Concessione del permesso premio

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|10 settembre 2021| n. 33743.

In tema di concessione del permesso premio a soggetto condannato per delitti ostativi ai sensi dell’art. 4-bis, comma 1, ord. pen., è illegittima l’ordinanza del giudice di sorveglianza che dichiari l’inammissibilità dell’istanza per omessa specifica allegazione di elementi di prova idonei a dimostrare la sussistenza dei requisiti sulla base dei quali, dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 253 del 2019, può essere concesso il beneficio (vale a dire l’assenza di collegamenti con la criminalità organizzata e del pericolo del loro ripristino), essendo a tal fine sufficiente l’allegazione di elementi fattuali (quali, ad esempio, l’assenza di procedimenti posteriori alla carcerazione, il mancato sequestro di missive o la partecipazione fattiva all’opera rieducativa) che, anche solo in chiave logica, siano idonei a contrastare la presunzione di perdurante pericolosità prevista dalla legge per negare lo stesso, potendo, eventualmente, il giudice completare l’istruttoria anche d’ufficio.

Sentenza|10 settembre 2021| n. 33743. Concessione del permesso premio

Data udienza 14 luglio 2021

Integrale

Tag – parola: Sorveglianza – Permessi premio – Detenuti per reati mafiosi – Onere di allegazione relativo all’insussistenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata e del pericolo di un loro ripristino – Erronea declaratoria di inammissibilità della richiesta – Annullamento con rinvio

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IASILLO Adriano – Presidente

Dott. FIORDALISI Domenico – Consigliere

Dott. MAGI Raffaell – rel. Consigliere

Dott. ALIFFI Francesco – Consigliere

Dott. CAIRO Antonio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 03/12/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNA;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. MAGI RAFFAELLO;
lette le conclusioni del PG Dr. Di Nardo M., che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Concessione del permesso premio

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza resa in data 3 dicembre 2020 il Tribunale di Sorveglianza di Bologna ha respinto il reclamo in tema di permesso premio introdotto da (OMISSIS) avverso la decisione – reiettiva – emessa dal Magistrato di Sorveglianza di Reggio Emilia in data 22 gennaio 2020.
1.1 Giova precisare che la decisione del Magistrato di Sorveglianza, oggetto di reclamo, e’ nel senso della inammissibilita’ dell’istanza.
La ragione della inammissibilita’, dichiarata in via preliminare, risiede nella condizione giuridica di (OMISSIS) (non collaborante, condannato alla pena dell’ergastolo per i delitti di omicidio e associazione di stampo mafioso, compresi nella cd. prima fascia dell’articolo 4 bis ord.pen.) e nella ritenuta assenza di “specifica allegazione” di elementi di prova idonei a dimostrare l’assenza del pericolo di ripristino dei collegamenti con la associazione mafiosa in cui ha militato il (OMISSIS).
2. In particolare, il Tribunale, nel valutare il reclamo, sostiene che:
a) con la decisione numero 253 del 2019 la Corte costituzionale nel dichiarare illegittima la presunzione assoluta di pericolosita’ sociale del detenuto non collaborante (per reati ricompresi nella disposizione di cui all’articolo 4 bis in prima fascia) ha non soltanto precisato che il novum della pronunzia di incostituzionalita’ sta nel modo di atteggiarsi della presunzione, di tipo relativo, ma ha anche descritto in modo specifico il parametro âEuroËœaggiuntivo’ di valutazione della domanda di permesso premio, accoglibile solo in ipotesi di avvenuta dimostrazione dell’assenza di collegamenti attuali con la criminalita’ organizzata ed assenza del âEuroËœpericolo di ripristino’ dei medesimi;
b) le allegazioni dell’istante, su entrambe le situazioni di fatto di cui sopra, devono, sempre secondo la lettura della decisione emessa dal giudice delle leggi, essere specifiche e tali da consentire un concreto apprezzamento della insussistenza – in particolare – del pericolo di ripristino di detti collegamenti;
c) in assenza di allegazioni specifiche la domanda e’ stata correttamente dichiarata inammissibile, senza attivazione del procedimento informativo descritto nelle disposizioni di legge di cui all’articolo 4 bis, comma 2 o articolo 30 bis, comma 1 ord.pen..

