso il SERT, essendo quindi incapace di accudire il figlio, aveva condotto presso la comunita’ ove era stata collocata una vita sregolata, in quanto poteva uscire dalla struttura con il bambino senza l’accompagnamento di un educatore e trascorrere con il medesimo, al di fuori della struttura e in luoghi sconosciuti, gran parte della giornata, facendo rientro solo la sera alle h 22.00. Si contestava pertanto alla (OMISSIS) di non avere fornito informazioni al riguardo al Tribunale per i Minorenni che, al contrario, veniva rassicurato in ordine al positivo percorso di acquisizione delle capacita’ genitoriali seguito dalla donna; veniva altresi’ contestata l’omessa verifica in ordine alle condizioni igieniche e di sicurezza della camera in cui la donna alloggiava con il figlio minore, nonostante gli iniziali esiti negativi di tali verifiche cosi’ concorrendo, con imprudenza e negligenza insieme alla madre che ha definito la sua posizione con il patteggiamento della pena, a cagionare la morte di (OMISSIS) che, avendo assunto pasticche del medicinale “subuxone”, asseritamente custodite dalla madre in un comodino della stanza ove alloggiava ma verosimilmente sparse sul pavimento della camera o, comunque, detenute in un luogo per lui facilmente accessibile, decedeva per intossicazione acuta da buprenorfina.

 

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3. La Corte distrettuale giudicava infondati gli appelli proposti dagli imputati.
La Corte distrettuale riteneva che la (OMISSIS), alla quale erano ben noti i trascorsi di (OMISSIS) che avevano determinato l’affidamento del minore ai servizi sociali, avesse omesso di vigilare adeguatamente sulla condotta tenuta all’interno della Comunita’ dalla madre che godeva di ampia liberta’ di movimento essendo solita uscire da sola con il bambino per recarsi presso luoghi sconosciuti e rientrare solo a tarda sera, come testimoniato da (OMISSIS) che, conosciuta la (OMISSIS) proprio nel periodo in cui si trovava ad Arezzo, aveva intrapreso con la stessa un’assidua frequentazione in quanto entrambi facevano abituale uso di droga e affermava, con dichiarazioni precise e circostanziate, che la medesima assumeva quotidianamente cocaina ed eroina, tranne il venerdi’ essendo il giorno in cui il padre del bambino raggiungeva Arezzo per incontrare il figlio e che tale consumo avveniva presso la sua abitazione, dove la donna si recava in compagnia del bambino tanto che ivi venivano ritrovati i vestiti del bimbo.
Quanto alla mancata verifica delle condizioni della camera ove la donna alloggiava con il bambino risultavano indicative, ad avviso della Corte, le testimonianze di (OMISSIS) e (OMISSIS) che avevano vissuto a stretto contatto con la (OMISSIS) e, in particolare, della (OMISSIS) che aveva riferito di averla vista di frequente in condizioni tali da ritenere che avesse assunto sostanze stupefacenti ed aveva anche percepito, una volta che era entrata nella stanza dove alloggiava la donna, la presenza di fumo denso riconducibile al consumo di stupefacente; richiamava inoltre il contenuto del diario osservazione/intervento redatto dalle educatrici della (OMISSIS), in particolare nel primo periodo di permanenza ((OMISSIS)) e ravvisava la posizione di garanzia della (OMISSIS) che, essendo stata, in qualita’ di assistente sociale, incaricata di occuparsi del bambino, avrebbe dovuto sopperire alle manchevolezze del genitore affidatario e vigilare costantemente sul minore con un’opera assidua e regolare, attivita’ disattesa in quanto, seppur assente per malattia dal mese di (OMISSIS) al mese di (OMISSIS), dal (OMISSIS) fino alla morte del bambino mai si era recata a trovare la madre ed il figlio nonostante l’obbligo di recarsi presso la struttura con cadenza trimestrale, limitandosi a valutare le relazioni che le venivano inviate dagli educatori della struttura con l’esclusione, quindi, di ogni tipo di rapporto diretto con la diade madre figlio. Neppure a seguito della segnalazione del padre del bambino, (OMISSIS), in ordine all’avvenuta ripresa frequentazione da parte della madre di persone tossicodipendenti nel periodo pasquale in cui si era recata a Pisa per le festivita’, la (OMISSIS) aveva provveduto ad instaurare un contatto diretto con (OMISSIS), limitandosi ad assistere alla telefonata della collega (OMISSIS) con il (OMISSIS) che neppure aveva realizzato di come la donna avesse ripreso ad assumere sostanze stupefacenti fin dal periodo di permanenza ad Arezzo.

