In tema di spese processuali e contributo unificato

Corte di Cassazione, sezione prima civile, Sentenza 10 luglio 2019, n. 18529.

La massima estrapolata:

In tema di spese processuali, qualora il provvedimento giudiziale rechi la condanna alle spese e, nell’ambito di essa, non contenga alcun riferimento alla somma pagata dalla parte vittoriosa a titolo di contributo unificato, la decisione di condanna deve intendersi estesa implicitamente anche alla restituzione di tale somma, in quanto il contributo unificato, previsto dall’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, costituisce un’obbligazione “ex lege” di importo predeterminato, che grava sulla parte soccombente per effetto della stessa condanna alle spese, la cui statuizione può conseguentemente essere azionata, quale titolo esecutivo, per ottenere la ripetizione di quanto versato in adempimento di quell’obbligazione.

Sentenza 10 luglio 2019, n. 18529

Data udienza 31 maggio 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare – rel. Consigliere

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 7341/2018 proposto da:
(OMISSIS) Spa, in persona del rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS) presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), in forza di procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS);
– intimato –
avverso l’ordinanza n. 18646/2017 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 27/07/2017;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 31/05/2019 dal Consigliere Dott. UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI;
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ZENO Immacolata, che ha chiesto l’inammissibilita’.

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di Cassazione con ordinanza n. 18846 del 17/527/7/2017 ha dichiarato inammissibile il ricorso principale proposto da (OMISSIS) e assorbito il ricorso incidentale condizionato proposto da (OMISSIS) societa’ cooperativa avverso la sentenza della Corte di appello di Milano del 8/10/2013 e ha condannato il ricorrente (OMISSIS) al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimita’, liquidate in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.
2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per revocazione ex articolo 391 bis c.p.c. e articolo 395 c.p.c., n. 4, ovvero per correzione di errori materiali ex articolo 287 c.p.c., notificato in data 27/2/2018, (OMISSIS) s.p.a., societa’ succeduta a (OMISSIS) soc.c.oop in forza di atto di fusione, proponendo due motivi.
L’intimato (OMISSIS) non si e’ costituito in giudizio.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente (OMISSIS) prospetta alternativamente errore materiale o errore revocatorio per l’omessa liquidazione delle spese di iscrizione a ruolo sostenute dalla Banca a fronte della proposizione del ricorso incidentale condizionato e comunque per l’omessa condanna del sig. (OMISSIS) a rimborsare tale importo alla Banca (Euro 27.000 per bolli, Euro 1.320,00 per contributo unificato ed Euro 200,00 per integrazione contributo).
1.1. Ai sensi dell’articolo 391 bis, se la sentenza o l’ordinanza pronunciata dalla Corte di cassazione e’ affetta da errore materiale o di calcolo ai sensi dell’articolo 287, ovvero da errore di fatto ai sensi dell’articolo 395, n. 4), la parte interessata puo’ chiederne la correzione o la revocazione con ricorso ai sensi degli articoli 365 e ss..
Si ha errore di fatto, risultante dagli atti o documenti della causa, ex articolo 395 c.p.c., n. 4, quando la decisione e’ fondata sulla supposizione di un fatto la cui verita’ e’ incontrastabilmente esclusa, oppure quando e’ supposta l’inesistenza di un fatto la cui verita’ e’ positivamente stabilita, e tanto nell’uno quanto nell’altro caso se il fatto non costitui’ un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare.
L’errore di fatto revocatorio, ai sensi dell’articolo 395 c.p.c., comma 4, consiste in una falsa percezione della realta’, in una svista obiettivamente e immediatamente rilevabile, che abbia condotto ad affermare o supporre l’esistenza di un fatto decisivo, incontestabilmente escluso dagli atti e dai documenti di causa, ovvero l’inesistenza di un fatto decisivo che, dagli stessi atti e documenti, risulti positivamente accertato, sicche’ i vizi relativi all’interpretazione della domanda giudiziale non rientrano nella nozione di errore di fatto denunciabile mediante impugnazione per revocazione (Sez.3, 06/12/2018, n. 31563).
1.2. L’errore denunciato dal ricorrente con il primo motivo non sussiste, alla luce della giurisprudenza di questa Corte, per vero menzionata dalla stessa ricorrente, secondo cui il provvedimento giudiziale recante condanna alle spese giudiziali deve ritenersi automaticamente esteso agli oneri tributari relativi all’iscrizione a ruolo, seppur non esplicitamente indicati.
Infatti, qualora il provvedimento giudiziale rechi la condanna alle spese giudiziali e nell’ambito di essa non faccia alcun riferimento alla somma pagata a titolo di contributo unificato dalla parte vittoriosa, la statuizione di condanna (nel regime del Decreto Ministeriale n. 55 del 2014 eventualmente anche recante condanna alle spese documentate diverse da quella del contributo e nel regime anteriore eventualmente recante la liquidazione di una somma per esborsi forfettariamente determinata inidonea a comprendere il contributo) si deve intendere estesa implicitamente, al di la’ della mancanza formale, anche alla imposizione della restituzione della somma corrisposta per quel titolo, il cui pagamento sara’ documentabile anche in sede esecutiva tramite la documentazione relativa al versamento (Sez. 6, 10/02/2016, n. 2691).
