L’aggravante del nesso teleologico

Corte di Cassazione, sezione quinta penale, Sentenza 21 maggio 2020, n. 15639.

Massima estrapolata:

L’aggravante del nesso teleologico è compatibile con il dolo d’impeto, in quanto l’ideazione e l’esecuzione del reato-mezzo e del reato-fine possono coincidere, mantenendo il collegamento strumentale e funzionale tra i due fatti di reato.

Sentenza 21 maggio 2020, n. 15639

Data udienza 13 dicembre 2019

Tag – parola chiave: REATI CONTRO LA PERSONA – DELITTI CONTRO LA VITA E L’INCOLUMITA’ INDIVIDUALE – LESIONI PERSONALI

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MICCOLI Grazia – Presidente

Dott. ROMANO Michele – Consigliere

Dott. SESSA Renata – rel. Consigliere

Dott. CAPUTO Angelo – Consigliere

Dott. BORRELLI Paola – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 11/09/2018 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. RENATA SESSA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARINELLI FELICETTA, che ha concluso chiedendo per il rigetto del ricorso;
udito il difensore, avvocato (OMISSIS), quale sostituto processuale dell’avvocato (OMISSIS), che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 11 settembre 2018 la Corte di Appello di Reggio Calabria, in parziale riforma della pronuncia del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Locri, appellata sia dall’imputato (OMISSIS) che dalla parte civile, ha rideterminato la pena – condizionalmente sospesa – in anni due di reclusione.
Il (OMISSIS) era stato condannato in ordine al reato di lesione aggravata dall’uso dell’arma, cosi’ qualificata l’originaria imputazione per tentato omicidio, e al porto di coltello senza giustificato motivo.
2. Ricorre per cassazione l’imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo quattro motivi.
2.1. Col primo motivo si deduce violazione di legge processuale e sostanziale nonche’ vizio argomentativo lamentando che la Corte territoriale si sia limitata ad una riproposizione della valutazione delle fonti di prova cosi’ come apprezzati dal giudice di primo grado e ad operare una motivazione di mero rinvio a quella della prima sentenza, incappando in lacune e contraddizioni, e cio’, peraltro, nonostante in appello si fossero svolte censure con cui si evidenziavano le carenze valutative del primo giudice che aveva omesso del tutto di considerare le tesi difensive imperniate sulla prova a discarico (a tratti ritenute in maniera apodittica non attendibile).
Si lamenta, in buona sostanza, che nonostante si sia riconosciuta la scarsa attendibilita’ della persona offesa, si sia esclusa la possibilita’ di ricondursi l’azione dell’imputato, un anziano e minuto vecchietto, che come attestato dal consulente tecnico di ufficio si risolse nel distendere il braccio e la mano che impugnava il coltellino davanti a se’, ad un movimento tipico difensivo tendente a tenere a distanza chi si avvicinava ovvero il (OMISSIS), persona piu’ giovane e robusta (ovvero a circoscritta azione istintiva).
Ci si duole altresi’ della ritenuta compatibilita’ tra il dolo d’impeto e l’aggravante del nesso teleologico e al contempo della negazione della provocazione (rispetto alla quale peraltro la Corte territoriale si e’ espressa in termini dubitativi asserendo che non e’ stato possibile accertare con la necessaria certezza quale sia stata la genesi prossima dell’accoltellamento nonostante l’imputato abbia fatto espresso riferimento alle frasi volgari ed offensive pronunciate nei suoi confronti dal (OMISSIS) accompagnate da calci e spinte).
2.2. Col secondo motivo si denuncia violazione di legge e vizio argomentativo anche in relazione al capo B dell’imputazione in punto di affermata illegittimita’ del porto del coltellino. La motivazione impugnata ha in realta’ dichiarato che il porto fosse ingiustificato desumendolo dall’azione successiva del ferimento del (OMISSIS) laddove e’ il motivo della fuoriuscita del coltello dall’abitazione a qualificare la condotta criminosa di cui alla L. n. 110 del 1975, articolo 4; e cio’ peraltro pur avendo concordato con la prospettazione difensiva secondo cui l’azione era frutto di “circoscritta reazione istintiva”. La indiscussa mancanza di premeditazione comporta che non si possa in alcun modo ritenere ingiustificato il porto del coltello rispetto al quale l’imputato ha ampiamente spiegato e documentato l’esigenza di averlo con se’ per uso agricolo.
