Corte di Cassazione, sezione sesta civile, ordinanza 23 marzo 2018, n. 7342

L’assegno di divorzio va riconosciuto ove l’ex coniuge non sia autosufficiente e va commisurato anche tenendo conto della durata del matrimonio.

Ordinanza 23 marzo 2018, n. 7342
Data udienza 20 dicembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere

Dott. MARULLI Marco – Consigliere

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso l’avv. (OMISSIS) (p.e.c. (OMISSIS)) che lo rappresenta e difende unitamente all’avv. (OMISSIS) (p.e.c. (OMISSIS)), per mandato a margine del ricorso per cassazione;
– ricorrente –
nei confronti di:
(OMISSIS);
– intimata –
avverso la sentenza n. 84/2016 della Corte di appello di Genova, emessa il 6 maggio 2016 e depositata il 5 settembre 2016, R.G. n. 610/2015.
FATTO E DIRITTO
RILEVATO che:
1. Il Tribunale di Genova con sentenza n. 1007/2015 ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto l'(OMISSIS) da (OMISSIS) e (OMISSIS) e posto a carico di quest’ultimo un assegno di mantenimento di 500 Euro mensili. Ha revocato l’assegno di mantenimento, disposto in sede di comparizione dei coniugi dal Presidente del Tribunale in favore della figlia (OMISSIS), nata a (OMISSIS), intervenuta in causa e ritenuta ormai indipendente economicamente. Ha compensato integralmente le spese di lite.
2. La Corte di appello di Genova, con sentenza n. 84/2016, ha confermato la decisione di primo grado e condannato (OMISSIS) alle spese del giudizio di appello.
3. Ricorre per cassazione (OMISSIS) deducendo violazione e falsa applicazione della L. n. 898 del 1970, articolo 5, comma 6, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3.
4. Non svolge difese (OMISSIS).
5. Il ricorrente deposita memoria difensiva.
Ritenuto che:
6. Il ricorso e’ inammissibile perche’ sostanzialmente diretto a contestare la valutazione di merito compiuta dalla Corte di appello che ha reso una decisione conforme alla stessa giurisprudenza di legittimita’ in materia di assegno divorzile (Cass. civ. sez. 1 n. 11504 del 10 maggio 2017) invocata dal ricorrente nella sua memoria difensiva. La Corte distrettuale genovese ha infatti valutato l’adeguatezza dei mezzi economici a disposizione della (OMISSIS) ai fini di consentirle l’indipendenza o autosufficienza economica e l’ha esclusa tenendo conto della sua limitata capacita’ e possibilita’ effettiva di lavoro personale e di reddito, non destinata a incrementarsi in futuro, della disponibilita’ di una casa di abitazione, della mancata fruizione di trattamenti pensionistici; cio’ sulla base delle allegazioni della (OMISSIS) e del riscontro delle stesse attraverso gli accertamenti della polizia tributaria acquisiti nel corso del giudizio. In considerazione del reddito mensile a disposizione dell’ (OMISSIS) (2.700 Euro), del venir meno dell’obbligo contributivo mensile in favore della figlia (350 Euro), dell’onere gravante sull’ (OMISSIS) per il pagamento del canone mensile di locazione della sua abitazione (752 Euro), del contenzioso esistente fra le parti quanto alla richiesta dell’ (OMISSIS) di restituzione della meta’ delle somme ricavate dalla vendita dell’abitazione familiare, destinate all’acquisto, intestato alla madre della (OMISSIS), dell’appartamento in cui quest’ultima abita insieme alla madre, e implicitamente della durata del matrimonio (quasi 27 anni al momento della omologazione della separazione consensuale), la Corte di appello di Genova ha ritenuto congrua la misura in Euro 500 mensili dell’assegno divorzile disposto in primo grado al fine di sopperire alla condizione di non autosufficienza della (OMISSIS).
7. Deve escludersi pertanto che il ricorrente abbia dedotto una concreta violazione della L. n. 898 del 1970, articolo 5, comma 6, sia sotto il profilo dei criteri normativi e giurisprudenziali per l’accertamento del diritto all’assegno divorzile, sia sotto il profilo dei criteri normativi e giurisprudenziali per la determinazione dell’ammontare dell’assegno. Ne consegue la dichiarazione di inammissibilita’ del ricorso senza statuizioni sulle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalita’ e gli altri dati identificativi a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

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