 

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Assumeva come la mancata percezione da parte della (OMISSIS) dei plurimi segnali rivelatori di una condotta di vita della (OMISSIS) in aperto contrasto con il percorso di rieducazione, fosse riconducibile alle modalita’ con cui la stessa aveva svolto il suo mandato: invero essa non aveva provveduto ad instaurare contatti diretti con la madre e con il bambino, a verificare di persona la idoneita’ della struttura in cui erano essi erano stati collocati, tanto che lo stesso (OMISSIS) aveva fin dall’inizio segnalato la necessita’ che la donna seguisse un percorso psicologico che il proprio istituto non era in grado di assicurare, ad instaurare un contatto con (OMISSIS), maestra d’asilo del minore, a rispondere alle sollecitazioni di (OMISSIS), educatrice professionale che si occupava di seguire gli incontri protetti tra il bambino ed il padre, se non a fronte della minaccia della stessa di sospendere il servizio. Non poteva neppure condividersi la tesi difensiva secondo cui l’imputata avrebbe fatto affidamento sulle relazioni redatte dal personale operante presso la (OMISSIS) e su quanto le veniva riferito dal (OMISSIS) perche’ cio’ non escludeva la necessita’ di un rapporto diretto tra la (OMISSIS) e la diade madre-figlio trattandosi di relazione tra soggetto affidatario/affidato che determina la responsabilita’ del soggetto garante qualora si ravvisi la violazione di regole di condotta – generiche o specifiche – da cui derivi l’evento lesivo che la regola cautelare violata mirava a prevenire (concretizzazione del rischio) e l’esistenza del nesso causale fra la condotta riferibile al soggetto titolare della posizione di garanzia e l’evento dannoso. Nel caso di specie, accertata la violazione della regola cautelare connessa all’obbligo di esercitare un effettivo ruolo di controllo nell’iter educativo del minore attraverso un rapporto diretto e costante con la madre e con lo stesso minore, la Corte riteneva sussistente anche il nesso di causalita’ tra la condotta della (OMISSIS) e la morte del piccolo (OMISSIS), avvenuta a seguito dell’ingerimento di una pasticca di subuxone, con tutta probabilita’ lasciata incustodita dalla madre all’interno della camera ove entrambi alloggiavano e che mai era stata sottoposta ad un controllo avendo la (OMISSIS), tramite l’esercizio superficiale dei propri compiti di affidataria del minore, agevolato la condotta della madre e, pertanto, concorso mediante omissione a determinare l’evento lesivo secondo un grado di certezza processuale ovvero di alta credibilita’ razionale o probabilita’ logica.

 

