L’obbligo di fedelta’ di cui all’articolo 2105 c.c., integrato dai generali doveri di correttezza e buona fede di cui agli articoli 1175 e 1375 c.c., nello svolgimento del rapporto contrattuale

Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 26 marzo 2018, n. 7425.

L’obbligo di fedelta’ di cui all’articolo 2105 c.c., integrato dai generali doveri di correttezza e buona fede di cui agli articoli 1175 e 1375 c.c., nello svolgimento del rapporto contrattuale, deve intendersi non soltanto come mero divieto di abuso di posizione attuato attraverso azioni concorrenziali e/o violazioni di segreti produttivi, ma anche come divieto di condotte che siano in contrasto con i doveri connessi con l’inserimento del dipendente nella struttura e nell’organizzazione dell’impresa o che creino situazioni di conflitto con le finalita’ e gli interessi della medesima o che siano, comunque, idonee a ledere irrimediabilmente il presupposto fiduciario del rapporto.

Sentenza 26 marzo 2018, n. 7425
Data udienza 6 dicembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere

Dott. LORITO Matilde – Consigliere

Dott. LEONE Margherita Maria – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 5704-2016 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.P.A. – (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 7938/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 25/08/2015 r.g.n. 441/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/12/2017 dal Consigliere Dott. LEONE MARGHERITA MARIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MASTROBERARDINO Paola, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito l’Avvocato (OMISSIS).
FATTI DI CAUSA
(OMISSIS), dipendente di (OMISSIS) Spa poi incorporata in (OMISSIS) spa, aveva adito il Tribunale di Roma per impugnare il provvedimento del 24 dicembre 2008 con il quale l’A (OMISSIS) Spa lo aveva destituito dal servizio con l’addebito di aver guidato, nei giorni (OMISSIS) e (OMISSIS), un autobus della Societa’ (OMISSIS) sas, incaricata da (OMISSIS) del servizio su alcune linee, avendo, peraltro, il (OMISSIS), richiesto ed ottenuto, per il giorno (OMISSIS) il congedo parentale.
Il Tribunale aveva rigettato la domanda.
A seguito dell’impugnazione da parte del lavoratore, la Corte territoriale, con la sentenza n. 7938/2014, aveva confermato la decisione del primo Giudice condividendone il percorso motivazionale inerente alla violazione dell’obbligo di fedelta’ e alla mancata ammissione di alcuni capitoli di prova testimoniale decisa dal Tribunale,perche’ irrilevanti, nel presupposto che rispetto alla gravita’ della condotta realizzata dal dipendente, inerente alla guida di autovettura in favore di altro vettore a cui lo stesso datore di lavoro aveva affidato in appalto il servizio, risultassero inconferenti circostanze quali la estraneita’ del (OMISSIS) alla compagine societaria della (OMISSIS), nonche’ la ragione della guida determinata dalla necessita’ di sostituire temporaneamente, a titolo di cortesia, altro autista assente.
Quanto al congedo parentale in cui si trovava il (OMISSIS) in uno dei due giorni in contestazione, lungi dall’essere una causa di attenuazione del fatto contestato, costituiva invece, a giudizio della Corte, un abuso della facolta’ di non rendere la prestazione lavorativa in favore del datore di lavoro, in quanto risultava alterata la finalita’ stessa del congedo, diretto a consentire al lavoratore attivita’ di rilevanza sociale giustificative della mancata prestazione lavorativa. La Corte riteneva infine non affievolito l’obbligo di fedelta’ nel periodo di sospensione dal lavoro cui era stato sottoposto il ricorrente tra il primo ed il secondo episodio oggetto della contestazione.
Il (OMISSIS) impugnava la sentenza affidando il ricorso a 4 motivi.
L'(OMISSIS) spa resisteva con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1) Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3, ed in particolare la violazione dell’articolo 2697 c.c., poiche’ la Corte aveva ritenuto corretta la decisione del Tribunale sulla mancata ammissione dei capitoli di prova formulati dal ricorrente ai numeri 6), 7), ed 8) del ricorso, in quanto irrilevanti le circostanze dedotte e, con riguardo al capitolo n. 8), irrilevante ed inammissibile lo stesso perche’ valutativo.
I tre capitoli in questione, correttamente riportati nel corpo del ricorso, hanno riguardo a circostanze quali l’assenza di legami giuridici tra il ricorrente e la (OMISSIS) (lo stesso non e’ socio e non e’ dipendente), nonche’ la natura gratuita ed a titolo di cortesia della prestazione di guida effettuata nei giorni contestati.
Il motivo risulta infondato avendo, il Giudice del gravame, fatta corretta applicazione della norma ritenuta violata. La Corte territoriale ha infatti esercitato il potere – dovere di ammettere solo i capitoli di prova ritenuti rilevanti, secondo quanto prescritto dall’articolo 183 c.p.c., ed ha altresi’ fornito adeguata motivazione sulla scelta operata, dettata dalla non inferenza delle circostanze dedotte, rispetto alla scelta espulsiva adottata dal datore di lavoro. La destituzione era stata infatti determinata dalla violazione dell’obbligo di fedelta’ consistito nella prestazione di guida svolta in favore di altro vettore e in concomitanza della fruizione del congedo parentale, e rispetto a tali circostanze, nessun rilievo poteva assumere la esistenza o meno di rapporti giuridici tra il ricorrente e la (OMISSIS), o anche la natura meramente gratuita della prestazione effettuata.
Il motivo deve essere rigettato.
2) Con il secondo motivo il ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3, con particolare attenzione al Regio Decreto n. 148 del 1931, articolo 45, n. 2, n. 6 e n. 8 del regolamento allegato a), nonche’ dell’articolo 2106 c.c., in combinato disposto con gli articoli 2105, 1175 e 1375 c.c..
Con tale censura il ricorrente ha lamentato in particolare la violazione del disposto dell’articolo 45 del Regio Decreto richiamato, allorche’ prevede, ai punti 2), 6) e 8), le ragioni che possono determinare la destituzione. Tra queste, ritiene il (OMISSIS), non e’ presente la “grave violazione del vincolo fiduciario”, assunta dalla Corte di Appello quale ragione fondante il licenziamento-destituzione e ricollegata, dalla stessa, al piu’ generale obbligo di fedelta’. Con riguardo a questo ha poi soggiunto che, stante la condizione di sospensione del rapporto di lavoro con l'(OMISSIS) in cui si trovava il ricorrente al momento della guida “sotto accusa”, alcun obbligo di fedelta’ risultava violato anche in ragione della qualita’ delle mansioni svolte in (OMISSIS), non di elevato grado, e quindi della maggiore tenuita’ e consistenza della fedelta’ richiesta, nonche’ della assenza di ogni profilo di concorrenza tra le attivita’ dell'(OMISSIS) e della (OMISSIS).
Come questa S.C. ha gia’ avuto modo di statuire (cfr., ex aliis, Cass. n. 8711/2017; Cass. n. 14249/15; Cass. n. 144/15; Cass. n. 25161/14; Cass. n. 6501/13; Cass. n. 5629/2000), l’obbligo di fedelta’ di cui all’articolo 2105 c.c., integrato dai generali doveri di correttezza e buona fede di cui agli articoli 1175 e 1375 c.c., nello svolgimento del rapporto contrattuale, deve intendersi non soltanto come mero divieto di abuso di posizione attuato attraverso azioni concorrenziali e/o violazioni di segreti produttivi, ma anche come divieto di condotte che siano in contrasto con i doveri connessi con l’inserimento del dipendente nella struttura e nell’organizzazione dell’impresa o che creino situazioni di conflitto con le finalita’ e gli interessi della medesima o che siano, comunque, idonee a ledere irrimediabilmente il presupposto fiduciario del rapporto.
Certamente la attivita’ di guida, gia’ costituente il contenuto pieno della prestazione alle dipendenze di (OMISSIS), se svolta in favore di altro vettore, peraltro legato ad (OMISSIS) da un rapporto di appalto, e durante una giornata di congedo parentale, evidentemente finalizzata per volonta’ legislativa allo svolgimento di attivita’ familiari a rilievo costituzionale, risulta coerentemente valutata dalla Corte territoriale secondo i parametri dell’obbligo di fedelta’ e del principio di correttezza e buona fede.
