Lasciare in sosta l’automobile sul dissuasore del traffico è un comportamento incauto

Corte di Cassazione, sezione sesta (terza) civile, Ordinanza 9 luglio 2019, n. 18415.

La massima estrapolata:

Lasciare in sosta l’automobile sul dissuasore del traffico è un comportamento incauto, anche se prevedibile, il quale integra il caso fortuito che esclude la responsabilità del Comune per i danni provocati alla vettura dall’improvvisa attivazione del dispositivo stradale.

Ordinanza 9 luglio 2019, n. 18415

Data udienza 14 marzo 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE TERZA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente

Dott. CIGNA Mario – Consigliere

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 12119-2017 proposto da:
COMUNE DI BORGATA CAMPO TURES, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 27/2017 della CORTE D’APPELLO di TRENTO, depositata il 18/02/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/03/2019 dal Consigliere Relatore Dott. GRAZIOSI CHIARA.

RILEVATO

che:
Con sentenza 492/2015 il Tribunale di Bolzano rigettava domanda risarcitoria, in tesi proposta ex articolo 2051 c.c. e in subordine ex articolo 2043 c.c., di (OMISSIS) verso il Comune di Borgata Campo Tures per i danni subiti dalla sua automobile a causa di un dissuasore automatico del traffico che senza preavviso si era azionato, sfondando l’auto momentaneamente in sosta su di esso, ritenendo il Tribunale che tale sosta fosse stata una condotta imprudente dell’attore.
(OMISSIS) proponeva appello, cui il Comune resisteva. La Corte d’appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, con sentenza del 18 febbraio 2017, accoglieva il gravame e dichiarava il Comune responsabile ex articolo 2051 c.c., conseguentemente condannandolo a risarcire i danni.
Il ricorso proposto dal Comune si articola in quattro motivi.
Il primo motivo denuncia, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1226 e 2056 c.c. per avere il giudice d’appello utilizzato il criterio equitativo per sopperire alle carenze probatorie imputabili al danneggiato sulla verifica del danno risarcibile. (OMISSIS) avrebbe potuto provare senza difficolta’, e in particolare per farlo avrebbe dovuto chiedere un accertamento tecnico preventivo oppure coniugare una perizia con prove testimoniali.
Il secondo motivo denuncia, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli articoli 2051 e 2697 c.c. per avere la corte territoriale ritenuto che la documentazione fotografica prodotta da (OMISSIS), corredata dalle testimonianze e dal rapporto sull’incidente, sarebbe prova della dinamica del sinistro, nonche’ denuncia, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame di fatto discusso e decisivo per avere la corte territoriale omesso di tenere conto della eccepita assenza di testi oculari.
Il terzo motivo denuncia, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’articolo 2051 c.c. e articolo 1227 c.c., comma 2, per avere la corte territoriale ritenuto che il comportamento di (OMISSIS) non fu idoneo a spezzare il nesso causale integrando caso fortuito, e per aver omesso di considerare che il danno avrebbe potuto essere evitato dall’automobilista con l’ordinaria diligenza.
Il quarto motivo denuncia, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 1227 c.c. per avere la corte territoriale ritenuto che il malfunzionamento del dissuasore non fu prevedibile per (OMISSIS) e che quindi non si verifico’ un concorso di colpa.
(OMISSIS) si e’ difeso con controricorso.