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Con riferimento all’appello del (OMISSIS), la Corte territoriale evidenziava il mancato ottemperamento agli obblighi connessi alla posizione di protezione dallo stesso assunta in veste di educatore su cui incombeva l’obbligo di valutare la situazione individuale e familiare, oltre che sociale, della persona e creare una relazione educativa con il soggetto coinvolto, al fine di consentire a quest’ultimo di raggiungere una propria autonomia ed indipendenza. Allo stesso venivano quindi addebitati profili di colpa per l’assenza di qualsiasi controllo sulle frequentazioni della donna al di fuori della struttura, facilitate dalla estrema liberta’ di cui essa godeva, di cui il (OMISSIS) avrebbe potuto certamente rendersi conto avendo un rapporto quotidiano con gli ospiti della struttura, l’omessa verifica sulle condizioni della camera in cui alloggiava all’interno della struttura, nonche’ per avere sottovalutato le segnalazioni provenienti dal padre (OMISSIS), di talche’ la (OMISSIS) aveva progressivamente ripreso una condotta di vita sregolata, caratterizzata dalla tossicodipendenza e dalla incapacita’ di accudire al figlio, fatto che ha costituito la premessa alla mancanza di vigilanza che aveva condotto alla morte del bambino. D’altronde lo stesso (OMISSIS) si era mostrato consapevole della particolare difficolta’ del caso quando, inizialmente, aveva evidenziato che l’istituto da lui diretto non era adeguato al compito affidato essendo, piuttosto, necessaria la presenza di un educatore da affiancare in via esclusiva alla donna che, sebbene non fosse entrata presso l’istituto (OMISSIS) in ragione della condizione di tossicodipendenza nondimeno, avuto riguardo al pericolo concreto di una ripresa nell’assunzione delle sostanze stupefacenti, richiedeva maggiore attenzione nella vigilanza sul percorso seguito, laddove dopo il buon esito dei controlli eseguiti nel mese di dicembre 2010 presso il SERT non erano seguite ulteriori verifiche in epoca successiva, nonostante sia notorio che i soggetti con grave trascorso di tossicodipendenza sono esposti a un forte rischio di recidiva. Neppure poteva condividersi la tesi difensiva secondo cui la donna mai aveva tenuto comportamenti “strani” che avrebbero potuto fungere da campanelli di allarme, potendo tali comportamenti, ad avviso della Corte, essere notati solo nell’ambito di un rapporto meno superficiale e piu’ attento alle dinamiche comportamentali.

 

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Risultava inoltre smentito l’assunto difensivo secondo cui lo stato di disordine della camera rinvenuto dopo l’accertamento della morte del bimbo fosse da ricondurre alla condotta della donna che, rientrata presso l’Istituto dopo aver lasciato l’ospedale, avrebbe messo a soqquadro la camera, in quanto di tale condotta volontariamente distruttiva non vi era alcuna prova mentre al contrario dalla perquisizione compiuta in data 11.6.2011 erano state rinvenute nella borsetta della (OMISSIS) pasticche di exstasy e nella camera pannolini sporchi e i cd. pippotti, a riprova che la donna aveva ripreso ad assumere sostanze stupefacenti anche all’interno dell’istituto.
Con riferimento alla sussistenza del nesso di causalita’, pure contestata dall’appellante, la Corte di appello riteneva adeguato il supporto probatorio in ordine ai profili di negligenza, imprudenza ed imperizia che avevano caratterizzato la condotta dell’imputato che, essendo psicologo e psicoterapeuta, certamente disponeva di un patrimonio di conoscenze tali da essere in condizione di tenere una condotta diversa confacente alla posizione di garanzia assunta non potendo, al contrario, porsi una questione di inesigibilita’ della condotta dovuta, fondandosi poi la prova del nesso di causalita’ sul criterio di probabilita’ logica, non statistica essendo evidente che la morte del bambino era stata cagionata dalla cooperazione colposa oltre che della madre, anche degli imputati che con il loro modus operandi avevano favorito la condotta imprudente della medesima donna.
3. Avverso la suddetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati.
La (OMISSIS), tramite difensore di fiducia, articola il ricorso in tre motivi.
Con una prima deduzione lamenta violazione dell’articolo 521 c.p.p. per inosservanza o erronea applicazione di norme giuridiche con riguardo al contenuto dell’obbligo di vigilanza gravante sui servizi sociali nonche’ vizio motivazionale per travisamento di prova perche’, ad avviso della difesa, la Corte di appello sarebbe incorsa in un erroneo inquadramento giuridico della vicenda laddove, a fronte della originaria contestazione di una condotta attiva, consistita nell’aver consentito alla madre del bambino di uscire liberamente dalla struttura e di non aver informato di cio’ il Tribunale ed una condotta omissiva consistita nel non aver verificato le condizioni della camera in cui alloggiava, aveva riconosciuto alla (OMISSIS) l’inosservanza di un generico obbligo di vigilanza, senza peraltro indicare l’oggetto e le modalita’ esecutive di un tale dovere.