 

Concessione del permesso premio

Si afferma in sintesi che nel caso del (OMISSIS), pur avendo il detenuto rappresentato la regolarita’ del proprio percorso trattamentale, la partecipazione alle attivita’ rieducative proposte, l’avvenuta concessione di liberazione anticipata, il lungo periodo di detenzione sofferto, l’assenza di trattenimento di missive, l’assenza di carichi pendenti e l’assenza di segnalazioni di polizia, nulla viene detto nella istanza circa il contesto mafioso di appartenenza e nulla viene rappresentato sulla “sorte degli altri sodali” e sulla “eventuale operativita’ della associazione nel territorio di origine”.
2.1 Da tutto quanto sopra ricordato e’ derivato, pertanto, il rigetto del reclamo, con conferma della inammissibilita’ della originaria istanza.
3. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge – (OMISSIS), deducendo erronea applicazione di legge e vizio di motivazione, anche in riferimento alla individuazione dei contenuti prescrittivi della decisione n. 253 del 2019 Corte Cost..
3.1 Si evidenzia una non corretta interpretazione dei contenuti della pronunzia additiva n. 253 del 2019, nella parte relativa all’onere di allegazione.
Le circostanze di fatto evocate nella domanda, secondo il ricorrente, erano idonee a determinare l’attivazione delle verifiche istruttorie previste dalle disposizioni di legge.
Si ritiene illogica la parte della decisione in cui si richiede l’allegazione di elementi che non rientrano nella sfera cognitiva del richiedente (dopo ben 24 anni di detenzione), come la sorte degli altri sodali o la operativita’ esterna della organizzazione di stampo mafioso.
La prova dei presupposti di accesso alla fruizione del permesso, si afferma, puo’ essere introdotta dall’interessato solo per indicatori logici e le verifiche sugli aspetti evocati dal Tribunale si dovrebbero realizzare mediante l’acquisizione della informative da parte dei diversi soggetti pubblici, in fase di istruttoria sulla domanda.
Si contesta, in particolare, la conferma da parte del Tribunale della pronunzia di inammissibilita’ della domanda, posto che cio’ ha determinato la mancata acquisizione delle informative di polizia.

 

Concessione del permesso premio

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ fondato, per le ragioni che seguono.
1.1 In premessa, vanno evidenziati alcuni aspetti della decisione additiva n. 253 del 2019, Corte Cost., il cui dispositivo testualmente recita:
1) dichiara l’illegittimita’ costituzionale della L. 26 luglio 1975, n. 354, articolo 4-bis, comma 1, (Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta’), nella parte in cui non prevede che, ai detenuti per i delitti di cui all’articolo 416-bis c.p. e per quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l’attivita’ delle associazioni in esso previste, possano essere concessi permessi premio anche in assenza di collaborazione con la giustizia a norma dell’articolo 58-ter del medesimo ordin. penit., allorche’ siano stati acquisiti elementi tali da escludere, sia l’attualita’ di collegamenti con la criminalita’ organizzata, sia il pericolo del ripristino di tali collegamenti;
2) dichiara, in via consequenziale, ai sensi della L. 11 marzo 1953, n. 87, articolo 27 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l’illegittimita’ costituzionale della L. n. 354 del 1975, articolo 4-bis, comma 1, nella parte in cui non prevede che ai detenuti per i delitti ivi contemplati, diversi da quelli di cui all’articolo 416-bis c.p. e da quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l’attivita’ delle associazioni in esso previste, possano essere concessi permessi premio anche in assenza di collaborazione con la giustizia a norma dell’articolo 58-ter del medesimo ordin. penit., allorche’ siano stati acquisiti elementi tali da escludere, sia l’attualita’ di collegamenti con la criminalita’ organizzata, terroristica o eversiva, sia il pericolo del ripristino di tali collegamenti.
1.2 E’ esatto sostenere che nella prospettiva seguita dal giudice delle leggi la condizione del ristretto (per reati di cui all’articolo 4 bis, comma 1 ord.pen.) non collaborante, ai fini della fruizione del permesso premio, e’ gravata da una presunzione relativa di perdurante pericolosita’ (unica compatibile con i principi costituzionali), il che determina uno svantaggio sul terreno degli oneri dimostrativi, rapportato all’ordinario meccanismo di funzionamento delle presunzioni semplici (suscettibili di essere vinte mediante prova contraria).