La determinazione del Giudice di appello risulta peraltro in linea con l’ulteriore connotazione dell’obbligo di fedelta’ non scollegato, nel suo contenuto, dalla concreta attivita’ lavorativa svolta, dalla sua potenziale conflittualita’ con quella oggetto della prestazione principale e dalle caratteristiche assunte dall’oggettivo comportamento del lavoratore. La assoluta coincidenza delle mansioni svolte e quindi l’utilizzo del bagaglio professionale acquisito e perfezionato presso l'(OMISSIS), (Cass. n. 7021/2011, Cass. n. 5691 del 2002, Cass. n. 13329 del 2001, ma gia’ Cass. n. 6381 del 1981), nonche’ la permanenza dell’obbligo di fedelta’ anche nel tempo di sospensione del rapporto, sostanziano il comportamento contrario ai principi di correttezza e buona fede considerato dalla Corte territoriale ed escludono ogni violazione da parte del Giudice delle norme poste a presidio di quei principi.
3) Con il terzo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3) con riferimento al Regio Decreto n. 148 del 1931, articolo 45, all’articolo 14 del CCNL per la categoria degli autoferrotranvieri ed internavigatorie dei dipendenti delle aziende private esercenti autolinee in concessione, all’articolo 2106 c.c., alla L. n. 300 del 1970, articolo 7 e all’articolo 2119 c.c.. La censura, attinente alla motivazione della sentenza della Corte territoriale ed alle ragioni accertative della legittimita’ del recesso, risulta infondata allorche’ si consideri che, contrariamente a quanto assunto dal ricorrente, il Regio Decreto n. 148 del 1931, articolo 45, n. 2, tra le cause di destituzione prevede l’adoperare artifici (quale e’ il finto congedo parentale) da parte del dipendente per procurarsi indebiti vantaggi (quale l’ulteriore prestazione di lavoro anche se a titolo di cortesia amicale). La disposizione costituisce quindi concreta applicazione dei principi inerenti al dovere di fedelta’ e degli obblighi di non violazione del vincolo fiduciario cui la Corte territoriale fa riferimento nella valutazione effettuata, anche allorche’ considera la gravita’ del comportamento del lavoratore ai fini della valutazione della intensita’ della lesione e della conseguente congruenza della sanzione.
Peraltro, in punto di vizio riscontrabile nella motivazione della sentenza, anche prospettato dalla parte ricorrente, quale violazione e falsa applicazione di norma di diritto ex articolo 360 c.p.c., n. 3, con particolare riferimento all’articolo 132 c.p.c., n. 4, pur attenendo ad un profilo eventuale di errore in procedendo (articolo 360 c.p.c., n. 4), deve richiamarsi quanto chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n. 8053/2014, secondo la quale La riformulazione dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, articolo 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’articolo 12 delle preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimita’ sulla motivazione. Pertanto, e’ denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in se’, purche’ il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione.
Deve quindi ritenersi escluso dal giudizio affidato al Giudice di legittimita’ la valutazione della sufficienza o meno degli elementi di fatto scrutinati dalla Corte territoriale in ordine alla gravita’ del comportamento addebitato al ricorrente ed alla adeguatezza della scelta espulsiva, trattandosi di questioni che implicano un raffronto tra le ragioni del decidere adottate ed espresse nella sentenza impugnata e le risultanze del materiale probatorio sottoposto al vaglio del giudice di merito.
Il ricorso deve quindi essere rigettato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’, in favore del contro ricorrente,liquidate in complessivi Euro 5.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 – bis.

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