 

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In tal modo, afferma la difesa, la Corte avrebbe di fatto accolto le ragioni difensive laddove nell’atto di appello veniva sottolineato che la posizione di garanzia/protezione assunta a sostegno della responsabilita’ della (OMISSIS) non era pertinente perche’, allorquando il minore viene collocato presso una struttura organizzata per la cura e l’educazione, si realizza un trasferimento della posizione di garanzia mentre risulta del tutto imprecisato ed evanescente, oltreche’ privo di una precisa connotazione normativa, il ruolo di supervisione che pure permane in capo ai Servizi Sociali. Al riguardo sostiene che il giudice sia incorso in un travisamento della prova, richiamata nell’atto di appello, costituita dalla testimonianza della Dott.ssa (OMISSIS), responsabile dei Servizi di riferimento, in ordine al differente regime conseguente all’affidamento del minore alla struttura e l’affidamento del minore “genericamente” ai servizi sociali laddove il primo determina, in conformita’ a quanto stabilito dalla normativa della Regione Toscana, l’obbligo per l’assistente sociale affidatario di effettuare verifiche in loco a partire dal sesto mese dalla stesura del progetto educativo, una volta verificati i requisiti di idoneita’ della struttura collocataria, laddove la maggior parte del compito di supervisione veniva assolto mediante l’esame delle relazioni provenienti dal responsabile della struttura ed attraverso i colloqui individuali.
Con un secondo motivo deduce mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza del nesso di causalita’ poiche’, ad avviso della difesa, quanto sostenuto dalla Corte distrettuale dimostra che l’unico comportamento che avrebbe potuto scongiurare l’evento sarebbe stato quello di ispezionare ogni giorno la camera ove alloggiava la madre con il bambino e quindi un comportamento non di competenza dei servizi sociali, laddove il controllo richiesto all’assistente, pure condotto periodicamente e preceduto dalle relazioni della struttura, non avrebbe comunque consentito di scongiurare l’evento dannoso, determinato da una situazione del tutto occasionale e imprevedibile. Infine con un terzo motivo lamenta vizio motivazionale per contraddittorieta’ in riferimento alla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato poiche’ non sarebbe stata dimostrata la rimproverabilita’ soggettiva colposa della (OMISSIS) mentre dalla deposizione della (OMISSIS), diretta superiore dell’imputata a cui la stessa si era rivolta interrogandola sul da farsi, emergeva che i servizi sociali svolgono il proprio incaricato sulla base degli incontri periodici che si tengono con i soggetti affidati nonche’ su quanto viene loro riferito dal SERT nonche’ dai soggetti operanti nella comunita’ in cui i soggetti sono collocati, come appunto il (OMISSIS) che, nel caso di specie, aveva rassicurato l’imputata la quale non aveva ragione di dubitare di quanto riferitole dallo stesso e che nessun rimprovero poteva essere mosso all’assistente sociale di Pisa se lo stesso responsabile della struttura di Arezzo era stato tratto in inganno, come emergeva dal contenuto delle relazioni estremamente positive sul recupero del ruolo genitoriale della (OMISSIS), dal comportamento della donna che aveva ripreso l’uso degli stupefacenti mentre era inserita nella struttura di (OMISSIS).