 

Concessione del permesso premio

2. La Corte costituzionale, in particolare, subordina l’esito favorevole della domanda alla avvenuta “acquisizione” di elementi tali da escludere, sia l’attualita’ di collegamenti con la criminalita’ organizzata, sia il pericolo del ripristino di tali collegamenti.
Si tratta, come gia’ precisato in taluni arresti di questa Corte di legittimita’ (v. Sez. I n. 5553 del 28.1.2020, rv 279783), di due “temi di prova” diversi.
Il primo e’ la tradizionale prova di assenza di contatti perduranti (il fatto positivo, rappresentato dal collegamento, integra la condizione ostativa fattuale) tra il detenuto e il contesto associativo di provenienza.
Il secondo tema di prova e’ costruito – nella stessa pronunzia – in termini di “negazione” di qualcosa che non c’e’ ma che potrebbe avverarsi, trattandosi di un “pericolo” di ripristino (agevolato dal permesso, il che rende doverosa simile prognosi, secondo i contenuti della decisione) di tali collegamenti.
2.1 Ora, la meccanica procedimentale sposata dal Tribunale di Sorveglianza nella decisione impugnata tende a introdurre un particolare presupposto di ammissibilita’ della domanda di permesso (inoltrata dal soggetto non collaborante), rappresentato dalla “completezza” delle allegazioni dell’istante sui due temi oggetto di prova, facendo leva sui contenuti argomentativi della decisione n. 253 del 2019, li’ dove si afferma:
(..) Di entrambi tali elementi – esclusione sia dell’attualita’ di collegamenti con la criminalita’ organizzata che del pericolo di un loro rispristino – grava sullo stesso condannato che richiede il beneficio l’onere di fare specifica allegazione (come stabilisce la costante giurisprudenza di legittimita’ maturata sul comma 1-bis dell’articolo 4-bis, ordin. penit., in tema di collaborazione impossibile o inesigibile: ex plurimis, Corte di cassazione, sezione prima penale, sentenze 13 agosto 2019, n. 36057, 8 luglio 2019, n. 29869 e 12 ottobre 2017, n. 47044) (..).
2.2 La conclusione tratta dal Tribunale, tuttavia, non e’ conforme ai contenuti descrittivi della decisione del giudice delle leggi, che si limita a porre un presupposto di “specificita’ della allegazione”, in modo non difforme da quanto tradizionalmente ritenuto da questa Corte di legittimita’ in casi analoghi (collaborazione impossibile).
Allegazione specifica, in particolare, significa che gli elementi di fatto prospettati nella domanda devono avere una efficacia “indicativa” anche in chiave logica, di quanto occorre a rapportarsi al tema di prova.

 