CONSIDERATO

che:
1. Seguendo un evidente percorso logico-giuridico, da esaminare in primis sono il secondo, il terzo e il quarto motivo, attinenti all’an della responsabilita’ del Comune in rapporto anche al ruolo dello (OMISSIS) nella causazione dell’incidente, il primo motivo concernendo invece il danno che il Comune dovrebbe risarcire nel caso in cui sia responsabile dell’evento dannoso che ha investito l’automobilista.
Vagliando allora congiuntamente le censure riguardanti l’accertamento della responsabilita’ del Comune – attualmente ricorrente – quale custode della strada ai sensi dell’articolo 2051 c.c., il centro delle doglianze risiede nella ricorrenza o meno di un caso fortuito identificabile nella condotta dello stesso danneggiato, caso fortuito che il giudice d’appello ha escluso.
La corte territoriale (si vedano le pagine 8ss. della motivazione della sentenza impugnata), dopo avere osservato che la presenza del dissuasore era resa nota con segnali di pericolo e di divieto, tali che, “arrivato in zona ed avvisato del pericolo, l’autista attento poteva/doveva comunque scorgere il dissuasore sia nella posizione innalzata sia la (sic) sua corona, laddove nel frangente si trovasse calato nel terreno” – e cio’ era facilitato dal fatto che la corona era dotata di lampeggianti che si accendevano quando il dissuasore si muoveva in alto o in basso, e “con certo anticipo rispetto all’inizio delle dette manovre” -, e osservato altresi’ che, essendosi arrestata “sopra il dissuasore calato nel terreno”, la vettura “non poteva che avere oltrepassato, seppur di poco, la linea oltre la quale vigeva il divieto di transito e di sosta”, ha richiamato la normativa concernente i dissuasori di sosta, rimarcando tra l’altro che “essi devono essere dotati di rilevatori induttivi di veicoli in transito, per evitare pericoli nella fase di sollevamento”, e quindi ha affermato: “Si puo’ convenire con l’appellante che l’assenza o il malfunzionamento dei descritti rilevatori e’ provata dalla stessa dinamica del sinistro… e cio’ ha reso la cosa in custodia altamente pericolosa non solo per automobilisti sprovveduti che vi si fermino sopra o inizino l’attraversamento del tratto stradale in cui era affossata, ma anche per pedoni… che pure a pieno diritto potevano transitare nella zona. Ovviamente, il pericolo non poteva essere previsto dal conducente (OMISSIS), che – anche laddove si fosse accorto di sostare sul dissuasore del traffico, in quel momento calato nel sottosuolo – poteva comunque confidare nella presenza di un funzionante sistema automatico di rilevamento di ostacoli, impedenti la indisturbata emersione. Ed e’ a tale pericolosita’ insita nella cosa che deve essere raffrontato il comportamento tenuto nell’occasione dall’attore appellante, per valutare se esso sia o no talmente imprevedibile ed inimmaginabile, da valere quale interruzione del nesso causale tra cosa e danno e quindi prova liberatoria a favore del custode…”.
Sul punto, la corte territoriale ha constatato che la condotta dello (OMISSIS), quando avvenne il sinistro, non era stata rispettosa del Codice della strada, poiche’ egli con la vettura “si era fermato sopra il dissuasore, in zona in cui erano vietati sia il transito di autovetture che la loro sosta”. Da tale violazione di legge la corte pero’ non ha tratto alcuna incidenza su quel che ha presentato come profilo della imprevedibilita’ della condotta dello (OMISSIS), giungendo anzi a qualificare la violazione di legge un elemento del tutto irrilevante, in quanto “il sostare in zona in cui vige relativo divieto, il fermarsi lungo la strada anche laddove siano presegnalati pericoli, il transitare in zona ove cio’ e’ vietato, sono comportamenti giornalmente assunti da una moltitudine di automobilisti poco disciplinati, ed in quanto tali sono assai prevedibili ed anzi specificatamente previsti e sanzionati dal Codice della Strada”: pertanto “il comportamento dell’attore/appellante, seppur irrispettoso delle regole di corretta condotta impartite dal Codice della Strada”, non essendo imprevedibile “non e’ da intendersi idoneo a interrompere il nesso causale tra il dissuasore, non correttamente funzionante, ed il danno, e integrare quindi la prova liberatoria invocata dal Comune”.
2. La corte territoriale, in tal modo – e questo e’ il vero nucleo del suo ragionamento -, desume dal fatto che le norme di legge possano (materialmente, non giuridicamente) essere violate l’asserto che la loro violazione non e’ imprevedibile, onde la condotta conseguentemente illecita del danneggiato non e’ idonea a costituire un caso fortuito, nel senso che non puo’ incidere sulla responsabilita’ del custode.