 

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3.1 La difesa del (OMISSIS), con un primo motivo, deduce ai sensi dell’articolo 606, comma 1, lettera e), carenza e contraddittorieta’ della motivazione e travisamento della prova per palese contrasto tra quanto statuito in sentenza e quanto risultante da altri atti del processo, segnatamente dalle trascrizioni delle deposizioni testimoniali rese in dibattimento e dai documenti acquisiti. In particolare, dopo aver premesso in via generale che il giudice, a fronte di prove contraddittorie, non puo’ limitarsi ad affermare la sua preferenza per una certa ricostruzione dei fatti piuttosto che un’altra a meno che la diversa ricostruzione non accolta possa essere esclusa al di la’ di ogni ragionevole dubbio e che e’ possibile censurare in Cassazione la sentenza del giudice che non abbia indicato le ragioni per cui ritiene non attendibili le prove contrarie, riproponendo quanto gia’ dedotto in appello, censura l’operato dei giudici nella parte in cui hanno selezionato solo alcune delle testimonianze rese dai testi del processo, relegandone altre, immotivatamente, nell’oblio. Difatti, ad avviso della difesa, ne’ il primo ne’ il secondo giudice hanno effettuato una verifica in termini dialettici della tesi accusatoria con la tesi alternativa, pure ricavabile, si afferma, dal materiale probatorio.
Con un secondo motivo deduce violazione dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e) per vizio motivazionale in relazione alla sussistenza del nesso di causalita’ tra l’asserita violazione degli obblighi di protezione e l’evento letale soffermandosi, in particolare, sulla mancanza di motivazione in ordine alla evitabilita’ dell’evento, fatta discendere esclusivamente dal supposto aumento del rischio determinato dalle contestate violazioni delle regole cautelari.
Infine la difesa del (OMISSIS) ha depositato memoria difensiva in data 17/12/2019 in cui si da’ atto che, in adempimento delle obbligazioni civilistiche discendenti dalla sentenza della Corte di Appello di Firenze, che l’assicuratore per la responsabilita’ civile (OMISSIS) Spa, ha effettuato il pagamento di Euro 380.000,00 “a titolo di risarcimento di tutti i danni conseguenti al decesso del minore (OMISSIS)”, con la dichiarazione delle costituite parti civili “di non avere piu’ nulla a pretendere ne’ dalla Fondazione (OMISSIS), ne’ da (OMISSIS) per qualsiasi titolo di danno e di spese, anche legali, in dipendenza dell’evento”. Conseguentemente le parti civili in data 14 Maggio 2021 hanno depositato revoca della costituzione di parte civile in adempimento della scrittura suddetta.

 

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RITENUTO IN DIRITTO

1. Preliminarmente, agli effetti penali, deve disporsi l’annullamento della sentenza impugnata per essere il reato ascritto agli imputati venuto ad estinzione per intervenuta prescrizione, maturata in data (OMISSIS), gia’ considerati i periodi di sospensione del dibattimento nei gradi di merito come risultanti dai verbali di udienza in cui sono maturati i suddetti differimenti per impedimenti concernenti la difesa degli impudenti e le estensioni per adesione all’astensione proclamata all’Unione delle Camere penali.
D’altro canto le doglianze dei ricorrenti non risultano manifestamente infondate o chiaramente dilatorie, ma sono espressione di difese tecniche degne di essere considerate, quantomeno ai fini civili, di talche’ il rapporto processuale risulta essersi regolarmente costituito; sotto diverso profilo dall’esame dei provvedimenti impugnati e degli atti difensivi non emergono elementi che, in maniera incontestabile e in termini di evidenza “ictu oculi” giustifichino la conclusione, in termini di mera constatazione, della insussistenza del fatto, della mancata commissione da parte dell’imputato e, piu’ in generale, della irrilevanza penale dello stesso.
2. In ordine alle questioni civili, sulle quali la Corte e’ comunque tenuta a pronunciarsi ai sensi dell’articolo 578 c.p.p., ancorche’ in costanza di una causa estintiva della responsabilita’ penale in presenza di condanna anche generica alle restituzioni o al risarcimento del danno in favore della parte civile, l’interesse alla pronuncia del ricorrente (OMISSIS) risulta venuto meno a seguito di rinuncia delle parti civili all’azione civile promossa nei suoi confronti in presenza della dichiarazione delle costituite parti civili “di non avere piu’ nulla a pretendere ne’ dalla Fondazione (OMISSIS), ne’ da (OMISSIS) per qualsiasi titolo di danno e di spese, anche legali, in dipendenza dell’evento a fronte dell’intervenuto risarcimento operato dall’assicuratore per la responsabilita’ civile”. Devono conseguentemente essere revocate le statuizioni civili della sentenza impugnata nei confronti di (OMISSIS).
3. Il ricorso di (OMISSIS) deve invece essere rigettato.
Innanzitutto giova premettere che la decisione con la quale l’autorita’ giudiziaria dispone l’affidamento del minore ai servizi sociali rientra nei provvedimenti convenienti per l’interesse del minore, di cui all’articolo 333 c.c., in quanto diretta a superare la condotta pregiudizievole di uno o entrambi i genitori senza dar luogo alla pronuncia di decadenza dalla responsabilita’ genitoriale ex articolo 330 c.c.