In altri termini, la natura stessa del contributo unificato e le modalita’ del suo versamento in correlazione con l’iscrizione a ruolo e della sua definitiva determinazione con poteri riconosciuti all’ufficio di cancelleria, consentono di intendere la decisione che pure formalmente non abbia condannato al pagamento in favore della parte vittoriosa come decisione senz’altro giustificativa, anche sotto il profilo dell’efficacia di titolo esecutivo, di quella condanna, come se si trattasse di una condanna implicita.
Il contributo unificato atti giudiziari, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, costituisce infatti un’obbligazione ex lege di importo predeterminato, gravante sulla parte soccombente per effetto della stessa condanna alle spese, con la conseguenza che il giudice non e’ neppure tenuto a liquidarne autonomamente il relativo ammontare; pertanto, il beneficiario della condanna alle spese di lite ben puo’ azionare quest’ultima quale titolo esecutivo anche per la ripetizione delle somme da lui documentate o documentabili come in concreto sborsate per adempiere quell’obbligazione ex lege, in relazione al processo cui si riferisce la complessiva condanna alle spese in danno di controparte (Sez.6, 20/11/2015, n. 23830).
1.3. Il primo motivo deve quindi essere dichiarato inammissibile.
2. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente prospetta alternativamente errore materiale o revocatorio perche’ la Corte aveva erroneamente attribuito al ricorrente principale (OMISSIS), e non ad essa controricorrente e ricorrente incidentale il deposito di memoria in sede di legittimita’, ovvero del fatto supposto a fondamento della non necessita’ di liquidare le spese della fase di sospensiva ex articolo 373 c.p.c.; la ricorrente comunque lamenta la mancata liquidazione di tali spese e l’omessa condanna del (OMISSIS) al relativo rimborso.
2.1. L’errore materiale relativo alla memoria in data 4/5/2017 e’ effettivamente stato commesso dalla Corte che, a pagina 2, § 3, 24 rigo, ne ha erroneamente attribuito il deposito al ricorrente principale e non alla controricorrente ricorrente incidentale (doc.M allegato al ricorso), che aveva anche notificato a controparte nota ex articolo 372 c.p.c. di deposito documentale relativa agli atti e alle spese del procedimento ex articolo 373 c.p.c. svoltosi dinanzi alla Corte di appello di Milano (doc. N. allegato al ricorso).
2.2. E’ indubbio che la liquidazione delle spese del sub-procedimento ex articolo 373 c.p.c. spetti esclusivamente alla Corte di Cassazione nell’ambito del giudizio di legittimita’ al quale e’ funzionale la procedura incidentale di sospensione dell’esecuzione (Sez.6, 24/10/2018, n. 26966).
Nel giudizio di legittimita’ la richiesta di pronuncia sull’istanza di rimborso delle spese processuali affrontate dalla parte per resistere vittoriosamente all’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza di merito impugnata puo’ essere esaminata alla condizione che venga notificata, con i relativi documenti da produrre, alla controparte, ovvero che il contraddittorio con la medesima sia stato, comunque, rispettato (Sez.3, 04/10/2018, n. 24201, Sez. 6, 20/10/2015, n. 21198); la richiesta di liquidazione e’ percio’ esaminabile a condizione che l’interessato – nel proporre la relativa istanza – produca i documenti attinenti al procedimento ex articolo 373 c.p.c. nel rispetto della prescrizione dell’articolo 372 c.p.c., comma 2, (cioe’ con notifica mediante elenco alle altre parti). Deve, infatti, considerarsi che la liquidazione delle spese del processo va fatta d’ufficio e l’istanza dell’interessato ha il solo scopo di richiedere l’attivazione di tale potere officioso. Tale principio vale anche in relazione a quelle ex articolo 373 c.p.c. in relazione alle quali i documenti in questione sono gia’ noti a controparte (Sez.un. 09/07/2009, n. 16092).
2.3. L’asserito errore revocatorio deve ritenersi dimostrato, poiche’ risulta in modo evidente che la Corte non ha tenuto presente anche le spese del procedimento inibitorio ex articolo 373 c.p.c. allorche’ ha disposto la condanna di (OMISSIS) a rifondere le spese della controricorrente, liquidate in Euro 4.000,00 per compensi, oltre accessori.
L’errore materiale nell’attribuzione della memoria costituisce un grave indizio in tal senso, poiche’ dimostra che la Corte non ha preso in esame la richiesta di rifusione delle spese in questione e la documentazione, debitamente sottoposta al contraddittorio, ad essa correlata.
A cio’ occorre aggiungere, oltre al totale silenzio serbato sul punto nel provvedimento di liquidazione, la considerazione dell’entita’ della somma globalmente liquidata per compensi (Euro 4.000,00) che appare evidentemente incongrua a rifondere anche le spese del procedimento inibitorio in questione.
Pertanto la decisione sulle spese aggredita in revocazione e’ basata sull’inesistenza di un fatto (le spese di resistenza in inibitoria ex articolo 373 c.p.c.) la cui verita’ e’ positivamente stabilita.
3. Il ricorso va quindi accolto quanto alla correzione dell’errore materiale e al secondo motivo.
La sentenza n. 18853/2017 della Corte di Cassazione deve pertanto essere cassata limitatamente alla regolazione delle spese, e la Corte, decidendo sul ricorso n. 1887/2014, liquida a favore della parte ricorrente la somma di Euro 7.000,00 per compensi, in luogo di quella di Euro 4.000,00, ferme le restanti statuizioni.

P.Q.M.

LA CORTE
ordina la correzione dell’errore materiale contenuto a pagina 2, § 3, 24 rigo, della sentenza impugnata con la sostituzione della parola “principale” con la parola “incidentale”;
accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiarato inammissibile il primo, cassa la sentenza n. 18853/2017 della Corte di Cassazione, limitatamente alla regolazione delle spese, e, decidendo sul ricorso n. 1887/2014, liquida la somma di Euro 7.000,00 per compensi, ferme le restanti statuizioni.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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