In realta’ l’imprevedibilita’ della condotta del danneggiato ai fini di integrare il caso fortuito di cui all’articolo 2051 c.c. deve essere intesa non in termini atecnici e fattuali, bensi’ come una componente del concetto giuridico di caso fortuito, il quale a sua volta, anche in riferimento alla sua origine, deve essere interpretato e parametrato nell’ambito del complessivo paradigma di responsabilita’ proprio di questa fattispecie.
Per una prima contestualizzazione, non si puo’ non considerare che l’articolo 2051 c.c. nella species di responsabilita’ civile tradizionalmente qualificata come oggettiva o comunque – nella dottrina piu’ moderna – come trasferente il rischio per esigenze sociopolitiche di allocazione dei rischi propri di certi soggetti su altri soggetti determinati (nel caso in esame, la ratio e’ l’allocazione del rischio non su chi patisce la pericolosita’ della cosa entrandovi in contatto, ma su chi ha la signoria della cosa, cosi’ controbilanciando tale suo godimento) indipendentemente dalla colpa di chi ne viene quindi gravato, nonostante questa apparenza prima facie, la condotta del custode, logicamente id est ineludibilmente proprio per la sua qualifica custodiale e non meramente di dominio, non puo’ essere irrilevante in misura assoluta quanto all’insorgenza della sua responsabilita’; vale a dire, una custodia corretta e compiutamente diligente non puo’ non incidere sulla responsabilita’ di chi la effettua, nel senso di rendere l’origine dell’evento dannoso in certi casi imprevedibile, vale a dire nell’ottica dinamica – una serie causale del tutto estranea e sostitutiva di quella che discende dalla cosa custodita, cosi’ degradata soltanto ad occasione.
3. Il che si traduce nella conformazione processuale dell’accertamento: si tratta di una responsabilita’ oggettiva relativa perche’ sussistente solo in assenza di caso fortuito quale causa liberatoria di tale evento: e quindi dal punto di vista processuale il paradigma e’ riconducibile a una responsabilita’ presuntiva in quanto sorge dalla presunzione d’inesistenza di una serie causale estranea.
Grava dunque sul convenuto il clou del thema probandum. Se, infatti, l’attore deve allegare e dimostrare che il convenuto e’ custode della cosa, che si e’ verificato un evento che gli ha cagionato danni e che tale evento discende per nesso causale dalla cosa stessa, il nesso causale, a questo punto come oggetto di prova negativa (e in tale negativita’ risiede il favor per il preteso danneggiato), e’ pero’ oggetto anche dell’onere probatorio del convenuto, come una intersezione dell’attivita’ processuale richiesta alle parti che attesta il rilievo dirimente del nesso. La prova liberatoria consiste infatti nella prova negativa del nesso discendente dalla cosa custodita, che si trasforma a sua volta in una prova positiva, ovvero la prova del caso fortuito e quindi dell’esistenza di un diverso nesso causale.
4. Il caso fortuito diventa una vera e propria fictio quando consiste nella condotta del danneggiato, poiche’ l’imprevedibilita’ dell’evento dannoso che tradizionalmente viene intesa come insita nella natura fortuita della serie causale liberatoria viene a contaminarsi ed anzi a scambiarsi con la prevedibilita’ di tale evento dal punto di vista del soggetto danneggiato, nell’ipotesi in cui il caso fortuito consista in una condotta di quest’ultimo. Invero, una condotta incauta tenuta in uno scenario inclusivo anche di una cosa pericolosa non puo’ non definirsi condotta da cui e’ oggettivamente prevedibile che derivi un evento dannoso per chi la compie. Proprio la prevedibilita’ fonda la “restituzione” del rischio al soggetto che vi e’ direttamente esposto, il quale mediante una condotta incauta e quindi idonea a rendere prevedibile l’evento dannoso manifesta di non meritare piu’ – per le sue censurabili scelte – una particolare tutela.
5. Questo dato, a ben guardare arrecante il necessario equilibrio al paradigma, da un lato rende nell’ambito del caso fortuito il concetto di imprevedibilita’ (questa volta, dal punto di vista del custode: poiche’ non e’ certo imprevedibile che vengano tenute condotte colpose da chi entra in contatto con la cosa custodita) difforme dal significato semantico e impregnato di peculiarita’ tecnica/giuridica; dall’altro si rapporta all’intrinseca reciprocita’ delle tutele rinvenibile nel sistema di diritto, ove, pur in misura differente a seconda della loro posizione, tutti i soggetti devono ricevere una protezione, perche’ il diritto e’ relazione e tutela. Coerentemente, pertanto, recenti arresti di questa Suprema Corte hanno “riletto” il tradizionale paradigma riproponendolo ma altresi’ ravvisando nella condotta colpevole del danneggiato – superata, almeno formalmente, la teoria dell’autoresponsabilita’ – la violazione di obblighi solidaristici, di livello costituzionale e sovranazionale.