 

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Sin dagli anni novanta del secolo scorso e’ stata elaborata dalla giurisprudenza di legittimita’ la “teoria del garante” muovendo dall’osservazione – e dalla valorizzazione – del profondo significato che deve riconoscersi agli “obblighi di garanzia” discendenti dallo speciale vincolo di tutela che lega il soggetto garante rispetto ad un determinato bene giuridico, per il caso in cui il titolare dello stesso bene sia incapace di proteggerlo autonomamente (Cass. sez. 4, n. 4793 del 06/12/1990, dep. 29/04/1991, Rv. 191792). Nello sviluppo di tale teoria, la Suprema Corte ha chiarito che, nell’individuazione dei reali destinatari degli obblighi protettivi, vengono in rilievo le funzioni in concreto esercitate dal soggetto agente (Cass. sez. U., n. 9874 del 01/07/1992, dep. 14/10/1992, Rv. 191185); che spetta all’interprete procedere alla selezione delle diverse posizioni di garanzia, per tutti i casi della vita – non tipizzati dal legislatore – corrispondenti ad una situazione di passivita’, in cui versi il titolare del bene protetto; e che l’interprete, in tale ambito ricostruttivo, deve individuare il contenuto degli obblighi impeditivi specificamente riferibili al soggetto che versa in posizione di garanzia.
3.1 Giova, inoltre, ricordare che la posizione di garanzia deve intendersi come locuzione che esprime in modo condensato l’obbligo giuridico di impedire l’evento e che fonda la responsabilita’ in ordine ai reati commissivi mediante omissione, ai sensi dell’articolo 40 cpv. c.p., e che e’ affidata all’interprete la selezione dei garanti e l’individuazione di aree di competenza pienamente autonome, tali da giustificare la compartimentazione della responsabilita’ penale, compito particolarmente complesso specialmente nell’ambito della cooperazione colposa e che l’interprete deve svolgere tenendo presente lo scopo del diritto penale che “e’ proprio quello di tentare di governare tali intricati scenari, nella gia’ indicata prospettiva di ricercare responsabilita’ e non capri espiatori” (Cass. sez. 4, n. 49821 del 23/11/2012, dep. 21/12/2012, Rv. 254094). 4. Nella materia di interesse costituisce principio di diritto affermato da questa Corte quello per cui “ai fini della operativita’ della cosi’ detta clausola di equivalenza di cui all’articolo 40 cpv. c.p., nell’accertamento degli obblighi impeditivi gravanti sul soggetto che versa in posizione di garanzia, l’interprete deve tenere presente la fonte da cui scaturisce l’obbligo giuridico protettivo, che puo’ essere la legge, il contratto, la precedente attivita’ svolta, o altra fonte obbligante e – in tale ambito ricostruttivo, al fine di individuare lo specifico