2.3. Col terzo motivo si duole ulteriormente del mancato riconoscimento della provocazione da ritenersi peraltro atteggiamento del tutto compatibile con l’intento vendicativo che la stessa persona offesa ha palesato di nutrire dopo il fatto dicendo “Questa volta me la paga guarda cosa mi ha fatto”.
2.4. Col quarto motivo si lamenta l’erronea applicazione della legge penale in relazione agli articoli 582-583 c.p. Trattandosi di ferita con prognosi di sette giorni la lesione non poteva e non puo’ essere qualificata come grave integrando essa piuttosto l’ipotesi della lesione lievissima.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso ha ad oggetto, prevalentemente, doglianze aspecifiche, meramente ripetitive rispetto alle deduzioni d’appello, a cui, come si dira’, la Corte aveva gia’ dato risposte concrete ed esaurienti o, comunque, motivi diversi da quelli consentiti, laddove versati sostanzialmente in fatto.
1.1. Deve rilevarsi in primo luogo che, diversamente da quanto eccepito nell’interesse del (OMISSIS), la Corte di Appello, dopo aver descritto il fatto ricostruito nella pronuncia di primo grado – che vedeva il (OMISSIS) passato immediatamente all’azione dopo aver chiesto con tono alterato alla persona offesa cosa avesse deciso in merito alle infiltrazioni d’acqua che interessavano il tabacchino della sua famiglia – ha puntualmente spiegato le ragioni per le quali e’ giunta alla conferma della pronuncia impugnata, partendo proprio dalla valutazione di attendibilita’ della persona offesa. Lungi dall’operare la cd. valutazione frazionata, ha piuttosto evidenziato – essendo stato peraltro proposto appello anche dalla parte civile – che correttamente era stata riqualificata nel reato di lesione l’originaria imputazione per tentato omicidio, sussistendo al riguardo unicamente l’affermazione della vittima secondo cui l’imputato nell’infliggere il colpo, l’unico colpo inferto, aveva detto “ti ammazzo”.
In ogni caso rimanevano certe le lesioni riscontrate presso il Pronto Soccorso e il rinvenimento del coltello a supporto della versione del (OMISSIS) che veniva positivamente valutata, sottolineandosi al contempo come alle dichiarazioni della persona offesa non si applichino le regole dettate dall’articolo 192, comma 2 codice di rito, potendo esse essere legittimamente poste da sole a fondamento dell’affermazione di responsabilita’ dell’imputato, previa verifica della credibilita’ soggettiva del dichiarante e dell’attendibilita’ intrinseca del suo racconto (Sez. U. n. 41461 del 19.7.2012, Bell’Arte ed altri, Rv. 253214). A cio’ va aggiunto che, laddove le dichiarazioni della persona offesa siano oggetto di valutazione motivata, sono difficilmente sindacabili, rimanendo l’attendibilita’ di colui che le ha rese una questione di fatto, che ha la sua chiave di lettura nell’insieme di una motivazione logica, che non puo’ essere rivalutata in sede di legittimita’, salvo che il giudice sia incorso in manifeste contraddizioni (Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota e altro, Rv. 262575), con l’aggravio, quindi, che una siffatta censura, finendo con l’attingere il fatto e quindi il merito, non e’ deducibile in Cassazione.
La sentenza impugnata ha anche dato conto della inattendibilita’ della versione ricostruttiva difensiva, secondo cui il colpo sarebbe da ricondursi ad una sorta di reazione istintiva, peraltro tardivamente resa dall’imputato (che in sede di udienza di convalida dell’arresto non solo non faceva cenno di una tale spiegazione, ma ammetteva di aver sferrato il colpo).