In particolare, Cass. sez.3, ord. 1 febbraio 2018 n. 2482 – operando una complessiva ricostruzione della fattispecie di cui all’articolo 2051 c.c. (ad essa ben puo’ rimandarsi quanto al consolidato insegnamento giurisprudenziale ivi riassunto e attentamente precisato) – in motivazione osserva che al “dovere di precauzione imposto al titolare della signoria sulla cosa” e’ affiancato “un dovere di cautela in capo a chi entra in contatto con la cosa”; e quest’ultimo “puo’ ricondursi – se non all’ormai non piu’ in auge principio di autoresponsabilita’ – almeno ad un dovere di solidarieta’, imposto dall’articolo 2 Cost., di adozione di condotte idonee a limitare entro limiti di ragionevolezza gli aggravi per gli altri in nome della reciprocita’ degli obblighi derivanti dalla convivenza civile, in adeguata regolazione della propria condotta in rapporto alle diverse contingenze nelle quali si venga a contatto con la cosa”; e infatti “la responsabilita’ civile per omissione puo’ scaturire non solo dalla violazione di un preciso obbligo giuridico di impedire l’evento dannoso, ma anche dalla violazione di regole di comune prudenza, le quali impongano al compimento di una determinata attivita’ a tutela di un diritto altrui: principio affermato sia quando si tratti di valutare se sussista la colpa dell’autore dell’illecito, sia quando si tratti di stabilire se sussiste un concorso di colpa della vittima nella produzione del danno”. Richiamato al riguardo anche la CEDU, poi, riafferma il principio (gia’ enunciato in giurisprudenza) per cui chi, pur capace di intendere di volere, “si esponga volontariamente ad un rischio grave e percepibile con l’uso dell’ordinaria diligenza, tiene una condotta che costituisce causa esclusiva dei danni eventualmente derivati, e rende irrilevante la condotta di chi, essendo obbligato segnalare il pericolo, non vi abbia provveduto” integrandolo nel modo seguente: “… un detto principio… deve dirsi contemperare adeguatamente le esigenze di tutela del diritto alla vita da parte dello Stato e dei pubblici poteri (con conclusione che si estende agevolmente alla tutela del diritto alla salute od all’incolumita’ in genere e, per di piu’, ai rapporti tra privati, anche a questi applicandosi la Convenzione: da ultimo, Corte EDU 20/12/2016, Ljaskaj c. Croazia) con quella – altrettanto imperiosa e dettata da elementari esigenze di ragionevolezza – di non accollare alla collettivita’ – o comunque immotivatamente al prossimo – le conseguenze dannose, soprattutto di natura economica (e quindi tutelate dall’articolol del primo protocollo aggiunto alla richiamata Convenzione Europea), che derivino da condotte che siano… volontaria e consapevole esposizione a rischio serio o grave per la vita da parte della potenziale vittima e quindi unica causa del danno da questa patito”. E dunque, “quando il comportamento del danneggiato sia apprezzabile come ragionevolmente incauto” – il che significa, non si puo’ non aggiungere, un comportamento che rende prevedibile per chi lo pone in essere l’evento dannoso in quanto percepibile dalle sue capacita’ razionali – “lo stabilire se il danno sia stato cagionato dalla cosa o dal comportamento della stessa vittima o se vi sia concorso causale tra i due fattori costituisce valutazione (squisitamente di merito), che va compiuta sul piano del nesso eziologico ma che comunque sottende sempre un bilanciamento fra i detti doveri di precauzione e cautela…”. E l’arresto giunge a smontare il tabu’ della imprevedibilita’ mediante la seguente affermazione: “Pertanto, ove la condotta del danneggiato assurga, per l’intensita’ del rapporto con la produzione dell’evento, al rango di causa esclusiva dell’evento e nel quale la causa abbia costituito la mera occasione, viene meno appunto il nesso causale tra la cosa custodita e quest’ultimo e la fattispecie non puo’ piu’ essere sussunta entro il paradigma dell’articolo 2051 c.c., anche quando la condotta possa essere stata prevista o sia stata comunque prevedibile, ma e’ esclusa come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarita’ causale”.