contenuto dell’obbligo – come scaturente dalla determinata fonte di cui si tratta – occorre valutare sia le finalita’ protettive fondanti la stessa posizione di garanzia, sia la natura dei beni dei quali e’ titolare il soggetto garantito, che costituiscono l’obiettivo della tutela rafforzata, alla cui effettivita’ mira la clausola di equivalenza” (Cass. pen. sez. 4, sent. 27/01/2015, dep. 06/03/2015, n. 9855 PG in proc. Chiappa, Rv.262440).
5. Tanto premesso, risulta corretta la valutazione della Corte di appello circa il riconoscimento di una posizione di garanzia assunta dalla (OMISSIS) rispetto alla sfera di interessi del minore essendo stata l’imputata, in veste di assistente sociale, incaricata, con decreto del Tribunale di Firenze del 22/6/2010, di assumere l’assistenza del minore, collocato in comunita’ con la madre, all’evidenza incapace di accudire il figlio visti i trascorsi di tossicodipendenza.
6. Nella materia qui in esame viene in rilievo il Regio Decreto 20 luglio 1934, n. 1404 (conv. In L. 27 maggio 1935, n. 885), istitutivo del Tribunale per i Minorenni con compiti di tutela minorile in un’ottica essenzialmente volta alla rieducazione e istituzionalizzazione del minore nonche’ la L. 25 luglio 1956, n. 888 di modifica del settore degli interventi rieducativi di competenza dei tribunali per i minorenni rivolgendo attenzione particolare agli interventi tesi al sostegno del minore. E’ in quest’ottica che si e’ avuta una rilettura dell’istituto dell’affidamento al servizio sociale costituendo tale servizio, insieme al servizio psicologico territoriale, il principale veicolo di conoscenza delle situazioni a rischio attuale o potenziale in cui versano i minori sicche’ compito degli assistenti e’ quello di segnalare alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, organo di impulso processuale, le situazioni di pregiudizio o di abbandono morale e materiale in cui versa il minore nonche’ quello di collaborare al fine di acquisire informazioni in ordine alle condizioni di vita del minore sottoposto a tutela o curatela. Infatti il servizio sociale professionale e’ tenuto a collaborare per gli interventi in favore di minorenni che si trovino in una situazione di rischio derivante da comportamenti pregiudizievoli dei genitori a causa delle condotte irregolari e che sono per tale motivo soggetti a provvedimenti dell’autorita’ giudiziaria minorile (articoli 330, 333 c.c.).
6.1 In particolare, ai sensi della L. 23 marzo 1993, n. 84, l’assistente sociale e’ dotato di autonomia tecnico-professionale e di giudizio in tutte le fasi dell’intervento per la prevenzione, il sostegno e il recupero di persone e famiglie in situazioni di bisogno e di disagio.

 

L’assistente sociale incaricato di assumere l’assistenza del minore

Trattandosi di materia – quella delle funzioni socio assistenziali – oggetto di decentramento agli enti locali, il Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, attribuisce ai comuni, singoli o associati, secondo le direttive delle Regioni, il sistema della politica minorile nonche’ le funzioni amministrative comprendenti gli interventi in favore di minorenni soggetti a provvedimenti delle autorita’ giudiziarie minorili nell’ambito della competenza civile e amministrativa e la L. 4 maggio 1983, n. 184 impone all’ente locale di prestare servizi di supporto affinche’ il minore possa concretamente realizzare il diritto di vivere nella propria famiglia o, qualora non sia possibile, possa essere inserito in una famiglia affidataria, in una comunita’ di tipo familiare o infine essere adottato.
6.2 Infine, la L. 8 novembre 2000, n. 328, riafferma la centralita’ degli Enti Locali sulla titolarita’ delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali, interventi che includono, in particolare, quelli a sostegno dei minori in situazioni di disagio tramite il sostegno al nucleo familiare di origine e l’inserimento presso famiglie, persone e strutture di accoglienza di tipo familiare (articolo 22, lettera c).
7. Orbene, se e’ vero che gli obblighi dell’assistente sociale incaricato della cura del minore collocato in comunita’ non sono oggetto di analitica disciplina legislativa non puo’ negarsi, tuttavia, la posizione di garanzia che il soggetto incaricato assume trattandosi, come correttamente rilevato dalla Corte territoriale, di una relazione soggetto affidatario/affidato che, sebbene non comporti un addebito di responsabilita’ automatico, determina comunque la responsabilita’ del soggetto garante qualora sia ravvisata violazione di una regola cautelare di condotta da porsi in relazione con l’evento lesivo che la medesima regola mirava a prevenire.
7.1 Diversamente da quanto afferma la ricorrente, secondo cui la Corte distrettuale, nell’inquadrare la vicenda, sarebbe incorsa in un errore giuridico, la condotta che viene contestata non e’ una condotta attiva, consistita nell’aver consentito alla madre di uscire liberamente dalla struttura socio assistenziale ove era collocata insieme al minore, bensi’ una condotta omissiva consistita nella mancata instaurazione di qualsiasi contatto diretto con la diade madre-figlio e per essersi l’imputata limitata a ricevere le relazioni degli operatori della Comunita’ senza mai effettuare una visita personale, cosi’ da percepire il pericolo al quale il bambino era esposto. Parimenti la mancata instaurazione di un qualsiasi contatto con la (OMISSIS), maestra d’asilo del minore, o con l’educatrice professionale, (OMISSIS), non possono non considerarsi inosservanze dell’obbligo di esercitare un ruolo fattivo nell’iter educativo del minore, ruolo che certamente e’ chiamato a svolgere l’assistente sociale incaricato della cura del minore stesso.
8. La sentenza impugnata risulta logicamente e coerentemente motivata anche in riferimento alla sussistenza del nesso di causalita’ tra la condotta omissiva ascritta all’imputata e l’evento mortale avendo la medesima condotta rappresentato un anello eziologico dell’evento. Difatti, un esercizio corretto e non superficiale del ruolo che l’imputata ricopriva, che certamente richiedeva un rapporto diretto con la diade madre-figlio scandito da incontri periodici, avrebbe portato la stessa, secondo un grado di certezza processuale ovvero di alta credibilita’ razionale o probabilita’ logica, ad individuare le evidenti problematiche della madre ed a porre, di conseguenza, maggiore attenzione alla situazione.
8.1 Come risulta affermato dalla stessa difesa nel ricorso, anche dalla deposizione della Dott.ssa (OMISSIS) emerge che i servizi sociali, nell’esercizio del ruolo che gli e’ proprio, al fine di prendere le decisioni che gli competono, possono basarsi esclusivamente sugli incontri periodici che si tengono con i soggetti affidati, nonche’ su quanto viene loro riferito dal SERT o da coloro che operano nella comunita’ in cui i soggetti affidati sono collocati.
E’ di tutta evidenza, quindi, come l’odierna ricorrente, omettendo i suddetti incontri periodici che, appunto, erano doverosi proprio in ragione del ruolo di assistenza che ella era chiamata a svolgere, abbia fornito un contributo alla condotta colposa della madre del bambino nella gestione del proprio rapporto con il minore e, conseguentemente alla inescusabile negligenza che aveva dato luogo alla tragica ingestione del farmaco.
9. Il ricorso della (OMISSIS) deve pertanto essere rigettato agli effetti civili e la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali, nonche’ alla refusione delle spese sostenute dalle costituite parti civili nel presente giudizio di legittimita’ che si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali per essere il reato estinto per prescrizione.
Rigetta il ricorso di (OMISSIS), agli effetti civili, e la condanna alla refusione delle spese sostenute dalle parti civili (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), che liquida in complessivi Euro 5.500,00 oltre accessori come per legge. Revoca le statuizioni civili nei confronti di (OMISSIS).

 

L’assistente sociale incaricato di assumere l’assistenza del minore

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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