La turbata libertà degli incanti scatta, oltre che per l’impedimento della gara, anche quando con una condotta minacciosa fraudolenta o collusiva si influisce sulla normale procedura.

Corte di Cassazione, sezione sesta penale, Sentenza 10 maggio 2018, n. 20832

La massima estrapolata

La turbata libertà degli incanti scatta, oltre che per l’impedimento della gara, anche quando con una condotta minacciosa fraudolenta o collusiva si influisce sulla normale procedura. Ed è irrilevante che il risultato della gara sia alla fine conforme a quello che si sarebbe prodotto senza interferenze.

Sentenza 10 maggio 2018, n. 20832

Data udienza 29 marzo 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROTUNDO Vincenzo – Presidente

Dott. MOGINI Stefano – Consigliere

Dott. CAPOZZI Angelo – Consigliere

Dott. BASSI Alessandra – Consigliere

Dott. COSTANTINI Antonio – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 12/04/2017 della Corte d’appello di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Antonio Costantini;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Viola Alfredo Pompeo che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
Udito il difensore, avvocato (OMISSIS), difensore di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) che, dopo discussione, insiste nell’accoglimento dei motivi dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 15 luglio 2016, il G.u.p. di Napoli aveva condannato gli imputati alla pena di anni due e mesi otto di reclusione ed Euro 200 di multa
ciascuno, previo riconoscimento dell’attenuante del risarcimento del danno, disponendo la confisca ai sensi della L. n. 356 del 1992, articolo 12 sexies di una quota dell’immobile di proprieta’ del (OMISSIS) ed dei congiunti, dell’unita’ immobiliare sita alla masseria (OMISSIS) intestata a (OMISSIS), nonche’ della somma in contanti di Euro 25.080,00 rinvenuta nell’abitazione del (OMISSIS) e di quanto in deposito presso il conto corrente n. 3543 a questi intestato.
Era stato contesto agli imputati il delitto di cui agli articoli 110 e 353 c.p. ed Decreto Legge 13 maggio 1991, n. 152, articolo 7, convertito, con modificazioni, nella L. 12 luglio 1991, n. 203, per aver, in concorso tra loro, turbato la gara con pubblico incanto bandita dalla sezione esecuzioni immobiliari del Tribunale di Nola avente ad oggetto la vendita della (OMISSIS), intestata a (OMISSIS), esecutato, cio’ facendo con l’allontanamento dalla procedura di soggetti interessati all’acquisto, anche con l’offerta di somme di denaro, minacce nei confronti di (OMISSIS) a non partecipare alla gara cui era interessato, evocando l’intervento della associazione camorristica anche esplicitata dal (OMISSIS), intervenuto successivamente, nell’omonimo clan.
2. (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), ricorrono avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli che, a parziale riforma della citata decisione, ha rideterminato la pena per (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) in anni due di reclusione ed Euro 100 di multa e, previa concessione a quest’ultimo della sospensione condizionale della pena, ha revocato la confisca delle somme depositate sul conto corrente n. 3543, confermando per il resto, deducendo i motivi di cui appresso.
3. (OMISSIS) deduce:
3.1 violazione dell’articolo 110 c.p., con conseguente pena illegale a mente degli articoli 81 e 132 c.p..
Nonostante nessun ruolo avesse assunto nella realizzazione della turbativa d’asta contestata con piu’ episodi in continuazione tra loro, il Tribunale aveva statuito la sua responsabilita’ anche in ordine alle condotte del (OMISSIS), ascrivibili ai soli (OMISSIS) e (OMISSIS);
3.2 violazione degli articoli 56 e 353 c.p. poiche’, nonostante fosse stato formulato specifico gravame deducendosi la non intervenuta consumazione del reato di turbativa d’asta, al piu’ realizzatosi nella forma tentata poiche’ non si era inciso sul regolare svolgimento della successiva gara, la Corte, errando circa la esatta portata della norma, ha valutato che la consumazione si fosse realizzata con il turbamento del regolare svolgimento della gara, in tal senso deponendo giurisprudenza di segno contrario.
4. (OMISSIS) deduce:
4.1 violazione di legge e contraddittorieta’ della motivazione con motivo parzialmente sovrapponibile a quanto evidenziato sub 3.2 con riferimento all’episodio del (OMISSIS) realizzatosi presso il Tribunale di Nola.
La Corte territoriale ha motivato con un improprio riferimento giurisprudenziale al fine di sostenere la consumazione del reato, poiche’ l’udienza si era svolta regolarmente a porte chiuse senza che i professionisti all’interno presenti si fossero resi conto di quanto avvenuto all’esterno;
4.2 violazione della L. n. 203 del 1991, articolo 7 e illogicita’ e contraddittorieta’ della motivazione.
Il ricorrente era estraneo alle condotte ascritte al (OMISSIS) che aveva agito su incarico del (OMISSIS) con riferimento agli appostamenti del (OMISSIS), essendogli ascrivibile la sola condotta del 29 successivo.
Non si era integrata l’aggravante del metodo mafioso contestata sulla base di qualche minaccia rivolta nei corridoi del Tribunale di Nola al (OMISSIS); la Corte, pur riferendo ai soli (OMISSIS) e (OMISSIS) la minaccia tipica realizzata con il metodo mafioso, finisce con l’attribuire al (OMISSIS) tale comportamento;
4.3 violazione della L. n. 356 del 1992, articolo 12 sexies, contraddittorieta’ ed illogicita’ della motivazione.
La Corte territoriale, nella valutazione della sproporzione, non ha tenuto in considerazione l’attivita’ imprenditoriale posta in essere dal (OMISSIS) e dalla madre, anche titolare dal 1999 di altra impresa cessata nel 2013, ed il suo giro d’affari per come emerso dalla consulenza tecnica di parte acquisita al procedimento che e’ stata ritenuta idonea a provare la liceita’ della movimentazione delle somme sul conto corrente, la cui confisca e’ stata revocata, non valutando negli stessi termini i relativi esiti con riferimento alla somma di denaro in contante rinvenuta in casa.
Rilevata la constatata assenza di sproporzione tra patrimonio e giro d’affari, quanto confiscato si sarebbe dovuto ritenere di legittimo accumulo, essendo ingiustificata l’impossibilita’ che tanto potesse essere giustificato dalla dedotta evasione fiscale nonostante giurisprudenza in tal senso.
Contraddittoria si rivela la motivazione che, da un lato ritiene proporzionato quanto rinvenuto sul conto corrente, dall’altro reputa sproporzionata la minore somma in contante rinvenute in casa.
L’articolo 12 sexies cit. pur se prevede una presunzione juris tantum, cio’ non implica una inversione dell’onere della prova che grava sull’accusa.
5. (OMISSIS) deduce:
5.1 violazione dell’articolo 192 c.p.p., commi 1 e 2 e articolo 195 c.p.p., comma 1, in quanto la dichiarazione del (OMISSIS), relativamente a quanto narrato con riferimento ai fatti del (OMISSIS) riguardanti quanto avrebbe saputo dal (OMISSIS) (che gli aveva riferito che aveva bloccato altro uomo offrendogli la somma di 500 Euro) era da ricondurre alla disciplina della testimonianza indiretta ex articolo 195 c.p.p., diversamente da quanto ritenuto dalla Corte territoriale, che ha poi fondato la prova dei fatti su quanto avvenuto il (OMISSIS) con riferimento alla dazione di 500 Euro ad un ipotetico partecipante alla gara.
Tale elemento, qualora adeguatamente valutato unitamente alle dichiarazioni dell’avv. (OMISSIS) che aveva affermato non essere stato in alcun modo fermato in occasione della partecipazione alla gara tenuta presso la Orditura, avrebbe consentito di ritenere non superato il principio dell’oltre ragionevole dubbio;
5.2. violazione degli articoli 56 e 353 c.p., omessa, carente ed illogica motivazione, con motivo sovrapponibile a quanto sub 4.1 rilevato con riferimento all’episodio del (OMISSIS).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono infondati, connotandosi da aspetti di genericita’ in ordine alla reiterazione di censure gia’ dedotte in appello, rettamente rigettate dai giudici di merito sulla base di valutazione in questa sede non sindacabili.
2. I motivi sub 3.2., 4.1. e 5.2. del “ritenuto in fatto”, sono comuni.
Si deduce che, essendo stata la procedura regolarmente esplicata, la condotta posta in essere debba qualificarsi quale mera ipotesi tentata di turbata liberta’ degli incanti, piuttosto che consumata come ritenuta in sentenza.
Il motivo e’ giuridicamente infondato.
2.1. Deve innanzitutto specificarsi che non appare applicabile al caso in esame, contrariamente a quanto dedotto dai ricorrenti, il principio di diritto di questa Corte secondo cui il delitto in questione si consuma nel momento e nel luogo in cui, con l’uso di uno dei mezzi previsti dalla legge, viene impedita o turbata la gara, non essendo sufficiente il solo accordo intervenuto tra i partecipanti per determinarne l’esito, che potrebbe tutt’al piu’ integrare un’ipotesi di tentativo (Sez. 1, n. 3139 del 10/01/2011, Confl. comp. in proc. Fragale, Rv. 249553), che, prevedendo un condotta tutta tesa al di fuori della procedura e coinvolgendo unicamente condotte che rimangono circoscritte ai rapporti tra partecipanti che nessun esito hanno avuto sulla procedura, implica vicenda affatto sovrapponibile a quella oggetto della presente decisione.
2.2. La condotta contestata ai ricorrenti, avendo in questi termini ampiamente e logicamente motivato i giudici di merito, attiene specificatamente al turbamento della procedura realizzata a mezzo di plurime minacce rivolte ad uno dei partecipanti ( (OMISSIS)), con reiterate offerte di denaro al fine di indurlo a rinunciare alla procedura, nel pagamento ad un soggetto interessato all’acquisto del cespite immobiliare, tanto da determinare un concreto turbamento del procedimento che, per quanto rileva, ha necessitato dell’intervento delle forze di polizia anche per scortare un partecipante all’udienza che si e’ conclusa con l’aggiudicazione in favore del figlio del (OMISSIS) che, non avendo provveduto al versamento dell’importo, avverso al quale il (OMISSIS) non aveva rilanciato, ha fatto si’ che la procedura avesse esito negativo.
2.3. La fattispecie delittuosa di cui all’articolo 353 c.p. prevede, quale evento naturalistico, la cumulativa o alternativa realizzazione dell’impedimento, del turbamento oltre che dell’allontanamento dalla gara da parte dell’agente, con conseguente realizzazione di un unico reato, quando tale e’ la procedura oggetto di turbativa, anche se esso si sia esplicato attraverso le distinte evenienza tutte prese in esame, indifferentemente, dalla norma in esame.
L’evento naturalistico del reato di turbata liberta’ degli incanti, infatti, puo’ essere costituito, oltre che dall’impedimento della gara, anche da un suo turbamento, situazione che puo’ verificarsi quando la condotta violenta, minacciosa, fraudolenta o collusiva abbia anche soltanto influito sulla sua regolare procedura, essendo irrilevante che si produca un’effettiva alterazione dei risultati di essa (in tal senso vedere: Sez. 6, n. 41365 del 27/09/2013, Murgolo e altro, Rv. 25627; Sez. 6, 24 marzo 2013, n. 28970, Sonn).
Per “turbamento”, quindi, deve intendersi l’influenza della condotta sulle regolari procedure di gara, essendo irrilevante che il risultato di essa sia o meno conforme a quello che si sarebbe prodotto senza tali interferenze (v. anche Sez. 6, n. 9845 del 16/04/1991, Sciuto, Rv. 188414).
2.4. Da quanto sopra consegue l’infondatezza giuridica di quanto dedotto dai ricorrenti circa l’ipotizzata fattispecie tentata in concreto realizzatasi alla luce del regolare svolgimento del procedimento di gara che, oltre a non essere conforme alla condotta contestata, evidenziandosi una differente ricostruzione in fatto insindacabile in questa sede al cospetto di motivazione completa e logica da parte dei giudici di merito, non tiene conto del turbamento della procedura da cui e’ conseguita la consumazione del reato in almeno una delle alternative o cumulative evenienze previste dalla fattispecie penale.
2.5. Circa la concreta realizzazione del turbamento la Corte territoriale ha valutato esistente l’indebita alterazione della procedura sulla base dell’anomalo sviluppo della gara, non solo posto in essere con l’allontanamento di un soggetto interessato all’acquisto (che gia’ ex se realizza la fattispecie consumata di cui all’articolo 353 c.p.) da parte del (OMISSIS) il (OMISSIS), ma anche la condotta dissuasiva del giorno successivo portata a compimento in modo plateale all’interno del Tribunale di Nola, tanto da imporre l’intervento delle forze dell’ordine a tutela del (OMISSIS) a cui era stato impedito di entrare nell’aula per partecipare alla procedura.
E’ stata ritenuta turbare il regolare procedimento di gara la modalita’ violenta posta in essere dal (OMISSIS), alcuni giorni dopo in uno con le modalita’ di partecipazione del (OMISSIS), denunciante tutti gli episodi ai suoi danni, tanto da dovere essere scortato dalle forze di polizia all’udienza per poter accedere nell’aula ed esercitare i propri diritti.
Motivazione, quella della Corte territoriale che, attraverso il puntuale esame delle singole condotte degli autori del fatto addebitato in concorso e la valutazione degli effetti in concreto prodottisi sulla procedura, e’ aderente ai principi di diritto sopra espressi circa la consumazione della fattispecie di cui all’articolo 353 c.p..
3. Inconferente e’ quanto dedotto dal (OMISSIS) (sub 3.1. del “ritenuto in fatto”) in ordine all’omessa contestazione di condotte penalmente rilevanti con riferimento alla procedura che si era conclusa il 19 giugno 2015, poiche’, per quanto sopra detto in ordine alla unicita’ della fattispecie di reato, cio’ che rileva e’ che la sua condotta, accedendo a quella dei concorrenti, possieda gli elementi oggettivi e soggettivi del concorso, ricostruzione in tali termini adeguatamente effettuata dai giudici di merito.
3.1. Sulla base delle dichiarazioni del (OMISSIS) e dell’ (OMISSIS), oltre che dalla visione delle riprese effettuate a mezzo delle telecamere di sorveglianza poste a ridosso dell’abitazione del (OMISSIS), riprese coincidenti con le dichiarazioni del partecipante alla gara, era emerso che il (OMISSIS) aveva partecipato all’azione di minaccia con l’utilizzo del metodo mafioso, ben consapevole di turbare la procedura esecutiva in atto, tanto che a questa aveva fatto riferimento durante le fasi riprese ed oggetto di contestazione.
Da quanto sopra ne e’ discesa la consapevolezza circa il ruolo che aveva assunto nell’ambito della condotta da altri iniziata, con la conseguente sussistenza, oltre che dell’elemento oggettivo, dell’elemento soggettivo.
3.2. Nessuna valenza ha assunto la contestata continuazione (seppur in tali termini erroneamente indicata in imputazione) da parte dei giudici di merito che, nel calcolo della pena da applicare, come nella ricostruzione della vicenda, hanno fatto riferimento alla unicita’ del reato, nonostante la sussistenza di plurimi eventi penalmente rilevanti implicanti sia il turbamento della procedura che l’allontanamento di un concorrente con l’offerta di denaro.
1. In ordine alla sussistenza dell’aggravante prevista dal Decreto Legge 13 maggio 1991, articolo 7, convertito, con modificazioni, nella L. 12 luglio 1991, n. 203 a carico del (OMISSIS), che deduce la sua estraneita’ alle condotte attribuite al (OMISSIS), deve evidenziarsi che nel ricorso non si contesta che il (OMISSIS) ed il (OMISSIS), concorrenti, abbiano posto in essere la condotta con tale aggravante contestata, quanto – piu’ limitatamente – che il (OMISSIS) abbia concorso nella condotta di costoro, ovvero che quelle direttamente poste in essere il (OMISSIS) presso il Tribunale di Nola, che definisce quali “minacce/imprecazioni”, possano qualificarsi come aggravate ex articolo 7 Decreto Legge cit..
4.1. I giudici di merito hanno ritenuto sussistente l’aggravante unicamente sotto il profilo dell’utilizzo del metodo mafioso, avendo escluso che il (OMISSIS) avesse inteso agevolare l’omonimo clan (OMISSIS) ormai dissoltosi e per la cui dimostrazione non era certo sufficiente l’allegazione della sentenza che tale clan avesse operato nel territorio in cui si e’ svolta la vicenda.
4.2. Ci si riporta al principio di diritto secondo cui la circostanza aggravante dell’utilizzo del metodo mafioso, prevista dal Decreto Legge 13 maggio 1991, n. 152, articolo 7, si realizza per mezzo di condotta che oggettivamente idonea ad esercitare sulle vittime del reato la particolare coartazione psicologica evocata dalla norma menzionata (Sez. 2, n. 45321 del 14/10/2015, Capuozzo, Rv. 264900) e non presuppone necessariamente l’esistenza di un’associazione ex articolo 416 bis c.p., essendo sufficiente il ricorso a modalita’ della condotta che evochino la forza intimidatrice tipica dell’agire mafioso; essa e’ pertanto configurabile anche con riferimento ai reati comuni, o commessi da soggetti estranei al reato associativo (Sez. 6, n. 41772 del 13/06/2017, P.M. in proc. Vicidomini, Rv. 271103).
4.3. Tale aggravante, inoltre, a differenza della c.d. agevolazione mafiosa contenuta nella stessa norma, circostanza a valenza eminentemente soggettiva, riguardando una modalita’ dell’azione, ha natura oggettiva e si trasmette a tutti i concorrenti (Sez. 2, n. 24046 del 17/01/2017, Tarantino e altri, Rv. 270300).
4.4. Cio’ premesso, e richiamato quanto sopra affermato in ordine alla non contestata sussistenza dell’aggravante in capo ai concorrenti ed alla unitaria fattispecie di reato per cui e’ intervenuta condanna nei giudizi di merito, la Corte territoriale ha evidenziato che (OMISSIS), al seguito del (OMISSIS) anche durante l’udienza del (OMISSIS), oltre ad essere presente, aveva partecipato attivamente alla manovra di deviazione della gara, minacciando il (OMISSIS) con frasi che avevano messo ben in evidenza il suo consapevole concorso nella realizzazione del reato (“non hai capito chi siamo- Noi ti abbiamo detto chi siamo, allora vuoi proprio passare un guaio”).
Tali minacce, infatti, si ponevano in logica continuita’ con quanto reiteratamente detto dal (OMISSIS) al (OMISSIS) nello stesso contesto temporale circa la sua appartenenza a gruppi criminali camorristici di (OMISSIS), riferimento avvalorato con il successivo intervento del (OMISSIS) che su tale territorio, non a caso, assumeva di avere influenza criminale.
E’ stato egualmente apprezzato il ruolo svolto dal (OMISSIS), nella organizzazione precedente all’incontro avvenuto in data (OMISSIS), durante il quale, pur non presente, il (OMISSIS) ebbe a rappresentare l’interesse all’immobile da parte del clan omonimo, espressamente evocando, anche con la gravita’ delle minacce (“ringrazia le telecamere altrimenti ti avrei buttato a terra, ti avrei sparato”) tutta la forza intimidatrice proveniente dal sodalizio di tipo mafioso.
Ricostruito il contributo del (OMISSIS) alla realizzazione dell’aggravante contestata da parte dei giudici di merito, risulta anche eccessivo il precedente rifermento ai principi di questa Corte circa la natura oggettiva dell’aggravate e la sua estensione ai concorrenti, avendo i giudici evidenziato la sua piena consapevolezza circa le condotte realizzate dal (OMISSIS) e dal (OMISSIS) e la personale realizzazione di specifiche minacce ritenute evocative del contesto criminale di tipo mafioso.
5. Con riferimento ai dedotti vizi di motivazione e violazione di legge ex Decreto Legge 8 giugno 1992, n. 306, articolo 12 sexies, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 1992, n. 356, in ordine alla confisca della somma di circa 25.000,00 Euro in contante rinvenuta all’interno dell’abitazione, se ne rileva l’infondatezza.
Nessuna illogicita’, invero, sussiste tra la decisione della Corte territoriale che ha revocato la confisca delle somme rinvenute sul conto corrente intestato al ricorrente, rispetto alla conferma della confisca di quanto rinvenuta in casa.
5.1. Ai fini della confisca ai sensi del Decreto Legge n. 306 del 1992, articolo 12 sexies, convertito con modificazioni nella L. n. 356 del 1992, e’ necessario accertare l’esistenza delle condizioni che la legittimano, e cioe’ da un lato la sproporzione del valore dei beni rispetto al reddito o alle attivita’ economiche del soggetto, dall’altro la mancata giustificazione della lecita provenienza dei beni stessi (in tal senso con riferimento al sequestro: Sez. 1, n. 16207 del 11/02/2010, Vendemini e altri, Rv. 247237).
5.2. Facendo corretta applicazione di tale principio la Corte distrettuale ha ritenuto fosse venuto meno uno dei presupposti necessaria ai fini della confisca e segnatamente la giustificazione della loro provenienza, fermo restando la sproporzione emergente tra valore economico complessivo dei beni e le dichiarazioni ai fini fiscali; cio’ ha potuto affermare sulla base di quanto in essere sul conto corrente, esaminati gli esiti della consulenza di parte acquisita e ricostruita la causale dei versamenti eminentemente riconducibile a rapporti con la pubblica amministrazione.
Tale giustificazione non e’ stata, invece, ritenuta sussistente per la somma di denaro in contante rinvenuta all’interno dell’abitazione, circostanza che, alla luce della gia’ valutata sproporzione del quadro economico rispetto alle dichiarazioni ai fini fiscali del ricorrente, ha fatto ritenere sussistenti i presupposti legittimanti la confisca ex articolo 12 sexies Decreto Legge cit..
5.3. Quanto allegato, infatti, con giudizio in fatto reso con motivazione logica e completa in questa sede non sindacabile, non e’ stato apprezzato quale idoneo a giustificare tale riserva in contante, specie sulla base delle allegazioni sulla cui base la Corte territoriale era stata svolta la ricostruzione dei movimenti dei conti che non davano evidenza di prelievi idonei a giustificare la provvista rinvenuta in casa e in alcun modo collegabile all’attivita’ d’impresa.
5.4. Ne’ il generico riferimento all’evasione fiscale quale giustificazione della sua provenienza, consente di ritenere giustificato tale accumulo, in presenza di una conclamata sproporzione.
La piu’ recente giurisprudenza di questa Corte ammette, in tema di sequestro e confisca ex L. n. 356 del 1992, articolo 12-sexies, che l’interessato possa dimostrare la sproporzione tra redditi impiegati da un lato ed acquisiti e/o investimenti dall’altro, mediante la disponibilita’ di redditi non regolarmente dichiarati, tuttavia richiede uno specifico onere di allegazione in tal senso quanto a concreta provenienza da evasione fiscale (Sez. 2, sent. n. 49498 del 11/11/2014, Pucillo e altro, Rv. 261046).
Come affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, al fine di disporre la confisca conseguente a condanna per uno dei reati indicati nel Decreto Legge 8 giugno 1992, n. 306, articolo 12-sexies, commi 1 e 2, convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 1992, n. 356 allorche’ sia provata l’esistenza di una sproporzione tra il reddito dichiarato dal condannato o i proventi della sua attivita’ economica e il valore economico dei beni da confiscare e non risulti una giustificazione credibile circa la provenienza di essi, e’ necessario, da un lato, che, ai fini della “sproporzione”, i termini di raffronto dello squilibrio, oggetto di rigoroso accertamento nella stima dei valori economici in gioco, siano fissati nel reddito dichiarato o nelle attivita’ economiche non al momento della misura rispetto a tutti i beni presenti, ma nel momento dei singoli acquisti rispetto al valore dei beni di volta in volta acquisiti, e, dall’altro, che la “giustificazione” credibile consista nella prova della positiva liceita’ della loro provenienza e non in quella negativa della loro non provenienza dal reato per cui e’ stata inflitta condanna (Sez. U, n. 920 del 17/12/2003, dep. 2004, Montella, Rv. 226491).
5.5. Il principio va, quindi, ribadito nel senso che ferma restando l’astratta possibilita’ di giustificare la sproporzione tra acquisti e disponibilita’ economiche con redditi ulteriori rispetto a quelli regolarmente dichiarati, tanto debba realizzarsi con uno specifico onere di allegazione e dimostrare che la acquisizione di tali beni e’ avvenuto con l’impiego di provviste lecite e tracciabili (sez 6, n. 10765/18 del 06/02/2018, Barba, non massimata).
5.6. Nella fattispecie in esame, la Corte territoriale ha escluso che l’imputato abbia fornito positiva dimostrazione in tal senso, avendo genericamente ipotizzato che quanto rinvenuto in casa potesse costituire la provvista prelevata dal conto e, giustificata in quanto proveniente da evasione fiscale, senza che sia stata allegata documentazione che, seppure quanto a sua illecita provenienza, ne giustifichi il possesso a mezzo di operazioni tracciate.
6. La dedotta violazione dell’articolo 192 c.p.p., commi 1 e 2 e articolo 195 c.p.p., comma 1, da parte del (OMISSIS) e’ giuridicamente infondata, oltre a rappresentare identico motivo proposto in appello.
6.1. Il (OMISSIS) aveva dichiarato che nelle fasi concitate che si erano svolte all’interno del palazzo di giustizia di (OMISSIS), il (OMISSIS), lo aveva minacciato reiteratamente al fini di indurlo a rinunciare alla procedura che lo vedeva interessato. In tale frangente riferiva di avere offerto, il precedente (OMISSIS) 2015, nei pressi dello studio dell’avv. (OMISSIS), professionista delegato allo svolgimento della procedura da parte del giudice dell’esecuzione, ad altro soggetto anche interessato alla presentazione dell’offerta, la somma di Euro 500 cosi’ facendolo desistere dalla partecipazione alla gara.
Tale riferimento, contrariamente a quanto dichiarato dal ricorrente, ha costituito specifico esame da parte dei giudici di merito che, a fronte della dedotta inutilizzabilita’ delle dichiarazione del (OMISSIS) – asseritamente ritenuto interessato alla vicenda e, quindi, inattendibile -, qualificate dal ricorrente come rese de relato, ne hanno negato tale natura facendo esplicito rinvio a quanto direttamente percepito dal (OMISSIS).
6.2. Sotto questo profilo, la asserita violazione delle regole che governano la valutazione della prova dichiarativa, risulta mal posta, in quanto la dichiarazione utilizzata quale prova diretta da parte della Corte territoriale, non e’ costituita direttamente dall’oggetto della informazione enunciata dal (OMISSIS) al (OMISSIS), quanto, molto piu’ limitatamente, la dichiarazione in quanto tale, il cui contenuto ha portato i giudici a ritenere che tanto corrispondesse a verita’, con motivazione fedele ai canoni ermeneutici di questa Corte quanto a disciplina dell’articolo 192 c.p.p., comma 1, inconferente in proposito ogni riferimento alla distinta disciplina prevista dall’articolo 195 c.p.p., comma 1, evocata nel ricorso.
6.3. Ne’ e’ censurabile quanto, con motivazione logica e completa, priva di aporie e osservante i principi di diritto in tema di valutazione della prova, la Corte territoriale ha affermato in ordine alle dichiarazioni rese dal (OMISSIS) al (OMISSIS).
Anche alla luce di quanto avvenuto il (OMISSIS) nei pressi dello studio del Legale incaricato, ha ritenuto veritiero l’oggetto della confidenza resa dal (OMISSIS), essendo stata ricostruita conformemente a tali informazioni la sua presenza nei pressi dello studio del legale, sia a mezzo della visione delle immagini delle telecamere, sia con le dichiarazioni di un teste indifferente ( (OMISSIS)) che, recatosi presso lo studio in questione, aveva dichiarato di essere stato fermato da persona successivamente identificata nel (OMISSIS) che gli aveva chiesto se fosse interessato proprio alla procedura che lo vedeva coinvolto quale parte esecutata, anche in ragione della non altrimenti giustificata presenza in quel posto, diversamente da quanto sostenuto, ma smentito motivatamente, dai giudici di merito.
7. Da quanto sopra discende il rigetto dei ricorsi cui consegue la condanna dei ricorrenti, a mente dell’articolo 616 c.p.p., comma 1, al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

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