Quanto alla provocazione, evidenzia come in ogni caso, al di la’ della mancanza di elementi che deponessero per una effettiva sussistenza di una causa scatenante, l’episodio fosse da inquadrarsi, piuttosto, nel contesto sottostante che affonda le sue radici in epoca risalente. A fronte di una siffatta motivazione le ripetute deduzioni difensive, gia’ di per se’ aspecifiche, si risolvono nella sollecitazione di una rivalutazione in fatto non consentita a questa Corte di legittimita’, il cui esame non puo’ dunque che arrestarsi alle considerazioni svolte.
1.2. Ne’ il ricorrente si e’ realmente confrontato con le argomentazioni rese nella sentenza impugnata nel confermare la ravvisata compatibilita’ dell’aggravante del nesso teleologico col dolo d’impeto; ed invero, la sentenza al riguardo sembra piuttosto negare la stessa ricorrenza di tale particolare modo di atteggiarsi del dolo, ritenuto piuttosto di natura intenzionale alla luce delle pregresse considerazioni svolte; d’altronde nel confermare anche la sussistenza del reato di porto ingiustificato del coltello ha anche escluso che potesse ritenersi credibile la giustificazione addotta dall’imputato che ha sostenuto di detenere il coltello perche’ si stava recando nel fondo agricolo di sua proprieta’.
E’ solo il caso di ricordare che l’aggravante del nesso teleologico (articolo 61 c.p., n. 2) e’ comunque compatibile con il dolo d’impeto in quanto l’ideazione e l’esecuzione del reato-mezzo e del reato-fine possono coincidere, mantenendo il collegamento strumentale e funzionale tra i due fatti di reato (cfr. Sez. 6, n. 34285 del 27/06/2012, Cutrera, Rv. 253158).
Quanto poi al “giustificato motivo” rilevante ai sensi della L. 18 aprile 1975, n. 110, articolo 4 va altresi’ osservato che esso, tra l’altro, non e’ quello dedotto a posteriori dall’imputato o dalla sua difesa, ma quello espresso immediatamente, in quanto riferibile all’attualita’ e suscettibile di una immediata verifica da parte dei verbalizzanti (cfr. Sez. 1, n. 18925 del 26/02/2013, Carrara, Rv. 25600701, laddove nel caso di specie ci si limita ad una generica prospettazione di una affermazione che il (OMISSIS) avrebbe reso al riguardo in sede di interrogatorio).
Ritiene utile il Collegio rammentare che anche in relazione alle dichiarazioni dell’imputato, laddove si lamenti la mancanza di rispondenza delle valutazioni compiute dal giudice di merito alle acquisizioni processuali, essa puo’ essere dedotta sub specie del vizio di travisamento della prova a condizione che siano indicati in maniera specifica e puntuale gli atti rilevanti e sempre che la contraddittorieta’ della motivazione rispetto ad essi sia percepibile “ictu oculi”, dovendo il sindacato di legittimita’ al riguardo essere limitato ai rilievi di macroscopica evidenza, senza che siano apprezzabili le minime incongruenze (Sez. 1, n. 25117 del 14/07/2006, Stojanovic, Rv. 23416701, Sez. 4, n. 20245 del 28/04/2006, Francia, Rv. 23409901); con il risultato di porre a carico del ricorrente un peculiare onere di inequivoca “individuazione” e di specifica “rappresentazione” degli atti processuali che intende far valere, onere da assolvere nelle forme di volta in volta piu’ adeguate alla natura degli atti stessi (integrale esposizione e riproduzione nel testo del ricorso, allegazione in copia, precisa identificazione della collocazione dell’atto nel fascicolo del giudice), laddove nel caso di specie la censura e’, come detto, solo genericamente prospettata.
1.3. Quanto, infine, alla gravita’ delle lesioni e’ solo il caso di osservare che esse sono state ritenute gravi per le aggravanti contestate e non per la durata della malattia che ne e’ derivata.
2. Dalle argomentazioni svolte deriva la declaratoria di inammissibilita’ del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 3000 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3000 a favore della Cassa delle ammende.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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