Evidenzia quindi l’arresto, in sostanza, che non esiste un unicum di caso fortuito in relazione ai limiti di responsabilita’ del custode. Da un lato, infatti, sussiste il caso fortuito consistente in un fatto naturale o del terzo, ove si rinviene realmente l’endiadi “imprevedibilita’/inevitabilita’”; dall’altro sussiste il ben diverso – caso fortuito rappresentato dalla condotta del potenziale danneggiato (non e’ il caso ancora di qualificarlo danneggiato tout court, occorrendo, oltre l’accertamento della causalita’ materiale, il successivo accertamento della causalita’ giuridica rispetto ai danni che vengano prospettati): e questa seconda species – correttamente puntualizza la pronuncia – “deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile ai principi di solidarieta’ espresso dall’articolo 2 Cost. Pertanto, quanto piu’ la situazione di possibile danno e’ suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto piu’ incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benche’ astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarita’ causale”.
6. E’ evidente che nella parte conclusiva di questo ragionamento l’ordinanza si e’ posta – mentre nei passi precedenti si era collocata dal punto di vista del danneggiato – dal punto di vista del custode, in tal senso dovendosi intendere l’affermazione (altrimenti non condivisibile) della non piu’ possibile sussumibilita’ di quanto esaminato all’articolo 2051. La realta’ e’ che la condotta del potenziale danneggiato puo’ essere (come expressis verbis chiarisce – non divergendo peraltro da precedenti meno analitici ma comunque in sostanza compatibili – questa recente pronuncia) anche prevista o comunque prevedibile; e cio’ perche’ quel che conta, a ben guardare, e’ la colpevolezza che intride tale condotta, la quale infatti, costituisce un comportamento “apprezzabile come ragionevolmente incauto”. E allora, applicando correttamente il criterio probabilistico di regolarita’ causale, il nesso causale si avvince a tale condotta “ragionevolmente incauta”, ovvero ad una condotta prevedibilmente (quantomeno da parte di chi la compie) pericolosa.
7. L’assoluta necessita’ di non travalicare il limite degli obblighi costituzionali di solidarieta’ – fonte a livello prioritario dell’obbligo del soggetto che entra in contatto con la cosa di tenere un comportamento adeguato, e quindi anche il canone interpretativo della relativa norma codicistica -, che a loro volta controbilanciano i diritti costituzionalmente riconosciuti per evitarne l’abuso, e’ stata contemporaneamente affermata anche da Cass. sez. 3, ord. 1 febbraio 2018, n. 2477, che in motivazione, dopo avere ribadito i tradizionali insegnamenti per cui, “prospettato e provato dal danneggiato il nesso causale tra cosa custodita ed evento dannoso, la colpa o l’assenza di colpa del custode rimane del tutto irrilevante” e per cui altresi’ “anche l’imprevedibilita’ che vale a connotare il fortuito deve essere oggettiva… senza che possa riconoscersi alcuna rilevanza dell’assenza o meno di colpa del custode”, evidenzia che “quanto piu’ la situazione di possibile pericolo sia suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto piu’ incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso”; e infatti “l’imposizione di un dovere di cautela in capo a chi entri in contatto con la cosa risponde a un principio di
solidarieta’ (ex articolo 2 Cost.), che comporta la necessita’ di adottare condotte idonee a limitare entro i limiti di ragionevolezza gli aggravi per i terzi, in nome della reciprocita’ degli obblighi derivanti dalla convivenza civile”.
8. Si puo’ concludere, dunque, che la questione dell’allocazione del rischio, qualora l’origine non sia la condotta del soggetto che altrimenti ne patirebbe, ben restringe gli spazi del caso fortuito quale via d’uscita dalla responsabilita’, mentre al contrario ben ampia e’ la dimensione liberatoria quando la nuova serie causale discende dalla condotta del soggetto sul piano fattuale esposto al rischio, perche’ qui la “imprevedibilita’” della condotta non puo’ essere intesa in senso semantico/atecnico, ma (creandosi d’altronde pure una ineludibile contaminazione dell’elemento soggettivo nella struttura oggettiva/causale), pienamente giuridico. L’imprevedibilita’ di questo tipo di condotta umana viene allora, in ultima analisi, a coincidere con una condotta negligente o imprudente, cioe’ divergente da una condotta doverosamente cauta.
Ragionando diversamente, nel caso in cui il custode di una cosa pericolosa si adoperi in modo sufficientemente diligente per segnalare la sua presenza e la sua pericolosita’, ritenere che l’apposizione di tali segnalazioni sia tamquam non esset, ovvero che sia inidonea a rendere “caso fortuito” nel giuridico senso la condotta di chi non ne tiene alcun conto costituisce una reductio ad absurdum, nel senso che il rispetto dell’obbligo di custodia giammai puo’ avere giuridica conseguenza quando viene ad interagire con la condotta di chi ha comunque interesse alla efficienza ed integrita’ della sua custodia, in quanto il custode sara’ sempre responsabile, ad eccezione – estrema – di una condotta del danneggiato assolutamente abnorme. Quindi – e cosi’ si governerebbe la vicenda in esame – la violazione della normativa stradale in relazione all’obbligo di attenzione a segnali di pericolo e di rispettare i correlati divieti di accesso in determinate aree pubbliche giammai potrebbe incidere sull’evento dannoso, non solo tramite l’introduzione nella dinamica fattuale di un’assorbente serie causale diversa, ma neppure inferendo a livello di concausa.