Concessione del permesso premio

Sul tema, tra le molte, Sez. I n. 4943 del 18/09/1997 Cc. (dep. 07/10/1997) rv. 208509 ove si e’ affermato che ai fini dell’ammissione a benefici penitenziari che presuppongano la prova della collaborazione con la giustizia dell’interessato, gli elementi qualificanti tale collaborazione devono essere accertati dal giudice anche d’ufficio, ma alla parte incombe l’onere di allegazione e di prospettazione di circostanze idonee a dimostrare l’impossibilita’ di un’utile collaborazione ai sensi del combinato disposto della L. 26 luglio 1975, n. 354, articoli 4-bis e 58-ter (cd. ordinamento penitenziario).
In tale direzione, anche la piu’ pertinente delle decisioni di questa Corte citata nella decisione Corte Cost. n. 253 (la sentenza numero 29869 del 2019), ove si chiarisce che l’istante ha l’onere di indicare la âEuroËœprospettazione di massima’ delle circostanze suffraganti la sua richiesta, spettando poi al Tribunale la decisione finale, alla stregua dell’esame della documentazione e degli atti.
2.3 Ora, la costruzione di una fattispecie di inammissibilita’ di una domanda richiede la individuazione di un modello legale della medesima, applicabile in via generale, e non puo’ essere rimessa alla discrezionalita’ del singolo soggetto giudicante (si veda la interpretazione dominante della previsione di legge di cui all’articolo 666 c.p.p., comma 2, ispirata a rigorosa tassativita’).
Per tale ragione, allo stato attuale della disciplina, e’ necessario precisare che l’onere di allegazione imposto al richiedente deve rapportarsi ai due temi di prova prima evocati, anche in chiave meramente logica e non rappresentativa, essendo sufficiente la pertinenzialita’.
In particolare, il richiedente e’ tenuto ad illustrare gli elementi fattuali che abbiano concreta portata “antagonista” sul piano logico rispetto al fondamento della presunzione relativa di pericolosita’ (ad es. l’assenza di procedimenti posteriori alla carcerazione, il mancato sequestro di missive, la partecipazione fattiva all’opera rieducativa) ma, a ben vedere, non puo’ essere chiamato a “riferire” (in sede di domanda introduttiva) su circostanze di fatto estranee alla sua esperienza percettiva e, soprattutto, non puo’ fornire – in via diretta – la prova negativa “diretta” di una condizione relazionale, quale e’ il “pericolo di ripristino” dei contatti.
Il pericolo e’, infatti, sempre frutto di un giudizio prognostico – spettante al giudice – su cui la parte puo’ incidere in modo solo relativo, manifestando la correttezza del percorso rieducativo.
2.4 La eccessiva restrizione del presupposto di ammissibilita’ della domanda riferibile al caso in esame, data l’esistenza di allegazioni certamente pertinenti ai temi di prova – priva, inoltre il procedimento giurisdizionale delle opportune informazioni provenienti dagli organi territoriali, potenzialmente idonee a confermare il positivo andamento dell’opera rieducativa o a smentirlo (con arricchimento del contraddittorio, come segnalato dalla stessa Corte Cost. nella decisione n. 253) e finisce con il porsi in contrasto con i recenti arresti di questa Corte, in tema di estensione dei poteri valutativi del Tribunale. Si veda in particolare Sez. I n. 21336 del 2020, rv 279394, ove si e’ affermato che in tema di reclamo avverso il provvedimento di diniego della richiesta di permesso premio da parte del magistrato di sorveglianza, il tribunale di sorveglianza non puo’ limitarsi a valutare la situazione esistente al momento dell’adozione del provvedimento censurato, ma deve apprezzarne la permanente legittimita’ alla luce del contributo argomentativo e documentale offerto dall’interessato in sede di udienza camerale, nonche’ delle informazioni pervenute o acquisite, anche d’ufficio a norma dell’articolo 666 c.p.p., comma 5, richiamato dal successivo articolo 678 c.p.p..

 

Concessione del permesso premio

2.5 Da ultimo, va rilevato che la decisione in tema di permesso premio ha assunto, dopo le decisioni n. 253 del 2019 e n. 113 del 2020 della Corte costituzionale, un particolare rilievo nella verifica della effettiva progressione trattamentale, il che ha determinato un obiettivo rafforzamento dei caratteri giurisdizionali del reclamo. La contestazione della prima decisione, come ricordato nella seconda pronunzia citata, deve avere caratteri di effettivita’ ed essere orientata al rispetto del contraddittorio in sede di proposizione dei motivi di critica.
In conclusione, ad essere oggetto di inadeguata argomentazione – nella decisione impugnata – e’ proprio la conferma della pronunzia di inammissibilita’ della domanda, il che determina l’annullamento con rinvio per nuovo giudizio, come da dispositivo.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Bologna per nuovo giudizio.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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