Il paradigma di oggettivita’ della responsabilita’ custodiale raggiungerebbe, a questo punto, una pregnanza tale da prospettare ovvie criticita’ costituzionali, se non altro riguardo all’obbligo di adempimento dei doveri di solidarieta’ economica e sociale di cui all’articolo 2 Cost. L’allocazione dei rischi a carico di soggetti diversi rispetto a quelli che in essi incorrono, infatti, come gia’ si osservava, e’ una scelta lato sensu politica di tutela a favore di questi ultimi, scelta che pero’ non puo’ non trovare un limite nei valori ordinamentali. Il soggetto che trasgredisce, senza patirne alcuna conseguenza, regole che sono dettate – tra l’altro – proprio per prevenire il sinistro e quindi anch’esse poste a sua tutela espanderebbe con una siffatta condotta la responsabilita’ del custode al punto da renderne assolutamente inutile, come gia’ osservato, ogni attivita’ di custodia, e “svuoterebbe” altresi’ l’ulteriore strumento di protezione fornitogli dal sistema giuridico. E se e’ vero che la responsabilita’ dell’articolo 2051 c.c. non discende direttamente dall’inadempimento dell’obbligo di custodia, ovvero da una illecita condotta del custode, bensi’ dalla trasformazione del rischio in evento dannoso, e’ altrettanto vero che questo paradigma non si svincola da un contrappeso che ne confina il contenuto: il limes che il legislatore ha posto proprio nel “caso fortuito” cosi’ come interpretato giuridicamente, in modo che, quanto all’intrusione causale umana nella concretizzazione del rischio, la condotta negligente del soggetto tutelato che detta concretizzazione effettua restituisce, per cosi’ dire, il rischio al danneggiato stesso, in quanto quest’ultimo infrange la serie causale preesistente – attinente al custode mediante la propria condotta (cfr., oltre agli arresti gia’ citati, da ultimo Cass. sez. 3, 29 gennaio 2019 n. 2345, per cui, in sostanza, quanto piu’ “la situazione di possibile pericolo” puo’ essere “superata attraverso l’adozione delle normali cautele da parte del danneggiato”, tanto piu’ incide “l’efficienza causale dell’imprudente condotta della vittima, fino ad interromperne il nesso tra la cosa ed il danno ed escludere, dunque, la responsabilita’ del custode ex articolo 2051 c.c.”).
9. E infine, a ben guardare, quantomeno sul piano pratico il rispetto di tali obblighi presidia pure il valore costituzionale del sistema giustizia: si arriverebbe altrimenti (non essendo probabile in simili casi un risarcimento spontaneo o comunque stragiudiziale) a gravare la giurisdizione mediante una pluralita’ di azioni risarcitorie promosse, paradossalmente, da chi si e’ danneggiato da se stesso, per avere violato le norme di diritto – realizzando una condotta affetta da colpa specifica -, o anche soltanto le ordinarie norme comportamentali – realizzando una condotta affetta da colpa generica.
Ed e’ a questo, invece – si ripete -, che e’ giunta la corte territoriale laddove ha privato di ogni incidenza la violazione della normativa stradale da parte dell’automobilista, per il semplice fatto che tale normativa puo’ (materialmente pero’, e non giuridicamente: distinzione che la corte territoriale ha omesso) essere violata, neutralizzando cosi’ l’obbligo di rispetto e le sue conseguenze con la puramente fattuale possibilita’ di non adempierlo. L’assoluta irrilevanza che, in conclusione, il giudice d’appello ha attribuito alla colpa specifica che pur aveva riscontrato sine dubio nella condotta del danneggiato, costituisce pertanto violazione dell’articolo 2051 c.c. nella ricostruzione dell’an della responsabilita’ del custode.
Il ricorso – assorbito ogni altro profilo -, deve pertanto essere accolto e la sentenza deve essere cassata con rinvio, anche per le spese, alla stessa corte territoriale, nella diversa sezione di Trento. Il giudice di rinvio dovra’ applicare il principio di diritto per cui nella fattispecie dell’articolo 2051 c.c. la condotta del danneggiato puo’ costituire caso fortuito o concausa dell’evento dannoso se e’ colposamente incauta, non occorrendo che a livello fattuale sia imprevedibile.

P.Q.M.

Accogliendo il ricorso, cassa la sentenza impugnata con rinvio, anche per le spese, alla Corte d’appello di Trento.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *